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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 586/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Laura Rizzo e Antonio Rizzo,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sciacca;
Appellato
OGGETTO: appello – accertamento sussistenza rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania esponeva di avere lavorato Parte_1
alle dipendenze della operante nel settore Controparte_1
dell'accoglienza di giovani in difficoltà - dal 6 agosto 2010 al 31 dicembre 2017 in forza di un rapporto regolarizzato a far data dal 7 febbraio 2014. Deduceva di avere svolto le mansioni di cuoca, addetta alle pulizie dei locali e all'assistenza dei soggetti disabili ospitati nella struttura, per 35 ore settimanali. Chiedeva – previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dal 6 agosto 2010 al 31 dicembre 2017- la condanna della società al pagamento di € 74.199,83 a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Catania con sentenza n.141/2022 del 18 gennaio 2022, rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio. In particolare, il primo giudice riteneva che dall'istruttoria svolta non fosse emersa né l'esistenza del rapporto di lavoro svolto dal 2010 né l'osservanza di un orario di lavoro articolato in
35 ore settimanali.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 7.7.2022; resisteva al gravame la società . CP_1
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione in data 19.6.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'erronea valutazione del primo giudice in merito alla mancata prova del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la società nel periodo dal 6 Parte_1 CP_1
agosto 2010 al 7 febbraio 2014.
A sostegno della propria tesi, evidenzia come la società datrice di lavoro, sulla quale gravava l'onere della prova, si è limitata a sostenere genericamente che la avrebbe operato in regime di volontariato, senza tuttavia fornire alcun Pt_1
elemento probatorio concreto a supporto di tale affermazione.
Inoltre, richiamando la giurisprudenza (Cass. - Sez. Lav., 18/04/2013, n.9468,
Cass. - Sez. Lav., 06/05/2010, n.10974, T.A.R. Napoli, (Campania) - Sez. III,
05/08/2020, n.3502) secondo cui l'attività di volontariato, pur connotata da gratuità
e spontaneità, deve essere qualificata come rapporto di lavoro subordinato qualora il prestatore percepisca compensi per l'attività svolta, censura l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art.2 della Legge n. 266/1991 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.
Rileva che nel caso di specie, risulta documentato e non contestato che la abbia percepito, nel periodo 2010-2014, una retribuzione mensile di € Pt_1
520,00. Ancora, sostiene che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro anche nel periodo 2010/2014 emergeva da ulteriori elementi: la continuità delle mansioni svolte anche successivamente al 2014, la deposizione della teste Testimone_1
, la quale ha confermato l'espletamento dell'orario di lavoro indicato in
[...]
ricorso anche per il periodo antecedente alla regolarizzazione.
Ritiene che il primo giudice, applicando correttamente gli artt. 2094 e 2697
c.c., avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società anche per il periodo dal 6 agosto 2010 al Parte_1 CP_1
6 febbraio 2014.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'osservanza da parte dell'odierna appellante di un orario articolato in 35 ore settimanali. Nel ricorso introduttivo la sig.ra ha dettagliatamente indicato l'orario di lavoro osservato Pt_1
senza soluzione di continuità dal 6 agosto 2010 al 31 dicembre 2017, articolato su cinque giorni settimanali dalle ore 8:00 alle ore 15:00, senza pausa, oppure su due giorni settimanali dalle ore 15:00 alle ore 22:00, con due giorni di riposo non necessariamente coincidenti con il sabato, la domenica o i giorni festivi.
Tale articolazione oraria, oltre a non essere stata oggetto di specifica contestazione da parte della società datrice di lavoro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede istruttoria dalla teste , la quale ha Testimone_1
riferito che la sig.ra osservava i medesimi orari di lavoro senza interruzioni, Pt_1
precisando di aver svolto personalmente gli stessi turni e mansioni, con diretta conoscenza dei fatti dichiarati. Pertanto, sostiene - avendo la società datrice di lavoro contestato solo labialmente l'articolazione oraria e non avendo offerto prova contraria – che la generica affermazione della società appellata equivalga, nella sostanza, a un'omessa contestazione dei fatti specificamente dedotti nel ricorso introduttivo. Ne consegue che il giudice di primo grado, in applicazione dei principi in materia di onere della prova, avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda della atteso che Pt_1
la società appellata non ha fornito alcuna prova contraria né ha preso posizione in modo chiaro e specifico sulle circostanze dedotte.
1.3 Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la deposizione della teste fosse in contrasto con i fogli di presenza sottoscritti dalla lavoratrice “la cui genuinità è stata confermata in sede di interrogatorio formale”.
Osserva che la società appellata ha prodotto esclusivamente 44 fogli di presenza, i quali, al più, dimostrano che l'odierna appellante, nel solo periodo di regolarizzazione contributiva, avrebbe prestato attività lavorativa per dieci ore settimanali con un impegno giornaliero di due ore. Tuttavia, tali documenti non forniscono alcun elemento di prova in merito all'orario di lavoro effettivamente svolto nel periodo non regolarizzato.
Inoltre, rileva che non può attribuirsi alla firma apposta ai fogli di presenza valore di confessione stragiudiziale, poiché le sottoscrizioni risultano apposte durante l'orario di lavoro, senza che la lavoratrice avesse modo di verificarne il contenuto. Infine, rileva che il primo giudice ha omesso di considerare che i 44 fogli di presenza si riferiscono a soli 44 giorni di lavoro su un totale di 940 giornate lavorative nel periodo di regolarizzazione contributiva, circostanza che ne limita fortemente la rilevanza probatoria ai fini della ricostruzione dell'intero rapporto di lavoro.
1.4 Con altro motivo lamenta che la sentenza gravata attribuisce alla Pt_1
richieste mai formulate nel ricorso introduttivo, quali il riconoscimento di compensi per lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva per ferie non godute e i compensi per permessi, festività e riposi.
Rileva che tali affermazioni risultano estranee al thema decidendum, determinando un vizio nella motivazione della decisione, che appare sommaria e priva di adeguato fondamento sia in fatto che in diritto.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1.L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In relazione al periodo anteriore alla regolarizzazione dal 6.8.2010 al 7.2.2014
l'odierna appellata non nega che la abbia prestato attività in favore della Pt_1
società ma ha dedotto che la la quale da maggio 2011 è divenuta socia della Pt_1
cooperativa, ha svolto attività “in regime di volontariato”. L'onere di provare la gratuità della prestazione è a carico del datore di lavoro. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto di avere ricevuto mensilmente la somma di € 520,00. Tale importo non è stato specificamente contestato dalla società che nella memoria di costituzione in primo grado si è limitata a dedurre che la ricorrente “non percepiva alcun corrispettivo bensì un semplice rimborso spese” e “nel periodo in cui la ricorrente ha svolto attività di volontariato, e quindi fino al 2013, alla stessa non competeva la tredicesima mensilità in quanto percepiva solo un rimborso spese”.
La contestazione svolta nella memoria di costituzione in appello è tardiva. Era onere della società contestare in modo specifico le somme corrisposte, specificare quali somme fossero state corrisposte a titolo di rimborso spese e documentare che le somme corrisposte avessero effettivamente funzione di rimborso spese (cfr.
Cassazione civile sez. lav. - 18/4/2013, n. 9468 Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando
l'ammontare di queste).
Deve conseguentemente ritenersi che anche nel periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 la abbia lavorato alle dipendenze della società Punto e Accapo. Pt_1
In ordine al diritto alle differenze retributive pretese per l'intero periodo di lavoro si osserva in premessa che l'onere di provare l'orario di lavoro osservato incombe al lavoratore. Ritiene il collegio che l'istruttoria svolta non consenta di ritenere provato l'orario di lavoro di 35 ore settimanali allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Ed invero, in sede di interrogatorio formale ha confermato di Parte_1
avere apposto le firme ai fogli presenza prodotti dal datore di lavoro, ha dichiarato che li firmava al momento in cui entrava e in cui usciva. Ha dichiarato che gli orari indicati corrispondono con gli orari osservati e sono scritti di pugno dalla La Pt_1
dichiarazione secondo cui le schede si riferiscono solo ad alcuni giorni di lavoro è smentita dalla produzione documentale, esibita alla ricorrente, che riguarda tutti i giorni del periodo regolarizzato.
A fronte di tale ammissione, come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, non può ritenersi attendibile la testimone , che all'epoca Testimone_1
aveva un giudizio in corso con la società, che ha riferito di turni alternati di mattina o di pomeriggio con orari diversi da quelli indicati nei fogli presenza predisposti e firmati dalla lavoratrice. Sulla base di tali elementi non può dirsi provato un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto e confermato dal registro delle presenze.
Anche l'assunto dell'intervenuto licenziamento non trova alcun riscontro probatorio, non avendo la lavoratrice offerto alcuna prova al riguardo. La mera cessazione del rapporto di lavoro non costituisce prova del licenziamento
(Cassazione civile sez. lav. - 08/01/2021, n. 149 La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di 'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale). Sulla scorta del complesso probatorio acquisito, il collegio ritiene che sia provato che la abbia lavorato alle dipendenze della società appellata da Pt_1
agosto 2010 a dicembre 2017, non è provato l'orario di lavoro osservato nel periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 e per il periodo successivo non vi è prova di un orario superiore a dieci ore settimanali con l'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro.
In mancanza di prova di un diverso orario di lavoro la domanda della odierna appellante può trovare accoglimento esclusivamente per le somme spettanti per il periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 a titolo di tredicesima mensilità determinata sulla scorta della retribuzione percepita di € 520,00 mensili e al TFR per l'intero periodo di lavoro detratti gli importo ricevuti come documentati dalle buste paga sottoscritte per quietanza.
Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare le somme spettanti a per il periodo di lavoro da agosto 2010 a gennaio Parte_1
2014 a titolo di tredicesima mensilità considerando l'ammontare della retribuzione pari a € 520,00 mensili e le somme spettanti a titolo di tfr per l'intero periodo di lavoro considerando per il periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 la retribuzione mensile di € 520,00 e per il periodo regolarizzato quanto indicato nelle buste paga in atti, detratto quanto ricevuto come indicato in atti.
Il CTU nominato ha accertato, sulla scorta di conteggi fondati su criteri corretti, e non contestati dalle parti, che le somme spettanti alla appellante ammontano a complessivi euro 3.319,73, di cui € 1.820,00 a titolo di tredicesima mensilità per il periodo di lavoro da agosto 2010 a gennaio 2014 e € 1.499,73 a titolo di tfr per l'intero periodo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello,
[...]
deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 3.319,73 oltre interessi sui singoli crediti Parte_1
annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'appellata.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei difensori che hanno reso la prescritta dichiarazione.
La difesa di parte appellata, secondo cui alla lavoratrice non spettano le spese processuali in quanto la stessa aveva rifiutato in primo grado un'offerta conciliativa per un importo superiore a quello accertato in giudizio, non può trovare accoglimento atteso che dai verbali del giudizio di primo grado emerge soltanto che la causa è stata rinviata per bonario componimento ma non vi è traccia dell'offerta della parte datoriale.
Il collegio, infine, rileva che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., considerato tra l'altro che la domanda attrice è stata accolta per un importo del tutto limitato rispetto alla domanda.
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_1
pagare in favore di la somma di euro 3.319,73 oltre interessi sui crediti Parte_1
annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo, pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico dell'appellata, condanna l'appellata a pagare in favore di le spese processuali Parte_1
di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 1278,00 e per il presente grado in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA, disponendo la distrazione in favore dei difensori.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 586/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Laura Rizzo e Antonio Rizzo,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sciacca;
Appellato
OGGETTO: appello – accertamento sussistenza rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania esponeva di avere lavorato Parte_1
alle dipendenze della operante nel settore Controparte_1
dell'accoglienza di giovani in difficoltà - dal 6 agosto 2010 al 31 dicembre 2017 in forza di un rapporto regolarizzato a far data dal 7 febbraio 2014. Deduceva di avere svolto le mansioni di cuoca, addetta alle pulizie dei locali e all'assistenza dei soggetti disabili ospitati nella struttura, per 35 ore settimanali. Chiedeva – previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dal 6 agosto 2010 al 31 dicembre 2017- la condanna della società al pagamento di € 74.199,83 a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Catania con sentenza n.141/2022 del 18 gennaio 2022, rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio. In particolare, il primo giudice riteneva che dall'istruttoria svolta non fosse emersa né l'esistenza del rapporto di lavoro svolto dal 2010 né l'osservanza di un orario di lavoro articolato in
35 ore settimanali.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 7.7.2022; resisteva al gravame la società . CP_1
La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione in data 19.6.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta l'erronea valutazione del primo giudice in merito alla mancata prova del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la società nel periodo dal 6 Parte_1 CP_1
agosto 2010 al 7 febbraio 2014.
A sostegno della propria tesi, evidenzia come la società datrice di lavoro, sulla quale gravava l'onere della prova, si è limitata a sostenere genericamente che la avrebbe operato in regime di volontariato, senza tuttavia fornire alcun Pt_1
elemento probatorio concreto a supporto di tale affermazione.
Inoltre, richiamando la giurisprudenza (Cass. - Sez. Lav., 18/04/2013, n.9468,
Cass. - Sez. Lav., 06/05/2010, n.10974, T.A.R. Napoli, (Campania) - Sez. III,
05/08/2020, n.3502) secondo cui l'attività di volontariato, pur connotata da gratuità
e spontaneità, deve essere qualificata come rapporto di lavoro subordinato qualora il prestatore percepisca compensi per l'attività svolta, censura l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art.2 della Legge n. 266/1991 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.
Rileva che nel caso di specie, risulta documentato e non contestato che la abbia percepito, nel periodo 2010-2014, una retribuzione mensile di € Pt_1
520,00. Ancora, sostiene che la prova della sussistenza del rapporto di lavoro anche nel periodo 2010/2014 emergeva da ulteriori elementi: la continuità delle mansioni svolte anche successivamente al 2014, la deposizione della teste Testimone_1
, la quale ha confermato l'espletamento dell'orario di lavoro indicato in
[...]
ricorso anche per il periodo antecedente alla regolarizzazione.
Ritiene che il primo giudice, applicando correttamente gli artt. 2094 e 2697
c.c., avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società anche per il periodo dal 6 agosto 2010 al Parte_1 CP_1
6 febbraio 2014.
1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'osservanza da parte dell'odierna appellante di un orario articolato in 35 ore settimanali. Nel ricorso introduttivo la sig.ra ha dettagliatamente indicato l'orario di lavoro osservato Pt_1
senza soluzione di continuità dal 6 agosto 2010 al 31 dicembre 2017, articolato su cinque giorni settimanali dalle ore 8:00 alle ore 15:00, senza pausa, oppure su due giorni settimanali dalle ore 15:00 alle ore 22:00, con due giorni di riposo non necessariamente coincidenti con il sabato, la domenica o i giorni festivi.
Tale articolazione oraria, oltre a non essere stata oggetto di specifica contestazione da parte della società datrice di lavoro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese in sede istruttoria dalla teste , la quale ha Testimone_1
riferito che la sig.ra osservava i medesimi orari di lavoro senza interruzioni, Pt_1
precisando di aver svolto personalmente gli stessi turni e mansioni, con diretta conoscenza dei fatti dichiarati. Pertanto, sostiene - avendo la società datrice di lavoro contestato solo labialmente l'articolazione oraria e non avendo offerto prova contraria – che la generica affermazione della società appellata equivalga, nella sostanza, a un'omessa contestazione dei fatti specificamente dedotti nel ricorso introduttivo. Ne consegue che il giudice di primo grado, in applicazione dei principi in materia di onere della prova, avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda della atteso che Pt_1
la società appellata non ha fornito alcuna prova contraria né ha preso posizione in modo chiaro e specifico sulle circostanze dedotte.
1.3 Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la deposizione della teste fosse in contrasto con i fogli di presenza sottoscritti dalla lavoratrice “la cui genuinità è stata confermata in sede di interrogatorio formale”.
Osserva che la società appellata ha prodotto esclusivamente 44 fogli di presenza, i quali, al più, dimostrano che l'odierna appellante, nel solo periodo di regolarizzazione contributiva, avrebbe prestato attività lavorativa per dieci ore settimanali con un impegno giornaliero di due ore. Tuttavia, tali documenti non forniscono alcun elemento di prova in merito all'orario di lavoro effettivamente svolto nel periodo non regolarizzato.
Inoltre, rileva che non può attribuirsi alla firma apposta ai fogli di presenza valore di confessione stragiudiziale, poiché le sottoscrizioni risultano apposte durante l'orario di lavoro, senza che la lavoratrice avesse modo di verificarne il contenuto. Infine, rileva che il primo giudice ha omesso di considerare che i 44 fogli di presenza si riferiscono a soli 44 giorni di lavoro su un totale di 940 giornate lavorative nel periodo di regolarizzazione contributiva, circostanza che ne limita fortemente la rilevanza probatoria ai fini della ricostruzione dell'intero rapporto di lavoro.
1.4 Con altro motivo lamenta che la sentenza gravata attribuisce alla Pt_1
richieste mai formulate nel ricorso introduttivo, quali il riconoscimento di compensi per lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva per ferie non godute e i compensi per permessi, festività e riposi.
Rileva che tali affermazioni risultano estranee al thema decidendum, determinando un vizio nella motivazione della decisione, che appare sommaria e priva di adeguato fondamento sia in fatto che in diritto.
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierna appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento.
"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1.L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In relazione al periodo anteriore alla regolarizzazione dal 6.8.2010 al 7.2.2014
l'odierna appellata non nega che la abbia prestato attività in favore della Pt_1
società ma ha dedotto che la la quale da maggio 2011 è divenuta socia della Pt_1
cooperativa, ha svolto attività “in regime di volontariato”. L'onere di provare la gratuità della prestazione è a carico del datore di lavoro. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto di avere ricevuto mensilmente la somma di € 520,00. Tale importo non è stato specificamente contestato dalla società che nella memoria di costituzione in primo grado si è limitata a dedurre che la ricorrente “non percepiva alcun corrispettivo bensì un semplice rimborso spese” e “nel periodo in cui la ricorrente ha svolto attività di volontariato, e quindi fino al 2013, alla stessa non competeva la tredicesima mensilità in quanto percepiva solo un rimborso spese”.
La contestazione svolta nella memoria di costituzione in appello è tardiva. Era onere della società contestare in modo specifico le somme corrisposte, specificare quali somme fossero state corrisposte a titolo di rimborso spese e documentare che le somme corrisposte avessero effettivamente funzione di rimborso spese (cfr.
Cassazione civile sez. lav. - 18/4/2013, n. 9468 Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando
l'ammontare di queste).
Deve conseguentemente ritenersi che anche nel periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 la abbia lavorato alle dipendenze della società Punto e Accapo. Pt_1
In ordine al diritto alle differenze retributive pretese per l'intero periodo di lavoro si osserva in premessa che l'onere di provare l'orario di lavoro osservato incombe al lavoratore. Ritiene il collegio che l'istruttoria svolta non consenta di ritenere provato l'orario di lavoro di 35 ore settimanali allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Ed invero, in sede di interrogatorio formale ha confermato di Parte_1
avere apposto le firme ai fogli presenza prodotti dal datore di lavoro, ha dichiarato che li firmava al momento in cui entrava e in cui usciva. Ha dichiarato che gli orari indicati corrispondono con gli orari osservati e sono scritti di pugno dalla La Pt_1
dichiarazione secondo cui le schede si riferiscono solo ad alcuni giorni di lavoro è smentita dalla produzione documentale, esibita alla ricorrente, che riguarda tutti i giorni del periodo regolarizzato.
A fronte di tale ammissione, come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, non può ritenersi attendibile la testimone , che all'epoca Testimone_1
aveva un giudizio in corso con la società, che ha riferito di turni alternati di mattina o di pomeriggio con orari diversi da quelli indicati nei fogli presenza predisposti e firmati dalla lavoratrice. Sulla base di tali elementi non può dirsi provato un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto e confermato dal registro delle presenze.
Anche l'assunto dell'intervenuto licenziamento non trova alcun riscontro probatorio, non avendo la lavoratrice offerto alcuna prova al riguardo. La mera cessazione del rapporto di lavoro non costituisce prova del licenziamento
(Cassazione civile sez. lav. - 08/01/2021, n. 149 La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale ad estromissione, parola che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo, per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di 'licenziamento' e quindi nel senso di allontanamento dell'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale). Sulla scorta del complesso probatorio acquisito, il collegio ritiene che sia provato che la abbia lavorato alle dipendenze della società appellata da Pt_1
agosto 2010 a dicembre 2017, non è provato l'orario di lavoro osservato nel periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 e per il periodo successivo non vi è prova di un orario superiore a dieci ore settimanali con l'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro.
In mancanza di prova di un diverso orario di lavoro la domanda della odierna appellante può trovare accoglimento esclusivamente per le somme spettanti per il periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 a titolo di tredicesima mensilità determinata sulla scorta della retribuzione percepita di € 520,00 mensili e al TFR per l'intero periodo di lavoro detratti gli importo ricevuti come documentati dalle buste paga sottoscritte per quietanza.
Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare le somme spettanti a per il periodo di lavoro da agosto 2010 a gennaio Parte_1
2014 a titolo di tredicesima mensilità considerando l'ammontare della retribuzione pari a € 520,00 mensili e le somme spettanti a titolo di tfr per l'intero periodo di lavoro considerando per il periodo da agosto 2010 a gennaio 2014 la retribuzione mensile di € 520,00 e per il periodo regolarizzato quanto indicato nelle buste paga in atti, detratto quanto ricevuto come indicato in atti.
Il CTU nominato ha accertato, sulla scorta di conteggi fondati su criteri corretti, e non contestati dalle parti, che le somme spettanti alla appellante ammontano a complessivi euro 3.319,73, di cui € 1.820,00 a titolo di tredicesima mensilità per il periodo di lavoro da agosto 2010 a gennaio 2014 e € 1.499,73 a titolo di tfr per l'intero periodo.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello,
[...]
deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 3.319,73 oltre interessi sui singoli crediti Parte_1
annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'appellata.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dei difensori che hanno reso la prescritta dichiarazione.
La difesa di parte appellata, secondo cui alla lavoratrice non spettano le spese processuali in quanto la stessa aveva rifiutato in primo grado un'offerta conciliativa per un importo superiore a quello accertato in giudizio, non può trovare accoglimento atteso che dai verbali del giudizio di primo grado emerge soltanto che la causa è stata rinviata per bonario componimento ma non vi è traccia dell'offerta della parte datoriale.
Il collegio, infine, rileva che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., considerato tra l'altro che la domanda attrice è stata accolta per un importo del tutto limitato rispetto alla domanda.
P.Q.M.
la Corte d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_1
pagare in favore di la somma di euro 3.319,73 oltre interessi sui crediti Parte_1
annualmente rivalutati dalla maturazione al soddisfo, pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico dell'appellata, condanna l'appellata a pagare in favore di le spese processuali Parte_1
di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 1278,00 e per il presente grado in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e IVA, disponendo la distrazione in favore dei difensori.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi