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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 2815/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 10 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2815/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Monica Gargantini;
Parte_1
- attore;
e
- ; CP_1
convenuto contumace;
- on l'Avv. Fulvio Lacagnina;
Controparte_2
convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale verificatosi in data 27 Luglio 2017 asseritamente causato dal convenuto . CP_1
Si costituiva la compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal convenuto la quale negava l'esistenza di responsabilità in capo a quest'ultimo e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
La domanda non può trovare accoglimento dovendosi ritenere dimostrata, alla luce dell'istruttoria espletata, l'insussistenza di profili di responsabilità in capo al convenuto con riferimento all'incidente oggetto del presente giudizio.
Dalle dichiarazioni dei testi oculari e onché dalle immagini e dalle Tes_1 Tes_2
planimetrie allegate alla CTU risulta infatti come la vettura guidata dal convenuto
, al momento dell'urto col motociclo condotto dall'attore, si trovasse assai CP_1
verosimilmente già ferma in prossimità della linea di mezzeria e parallela a quest'ultima; non emerge invece alcun elemento da cui poter desumere che l'attore stesso abbia compiuto una manovra di spostamento da destra a sinistra nell'imminenza dell'impatto.
A fronte di tali evidenze, come correttamente sottolineato anche dal CTU, non è possibile muovere alcun rimprovero al convenuto in relazione alla causazione del sinistro mentre deve ritenersi censurabile la condotta dell'attore il quale, ponendo maggiore attenzione all'osservanza della distanza di sicurezza, avrebbe agevolmente potuto evitare la collisione con un veicolo che gli stava ostruendo il passaggio.
Che tale ricostruzione del sinistro sia di gran lunga la più verosimile appare confermato anche dalle dichiarazioni rese dall'attore medesimo alla polizia locale nell'immediatezza del fatto laddove lo stesso afferma che, prima dell'urto, un motociclista che viaggiava sull'opposta carreggiata, alzando un braccio, ebbe a richiamare la sua attenzione sul fatto che vi fosse un veicolo fermo di fronte a lui;
circostanza che avvalora l'ipotesi di una distrazione dell'attore che iniziò quindi a frenare quando oramai era troppo tardi per evitare l'urto. Le spese di lite possono essere integralmente compensate poiché, dall'istruttoria svolta, è emerso come nemmeno il comportamento del convenuto, ancorché non causalmente correlato all'evento lesivo subito dall'attore, sia stato del tutto irreprensibile;
l'auto condotta dal , infatti, sebbene avvistabile dall'attore con CP_1
l'ordinaria diligenza, si trovava in una posizione costituente intralcio per la circolazione in un orario in cui il traffico era notevole e la manovra di svolta a sinistra, anziché essere compiuta bloccando la circolazione stessa, poteva essere evitata, sia pure con un qualche disagio in più, usufruendo della successiva rotonda posta a distanza comunque non eccessiva. Le spese di CTU (cinematica e medico legale), per le medesime ragioni, vanno suddivise tra le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone tutte le spese di CTU a carico dell'attore nella misura del 50% e delle parti convenute nella misura del restante 50%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 10 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 2815/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 10 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2815/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Monica Gargantini;
Parte_1
- attore;
e
- ; CP_1
convenuto contumace;
- on l'Avv. Fulvio Lacagnina;
Controparte_2
convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale verificatosi in data 27 Luglio 2017 asseritamente causato dal convenuto . CP_1
Si costituiva la compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal convenuto la quale negava l'esistenza di responsabilità in capo a quest'ultimo e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
La domanda non può trovare accoglimento dovendosi ritenere dimostrata, alla luce dell'istruttoria espletata, l'insussistenza di profili di responsabilità in capo al convenuto con riferimento all'incidente oggetto del presente giudizio.
Dalle dichiarazioni dei testi oculari e onché dalle immagini e dalle Tes_1 Tes_2
planimetrie allegate alla CTU risulta infatti come la vettura guidata dal convenuto
, al momento dell'urto col motociclo condotto dall'attore, si trovasse assai CP_1
verosimilmente già ferma in prossimità della linea di mezzeria e parallela a quest'ultima; non emerge invece alcun elemento da cui poter desumere che l'attore stesso abbia compiuto una manovra di spostamento da destra a sinistra nell'imminenza dell'impatto.
A fronte di tali evidenze, come correttamente sottolineato anche dal CTU, non è possibile muovere alcun rimprovero al convenuto in relazione alla causazione del sinistro mentre deve ritenersi censurabile la condotta dell'attore il quale, ponendo maggiore attenzione all'osservanza della distanza di sicurezza, avrebbe agevolmente potuto evitare la collisione con un veicolo che gli stava ostruendo il passaggio.
Che tale ricostruzione del sinistro sia di gran lunga la più verosimile appare confermato anche dalle dichiarazioni rese dall'attore medesimo alla polizia locale nell'immediatezza del fatto laddove lo stesso afferma che, prima dell'urto, un motociclista che viaggiava sull'opposta carreggiata, alzando un braccio, ebbe a richiamare la sua attenzione sul fatto che vi fosse un veicolo fermo di fronte a lui;
circostanza che avvalora l'ipotesi di una distrazione dell'attore che iniziò quindi a frenare quando oramai era troppo tardi per evitare l'urto. Le spese di lite possono essere integralmente compensate poiché, dall'istruttoria svolta, è emerso come nemmeno il comportamento del convenuto, ancorché non causalmente correlato all'evento lesivo subito dall'attore, sia stato del tutto irreprensibile;
l'auto condotta dal , infatti, sebbene avvistabile dall'attore con CP_1
l'ordinaria diligenza, si trovava in una posizione costituente intralcio per la circolazione in un orario in cui il traffico era notevole e la manovra di svolta a sinistra, anziché essere compiuta bloccando la circolazione stessa, poteva essere evitata, sia pure con un qualche disagio in più, usufruendo della successiva rotonda posta a distanza comunque non eccessiva. Le spese di CTU (cinematica e medico legale), per le medesime ragioni, vanno suddivise tra le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone tutte le spese di CTU a carico dell'attore nella misura del 50% e delle parti convenute nella misura del restante 50%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 10 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa