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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 960/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 841/2022, deliberata il
25.1.2022 e pubblicata il 26.1.2022 (n. 7749/2017RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Ciro Renino domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f., Controparte_1 in persona del Ministro p.t.,
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.,
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di c.f. CP_2 C.F._2 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
, c.f . Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Francesco Napolitano,
c.f. C.F._3 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Nel presente giudizio gli attori hanno proposto una domanda risarcitoria in relazione a danni che si assumono essere stati subiti in data 12.5.2011 dal minore Parte_1 all'epoca dei fatti di 9 anni, alunno della quarta elementare sezione B del 69° Circolo
Didattico, plesso “Barbato”, durante l'orario scolastico.
In particolare, gli attori deducono che il minore, durante la lezione dell'insegnante “uscito dall'aula per recarsi in bagno nell'entrare Persona_1 nello stesso veniva colpito dalla porta del servizio stesso aperto in modo repentino da altro bambino che lo occupava”, riportando così lesioni per le quali veniva poi trasportato e soccorso all'Ospedale Evangelico Villa Betania di CP_2
Gli attori ritengono sussistere la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del allegando, quale inadempimento dell'obbligo di CP_1 protezione dell'insegnante e dell'istituto scolastico nei confronti dell'agente o quale condotta colposa imputabile, la mancanza di sorveglianza da parte dell'insegnante o del personale ATA.
In conclusione, gli attori hanno domandato la condanna del CP_1 convenuto al risarcimento del danno cagionato alla minore, nonché al pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite.
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IV sezione civile
Si è costituito in giudizio il convenuto e l' , i quali CP_1 Controparte_4 hanno respinto ogni addebito, deducendo la natura accidentale dell'infortunio e la ricorrenza di un caso fortuito idoneo ad escludere qualsivoglia responsabilità.
Hanno comunque richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
dal quale intendevano essere garantiti in caso di condanna. Controparte_5
Si è costituita chiedendo del pari il rigetto della domanda” Controparte_6
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha deciso come segue:
“-La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Gli attori agiscono per far valere la responsabilità del convenuto, assumendo CP_1 che l'infortunio occorso all'alunno, avvenuto pacificamente durante il normale orario scolastico, e le conseguenti lesioni, sarebbero ascrivibili a colpa dell'ente convenuto, integrata dall'inidonea attività di vigilanza/controllo in concreto svolta, all'interno dei consueti locali scolastici.
Il fatto storico, consistito nel ferimento dell'alunno allorquando si Parte_1 accingeva ad entrare nel bagno, colpito dalla porta del servizio aperta in maniera repentina da altro bambino che lo occupava, è del tutto incontestato tra le parti: in tal senso è stata offerta la ricostruzione in citazione da parte degli attori, ed in tal senso essa è contenuta nella relazione a firma dell'insegnate e nella denuncia Parte_2 di sinistro inoltrata dal dirigente scolastico alla compagnia di assicurazioni (cfr produzione parte convenuta).
Ciò che è invece in contestazione reale tra le parti è se, effettivamente, l'infortunio si verificò per l'inadeguata vigilanza e controllo da parte del personale docente o ATA rispetto alla concreta dinamica di esso, oppure in maniera accidentale e fortuita.
Orbene, essendovi piena convergenza sulla ricostruzione del fatto storico e sul dinamismo che portò all'infortunio, appare evidente che, considerata l'età del minore all'epoca del fatto (9 anni) ed il correlativo grado di libertà che è lecito accordare per il compimento di attività quotidiane e prive di intrinseci rischi - quale è senz'altro quella di recarsi da solo in bagno durante l'orario scolastico - ne consegue che nulla avrebbe potuto fare l'istituto per prevenire l'infortunio, giacché esso si è verificato in maniera repentina e non prevedibile, e dunque inevitabile anche qualora, per ipotesi, il minore si fosse recato in bagno accompagnato da un adulto.
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IV sezione civile
Non può dunque imputarsi alla scuola un deficit di vigilanza o controllo, in quanto, in primo luogo, non può esigersi che bambini di nove anni si rechino in bagno sempre accompagnati da un adulto;
in secondo luogo, anche tale paradossale e sproporzionato grado di sorveglianza sarebbe stato comunque inutile nel caso di specie, in quanto non avrebbe potuto prevenire l'evento, rivelatosi meramente fortuito ed accidentale, dovuto al contestuale passaggio di un bambino nel preciso istante in cui al porta del bagno si è aperta per mano di un altro occupante.
Pertanto, sia che si voglia inquadrare la fattispecie nell'alveo della responsabilità prevista dall'art. 2048 comma II cod. civ. (che secondo la giurisprudenza oramai pacifica, trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell'allievo nei confronti dei terzi), sia che lo si voglia qualificare in termini di danno che l'allievo abbia cagionato a se stesso (con applicazione della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato) resta comunque esclusa qualsivoglia responsabilità della scuola: nel primo caso per difetto di colpa (per non aver potuto impedire il fatto, art. 2048 ultimo comma c.c.), nel secondo caso per interruzione del nesso causale (caso fortuito), oltre che, a fortiori, per difetto di colpa.
In altre parole, non può certamente sostenersi che l'obbligazione dell'insegnante e/o della scuola sia quella di impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno che i suoi alunni possano patire durante l'orario scolastico.
Ed è fisiologicamente connesso alla possibilità, per un bambino di 9 anni, di allontanarsi dall'aula per andare in bagno il fatto che l'apertura repentina di una porta (sia essa del bagno, di un'aula o di qualunque altro vano della scuola) possa ingenerare lesioni allo sfortunato bambino che ci si trovi proprio dinanzi in quel preciso istante, senza che ciò necessariamente significhi che il personale scolastico abbia posto in essere azioni o omissioni sotto un qualche profilo censurabili.
Non è dunque esigibile dal personale docente l'adozione di cautele indeterminate idonee ad impedire in assoluto qualsiasi tipo di danno che i loro alunni possano patire durante
l'orario di lezione, né è possibile esigere la previsione e prevenzione di eventi istantanei e repentini di qualunque tipo, per definizione fortuiti, se non correlati a deficit di vigilanza imputabile.
La domanda attorea va dunque rigettata.
La domanda di garanzia può stimarsi assorbita.
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IV sezione civile
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura minima per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità dell'affare trattato, dell'attività difensiva in concreto svolta e dell'assenza di istruttoria liquidate, per ciascuna di dette parti, in € 2.000,00 per compensi professionali dei procuratori, oltre iva e cp se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“All'Onorevole Corte di Appello di Napoli si chiede che, sulla base dei fatti comunicati ed in applicazione di Legge, in riforma della sentenza impugnata e ribadendo ancora una volta la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati e non ammessi, ivi compresa la richiesta di CTU medico legale sulla persona dell'appellante:
A) Sia accertata la responsabilità civile dei convenuti nella realizzazione del danno de quo;
B) Siano i convenuti, solidalmente o alternativamente intesi, condannati al risarcimento, dei danni subiti dall'appellante, nella misura di euro 1.800,00 così come da relazione del dott. oltre ai danni patendi qui ricomprendendo Persona_2 il danno patrimoniale e morale e relativi anche al danno patrimoniale derivante dalla prescritta ricostruzione del 21 ogni 5 anni come da relazione del dott. Persona_2 quantificato in almeno € 18.150,00 (valutando quale costo medio di ogni ricostruzione €
1.650,00) oltre interessi legali maturati e maturandi;
C) Siano condannate le controparti, solidalmente e/o alternativamente intese, al pagamento di onorari e spese del doppio grado di giudizio, queste ultime da distrarsi a favore del procuratore che le ha anticipate.”.
Il e la Scuola Primaria “ ” di Controparte_1 Controparte_2
i sono costituiti ed hanno chiesto: CP_2
“Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4 per le ragioni sopra esposte e per l'effetto disporne l'estromissione dal giudizio;
Rigettare la domanda risarcitoria di controparte per tutte le motivazioni sopra esposte;
;
Nell'eventuale, remota e denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte condannare la sola compagnia di assicurazione e tenere indenni le amministrazioni in epigrafe per l'operare della manleva;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente a carico di controparte.”.
i è costituita ed ha chiesto: Controparte_3
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IV sezione civile
“In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello per tutti i gravi motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto, in quanto destituito di fondamento logico/giuridico, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando parte appellante alla refusione in favore della comparente Compagnia delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, per tuti i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. in ogni caso rigettare la domanda di risarcimento proposta perché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata;
4. emettere ogni altro provvedimento del caso.
In via gradata:
5. accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla manleva invocato dal
e, conseguentemente, rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti CP_7 Con della per violazione del disposto dell'art. 2952 cod. civ;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre severamente il quantum debeatur in ragione di tutte le osservazioni effettuate nel corpo del presente atto;
7. nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese accertare e dichiarare che Con in forza della clausola “gestione delle vertenze di danno –spese legali- l' non è tenuta a tenere indenne il per le spese legali sostenute”. CP_7
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 8.4.2025, tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma CP_3 dell'art. 342 cod. proc. civ e dell'art. 348 bis cod. proc. civ.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
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IV sezione civile della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Nella specie, l'atto di appello risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Napoli e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dagli appellati, sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Il ha eccepito la carenza di legittimazione passiva della CP_1 [...]
in quanto l'unico soggetto Controparte_2 legittimato passivamente risulta essere il
[...]
in virtù del rapporto di collegamento organico Controparte_8 esistente tra questo ed il personale dipendente. Al riguardo, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito che il responsabile civile per i danni arrecati nell'istituto scolastico agli alunni sia esclusivamente il Controparte_9
(Cass. n. 10042/2006).
[...]
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IV sezione civile
L'eccezione è fondata.
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Scuola Primaria
69° Circolo “ ” di essendo il legittimato attivo della Controparte_2 CP_2 pretesa il . Controparte_8
La legge n. 312/1980, all'articolo 61, prevede infatti che, in caso di risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione (
[...]
), la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai casi Controparte_1 di dolo o colpa grave. Inoltre, l'Amministrazione, salvo rivalsa, è surrogata al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie. Pertanto, la legittimazione passiva, ovvero la titolarità del diritto di essere chiamato in giudizio, spetta principalmente al , che rappresenta Controparte_1
l'ente di riferimento del personale scolastico. La legittimazione passiva dell'insegnante, ai sensi dell'art. 61 della legge 312/80, è esclusa (in quanto essa spetta al Ministero competente) nel caso di azione di risarcimento per danni arrecati, durante l'orario scolastico, da un alunno ad un altro alunno, azione nella quale sia invocata la presunzione di cui all'art. 2048 c.c. (Cass., sezioni unite, 27 giugno 2002, n. 9346).
LA RESPONSABILITA' DELL'EVENTO DANNOSO
L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, afferma che la sentenza sarebbe ingiusta in quanto, in applicazione dell'articolo 2048 c.c. secondo comma: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Il danno in questione è stato inferto da altro allievo e la prova liberatoria utile a superare la presunzione di responsabilità in questione sarebbe dovuta essere in primis allegata e poi provata dal CP_7
In applicazione dell'articolo 2048 c.c., comma terzo, i “precettori” sono liberati “dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Nessun elemento di prova sarebbe stato prodotto dalla controparte per poter sostenere di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, che non era inevitabile e poteva essere impedito con una serie di accorgimenti, quali:
1) la diversa e più accorta disciplina dell'accesso ai bagni;
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2) l'applicazione di dispositivi tesi a rallentare la velocità di chiusura ed apertura delle porte del bagno;
3) l'applicazione di dispositivi tesi ad indicare la circostanza che il bagno in questione fosse o meno libero.
Anche la sola presenza di un bidello nei pressi del bagno avrebbe potuto indurre tutti gli alunni presenti in quel momento a maggiore autocontrollo. Il contratto degli ATA, tra i quali rientrano anche i collaboratori scolastici, prevede la “custodia e la sorveglianza dei locali scolastici e la collaborazione con i docenti”. Tra questi ci sono indubbiamente i bagni. Tra le attività a cui è addetto il collaboratore scolastico vi è anche l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni. Nel complesso scolastico , scuola frequentata da CP_2
invece non è stata dimostrata la presenza di un tal tipo di Parte_1 figura ausiliaria.
L'obbligo di vigilanza non riguarda solo il caso dell'alunno che si trova in classe, ma comprende tutti i casi in cui l'allievo si trova all'interno del plesso scolastico. Così come previsto dalla Tabella A introdotta dal CCNL 4.8.95 e modificata dal CCNL 26.5.99, ovvero dal CCNL 2006/2009 e segg.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale di Napoli non abbia ammesso tutti i mezzi istruttori, in particolare la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di esso Pt_1
tesa ad accertare l'entità del danno subito, posto che il fatto storico
[...] risulta non contestato.
Nel merito, le censure sono infondate.
In riferimento all'omessa ammissione, da parte del giudice di primo grado della CTU, avendo il giudicante ritenuto la causa matura per la decisione, si rileva che il giudice non è tenuto a disporre la consulenza ed, ancor meno, a motivare il perché ritenga la causa matura per la decisione.
L'azione repentina, improvvisa di un allievo (quella di aprire improvvisamente la porta del bagno) ha causato un danno ad Parte_1 che stava entrando nel medesimo bagno durante l'orario scolastico.
L'art. 2048 comma II cod. civ., che prevede che i precettori sono responsabili dal fatto illecito causato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto
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IV sezione civile la loro vigilanza e sono liberati da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto, trova applicazione nel caso di specie.
Si tratta di un'ipotesi di cd. responsabilità oggettiva, per non aver, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso ed è fondata sulla colpa presunta di precettori ed insegnanti, dalla quale possono liberarsi provando il caso fortuito.
La Suprema Corte ha affermato, recentemente, circa l'onere probatorio del danneggiato, che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a sè stesso;
ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo (Cassazione civile sez. III,
27/03/2025, n.8167).
La Suprema Corte ha ritenuto che, dal punto di vista dell'onere probatorio, mentre l'attore deve provare soltanto che il danno si è verificato nel corso dell'orario scolastico, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, né alla scuola, né all'insegnane (cfr. Cass., Sezione III civile – ordinanza del 24.11.2011, n.
24835; Cass. n. 24456/05; Cass. 8067/07).
Il danno non è certamente imputabile al precettore (o l'insegnante od il bidello) laddove sia accidentale ed inevitabile, nonostante la predisposizione di tutte le cautele possibili, come nel caso di specie, in cui, pur se fosse stato tenuto sotto stretta sorveglianza l'alunno ( ed accompagnato Parte_1
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IV sezione civile nell'accesso al bagno, sarebbe stata assolutamente imprevedibile e non suscettibile di essere impedita la condotta dell'altro bambino, che, proprio nello stesso istante, apriva la porta dall'interno, senza possibilità di essere visto e in maniera repentina, provocando la collisione con il danneggiato.
La richiamata ripartizione dell'onere probatorio, comporta che l'amministrazione ha dimostrato, nel caso concreto, che l'evento non poteva essere impedito, in quanto si è verificato, non già per la mancata sorveglianza di nell'accesso al bagno, ma per un evento assolutamente Parte_1 fortuito, quale l'improvvisa apertura della porta dall'interno.
Alla luce di quanto detto, questa Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente governato le risultanze processuali, in punto di applicazione della regola di diritto, laddove ha ritenuto, considerando la peculiarità del caso di specie, la ricorrenza della prova liberatoria di cui all'art. 2048 cod. civ., atteso che – come già ripetutamente evidenziato – si è trattato di un evento talmente rapido, inconsueto ed imprevedibile che non sarebbe potuto essere evitato nemmeno con la più scrupolosa attenzione e vigilanza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di Napoli merita di essere confermata.
La domanda di garanzia proposta nei confronti di può Controparte_3 considerarsi assorbita dall'esclusione di responsabilità e di conseguente condanna dell'amministrazione assicurata.
LE SPESE DI CAUSA
Le spese del secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1.
Il valore della controversia si stabilisce applicando il principio del disputatum, sicché, considerato il rigetto dell'appello, esso è dato dalla somma che ha formato oggetto di impugnazione (“Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se
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IV sezione civile
l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto.” (Cass., n.
35195/2022).
Nel caso di specie, trovano applicazione, perciò, i valori di cui alla tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00) e vanno poste a carico di per effetto della Parte_1 soccombenza.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di Pt_1 di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 841/2022, deliberata il 25.1.2022 e pubblicata il
26.1.2022 (n. 7749/2017RG);
2) condanna al pagamento delle spese del secondo grado Parte_1 di giudizio, in favore di Controparte_8
e , che
[...] Controparte_10 liquida, per ciascuna di dette parti, in € 2.904,50 per onorario, oltre i.v.a.,
c.p.a. se dovuti come per legge e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
DPR 115/2002 a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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