TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1253 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FEMMINELLA PAOLO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ Parte_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“
[...] oggetto Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
01/10/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ESITI DI
INFARTO DI UT TRATTATO CON STENT. ANGINA INSTABILE POST-
INFARTUALE. ATEROSCLEROSI CAROTIDEA. IPERCOLESTEROLEMIA. SINDROME
ANSIOSA. ESITI DI ERNIECTOMIA OMBELICALE. CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E
RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 58 anni, a cui veniva comunicato la “reiezione della domanda di conferma assegno di invalidita' le comunico che non e' stato possibile accogliere la domanda CP_2 in oggetto, presentata il 12/12/2022, per il seguente motivo: non permangono le condizioni che dettero luogo all'assegno di invalidita' ai sensi dell'art 1 della legge 12 giugno n. 222 che pertanto sara' revocato.
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il C.T.U., esaminata parte attrice e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, se il ricorrente ha la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale meno di un terzo art.1 L. 222/84. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione”. Il CTU risponde che il sig. ha diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità art. 1 L.222/84 dalla data della reiezione della stessa. Infatti, come si evince dalla prova da sforzo del 28/05/2025 il ricorrente interrompe precocemente per scarsa capacita' lavorativa, lamenta dispnea ingravescente, test sottomassimale, classe NYHA attuale 2/3, incompatibile con un lavoro come il bracciante agricolo dove lo sforzo fisico e' routine. Osservazione
ED CTP
Presa visione della bozza di Accertamento Tecnico Preventivo, inviata alle parti dal CT nominato dall'Ill.mo Giudice, è possibile esprimere le seguenti osservazioni.
Il CTU, esaminata la documentazione prodotta, nonché della visita espletata durante le operazioni peritali esprimeva, in maniera assolutamente sintetica ed apodittica, parere di sussistenza del requisito sanitario per l'accesso al beneficio richiesto e, nella fattispecie dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, non confermando pertanto il giudizio espresso dalla CML di prima istanza in data 04/01/2023, né quello del ricorso amministrativo del 23/03/2023. Orbene, appare doveroso rappresentare come la conclusione a cui perveniva il CTU appare assolutamente irricevibile da parte dell , in quanto intrinsecamente non coerente e non CP_3 aderente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di Previdenza.
Appare infatti opportuno ricordare al CTU, come la L. 222/84, preveda che un soggetto possa essere considerato invalido con diritto all'Assegno Ordinario di Invalidità qualora a causa delle patologie presentate, presenti una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti, superiore a
2/3, e ovvero non possa essere considerato riadattabile a diversa funzione.
Pertanto, dovevano essere valutate tutte le patologie presentate dal soggetto, valutandone la reale incidenza sulla capacità di lavoro in mansioni analoghe a quelle svolte generalmente dal ricorrente, in relazione all'età, al grado di scolarizzazione, alla riadattabilità.
Appare, sul punto opportuno ricordare come l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, preveda che non venga considerata la capacità lavorativa generica (come nel caso dell'invalidità civile), ma bensì la capacità lavorativa specifica, rispetto non solo alla mansione effettivamente svolta, ma anche rispetto alla possibilità di reinserimento in altro lavoro per il quale l'assicurato abbia una specifica formazione, attitudine e ancora in base all'età, al sesso e al titolo di studio, dovendosi pertanto considerare non solo quelle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza, ma anche quelle che seppur diverse, siano affini al precedente lavoro svolto, in virtù di qualsiasi altra circostanza emergente nella concreta fattispecie che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute.
Orbene, fatta questa sintetica quanto doverosa premessa di carattere normativo-giurisprudenziale, che appare peraltro non superflua, in quanto già citata dallo stesso CTU nella bozza, e tornando al caso di specie, appare opportuno fare le seguenti considerazioni.
Il perziando, bracciante agricolo di anni 58, al momento delle operazioni peritali eseguite il giorno
18/06/2025, presentava un'obiettività sostanzialmente negativa e nello specifico:"...Soggetto normotipo in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Cute e mucose rosee. Linfoghiandole superficiali clinicamente indenni. Pannicolo adiposo normo rappresentato. Facies composita, sensorio nella norma, decubito indifferente. Capo: normocefalo, normo atteggiato, Bocca: lingua rosea, mucosa orale nella norma. Collo: assenza di masse e/o tumefazioni pulsanti. S.N.C. e norme comportamentali: soggetto vigile cosciente collaborante ed orientato nel tempo e nello spazio.
Deambulazione autonoma. Passaggi posturali in autonomia. Pupille isocoriche, isocicliche e normo reagenti allo stimolo luminoso.
Torace: normo espansibile con i movimenti respiratori, MV ridotto. Sistema osteoarticolare: deambulazione autonoma. Dolore alla digitopressione della colonna lombare. Riferito dolore a fine corsa all'articolazione dell'anca sx. App. Cardiocircolatorio: toni in successione ritmica, F.C. 70
b/m., assenza di segni periferici di stasi Addome: trattabile sia alla palpazione superficiale che profonda in tutti gli ambiti. App. Urogenitale: negativo bilateralmente....". Per_1
Alla luce di tale obiettività (sostanzialmente negativa), non appare alcuna coerenza oggettiva con la certificazione citata dallo stesso CTU, risalente peraltro ad un mese prima delle operazioni peritali, sulla base della quale quest'ultimo ha riferito laconicamente di voler riconoscere il beneficio.
Appare inoltre rappresentare al CTU, che in ambito medico-legale, affinché una certificazione possa rivestire carattere di validità, occorre che siano presenti almeno tre certificazioni coerenti con l'obiettività clinica affinché sia giuridicamente e biologicamente comprovata la continuità fenomenica.
Posto dunque che le condizioni che il CTU attribuisce quali sufficienti alla concessione del beneficio siano successive di circa due anni rispetto al momento dell'accertamento della prima istanza, appare inoltre doveroso ricordare come la classe NYHA sia una classificazione esclusivamente clinica, e pertanto non probatoria di alcuno stato invalidante, se non corroborato da dati obiettivamente e strumentalmente rilevabili quali, ad esempio, dati in merito alla frazione di eiezione.
Appare inoltre, doveroso, sottolineare come la L.222/84 preveda come requisito fondamentale la non riadattabilità del soggetto, cosa che invece non appare essere stata sufficientemente indagata dal
CTU.
Pertanto, in considerazione della relativa giovane età del soggetto, era ed è tuttora presumibile un possibile riadattamento, anche in considerazione di un eventuale opportuno cambiamento professionale anche a seguito di formazione, ad attività anche completamente diversa dalla precedente.
Alla luce di ciò, specifichi il CTU se, nel caso di specie, in virtù del livello di istruzione, di formazione e di competenza, e, soprattutto, della giovane età, sia possibile per il periziando essere riadattato anche a lavoro diverso dal precedente e se, alla luce di una obiettività sostanzialmente incongrua con quanto lamentato dal periziando, possa ritenersi sufficientemente comprovata la condizione di
Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, o altrimenti di rivedere la propria valutazione in maniera conforme alla normativa in oggetto.
A tal proposito, appare lapalissiano evidenziare come in virtù delle proprie competenze, il periziando potrebbe svolgere attività lavorativa diversa, anche a parità di istruzione, che non comporti un carico eccessivo o sforzi, quale ad esempio, il guardiano.
In caso il soggetto possa essere riadattato a lavoro diverso, rettifichi il CTU la propria valutazione applicando la normativa in oggetto. e nella fattispecie la legge n.222/1984.
IL DIRIGENTE MEDICO RAIMONDO VELLA RISPOSTA ALLE NOTE CRITICHE
In merito all'osservazione: “all'Assegno Ordinario di Invalidità qualora a causa delle patologie presentate, presenti una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti, superiore a
2/3, e ovvero non possa essere considerato riadattabile a diversa funzione”.
Risposta: Si fa notare che il ricorrente ha almeno 35 anni di attivita' lavorativa ed è a sette anni circa dall'eta' pensionabile oltretutto ha bassa scolarita' per cui e' difficile il ricollocamento.
In merito all'osservazione: “Appare inoltre rappresentare al CTU, che in ambito medico-legale, affinché una certificazione possa rivestire carattere di validità, occorre che siano presenti almeno tre certificazioni coerenti con l'obiettività clinica affinché sia giuridicamente e biologicamente comprovata la continuità fenomenica.”
Risposta: si può fare una nuova valutazione con la visita di revisione a sei mesi dalla visita da me effettuata (cioe' il 18/06/2025) per capire se il sintomo persiste.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il C.T.U., esaminata parte attrice e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, se il ricorrente ha la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale meno di un terzo art.1 L. 222/84. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione”.
Il CTU risponde che il sig. ha diritto all'assegno ordinario di invalidità art. Parte_1
1 L.222/84 dalla data della reiezione della stessa. Infatti, come si evince dalla prova da sforzo del
28/05/2025 il ricorrente interrompe precocemente per scarsa capacita' lavorativa, lamenta dispnea ingravescente, test sottomassimale, classe NYHA attuale 2/3, incompatibile con un lavoro come il bracciante agricolo dove lo sforzo fisico e' routine. Verra' effettuata una visita di revisione a gennaio
2026, a sei mesi dalla visita da me effettuata (28/06/2025). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data del rigetto e con revisione al gennaio
2026.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data del rigetto e con revisione al gennaio 2026.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FEMMINELLA PAOLO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ Parte_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“
[...] oggetto Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc.. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
01/10/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ESITI DI
INFARTO DI UT TRATTATO CON STENT. ANGINA INSTABILE POST-
INFARTUALE. ATEROSCLEROSI CAROTIDEA. IPERCOLESTEROLEMIA. SINDROME
ANSIOSA. ESITI DI ERNIECTOMIA OMBELICALE. CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E
RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 58 anni, a cui veniva comunicato la “reiezione della domanda di conferma assegno di invalidita' le comunico che non e' stato possibile accogliere la domanda CP_2 in oggetto, presentata il 12/12/2022, per il seguente motivo: non permangono le condizioni che dettero luogo all'assegno di invalidita' ai sensi dell'art 1 della legge 12 giugno n. 222 che pertanto sara' revocato.
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il C.T.U., esaminata parte attrice e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, se il ricorrente ha la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale meno di un terzo art.1 L. 222/84. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione”. Il CTU risponde che il sig. ha diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità art. 1 L.222/84 dalla data della reiezione della stessa. Infatti, come si evince dalla prova da sforzo del 28/05/2025 il ricorrente interrompe precocemente per scarsa capacita' lavorativa, lamenta dispnea ingravescente, test sottomassimale, classe NYHA attuale 2/3, incompatibile con un lavoro come il bracciante agricolo dove lo sforzo fisico e' routine. Osservazione
ED CTP
Presa visione della bozza di Accertamento Tecnico Preventivo, inviata alle parti dal CT nominato dall'Ill.mo Giudice, è possibile esprimere le seguenti osservazioni.
Il CTU, esaminata la documentazione prodotta, nonché della visita espletata durante le operazioni peritali esprimeva, in maniera assolutamente sintetica ed apodittica, parere di sussistenza del requisito sanitario per l'accesso al beneficio richiesto e, nella fattispecie dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, non confermando pertanto il giudizio espresso dalla CML di prima istanza in data 04/01/2023, né quello del ricorso amministrativo del 23/03/2023. Orbene, appare doveroso rappresentare come la conclusione a cui perveniva il CTU appare assolutamente irricevibile da parte dell , in quanto intrinsecamente non coerente e non CP_3 aderente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di Previdenza.
Appare infatti opportuno ricordare al CTU, come la L. 222/84, preveda che un soggetto possa essere considerato invalido con diritto all'Assegno Ordinario di Invalidità qualora a causa delle patologie presentate, presenti una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti, superiore a
2/3, e ovvero non possa essere considerato riadattabile a diversa funzione.
Pertanto, dovevano essere valutate tutte le patologie presentate dal soggetto, valutandone la reale incidenza sulla capacità di lavoro in mansioni analoghe a quelle svolte generalmente dal ricorrente, in relazione all'età, al grado di scolarizzazione, alla riadattabilità.
Appare, sul punto opportuno ricordare come l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, preveda che non venga considerata la capacità lavorativa generica (come nel caso dell'invalidità civile), ma bensì la capacità lavorativa specifica, rispetto non solo alla mansione effettivamente svolta, ma anche rispetto alla possibilità di reinserimento in altro lavoro per il quale l'assicurato abbia una specifica formazione, attitudine e ancora in base all'età, al sesso e al titolo di studio, dovendosi pertanto considerare non solo quelle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza, ma anche quelle che seppur diverse, siano affini al precedente lavoro svolto, in virtù di qualsiasi altra circostanza emergente nella concreta fattispecie che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute.
Orbene, fatta questa sintetica quanto doverosa premessa di carattere normativo-giurisprudenziale, che appare peraltro non superflua, in quanto già citata dallo stesso CTU nella bozza, e tornando al caso di specie, appare opportuno fare le seguenti considerazioni.
Il perziando, bracciante agricolo di anni 58, al momento delle operazioni peritali eseguite il giorno
18/06/2025, presentava un'obiettività sostanzialmente negativa e nello specifico:"...Soggetto normotipo in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Cute e mucose rosee. Linfoghiandole superficiali clinicamente indenni. Pannicolo adiposo normo rappresentato. Facies composita, sensorio nella norma, decubito indifferente. Capo: normocefalo, normo atteggiato, Bocca: lingua rosea, mucosa orale nella norma. Collo: assenza di masse e/o tumefazioni pulsanti. S.N.C. e norme comportamentali: soggetto vigile cosciente collaborante ed orientato nel tempo e nello spazio.
Deambulazione autonoma. Passaggi posturali in autonomia. Pupille isocoriche, isocicliche e normo reagenti allo stimolo luminoso.
Torace: normo espansibile con i movimenti respiratori, MV ridotto. Sistema osteoarticolare: deambulazione autonoma. Dolore alla digitopressione della colonna lombare. Riferito dolore a fine corsa all'articolazione dell'anca sx. App. Cardiocircolatorio: toni in successione ritmica, F.C. 70
b/m., assenza di segni periferici di stasi Addome: trattabile sia alla palpazione superficiale che profonda in tutti gli ambiti. App. Urogenitale: negativo bilateralmente....". Per_1
Alla luce di tale obiettività (sostanzialmente negativa), non appare alcuna coerenza oggettiva con la certificazione citata dallo stesso CTU, risalente peraltro ad un mese prima delle operazioni peritali, sulla base della quale quest'ultimo ha riferito laconicamente di voler riconoscere il beneficio.
Appare inoltre rappresentare al CTU, che in ambito medico-legale, affinché una certificazione possa rivestire carattere di validità, occorre che siano presenti almeno tre certificazioni coerenti con l'obiettività clinica affinché sia giuridicamente e biologicamente comprovata la continuità fenomenica.
Posto dunque che le condizioni che il CTU attribuisce quali sufficienti alla concessione del beneficio siano successive di circa due anni rispetto al momento dell'accertamento della prima istanza, appare inoltre doveroso ricordare come la classe NYHA sia una classificazione esclusivamente clinica, e pertanto non probatoria di alcuno stato invalidante, se non corroborato da dati obiettivamente e strumentalmente rilevabili quali, ad esempio, dati in merito alla frazione di eiezione.
Appare inoltre, doveroso, sottolineare come la L.222/84 preveda come requisito fondamentale la non riadattabilità del soggetto, cosa che invece non appare essere stata sufficientemente indagata dal
CTU.
Pertanto, in considerazione della relativa giovane età del soggetto, era ed è tuttora presumibile un possibile riadattamento, anche in considerazione di un eventuale opportuno cambiamento professionale anche a seguito di formazione, ad attività anche completamente diversa dalla precedente.
Alla luce di ciò, specifichi il CTU se, nel caso di specie, in virtù del livello di istruzione, di formazione e di competenza, e, soprattutto, della giovane età, sia possibile per il periziando essere riadattato anche a lavoro diverso dal precedente e se, alla luce di una obiettività sostanzialmente incongrua con quanto lamentato dal periziando, possa ritenersi sufficientemente comprovata la condizione di
Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, o altrimenti di rivedere la propria valutazione in maniera conforme alla normativa in oggetto.
A tal proposito, appare lapalissiano evidenziare come in virtù delle proprie competenze, il periziando potrebbe svolgere attività lavorativa diversa, anche a parità di istruzione, che non comporti un carico eccessivo o sforzi, quale ad esempio, il guardiano.
In caso il soggetto possa essere riadattato a lavoro diverso, rettifichi il CTU la propria valutazione applicando la normativa in oggetto. e nella fattispecie la legge n.222/1984.
IL DIRIGENTE MEDICO RAIMONDO VELLA RISPOSTA ALLE NOTE CRITICHE
In merito all'osservazione: “all'Assegno Ordinario di Invalidità qualora a causa delle patologie presentate, presenti una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti, superiore a
2/3, e ovvero non possa essere considerato riadattabile a diversa funzione”.
Risposta: Si fa notare che il ricorrente ha almeno 35 anni di attivita' lavorativa ed è a sette anni circa dall'eta' pensionabile oltretutto ha bassa scolarita' per cui e' difficile il ricollocamento.
In merito all'osservazione: “Appare inoltre rappresentare al CTU, che in ambito medico-legale, affinché una certificazione possa rivestire carattere di validità, occorre che siano presenti almeno tre certificazioni coerenti con l'obiettività clinica affinché sia giuridicamente e biologicamente comprovata la continuità fenomenica.”
Risposta: si può fare una nuova valutazione con la visita di revisione a sei mesi dalla visita da me effettuata (cioe' il 18/06/2025) per capire se il sintomo persiste.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il C.T.U., esaminata parte attrice e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, se il ricorrente ha la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale meno di un terzo art.1 L. 222/84. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione”.
Il CTU risponde che il sig. ha diritto all'assegno ordinario di invalidità art. Parte_1
1 L.222/84 dalla data della reiezione della stessa. Infatti, come si evince dalla prova da sforzo del
28/05/2025 il ricorrente interrompe precocemente per scarsa capacita' lavorativa, lamenta dispnea ingravescente, test sottomassimale, classe NYHA attuale 2/3, incompatibile con un lavoro come il bracciante agricolo dove lo sforzo fisico e' routine. Verra' effettuata una visita di revisione a gennaio
2026, a sei mesi dalla visita da me effettuata (28/06/2025). “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data del rigetto e con revisione al gennaio
2026.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data del rigetto e con revisione al gennaio 2026.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini