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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2024, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 952/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Giuseppa Marabello che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
Controparte_1
(c.f. , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, domiciliato a Messina presso la sede di quest'ultimo ufficio, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c.,
resistente oggetto: retribuzione professionale docenti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 febbraio 2023 ha adito questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di lavorare alle dipendenze del , ha lamentato di non Controparte_1
aver percepito negli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, corrispostale dal settembre 2022. Ha chiesto, pertanto, di accertare il proprio diritto a tale emolumento in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati in forza dei contratti a tempo determinato per detti anni e, per l'effetto, di condannare il al CP_1
pagamento in proprio favore della somma di 2.719,04 e/o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta congrua. Nella resistenza del convenuto, sostituita l'udienza del 17 dicembre 2024 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre preliminarmente richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL Comparto scuola del 15 marzo 2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI 31 agosto 1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. […] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del
C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie e ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con orientamento ormai consolidato e condivisibile, la Suprema Corte di
Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (v. Cass. n. 12309/2024, n. 6293/2020).
È stato evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tan-te Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, EL RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RO Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”. Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese””.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tutte le prestazioni rese nel corso degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, per la cui quantificazione è possibile utilizzare i conteggi elaborati dalla stessa, come da ultimo rivisti alla luce delle osservazioni dell'amministrazione.
Il va dunque condannato al pagamento dell'importo complessivo di 2.159,85 euro, oltre CP_1
la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi per la serialità, in 1.078,5 euro, di cui 49 per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di alla corresponsione della retribuzione professionale Parte_1
docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022; 2) condanna il al pagamento in suo favore della somma di Controparte_1
2.159,85 euro per il suddetto titolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì detto alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.078,5 CP_1
euro, oltre spese generali iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 18.12.2024
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
Alla redazione del presente atto ha collaborato la dott.ssa Nazzarena Bonaccorso, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro