Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3250/2021 R.G. promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Saluzzo, presso Parte_1 lo studio degli avv. A. Bassignano e M. Marengo, che lo rappresentano e difendono per pro- cura in data 08.01.2024
A T T O R E
C O N T R O
, residente in [...], , resi- Parte_2 Parte_3 dente in Chivasso, , residente in [...], Parte_4 Parte_5
, residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio
[...] dell'avv. M. Durante, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costi- tuzione
C O N V E N U T I
, residente in [...]Persona_1
BEOLE' IVO, residente in Revello
C O N V E N U T I CO N T U M A C I
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. A. Bassignano e M. Marengo per l'attore così concludono:
“Respinta ogni altra domanda formulata nel presente giudizio anche in via riconvenzionale, in via di principalità, condannarsi i convenuti, in solido fra loro, al versamento a parte attrice di quanto dovuto a ti- tolo di compenso ex art 1709 codice civile nella somma determinata dal Giudicante sulla base degli usi ovvero secondo equità e giustizia (somma che si propone in € 12.000,00), nonché di quanto ritenuto equo e di giustizia a titolo di indennità per l'attività di cura ed assistenza alla persona del de cuius (somma che si propone in € 8.000,00), oltre a rivalutazione e interessi come per legge;
1
in ogni caso, condannarsi i convenuti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite, com- presa la fase della negoziazione assistita, nonché ex art. 96 c.p.c.”.
L'avv. M. Durante per i convenuti così conclude:
“Contrariis reiectis, in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della avversa do- manda di condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di compenso ex art. 1709 c.c. e di indennità per attività di cura e assistenza per mancato espe- rimento della negoziazione assistita, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, in via principale: respingere poiché infondate tutte le domande formulate dal sig. nei confronti dei convenuti, mandando assolti i medesimi da qualsiasi av- Parte_1 versa pretesa;
nel merito, in via riconvenzionale: condannare il sig. a corrispondere ai si- Parte_1 gnori , , , Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_6 la somma di € 45.142,25, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del do- vuto fino al saldo effettivo;
nel merito, in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avversarie pretese, compensare le somme dovute dai conchiudenti con quelle maggiori che il sig. deve corrispondere ai convenuti e per l'effetto condan- Parte_1 nare parte attrice a corrispondere per differenza agli scriventi la somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo.
Con il favore di diritti, onorari, spese di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2021, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
, e , chiedendo che venisse accerta- Controparte_3 Parte_4 Parte_6 to il proprio diritto ad ottenere l'indennizzo da parte degli eredi di , de- Persona_2 ceduto in data 14.01.2021, per l'attività svolta in forza del mandato di gestione del patrimonio a lui conferito dal defunto stesso.
L'attore chiedeva altresì la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di indennità per l'assistenza fisica e materiale prestata in favore del de cuius, su espressa richiesta del medesimo.
Costituendosi in giudizio, i convenutii Controparte_1 Parte_2 Parte_2
2 , e eccepivano l'improcedibilità della Parte_3 Parte_4 Parte_6 domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, chiedevano re- spingersi le domande formulate da parte attrice, nonché la sua condanna in via riconvenziona- le al versamento della somma di € 45.142,25, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, sempre in via riconvenzionale, la compensazione delle somme reciprocamente dovute fra le parti.
Si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva la propria carenza di legit- Controparte_2 timazione passiva, avendo rinunciato all'eredità di , con rogito Notaio Persona_2 in data 30.03.2022, precisando che avevano rinunciato all'eredità anche i propri fi- Per_3 gli e CP_4 Controparte_5
L'attore rinunciava quindi agli atti ed alla domanda nei confronti di che Controparte_2 pertanto veniva estromessa dal giudizio con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1062/2022 del 2012.2022.
Nelle more veniva anche espletata la negoziazione assistita che però aveva esito negativo;
ve- nivano quindi ammesse ed espletate le prove orali.
A seguito dell'intervenuto decesso di il Giudice dichiarava l'interruzione Controparte_1 del processo, che veniva riassunto dall'attore nei confronti degli eredi della predetta.
Si costituivano nel giudizio così riassunto tutti i convenuti ad eccezione degli eredi di
[...]
, e , che venivano dichiarati contumaci. Persona_4 Per_5 CP_6
Esaurita l'escussione dei testimoni e precisate quindi come sopra le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice, con concessione dei termini per il de- posito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre osservare che risulta provato che l'attore, , ha Parte_1 adempiuto al mandato affidatogli da , prima su suo espresso incarico e, Persona_2 successivamente, in forza della procura generale conferitagli con rogito notaio di Per_6
Torino (v. doc. n. 2 dell'attore).
Risulta inoltre prodotta agli atti del giudizio la documentazione relativa alle plurime attività poste in essere dal in favore del mandante, , e più in particolare Pt_1 Persona_2
è stata dimostrata l'attività posta in essere per:
- la vendita dell'immobile pervenuto in eredità a , la riscossione del Persona_2 prezzo, nonché la risoluzione delle problematiche relative e connesse;
- la cura di tutti gli incombenti inerenti al ricovero in struttura del de cuius, il pagamento delle rette, l'acquisto dei farmaci, l'acquisto degli ausili e la necessaria assistenza;
- l'adempimento di pratiche assistenziali, quale la richiesta di indennità di accompagnamento in favore del , percepita dal medesimo a partire dall'autunno 2019; Parte_2
- la cura delle pratiche di ricovero del de cuius dapprima presso l'IPAB Bertone di Bagnolo
Piemonte, e successivamente presso la struttura Regina della pace di Scarnafigi presso cui il predetto è poi deceduto;
- il pagamento delle utenze e delle spese condominiali relative all'immobile di Paesana presso
3 cui il de cuius viveva prima del ricovero in struttura;
- la vendita del medesimo immobile, con versamento del relativo ricavato sul conto corrente di;
Persona_2
- la pratica volta alla distruzione dell'arma di proprietà del , con consegna alla Sta- Parte_2 zione Carabinieri di Paesana;
- la cura degli incombenti relativi alla contestazione di violazione del codice della strada ee alla vendita del veicolo di proprietà del de cuius (v. docc. nn. da 2 a 14 dell'attore).
Risulta pertanto documentalmente provato che l'attore ha, in plurime occasioni ed in adem- pimento del mandato conferitogli, posto in essere tutti gli atti e i negozi giuridici che si sono resi necessari per l'amministrazione del patrimonio del de cuius.
Tali circostanze hanno trovato peraltro conferma anche in sede testimoniale.
La teste ha infatti testualmente dichiarato, in relazione al capo 9 di parte Testimone_1 attrice relativo alle operazioni di vendita dell'immobile in Paesana di proprietà del de cuius:
“Confermo, il signor si è prima informato dal geometra e Persona_2 CP_7 poi è andato con mio marito dallo stesso geometra per il conferimento del mandato alla vendi- ta”. La teste ha confermato altresì che il ritiro dell'assegno intestato al de cuius è stato curato dall'attore, e tale ultima circostanza è stata confermata anche dalla testa . Controparte_8
La stessa teste inoltre, in relazione al capo 31 di parte attrice inerente Testimone_1
l'organizzazione del funerale, ha dichiarato: “Confermo, mio marito aveva avvisato la sorella della morte del signor la sorella gli rispose che si occupasse mio marito di Pt_2 Per_2 fare il funerale, abbiamo atteso a chiudere la cassa per permettere alle sorelle di venirlo a ve- dere. Non abbiamo visto nessuno anche se non posso escludere che qualcuno sia venuto a sa- lutarlo in un momento in cui noi non eravamo presenti. La camera mortuaria era nella casa di riposo”.
Sul capo 32, relativo agli incombenti per l'organizzazione del funerale: “Confermo quanto dedotto, mio marito si è occupato personalmente di effettuare tutte le incombenze indicate, ha fatto tutto lui”.
Risulta altresì dimostrato che l'attore si è sempre occupato di riferire regolarmente al mandan- te circa le attività da lui poste in essere, e dalle deposizioni raccolte emerge che parte attrice non solo riferiva quanto eseguito, ma che condivideva le scelte effettuate con l'interessato.
Infatti, la teste in relazione al capo 30 di parte attrice inerente la rendi- Testimone_1 contazione effettuata dal al de cuius a seguito del rilascio della procura generale ha Pt_1 dichiarato: “Confermo, mio marito chiedeva sempre al signor quello che Persona_2 doveva essere fatto, mio marito gli ha sempre riferito ogni cosa riguardante gli aspetti econo- mici. Lo posso dire in quanto io ero presente ai colloqui”.
La medesima circostanza viene confermata anche dalla teste , che ha dichia- Controparte_8 rato: “Confermo, mio padre ha sempre riferito tutto quanto faceva, illustrando le situazioni e facendo fare la scelta al signor;
sono informata in quanto era lo stesso Parte_2 [...]
che me lo riferiva”. Per_2
Da ciò emerge la prova che l'attore ha sempre riferito a le operazioni ef- Persona_2
4 fettuate, confrontandosi con lui e chiedendogli consiglio.
L'obbligo di rendicontazione può pertanto dirsi pienamente assolto, ed i testi hanno confer- mato altresì che prendeva personalmente parte ai propri affari, seppur Persona_2 gestiti dal mandatario . Pt_1
La teste ha infatti affermato che: “…il signor si è Testimone_1 Persona_2 prima informato dal geometra e poi è andato con mio marito dallo stesso geome- CP_7 tra per il conferimento del mandato alla vendita”, aggiungendo che: “Mio marito ha consegna- to l'assegno al signor che all'epoca gestiva personalmente i propri affa- Persona_2 ri”.
A tali risultanze occorre aggiungere che, successivamente alla morte di , Persona_2
l'attore, in risposte alle richieste degli eredi di restituzione di somme a loro dire indebitamente prelevate dal conto corrente, trasmetteva, con missiva in data 15.10.2021, il rendiconto dell'attività svolta quale mandatario, a cui non seguiva alcuna richiesta di integrazione o ulte- riore specificazione da parte degli eredi stessi.
In tale rendiconto era analiticamente esposta l'attività svolta nell'interesse del de cuius, con indicazione degli elementi necessari a ricostruire l'attività stessa (v. docc. nn. 17 e 18).
Nel caso di specie, può comunque ritenersi sussistente una preventiva dispensa dall'onore di rendicontazione, dal momento che prendeva attivamente parte alla ge- Persona_2 stione delle attività oggetto del mandato.
E' infatti evidente che laddove il mandante segua atto per atto l'esecuzione del mandato, con- trollando tutta l'attività del mandatario, il rendiconto può validamente essere omesso, giacché il comportamento del mandante che ha preso ininterrottamente visione di tutte le operazioni
(cui ha pure indirettamente partecipato) esclude preventivamente l'obbligo di rendicontazione stessa. Sul punto si richiamano le deposizioni sopra riportate dei testi e Testimone_1
. Controparte_8
Riguardo al compenso spettante al mandatario, ex art. 1709 codice civile, è noto che il manda- to si presume, sino a prova contraria, oneroso, e nel caso in cui il suo ammontare non sia sta- bilito fra le parti in base a tariffe professionali o agli usi lo stesso è determinato in via equita- tiva dal giudice.
Nel caso di specie, non potendosi determinare il compenso sulla base delle tariffe professiona- li o degli usi, il compenso in favore del mandatario dovrà essere determinato “ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente” (Cass. 24.04.2018, n.10057).
Pertanto, avuto riguardo alla durata del mandato, ai risultati conseguiti ed alla natura, quantità
e qualità delle prestazioni eseguite, il compenso a favore dell'attore può essere liquidato in complessivi euro 12.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Venendo ad esaminare la seconda domanda attorea, riguardante la corresponsione di un'indennità per l'attività di assistenza e cura prestata, occorre premettere che tale indennità non ha, come evidenziato dalla Consulta con l'Ordinanza 24.11-06.12.1988, n. 1073, carattere
5 retributivo, ma compensatorio, al pari di quella riconosciuta all'amministratore di sostegno o al tutore.
Nella fattispecie, i testimoni escussi hanno fornito una prova esauriente circa l'attività di assi- stenza prestata dall'attore in favore del de cuius.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, è risultato infatti che l'attore si occupava di:
- prestare quotidiana assistenza al de cuius, dapprima presso l'abitazione del medesimo e, successivamente, quando lo stessa era ormai ricoverato in struttura, ad assisterlo quotidiana- mente nelle proprie necessità, aiutandolo nell'assunzione dei pasti, prestando compagnia al medesimo ed occupandosi della sua cura e igiene personale;
- provvedere alle varie necessità quotidiane quali l'acquisto di farmaci, vestiario ed il necessa- rio per il medesimo, anche successivamente al suo ricovero in struttura ed accompagnarlo alle visite ospedaliere.
In particolare, la teste ha riferito che: “… mio marito esaudiva le richie- Testimone_1 ste del signor , ad esempio lo portava con l'automobile dove aveva piacere di an- Parte_2 dare, comprava le sigarette, lo accompagnava ad andare a funghi”; “… mi richiamo a quanto dichiarato in precedenza, mio marito oltre a quanto già descritto accompagnava il signor
[...]
ad effettuare le visite mediche dove era necessario”; “…. dell'assistenza in ospedale Per_7 ho parlato in precedenza, quando il signor era ricoverato nelle Case di riposo io Parte_2 mi occupavo di lavargli gli indumenti e mio marito glieli portava e faceva quanto necessario secondo le richieste del personale;
quando necessario mio marito portava le medicine che non erano nella disponibilità della casa di riposo”.
Anche la teste ha confermato le medesime circostanze: “Mi ricordo che io Controparte_8 all'epoca facevo l'università e al mattino andavo a fare colazione con il signor Persona_2 anche per verificare che lui assumesse i farmaci che mio padre gli preparava gior-
[...] nalmente. Il signor aveva bisogno di essere aiutato per l'effettuazione Persona_2 delle pulizie domestiche, per la preparazione dei pasti, in queste operazioni mia madre e mio padre lo aiutavano. Per fare la spesa il signor era autonomo”; “….E' vero, mio Parte_2 padre si occupava in generale di tutto quanto riguardava la salute di , or- Persona_2 ganizzava i trasferimenti per le visite mediche, che a volte avvenivano con l'ambulanza. Si occupava dell'acquisto dei medicinali dal costo anche elevato che non erano compresi nella spesa standard della struttura, la stessa cosa accadeva per gli ausili, ricordo di una fascia che serviva per avere una postura corretta che venne acquistata da mio padre. Mio padre si occu- pava anche dell'abbigliamento”; “….Ricordo che il signor venne ricove- Persona_2 rato per una polmonite e durante il giorno veniva assistito per i pasti da mio padre, mentre la notte mio padre si era preoccupato di trovare delle persone che lo assistessero. Mio padre si occupava anche della biancheria”.
Risulta quindi ampiamente dimostrata anche l'attività di cura e assistenza alla persona in fa- vore di operata dall'attore, per cui quest'ultimo ha diritto di percepire Persona_2 un'indennità per l'attività prestata, indennità che si può determinare in via equitativa in com- plessivi euro 6.000,00, oltre agli interessi legali dalla della domanda al saldo.
6 Alle risultanze sopra esposte occorre aggiungere che alla mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale loro deferito, consegue l'applicazione del principio sancito dall'art. 232 c.p.c., posto che, nell'ambito del giudizio, la documentazione prodotta e le deposizioni dei testi escussi hanno già fornito elementi idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Deve pertanto ritenersi provato quanto dedotto nei capitoli per interpello ammessi dal Giudi- ce, relativi all'attività esercitata dall'attore quale mandante, alla puntuale rendicontazione ed esposizione dei relativi risultati, nonché all'attività di assistenza e alla cura della persona ef- fettuata dal medesimo.
Riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, con cui gli stessi chiedono la condanna dell'attore alla restituzione della somma complessiva di oltre 45.000,00 euro, tale richiesta troverebbe il suo fondamento nei prelievi eseguiti personalmente dal sul Pt_1 conto corrente intestato al defunto presso la Banca Unicredit.
A sostegno della domanda i convenuti producono solamente l'estratto conto del rapporto su cui sarebbero intervenuti i prelievi, senza fornire altri elementi a sostegno della loro tesi.
Gli stessi peraltro affermano che tali somme sarebbero state prelevate dall'attore dal conto corrente del defunto senza il suo assenso e senza la dimostrazione del suo utilizzo, ma si tratta di affermazioni totalmente sprovviste di prova.
I convenuti, infatti, non hanno dimostrato (né si sono offerti di dimostrare) anzitutto che i pre- lievi siano stati eseguiti tutti personalmente dal e non anche da . Pt_1 Persona_2
Inoltre, dall'esame degli estratti conto prodotti emerge che sino a quando Persona_8 ha vissuto per conto proprio in Paesana ed ha operato sul suo conto corrente congiunta-
[...] mente a , delegato ad operare sul conto stesso, vi sono stati numerosi ed ingen- CP_9 ti prelievi effettuati presso la Banca. Infatti, dall'estratto conto per il periodo dal gennaio 2017 al giugno 2018 risulta che i prelievi di contante allo sportello o tramite bancomat sono stati pari ad un totale di € 43.150,00 (v. doc. n. 3 dei convenuti).
Tali prelievi si sono ridotti già dal momento in cui parte attrice, in forza della procura genera- le a lui rilasciata, ha revocato la delega a ed ha cercato di far utilizzare, per CP_9 quanto possibile, con maggior oculatezza il denaro presente sul conto al . Infatti, Parte_2 dall'estratto conto per il periodo dal giugno 2018 ad aprile 2019, i prelievi intervenuti sul con- to sono stati pari ad un totale di € 27.590,00.
Successivamente al ricovero in struttura del maggio 2019, con conseguente maggior difficoltà per di operare sul conto, i prelievi si sono drasticamente ridotti. Infatti, Persona_2 dall'estratto conto per il periodo dal maggio 2019 al gennaio 2021, i prelievi intervenuti sul conto si sono ridotti ad un totale di € 12.000,00.
Da tale situazione oggettiva, si deduce che l'intervento dell'attore si è dimostrato efficace e svolto nell'interesse del de cuius, in quanto la sua azione (e l'esclusione del delegato
[...]
) ha conseguito una progressiva ed evidente riduzione degli esborsi. CP_6
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti dev'essere quindi respinta.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, i conve-
7 nuti devono pertanto essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 18.000,00, oltre agli interessi legali dalla data
[...] della domanda al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti, liquidate secondo i parametri in- dicati dal DM 147/2022.
Applicato lo scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (Tab. 2), liquida pertanto il compenso del difensore in complessivi euro 5.077,00 (fase di studio: euro 919,00; fase in- troduttiva: euro 777,00; fase di trattazione: euro 1.680,00; fase decisionale: euro 1.701,00), oltre accessori e rimborsi di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara tenuti e condanna , Parte_2 Parte_3 Parte_2 Pt_7
[...
, e , in solido tra loro, al pagamento, in fa- Parte_6 CP_9 Parte_8 vore di , della complessiva somma di euro 18.000,00, oltre agli interessi le- Parte_1 gali dalla data della domanda al saldo;
2) respinge la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso professio- nale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 08/04/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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