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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 15 aprile 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. M. Carluccio come da mandato in atti Parte_1
contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. G. Di Maggio come da mandato in atti
nonchè
, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_3
dall'Avvocatura distrettuale di Lecce
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, regolarmente notificato, il sig. conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce il nonché la Controparte_3 Controparte_4
nonché , al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 059 2020 Controparte_2
0019912236000, ruolo n. 2020/0029, per l'importo complessivo di euro 5.947,94, emessa da
[...]
per conto del recupero crediti- e CP_2 Controparte_5
tramite per atti giudiziari anno 2013 -sentenza Controparte_6
patteggiamento. Con comparsa di risposta del 26.05.2023 e del 16.05.2023 si costituivano rispettivamente il ed per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_5 Controparte_2
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il primo di opposizione il sig. , lamenta la illegittimità della pretesa creditoria Pt_1
contestando la quantificazione eccessiva delle somme stante l'ingiustificato protrarsi della custodia, asseritamente a sé non addebitabile.
In particolare, adduce di aver estinto mediante pagamento le sanzioni amministrative irrogate e che l'avviato procedimento penale (n 8596/11 R.G.N.R.) veniva definito con sentenza di patteggiamento n. 675/13, pronunciata il 04.11.2013 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce, Avv. Maria Paola
Sanghez, divenuta irrevocabile il 30.01.2014.
Asserisce, pertanto, che il prolungamento sino a luglio 2016 ( data del provvedimento impositivo) della custodia giudiziale dei beni sequestrati è illegittimo, stante il venir meno - sin dal 28.11.2012- di ogni tipo di esigenza atta a giustificare il mantenimento della suddetta custodia.
Conclude lamentando la iniquità della pretesa creditoria riportata nella gravata cartella esattoriale, trattandosi di somma non dovuta per il periodo di custodia susseguente al 28.11.2012 o, quanto meno, per tutto il periodo successivo alla definizione del processo penale.
Dalla documentazione offerta alla valutazione del Giudicante risulta che:
il Giudice dell'esecuzione Penale emetteva, in data 13.07.2016, ordinanza (R.G.E. 198-16), con la quale ex. Art. 130 c.p.p. veniva disposto a carico di il pagamento delle spese di custodia Parte_1
dei videogiochi in sequestro;
in data 27.07.2016 veniva emessa ordinanza di liquidazione n. 32/16, con cui veniva determinata la durata e l'entità degli oneri per la custodia giudiziale dei beni sequestrati.
Detti provvedimenti giudiziale risultano regolarmente notificati al in data 05.08.2016 Pt_1
tramite il corpo di Polizia Municipale di Taviano – vedi relate di notifiche allegate.
Cio premesso, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c., nonché dagli artt. 184-186 disp. Att. c.p.c., consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Trattasi di una parentesi cognitiva nel processo esecutivo, con la quale si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi la inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo o durante il suo svolgimento.
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione perche senza titolo esecutivo ovvero in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto del titolo, oppure perche relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità.
Sulla base di ciò, si è pervenuti in giurisprudenza, con orientamento constante, a sostenere che il criterio distintivo fra opposizione all'esecuzione ( art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.cp.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi la esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva ( come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni) CFR Cass. Civ.
06.04.2006 n. 8112; Cass. Civ. 03.08.2005 n. 16262.
In più occasioni, in applicazione dei principi innanzi richiamati, la Suprema Corte ha affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività ( Cass. 07 maggio 2015 n. 9247).
L'orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, limitando notevolmente il sindacato del giudice dell'esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano stati valutati dal giudice del procedimento nell'ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
Tornando al caso in esame, il pone a fondamento della spiegata opposizione motivi che Pt_1 avrebbe dovuto far valere contro il titolo di natura giudiziale che ha stabilito l'entità e la durata della custodia, da cui il pagamento – riscosso coattivamente con la gravata cartella – è derivato.
Ed invero, avverso le ordinanze R.G.E. 198-16 e LIQ 32.16 – ritualmente notificate - il condannato non ha proposto alcun tipo di impugnazione. Pt_1
In conclusione, l'opposizione promossa dal non ha il fine di contestare la mancanza del Pt_1
presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi l'inesistenza del titolo, bensì il fine di proporre un riesame nel merito, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa, che, pur ritualmente notificata non è stata impugnata nei termini di legge.
Con il secondo motivo di opposizione il lamenta, infine, la omessa notifica degli atti Pt_1
prodromici.
In particolare, lamenta la omessa notifica delle plurime correzioni materiali dell'irrevocabile deliberato giurisdizionale, ma anche del provvedimento fatto valere in via esecutiva, a mezzo del quale sono state determinate e quantificate le spese custodiali.
L'eccezione è infondata attesa la regolarità delle notifiche delle ordinanze R.G.E. 198-16 e LIQ
32.16 – vedi relata di notifica in atti.
La particolare natura della controversia, induce il Giudicante a compensare le spese di lite
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione promossa dal sig. e per l'effetto Parte_1
conferma la cartella di pagamento n. 059 2020 0019912236000, ruolo n. 2020/0029
2) Spese di lite compensate fra le parti in causa
. Lecce, 15 aprile 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)