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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 09/04/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 44/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 09/04/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede, conformemente al rito, alla lettura ed al deposito della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Ischia, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 09/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44/2025 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BARR FRANCESCA, come da procura in atti. attore
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IANNOTTA ANDREA, come in atti.
Convenuto
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2024 Parte_2 emesso in data 13.12.2024 con il quale il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di
Ischia, nella persona del Giudice dott.ssa Venezia, ha ingiunto alla
[...]
“di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Controparte_2 ricorso, immediatamente, la somma di € 35650,00, gli interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, in €
286,00 per esborsi, iva e cha ed oltre alle successive occorrende”.
La parte attrice con argomentazioni varie sosteneva la fondatezza della proposta opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che, con diversa tesi difensiva, resisteva alla domanda.
Nelle more del giudizio le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo documentando,puntualmente, finanche lo stesso.
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2 All'odierna udienza il Giudice, assicurato il contraddittorio tra le parti sulla questione dell'intervenuta conciliazione;
fatte precisare le conclusioni e preso atto della discussione orale, peraltro, in senso del tutto concorde dei Difensori, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue
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3 componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Alla luce di tali riflessioni va detto, in proposito, che le parti concordemente hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo mettendo, dunque, con reciproche concessioni “fine” alla res controversia.
Non solo in tal senso depongono le concordi deduzioni dei difensori ma gli stessi hanno anche provveduto al “deposito” del relativo accordo.
In tale prospettiva appare evidente , anche prescindendo dalla richiesta congiunta delle parti, del verificarsi di un evento, successivo all'instaurazione del giudizio nel senso indicato, che ha determinato la cessazione della res controversa avendo le parti regolato, pattiziamente, i rapporti economici che costituiscono oggetto della
[...]
. Parte_3
In tale ottica appare evidente l'inverarsi di una chiara ipotesi di cessazione della materia.
Alla declaratoria di cessazione della materia consegue necessariamente la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ( riflessioni, tra le molteplici, in Corte di Cassazione
Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
Le spese di lite devono essere interamente compensate attesa la richiesta congiunta delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
E' verbale.
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Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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