TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avv. Frank Mario Santacroce, presso il cui studio sito in Catanzaro, via Fontana Vecchia n. 25, è elettivamente domiciliato;
-Opponente-
CONTRO
c.f./p.i. , in persona del l.r.p.t.., con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Bastioni di Porta Nuova 19, nella sua qualità di procuratrice di Controparte_2 già cessionaria di elettivamente domiciliata in Firenze, via Controparte_3
Pasquale Villari n. 39, presso lo Studio degli Avv.ti Salvatore Paratore e Andrea Vannini, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto n. 0576412 del 4.03.2011 (già Parte_2 Controparte_4 concedeva in locazione finanziaria alla società Elle Due Costruzioni S.r.l. il bene mobile di cui all'ordine nr. 513693, composto da attrezzatura da macchina Terna Articolata mod.
1023C, marca nr. telaio 25431. CP_5
A garanzia delle obbligazioni assunte dalla Elle Due Costruzioni S.r.l. nei confronti di in forza del predetto contratto di locazione finanziaria, si Parte_2 costituivano fideiussori i Sig.ri e così come da lettera di Parte_1 Parte_3 fideiussione del 04.03.2011.
Poiché nel corso del rapporto di locazione, la società utilizzatrice oltre che i di lei garanti si rendevano morosi, la società concedente comunicava la risoluzione del contratto di leasing intimando la restituzione del bene ed il pagamento delle somme residue dovute.
In ragione dell'infruttuosità delle plurime richieste di pagamento rivolte ai coobbligati e dell'intervenuto fallimento della debitrice principale, si vedeva Parte_2 costretta ad adire il Tribunale di Firenze (quale foro esclusivo ex art. 18 delle condizioni generali di contratto) incardinando il giudizio iscritto al n. RG 13912/2021, all'esito del quale otteneva il decreto ingiuntivo n. 5334/2021 del 23.12.2021 con cui veniva ingiunto ai Sig.ri e , di pagare in solido tra loro, e nel termine di 40 giorni Pt_1 Parte_3 dalla notifica dello stesso, l'importo di € 81.568,53 oltre interessi, spese e competenze del giudizio monitorio.
Detto decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato al Signor in data Parte_3
10.01.2022 ed al Signor in data 07.03.2022 e, stante l'assenza di Parte_1 opposizione nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo con provvedimento di esecutorietà emesso e depositato in data 27.07.2022, e munito di formula esecutiva in data
02.08.2022.
Persistendo l'inadempimento ed al fine di promuovere ogni ulteriore e più opportuna azione per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, con atto di precetto notificato in data 24.10.2022, oggi opposto, intimava al signor Parte_2 Parte_1 il pagamento dell'importo di € 84.194,78.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2022, il signor proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto atto di precetto, deducendo: a) la nullità e/o comunque l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto per asserita mancata notifica del titolo esecutivo;
b) l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto per asserita illegittimità dell'elezione di domicilio del creditore;
c) violazione del diritto di difesa.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti. Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata d'ufficio la legittimazione passiva di parte opposta.
Come risulta dagli atti e documenti di causa, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in forza di atto del 21.10.2022 – stipulato ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) tra
[...]
(le “Cedenti”) ed (la Parte_2 Controparte_6 CP_2
“Cessionaria”) – ed cedevano “pro Parte_2 Controparte_6 soluto” ed “in blocco” con efficacia giuridica dal 24.10.2022, a favore di CP_2
un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di leasing aventi le
[...] caratteristiche indicate nell'Avviso di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale- Parte
Seconda n. 128 del 3 novembre 2022 (cfr. doc. 6 e all. C comparsa di risposta).
Fra i crediti oggetto di cessione vi è compreso il credito nei confronti del signor Parte_1
odierno opponente, derivante dal contratto di leasing n. 0576412 del 04.03.2011
[...] sopra indicato, con cessione notificata al debitore ceduto (cfr. doc. 7 comparsa di risposta).
Per effetto della suddetta cessione è dunque subentrata nella titolarità Controparte_2 del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 5334/2021 del 23.12.2021 del Tribunale di
Firenze ed oggetto dell'atto di precetto ex adverso opposto.
In data 28 novembre 2022 conferiva ad odierna Controparte_2 Controparte_1 opposta, procura speciale per compiere, in qualità di in nome e per conto Parte_4 di essa mandante, tutti gli atti ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'incarico fra cui a titolo esemplificativo: riscuotere , gestire, liquidare e più in generale disporre dei crediti derivanti da contratti di leasing dei quali la è titolare, CP_2 nonché intrattenere in ogni sede, sia giudiziale che stragiudiziale i rapporti con i debitori dei crediti ceduti (cfr. all. B comparsa di risposta).
Da tutto ciò consegue la legittimazione passiva dell'opposta.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
I due motivi di doglianza a) e c) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Entrambi, sono privi di fondamento giuridico. Lamenta parte attrice/opponente la nullità dell'atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo e, di conseguenza, una presunta lesione del diritto di difesa.
Tuttavia, dalla disamina degli atti e documenti di causa, risulta evidente l'infondatezza fattuale e giuridica della lagnanza spiegata dall'opponente.
Infatti, dalla disamina di detta documentazione, si evince chiaramente l'avvenuto perfezionamento, in data 07.03.2022, della notifica del decreto ingiuntivo n. 5334/2021 del
23.12.2021 del Tribunale di Firenze effettuata al signor oggi opponente Parte_1
(cfr. doc. 3 comparsa di risposta).
Il suddetto decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, non veniva opposto nei termini di legge, ragione per la quale il Tribunale di Firenze ne dichiarava l'esecutorietà con provvedimento del 27.07.2022 all'esito del quale, in data 02.08.2022 veniva rilasciata ad istanza di parte relativa formula esecutiva (cfr. doc. 3 comparsa di risposta).
Tutto ciò è sufficiente a determinare il necessario rigetto degli spiegati motivi di opposizione.
3. Il secondo motivo di opposizione di cui al punto b) è infondato in quanto l'errata o mancata indicazione del luogo di elezione di domicilio non costituiscono causa di nullità
e/o di inefficacia dell'atto di precetto ma rilevano solo sulla competenza territoriale per eventuali opposizioni;
il debitore, infatti, potrà rivolgersi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, anche se il domicilio del creditore indicato nel precetto è sbagliato.
Le altre deduzioni sul punto, restano assorbite.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1528/2022, pendente tra contro nella sua qualità Parte_1 Controparte_1 di procuratrice di già cessionaria di in Controparte_2 Controparte_3 persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia dell'atto di precetto opposto;
b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 7.052,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Lamezia Terme, lì 15.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avv. Frank Mario Santacroce, presso il cui studio sito in Catanzaro, via Fontana Vecchia n. 25, è elettivamente domiciliato;
-Opponente-
CONTRO
c.f./p.i. , in persona del l.r.p.t.., con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Bastioni di Porta Nuova 19, nella sua qualità di procuratrice di Controparte_2 già cessionaria di elettivamente domiciliata in Firenze, via Controparte_3
Pasquale Villari n. 39, presso lo Studio degli Avv.ti Salvatore Paratore e Andrea Vannini, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto n. 0576412 del 4.03.2011 (già Parte_2 Controparte_4 concedeva in locazione finanziaria alla società Elle Due Costruzioni S.r.l. il bene mobile di cui all'ordine nr. 513693, composto da attrezzatura da macchina Terna Articolata mod.
1023C, marca nr. telaio 25431. CP_5
A garanzia delle obbligazioni assunte dalla Elle Due Costruzioni S.r.l. nei confronti di in forza del predetto contratto di locazione finanziaria, si Parte_2 costituivano fideiussori i Sig.ri e così come da lettera di Parte_1 Parte_3 fideiussione del 04.03.2011.
Poiché nel corso del rapporto di locazione, la società utilizzatrice oltre che i di lei garanti si rendevano morosi, la società concedente comunicava la risoluzione del contratto di leasing intimando la restituzione del bene ed il pagamento delle somme residue dovute.
In ragione dell'infruttuosità delle plurime richieste di pagamento rivolte ai coobbligati e dell'intervenuto fallimento della debitrice principale, si vedeva Parte_2 costretta ad adire il Tribunale di Firenze (quale foro esclusivo ex art. 18 delle condizioni generali di contratto) incardinando il giudizio iscritto al n. RG 13912/2021, all'esito del quale otteneva il decreto ingiuntivo n. 5334/2021 del 23.12.2021 con cui veniva ingiunto ai Sig.ri e , di pagare in solido tra loro, e nel termine di 40 giorni Pt_1 Parte_3 dalla notifica dello stesso, l'importo di € 81.568,53 oltre interessi, spese e competenze del giudizio monitorio.
Detto decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato al Signor in data Parte_3
10.01.2022 ed al Signor in data 07.03.2022 e, stante l'assenza di Parte_1 opposizione nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo con provvedimento di esecutorietà emesso e depositato in data 27.07.2022, e munito di formula esecutiva in data
02.08.2022.
Persistendo l'inadempimento ed al fine di promuovere ogni ulteriore e più opportuna azione per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, con atto di precetto notificato in data 24.10.2022, oggi opposto, intimava al signor Parte_2 Parte_1 il pagamento dell'importo di € 84.194,78.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 11.11.2022, il signor proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto atto di precetto, deducendo: a) la nullità e/o comunque l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto per asserita mancata notifica del titolo esecutivo;
b) l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto per asserita illegittimità dell'elezione di domicilio del creditore;
c) violazione del diritto di difesa.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti. Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata d'ufficio la legittimazione passiva di parte opposta.
Come risulta dagli atti e documenti di causa, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in forza di atto del 21.10.2022 – stipulato ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) tra
[...]
(le “Cedenti”) ed (la Parte_2 Controparte_6 CP_2
“Cessionaria”) – ed cedevano “pro Parte_2 Controparte_6 soluto” ed “in blocco” con efficacia giuridica dal 24.10.2022, a favore di CP_2
un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti di leasing aventi le
[...] caratteristiche indicate nell'Avviso di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale- Parte
Seconda n. 128 del 3 novembre 2022 (cfr. doc. 6 e all. C comparsa di risposta).
Fra i crediti oggetto di cessione vi è compreso il credito nei confronti del signor Parte_1
odierno opponente, derivante dal contratto di leasing n. 0576412 del 04.03.2011
[...] sopra indicato, con cessione notificata al debitore ceduto (cfr. doc. 7 comparsa di risposta).
Per effetto della suddetta cessione è dunque subentrata nella titolarità Controparte_2 del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 5334/2021 del 23.12.2021 del Tribunale di
Firenze ed oggetto dell'atto di precetto ex adverso opposto.
In data 28 novembre 2022 conferiva ad odierna Controparte_2 Controparte_1 opposta, procura speciale per compiere, in qualità di in nome e per conto Parte_4 di essa mandante, tutti gli atti ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'incarico fra cui a titolo esemplificativo: riscuotere , gestire, liquidare e più in generale disporre dei crediti derivanti da contratti di leasing dei quali la è titolare, CP_2 nonché intrattenere in ogni sede, sia giudiziale che stragiudiziale i rapporti con i debitori dei crediti ceduti (cfr. all. B comparsa di risposta).
Da tutto ciò consegue la legittimazione passiva dell'opposta.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
I due motivi di doglianza a) e c) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Entrambi, sono privi di fondamento giuridico. Lamenta parte attrice/opponente la nullità dell'atto di precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo e, di conseguenza, una presunta lesione del diritto di difesa.
Tuttavia, dalla disamina degli atti e documenti di causa, risulta evidente l'infondatezza fattuale e giuridica della lagnanza spiegata dall'opponente.
Infatti, dalla disamina di detta documentazione, si evince chiaramente l'avvenuto perfezionamento, in data 07.03.2022, della notifica del decreto ingiuntivo n. 5334/2021 del
23.12.2021 del Tribunale di Firenze effettuata al signor oggi opponente Parte_1
(cfr. doc. 3 comparsa di risposta).
Il suddetto decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, non veniva opposto nei termini di legge, ragione per la quale il Tribunale di Firenze ne dichiarava l'esecutorietà con provvedimento del 27.07.2022 all'esito del quale, in data 02.08.2022 veniva rilasciata ad istanza di parte relativa formula esecutiva (cfr. doc. 3 comparsa di risposta).
Tutto ciò è sufficiente a determinare il necessario rigetto degli spiegati motivi di opposizione.
3. Il secondo motivo di opposizione di cui al punto b) è infondato in quanto l'errata o mancata indicazione del luogo di elezione di domicilio non costituiscono causa di nullità
e/o di inefficacia dell'atto di precetto ma rilevano solo sulla competenza territoriale per eventuali opposizioni;
il debitore, infatti, potrà rivolgersi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, anche se il domicilio del creditore indicato nel precetto è sbagliato.
Le altre deduzioni sul punto, restano assorbite.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1528/2022, pendente tra contro nella sua qualità Parte_1 Controparte_1 di procuratrice di già cessionaria di in Controparte_2 Controparte_3 persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'efficacia dell'atto di precetto opposto;
b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 7.052,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Lamezia Terme, lì 15.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone