TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4689/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Parte_1 C.F._1
Via Barbieri n. 9, presso e nello studio dell'Avv. TERZIARI GABRIELLA e dell'Avv. FOSCHI ANDREA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Via IX CP_1 C.F._2
Febbraio n. 1/B, presso e nello studio dell'Avv. DOLCETTA ANDREA del Foro di Treviso, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ad esecuzione mobiliare pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo:
“Accertarsi e dichiararsi che l'azione esecutiva costituita dal pignoramento presso terzi notificato in data 24.08.2021, eseguito nei confronti del Sig. , C.F. , residente in [...]C.F._1
Romano d'Ezzelino, Via Dante Alighieri n. 39, in proprio quale persona fisica, è radicalmente nulla, non era e non è proponibile in quanto promossa senza titolo e senza previa notifica dell'atto di precetto;
per l'effetto revocarsi le ordinanze del G.E. 11 gennaio 2022 e 19 gennaio 2022; condannarsi al rimborso a favore di di tutte le somme pignorate, CP_1 Parte_1 corrisposte e percepite, e di tutte le spese sostenute da in conseguenza della procedura Parte_1 esecutiva promossa senza titolo e senza previa notifica del precetto in dipendenza del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e precisamente per il pignoramento presso Intesa San Paolo S.p.A. a carico del conto corrente intestato a per € 3.006,55 come da doc. 6) del fascicolo di primo Parte_1 grado (contabile operazione di pagamento), con gli interessi legali ex art. 1284, comma 4°, c.c.; condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; CP_1 in ogni caso, condannarsi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di CP_1 tutti i gradi precedenti gradi e fasi di giudizio, ivi compresa la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione”.
Parte convenuta ha concluso come in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo:
“Rigettarsi l'avversaria opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.3.2022, introduceva il giudizio Parte_1
iscritto con R.G. n. 1607/2022 ivi esponendo: di essere stato attinto, in qualità di amministratore del
Condominio San Giorgio sito in Solagna (VI), dal decreto ingiuntivo n. 31/2020 del 21.1.2020 con cui il
Giudice di Pace di Bassano del Grappa gli aveva intimato di consegnare documentazione contabile al condomino di aver proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;
che il CP_1
Giudice di Pace di Bassano del Grappa, all'esito del giudizio di opposizione, aveva emesso la sentenza n.
335/2020 con la quale il provvedimento monitorio veniva confermato e il Condominio San Giorgio, in qualità di parte opponente, veniva condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 800,00 oltre oneri accessori;
che , in data 27.5.2021, aveva notificato a , in qualità CP_1 Parte_1
di amministratore di condominio, atto di precetto per la somma di € 2.044,30 oltre spese successive;
che lo stesso, in data 24.8.2021, aveva notificato atto di pignoramento presso terzi a sia Parte_1
in proprio sia quale amministratore di condominio;
che quest'ultimo aveva quindi proposto opposizione pagina 2 di 6 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto l'azione esecutiva svolta nei confronti di non Parte_1
era supportata da un titolo esecutivo e non era stata preceduto dalla notifica del relativo atto di precetto;
che si era costituito nel giudizio di opposizione così instaurato rilevando che il difetto di CP_1
notifica dell'atto di precetto doveva essere rilevato entro il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
e che comunque il destinatario dell'ingiunzione monitoria non era il condominio ma l'amministratore; che con ordinanza del 11.1.2022 il G.E. del Tribunale di Vicenza aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e aveva assegnato il termine per instaurare il giudizio di opposizione nel merito. Appunto con il menzionato atto di citazione notificato in data 16.3.2022, quindi, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il pignoramento a lui notificato in proprio,
[...]
con condanna di a restituire le somme che gli erano state assegnate dal G.E. dal conto CP_1
corrente del soggetto esecutato, aperto presso (terzo pignorato). Controparte_2
si costituiva nel predetto giudizio di opposizione (iscritto con R.G. n. 1607/2022, come CP_1
detto), replicando che la sentenza n. 335/2020 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, in motivazione, aveva precisato che il corretto contraddittore andava individuato non nel Condominio San Giorgio, estraneo alla vicenda, ma in quale suo amministratore, posto che in caso contrario Parte_1
sarebbe al contempo titolare attivo e, pro quota quale condomino, titolare passivo delle CP_1
spese di lite dalla stessa liquidate. Il medesimo opposto aggiungeva poi che anche l'atto di precetto era indirizzato alla controparte in proprio e che comunque un eventuale difetto di notifica doveva considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo. Chiedeva dunque il rigetto nel merito dell'opposizione avversaria.
All'esito di tale giudizio di opposizione all'esecuzione (R.G. n. 1607/2022) il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2593/2023 pubblicata in data 28.12.2023, rigettava l'opposizione e condannava Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 2.126,50 oltre oneri accessori di legge.
[...]
Avverso la suindicata sentenza interponeva appello , cui resisteva Parte_1 CP_1
chiedendo che l'impugnazione avversaria venisse dichiarata inammissibile o comunque rigettata.
La Corte d'Appello di Vicenza, all'esito del giudizio iscritto con R.G. n. 234/2024, pronunciava la sentenza n. 1352/2024 pubblicata in data 10.7.2024 dichiarando la nullità della sentenza appellata per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario Controparte_2
compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
pagina 3 di 6 , dunque, con atto di citazione notificato in data 31.10.2024 a e a Parte_1 CP_1 [...]
e introduttivo del presente procedimento (R.G. n. 4689/2024), riassumeva il giudizio ex Controparte_2
art. 354 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo che venga accertata la radicale nullità dell'azione esecutiva intentata contro di lui in proprio, con conseguente revoca dell'ordinanza del G.E. dell'11.1.2022 e con conseguente condanna di a restituire la somma pignorata e allo stesso CP_1
assegnata di € 3.006,55 oltre interessi di legge e a risarcire il danno da lite temeraria di cui all'art. 96
c.p.c.
Si costituiva anche nel giudizio così riassunto , ripercorrendo le argomentazioni già spese nei CP_1
precedenti atti difensivi e chiedendo conclusivamente il rigetto dell'opposizione avversaria. invece, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti dell'atto di Controparte_3
citazione in riassunzione, non si costituiva in causa, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. udienza di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano precisate come in epigrafe, e la causa medesima veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si rileva che l'oggetto del contendere si incentra sull'identificazione del corretto soggetto contro cui è stata o doveva essere intentata l'azione esecutiva opposta.
Siffatto accertamento non piò prescindere dall'analisi del titolo esecutivo azionato, rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa n. 335/2020 (doc. 3 attoreo).
Tale sentenza conferma il decreto ingiuntivo n. 31/2020 (doc. 1 attoreo) che era stato emesso nei confronti di “ in qualità di amministratore pro tempore del Parte_1 Controparte_4
”, precisando in parte motiva che “è tenuto a rispondere dell'obbligazione dedotta
[...]
l'amministratore personalmente e non il condominio da egli amministrato”. Il soggetto su cui grava l'obbligazione di consegna documentale, e parimenti tenuto a rifondere alla controparte processuale le spese di lite, è stato dunque espressamente individuato nella persona di in proprio. Parte_1
Contro tale statuizione l'odierno attore non ha mai proposto impugnazione – tanto che la suddetta sentenza è divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato – e non può dolersi ora, in fase di opposizione, delle conseguenze di tale omissione a lui solo imputabile.
Solo per completezza motivazionale, ad ogni modo, si precisa che la statuizione contenuta nella sentenza pagina 4 di 6 n. 335/2020 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa è corretta e in alcun modo modifica quanto stabilito nel decreto ingiuntivo opposto e confermato. Quest'ultimo, infatti, veniva emesso sulla scorta di un ricorso monitorio indirizzato non al Condominio San Giorgio ma a senza ulteriori Parte_1
qualificazioni, e dunque in proprio, e mai avrebbe potuto modificare il soggetto da ingiungere indicato dal creditore ricorrente (d'altronde, se le parti avessero ravvisato un siffatto errore lo avrebbero rilevato in fase di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo, ma così non è avvenuto).
In tale ottica, diventa evidente che il decreto ingiuntivo opposto, e confermato all'esito del giudizio di opposizione, recava un'intimazione di pagamento nei confronti di “ in qualità di Parte_1
amministratore pro tempore del ” con il mero intento di precisare la Controparte_4
ragione della titolarità passiva dell'obbligazione monitoriamente azionata e non con la finalità di porre la suddetta obbligazione in capo al Condominio in questione: da un lato, non poteva farlo perché si sarebbe pronunciato ultra petita e avrebbe violato il contenuto precettivo dell'art. 1129 c.c. (che disciplina gli obblighi della persona dell'amministratore, non del condominio in persona dell'amministratore); dall'altro lato, se avesse voluto così operare avrebbe condannato alla consegna dei documenti non “ in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Parte_1 CP_4
” ma piuttosto “il Condominio San Giorgio, in persona dell'amministratore pro tempore”.
[...]
Tutti gli argomenti ermeneutici appena esaminati inducono quindi a ritenere che il titolo esecutivo posto in esecuzione dinanzi al Tribunale di Vicenza, ossia la sentenza n. 335/2020 passata in giudicato, abbia individuato , in proprio, quale soggetto obbligato (anche alla rifusione delle spese di Parte_2
lite, per quanto successivamente di interesse).
Correttamente, di conseguenza, l'atto di precetto è stato notificato a anche “in Parte_2
proprio” (cfr. pag. 4 del doc. 4 attoreo) ed è stato comunque allo stesso notificato presso il suo domicilio digitale, pervenendo così nella sua personale sfera di conoscenza e raggiungendo in ogni caso lo scopo dell'attività notificatoria infondatamente contestata dall'odierno attore.
Segue l'integrale rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_5
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite dell'odierno giudizio di riassunzione (essendo state quelle delle precedenti fasi integralmente compensate tra le parti dalla pronuncia della Corte
d'Appello di Venezia) vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del pagina 5 di 6 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.100 a € 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1
2.552,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese di lite relative alla posizione processuale di stante la sua Controparte_2
contumacia.
Così deciso in Vicenza, in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Parte_1 C.F._1
Via Barbieri n. 9, presso e nello studio dell'Avv. TERZIARI GABRIELLA e dell'Avv. FOSCHI ANDREA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Via IX CP_1 C.F._2
Febbraio n. 1/B, presso e nello studio dell'Avv. DOLCETTA ANDREA del Foro di Treviso, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ad esecuzione mobiliare pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo:
“Accertarsi e dichiararsi che l'azione esecutiva costituita dal pignoramento presso terzi notificato in data 24.08.2021, eseguito nei confronti del Sig. , C.F. , residente in [...]C.F._1
Romano d'Ezzelino, Via Dante Alighieri n. 39, in proprio quale persona fisica, è radicalmente nulla, non era e non è proponibile in quanto promossa senza titolo e senza previa notifica dell'atto di precetto;
per l'effetto revocarsi le ordinanze del G.E. 11 gennaio 2022 e 19 gennaio 2022; condannarsi al rimborso a favore di di tutte le somme pignorate, CP_1 Parte_1 corrisposte e percepite, e di tutte le spese sostenute da in conseguenza della procedura Parte_1 esecutiva promossa senza titolo e senza previa notifica del precetto in dipendenza del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e precisamente per il pignoramento presso Intesa San Paolo S.p.A. a carico del conto corrente intestato a per € 3.006,55 come da doc. 6) del fascicolo di primo Parte_1 grado (contabile operazione di pagamento), con gli interessi legali ex art. 1284, comma 4°, c.c.; condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; CP_1 in ogni caso, condannarsi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di CP_1 tutti i gradi precedenti gradi e fasi di giudizio, ivi compresa la fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione”.
Parte convenuta ha concluso come in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo:
“Rigettarsi l'avversaria opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.3.2022, introduceva il giudizio Parte_1
iscritto con R.G. n. 1607/2022 ivi esponendo: di essere stato attinto, in qualità di amministratore del
Condominio San Giorgio sito in Solagna (VI), dal decreto ingiuntivo n. 31/2020 del 21.1.2020 con cui il
Giudice di Pace di Bassano del Grappa gli aveva intimato di consegnare documentazione contabile al condomino di aver proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;
che il CP_1
Giudice di Pace di Bassano del Grappa, all'esito del giudizio di opposizione, aveva emesso la sentenza n.
335/2020 con la quale il provvedimento monitorio veniva confermato e il Condominio San Giorgio, in qualità di parte opponente, veniva condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 800,00 oltre oneri accessori;
che , in data 27.5.2021, aveva notificato a , in qualità CP_1 Parte_1
di amministratore di condominio, atto di precetto per la somma di € 2.044,30 oltre spese successive;
che lo stesso, in data 24.8.2021, aveva notificato atto di pignoramento presso terzi a sia Parte_1
in proprio sia quale amministratore di condominio;
che quest'ultimo aveva quindi proposto opposizione pagina 2 di 6 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto l'azione esecutiva svolta nei confronti di non Parte_1
era supportata da un titolo esecutivo e non era stata preceduto dalla notifica del relativo atto di precetto;
che si era costituito nel giudizio di opposizione così instaurato rilevando che il difetto di CP_1
notifica dell'atto di precetto doveva essere rilevato entro il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
e che comunque il destinatario dell'ingiunzione monitoria non era il condominio ma l'amministratore; che con ordinanza del 11.1.2022 il G.E. del Tribunale di Vicenza aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e aveva assegnato il termine per instaurare il giudizio di opposizione nel merito. Appunto con il menzionato atto di citazione notificato in data 16.3.2022, quindi, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il pignoramento a lui notificato in proprio,
[...]
con condanna di a restituire le somme che gli erano state assegnate dal G.E. dal conto CP_1
corrente del soggetto esecutato, aperto presso (terzo pignorato). Controparte_2
si costituiva nel predetto giudizio di opposizione (iscritto con R.G. n. 1607/2022, come CP_1
detto), replicando che la sentenza n. 335/2020 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, in motivazione, aveva precisato che il corretto contraddittore andava individuato non nel Condominio San Giorgio, estraneo alla vicenda, ma in quale suo amministratore, posto che in caso contrario Parte_1
sarebbe al contempo titolare attivo e, pro quota quale condomino, titolare passivo delle CP_1
spese di lite dalla stessa liquidate. Il medesimo opposto aggiungeva poi che anche l'atto di precetto era indirizzato alla controparte in proprio e che comunque un eventuale difetto di notifica doveva considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo. Chiedeva dunque il rigetto nel merito dell'opposizione avversaria.
All'esito di tale giudizio di opposizione all'esecuzione (R.G. n. 1607/2022) il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2593/2023 pubblicata in data 28.12.2023, rigettava l'opposizione e condannava Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 2.126,50 oltre oneri accessori di legge.
[...]
Avverso la suindicata sentenza interponeva appello , cui resisteva Parte_1 CP_1
chiedendo che l'impugnazione avversaria venisse dichiarata inammissibile o comunque rigettata.
La Corte d'Appello di Vicenza, all'esito del giudizio iscritto con R.G. n. 234/2024, pronunciava la sentenza n. 1352/2024 pubblicata in data 10.7.2024 dichiarando la nullità della sentenza appellata per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario Controparte_2
compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
pagina 3 di 6 , dunque, con atto di citazione notificato in data 31.10.2024 a e a Parte_1 CP_1 [...]
e introduttivo del presente procedimento (R.G. n. 4689/2024), riassumeva il giudizio ex Controparte_2
art. 354 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Vicenza chiedendo che venga accertata la radicale nullità dell'azione esecutiva intentata contro di lui in proprio, con conseguente revoca dell'ordinanza del G.E. dell'11.1.2022 e con conseguente condanna di a restituire la somma pignorata e allo stesso CP_1
assegnata di € 3.006,55 oltre interessi di legge e a risarcire il danno da lite temeraria di cui all'art. 96
c.p.c.
Si costituiva anche nel giudizio così riassunto , ripercorrendo le argomentazioni già spese nei CP_1
precedenti atti difensivi e chiedendo conclusivamente il rigetto dell'opposizione avversaria. invece, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti dell'atto di Controparte_3
citazione in riassunzione, non si costituiva in causa, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. udienza di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano precisate come in epigrafe, e la causa medesima veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, si rileva che l'oggetto del contendere si incentra sull'identificazione del corretto soggetto contro cui è stata o doveva essere intentata l'azione esecutiva opposta.
Siffatto accertamento non piò prescindere dall'analisi del titolo esecutivo azionato, rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa n. 335/2020 (doc. 3 attoreo).
Tale sentenza conferma il decreto ingiuntivo n. 31/2020 (doc. 1 attoreo) che era stato emesso nei confronti di “ in qualità di amministratore pro tempore del Parte_1 Controparte_4
”, precisando in parte motiva che “è tenuto a rispondere dell'obbligazione dedotta
[...]
l'amministratore personalmente e non il condominio da egli amministrato”. Il soggetto su cui grava l'obbligazione di consegna documentale, e parimenti tenuto a rifondere alla controparte processuale le spese di lite, è stato dunque espressamente individuato nella persona di in proprio. Parte_1
Contro tale statuizione l'odierno attore non ha mai proposto impugnazione – tanto che la suddetta sentenza è divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato – e non può dolersi ora, in fase di opposizione, delle conseguenze di tale omissione a lui solo imputabile.
Solo per completezza motivazionale, ad ogni modo, si precisa che la statuizione contenuta nella sentenza pagina 4 di 6 n. 335/2020 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa è corretta e in alcun modo modifica quanto stabilito nel decreto ingiuntivo opposto e confermato. Quest'ultimo, infatti, veniva emesso sulla scorta di un ricorso monitorio indirizzato non al Condominio San Giorgio ma a senza ulteriori Parte_1
qualificazioni, e dunque in proprio, e mai avrebbe potuto modificare il soggetto da ingiungere indicato dal creditore ricorrente (d'altronde, se le parti avessero ravvisato un siffatto errore lo avrebbero rilevato in fase di opposizione al decreto ingiuntivo medesimo, ma così non è avvenuto).
In tale ottica, diventa evidente che il decreto ingiuntivo opposto, e confermato all'esito del giudizio di opposizione, recava un'intimazione di pagamento nei confronti di “ in qualità di Parte_1
amministratore pro tempore del ” con il mero intento di precisare la Controparte_4
ragione della titolarità passiva dell'obbligazione monitoriamente azionata e non con la finalità di porre la suddetta obbligazione in capo al Condominio in questione: da un lato, non poteva farlo perché si sarebbe pronunciato ultra petita e avrebbe violato il contenuto precettivo dell'art. 1129 c.c. (che disciplina gli obblighi della persona dell'amministratore, non del condominio in persona dell'amministratore); dall'altro lato, se avesse voluto così operare avrebbe condannato alla consegna dei documenti non “ in qualità di amministratore pro tempore del Condominio Parte_1 CP_4
” ma piuttosto “il Condominio San Giorgio, in persona dell'amministratore pro tempore”.
[...]
Tutti gli argomenti ermeneutici appena esaminati inducono quindi a ritenere che il titolo esecutivo posto in esecuzione dinanzi al Tribunale di Vicenza, ossia la sentenza n. 335/2020 passata in giudicato, abbia individuato , in proprio, quale soggetto obbligato (anche alla rifusione delle spese di Parte_2
lite, per quanto successivamente di interesse).
Correttamente, di conseguenza, l'atto di precetto è stato notificato a anche “in Parte_2
proprio” (cfr. pag. 4 del doc. 4 attoreo) ed è stato comunque allo stesso notificato presso il suo domicilio digitale, pervenendo così nella sua personale sfera di conoscenza e raggiungendo in ogni caso lo scopo dell'attività notificatoria infondatamente contestata dall'odierno attore.
Segue l'integrale rigetto dell'opposizione proposta da . Controparte_5
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite dell'odierno giudizio di riassunzione (essendo state quelle delle precedenti fasi integralmente compensate tra le parti dalla pronuncia della Corte
d'Appello di Venezia) vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del pagina 5 di 6 D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.100 a € 5.200).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 CP_1
2.552,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese di lite relative alla posizione processuale di stante la sua Controparte_2
contumacia.
Così deciso in Vicenza, in data 19 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6