Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 751/2023, vertente
TRA
(C.F.: ) nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] , elettivamente domiciliata in
Portici alla Via Libertà n. 279 presso lo studio dell'Avv. Rosaria Lanna (C.F.:
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. e CP_1 C.F._3 CP_2
, nato a [...], il [...], C.F. entrambi residenti in
[...] C.F._4
Napoli, alla piazza S. Luigi, 6; , nata a [...] il Controparte_3
20.11.1961 – C.F. - ivi residente, alla via G. Alfani 47/c; C.F._5 CP_4
, nato a [...], il [...] –C.F. – residente in
[...] C.F._6
Napoli, alla via del Parco Margherita, 28, tutti rappresentati e difesi, come da mandato rilasciato su foglio separato e come da procure rilasciate in primo grado, dall'avv. Dario
Alessandro Ricciardi ( ), con il quale elettivamente domiciliano CodiceFiscale_7
in Napoli, alla via Posillipo, 394
APPELLATI
RGn° 751/2023 -sentenza
- 1 -
E
, nato a [...] il [...], cod.fisc. Controparte_5
, residente in [...] alla Traversa Monteleone n. C.F._8
10, (C.F.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausta Antonella Cirillo C.F._9
( ) e Monica Cirillo (C.F.: ) con le quali C.F._10 C.F._11
elettivamente domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I, 47/E,
APPELLATO
E
residente in [...] CP_6
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 9.2.2023 ha interposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2899/2022 pubblicata il
19.12.2022, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'odierna esponente per il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito di una caduta avvenuta in data 06.04.2017 alle ore 08.10 all'interno dell'area scoperta adibita a parcheggio pubblico ubicata in Torre annunziata al Corso Umberto I civico 47/d individuata nella particella catastale n.865 sub 1 foglio 6.
1.2 Con un unico articolato motivo l'appellante ha denunziato il travisamento delle risultanze istruttorie in cui è incorso il primo giudice nonché l'erronea applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio proprio della fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c, dedotta con l'atto introduttivo;
ha chiesto che, in conseguenza della riforma della decisione sull'accertamento nell'an della responsabilità delle controparti, sia disposta CTU medico-legale per la stima dei danni riportati nel sinistro di cui è causa e siano regolate le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il criterio della soccombenza avversaria.
1.3 Con comparse di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio, con separate difese, , e , nella Controparte_3 CP_4 CP_1 CP_2
qualità di eredi di da un lato, e , dall'altro, Persona_1 Controparte_5 eccependo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza dell'appello proposto, di cui hanno chiesto il rigetto con conferma della statuizione di primo grado. È rimasto, invece, contumace , ritualmente citato e non comparso. CP_6
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1.4 Con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 25.2.2025, sostitutive dell'udienza del 26.2.2025, l'appellante ha dichiarato, a mezzo del suo procuratore, di rinunciare all'impugnazione.
1.5 All'udienza cartolare del 26.2.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. (20+20) per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non CP_6
comparso.
2.1 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'oggetto dell'impugnazione, avendo l'appellante, con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 25.2.2025, dichiarato di rinunciare al presente gravame.
Come chiarito dal Giudice di legittimità, “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018); essa determina il passaggio in giudicato della sentenza appellata e la cessazione della materia del contendere in ordine all'oggetto dell'impugnazione (Cass. n. 4499/96).
Quanto alle spese, come pure chiarito dalla Corte di Cassazione nei precedenti sopra citati
(Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018), anche alla rinuncia all'impugnazione deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: “l'art. 306, quarto comma, secondo periodo,
c.p.c. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le
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distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese »).
Tenuto conto, tuttavia, che gli appellati costituiti hanno rappresentato, con nota dell'11.3.2025 sottoscritta congiuntamente, l'intervenuto accordo sulle spese di lite, si dichiara non luogo a provvedere sul punto.
Nulla per spese in favore dell'appellato contumace.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Tribunale di Torre Annunziata n. 2899/2022 pubblicata il 19.12.2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_6
2) dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
3) non luogo a provvedere sulle spese del presente grado nei rapporti tra le parti costituite;
4) nulla per spese in favore dell'appellato contumace.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Luisa Arienzo dott.ssa Alessandra Piscitiello
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