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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/07/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 856/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 856/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALICICCO DANIELE CARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MURONI 22 07100 SASSARI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CARBONI NICOLA , elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 6 07100 SASSARI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIEDDU MARIA Controparte_2 P.IVA_3
ADELAIDE, elettivamente domiciliato in VIA ROCKEFELLER, 68 CP_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.6.2021,
ha convenuto in giudizio e , Parte_1 CP_2 Controparte_3 impugnando l'estratto di ruolo anno 2005 n. 0000199 del 7.1.2005, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati.
Le parti resistenti, ritualmente costituitesi, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto delle domande.
La causa, mutata nel frattempo la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, atteso che l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile, al di là dei casi tassativamente individuati dalla legge.
A riguardo, il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. 146 del 2021, convertito con modificazioni con la l. n. 215 del 2021, stabilisce esplicitamente che “L'estratto di pagina 1 di 4 ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Non deducendo parte ricorrente la ricorrenza di alcuno dei casi tassativamente previsti dalla legge, ne consegue il difetto del suo interesse ad agire, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come la giurisprudenza di legittimità ha più di recente affermato (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09/02/2023) 20-04-2023, n. 10595), con argomentazioni che il Tribunale ritiene ragionevoli e fa quindi proprie, in ragione della portata nomofilattica che assume la decisione alla luce dell'intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, derivato dalla introduzione nell'ordinamento del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, introdotto dal D.L. n. 146 del
2021, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. n. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche -anche extratributarie- mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis
(introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,
113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 3); inoltre, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sè il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Emerge dagli atti ed è altresì incontestato tra le parti, che la ricorrente ha proposto ricorso impugnando l'estratto di ruolo sollevando, come unico motivo, l'accertamento della prescrizione.
Sulla questione della ammissibilità di un'azione di tale contenuto, la Corte di Cassazione sopra richiamata ha, prima dell'intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio pagina 2 di 4 secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.
In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
Ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini indicati dalle Sezioni Unite sopra richiamate e non possa quindi dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, essendosi limitato ad affermare, genericamente, il decorso della prescrizione dei crediti portati in ruolo, prescrizione da intendersi originaria, non già maturata successivamente alla notifica della cartella, non risultando a riguardo alcuna specificazione.
Tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n.
26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto la Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione aveva affermato con la citata sentenza n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo -a riguardo si osserva la genericità delle allegazioni, laddove il ricorrente si riferisce ad “asserite” notifiche, con ciò facendo tuttavia intendere il mancato perfezionamento delle stesse- e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.
A riguardo la sentenza della Corte di Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
In definitiva, la domanda è inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire, dal momento che è preclusa la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese, avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, vengono interamente compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 3 di 4 dispone: dichiara l'inammissibilità della domanda;
compensa le spese di lite.
Sassari, 27/07/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 856/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALICICCO DANIELE CARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA MURONI 22 07100 SASSARI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CARBONI NICOLA , elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 6 07100 SASSARI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIEDDU MARIA Controparte_2 P.IVA_3
ADELAIDE, elettivamente domiciliato in VIA ROCKEFELLER, 68 CP_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28.6.2021,
ha convenuto in giudizio e , Parte_1 CP_2 Controparte_3 impugnando l'estratto di ruolo anno 2005 n. 0000199 del 7.1.2005, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati.
Le parti resistenti, ritualmente costituitesi, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto delle domande.
La causa, mutata nel frattempo la persona del giudice, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, atteso che l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile, al di là dei casi tassativamente individuati dalla legge.
A riguardo, il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.l. 146 del 2021, convertito con modificazioni con la l. n. 215 del 2021, stabilisce esplicitamente che “L'estratto di pagina 1 di 4 ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Non deducendo parte ricorrente la ricorrenza di alcuno dei casi tassativamente previsti dalla legge, ne consegue il difetto del suo interesse ad agire, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come la giurisprudenza di legittimità ha più di recente affermato (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09/02/2023) 20-04-2023, n. 10595), con argomentazioni che il Tribunale ritiene ragionevoli e fa quindi proprie, in ragione della portata nomofilattica che assume la decisione alla luce dell'intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, derivato dalla introduzione nell'ordinamento del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, introdotto dal D.L. n. 146 del
2021, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. n. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche -anche extratributarie- mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis
(introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,
113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 3); inoltre, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sè il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Emerge dagli atti ed è altresì incontestato tra le parti, che la ricorrente ha proposto ricorso impugnando l'estratto di ruolo sollevando, come unico motivo, l'accertamento della prescrizione.
Sulla questione della ammissibilità di un'azione di tale contenuto, la Corte di Cassazione sopra richiamata ha, prima dell'intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio pagina 2 di 4 secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.
In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella.
Ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini indicati dalle Sezioni Unite sopra richiamate e non possa quindi dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, essendosi limitato ad affermare, genericamente, il decorso della prescrizione dei crediti portati in ruolo, prescrizione da intendersi originaria, non già maturata successivamente alla notifica della cartella, non risultando a riguardo alcuna specificazione.
Tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n.
26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto la Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione aveva affermato con la citata sentenza n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo -a riguardo si osserva la genericità delle allegazioni, laddove il ricorrente si riferisce ad “asserite” notifiche, con ciò facendo tuttavia intendere il mancato perfezionamento delle stesse- e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.
A riguardo la sentenza della Corte di Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
In definitiva, la domanda è inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire, dal momento che è preclusa la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del debito contributivo.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese, avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, vengono interamente compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 3 di 4 dispone: dichiara l'inammissibilità della domanda;
compensa le spese di lite.
Sassari, 27/07/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
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