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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37360 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) e ( ), in qualità di CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Cucci del Foro di Monza, Persona_1
indirizzo PEC: Email_1
-ricorrenti-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Domenico Boccardi e Federico Cozzi del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, via
California n. 6, ha eletto domicilio;
-resistente-
Conclusioni: parte attorea: “NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità̀ di in relazione ai Controparte_1 gravi danni rilevati nell'unità immobiliare di proprietà̀ dei ricorrenti, così come evidenziati nella relazione peritale del CTU in sede di procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Milano - rg n.42561/2022) e così come integralmente confermati nella relazione peritale acquisita nel corso del presente giudizio, e per l'effetto condannare Controparte_1 (Partita Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 20147 Milano, Via Gian Pietro P.IVA_1 Puricelli n. 11, al risarcimento di tutti i danni prodotti ai ricorrenti così come individuati, oltre a tutte le spese sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, e segnatamente: - Euro 7.170,00 = quale minor valore delle opere realizzate e/o per lavori da eseguirsi per risoluzione problematiche riscontrate;
- Euro 1.804,51= per compensi corrisposti alla CTU Geom.
[...] in sede di Accertamento Tecnico Preventivo;
- Euro 768,60= per compensi corrisposti al CTP Geom. in sede di Per_2 Persona_3 Accertamento Tecnico Preventivo;
- Euro 3.392,04= spese legali sostenute per il giudizio di accertamento tecnico preventivo;
e così per complessivi Euro 13.135,15= oltre Iva sulla somma di Euro 7.170,00=, il tutto oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo. Ridurre la legittimità̀ delle avversarie pretese formulate in via riconvenzionale nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto e dichiarare la compensazione delle stesse, anche parziale, con le ulteriori ragioni di credito e di danno vantate, a titolo di reconventio reconventionis, dai ricorrenti nei confronti della società̀ resistente per le ragioni tutte di cui in atti, previo accertamento delle stesse. IN OGNI CASO con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese le spese di CTU sostenute dai ricorrenti nel presente giudizio nella misura di Euro 495,25=, giuste fatture rilasciate dalla CTU ed oggi prodotte in allegato al presente foglio di precisazione delle conclusioni. IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le richieste di prova orale per interpello del Sig. e per testi, con i testi indicati, sui capitoli da 1) a 25) articolati nella memoria 11.03.2024 ex art. CP_1 281 duodecies comma IV Cpc (pagg. 24 - 29) depositata da questa difesa e qui da intendersi integralmente e specificatamente richiamati;
ammettersi anche eventuale prova contraria sui capitoli di prova avversari con i medesimi testi indicati a prova diretta”; parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande svolte dalla parte ricorrente, anche in via
1 riconvenzionale ovvero a titolo di reconventio reconventionis, nei confronti della società̀ in Controparte_1 quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In via riconvenzionale: Accertare che la società̀ Controparte_1 ha eseguito, per conto della ricorrente signora le attività̀ e le opere in variante indicate in atti,
[...] Persona_1 relativa alla domanda riconvenzionale, e aggiuntive rispetto a quelli indicati all'interno della fattura n. 174 del 31/8/2021 e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento a beneficio della società̀ del Persona_1 Controparte_1 relativo corrispettivo, pari ad € 7.683,00 ovvero, in subordine, pari ad € 3.230,00 come indicata dal CTU Geom. all'esito Per_2 dell'istruttoria, compensando tale somma con quanto eventualmente risulterà̀ dovuto a parte ricorrente in caso di accoglimento delle domande risarcitorie avanzate nei confronti di Condannare parte ricorrente alla refusione, a Controparte_1 beneficio della resistente della somma pari ad € 1.861,84 relativa agli onorari legali dalla Controparte_1 stessa sostenuti nel corso del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696-bis c.p.c. incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 42561/2022, compensando tale somma con quanto eventualmente risulterà̀ dovuto a parte ricorrente in caso di accoglimento delle domande risarcitorie dalla stessa avanzate nei confronti di IN Controparte_1 OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi e onorari professionali del presente procedimento, nonché́ dei compensi del CTU nominato Geom. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, Per_2 nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha CP_1 Controparte_1 provveduto all'installazione dell'asse del wc, modello Ideal Standard, nel bagno dell'appartamento in precedenza indicato, come individuato a pagina 6 dell'allegato 3 della relazione definitiva del CTU Geom. che si mostra al teste;
2. Vero che, Per_2 nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha Controparte_1 comunicato alla signora l'impossibilità di realizzare gli interventi di impermeabilizzazione del terrazzo, come indicati nella Per_1 fattura sopra indicata, e si è dunque proceduto di comune accordo con la resinatura della pavimentazione dei balconi, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
3. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto Parte_1 della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha concordato con la ricorrente che il Controparte_1 pannello del portoncino dell'ingresso dell'abitazione sarebbe stato installato in un secondo momento;
4. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. Parte_1
2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha concordato con la Controparte_1 ricorrente la tipologia di parquet da installare in sostituzione a quello presente nelle camere 1 e 2 indicate a pagina 22 dell'allegato
3 alla relazione del CTU Geom. che si mostra al teste;
5. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile Per_2 di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha fornito e installato alla signora un frigorifero marca Controparte_1 Per_1 Candy, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
6. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha effettuato Controparte_1 degli interventi di isolamento delle pareti dell'ingresso e della prima camera, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
7. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha effettuato degli interventi di isolamento delle pareti che separano Controparte_1 le due camere, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
8. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Parte_1 Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ a Controparte_1 effettuato degli interventi di isolamento delle pareti che separano la prima camera con altra unità abitativa, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
9. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della Parte_1 fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha eseguito il montaggio del mobilio della Controparte_1 cucina e degli allacciamenti degli elettrodomestici e delle utenze della cucina, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
10. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha provveduto al distacco della linea del gas;
11. Vero che, Controparte_1 nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha eseguito Controparte_1 delle modifiche del piano in marmo della cucina;
12. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al Parte_1 teste, la società̀ ha eseguito delle modifiche del piano in marmo del bagno, come indicato nella Controparte_1 relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
13. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della Parte_1 fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha realizzato una chiusura della nicchia in Controparte_1 ingresso con cartongesso e struttura metallica, come indicato al punto 2 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
14. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Parte_1 ha eseguito il montaggio di n. 4 lampadari, come indicato al punto 3 della relazione del 10 Controparte_1 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
15. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. Parte_1 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha realizzato una chiusura della nicchia in ingresso Controparte_1 con cartongesso e struttura metallica, come indicato al punto 2 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
16. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora
situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Pt_1 Parte_1
2 Equipe S.a.s. di IN EL & C. ha asportato 15 mq. di parquet presente nella camera dell'abitazione, come indicato al punto 5 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
17. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. Parte_1 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha fornito e posato 15 mq. Controparte_1 di massetto, come indicato al punto 6 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
18. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Parte_1 Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Controparte_1 ha fornito e posato 15 mq. di laminato e materassino, come indicato al punto 7 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
19. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la Parte_1 CP_ società̀ ha realizzato una chiusura della nicchia in ingresso con cartongesso e struttura Controparte_1 CP_1 metallica, come indicato al punto 2 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
20. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Parte_1 Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Controparte_1 ha riparato il parquet della camera, come indicato al punto 8 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
21. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora
[...] situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Parte_1 [...] ha montato gli armadi e i letti nelle camere, come indicato al punto 9 della relazione del 10 gennaio Controparte_1 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
22. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha fornito e posato un nuovo zoccolino bianco, come indicato al Controparte_1 punto 11 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste. Si indicano quali testi chiamati a rispondere sui capitoli di prova formulati il Sig. residente in AS NA (VA), Vicolo dell'Acqua n. 8, e il Testimone_1 Sig. , residente in Milano, Via C.A. Carlone n. 2”. Testimone_2 Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in qualità di Amministratrice di Parte_1
Sostegno di ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Persona_1 [...]
deducendo che: a) parte resistente non eseguì a regola d'arte le opere Controparte_1 commissionate aventi ad oggetto l'immobile sito a Milano, via Zamenhof n. 2; b) la sussistenza di vizi e difformità nell'opera venne accertata in sede di procedimento di istruzione preventiva dal
CTU nominato, il quale quantificò in complessivi euro 7.170,00, più iva, i costi necessari per l'esecuzione delle opere rimediali.
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo, in sintesi: - di condannare
[...]
al pagamento di euro 7.170,00, oltre iva, così come individuati dal Controparte_1
CTU nella perizia in atti, a copertura dei lavori necessari per il ripristino delle problematiche riscontrate;
- di condannare a rimborsare la ricorrente delle Controparte_1
spese sostenute per il procedimento ATP e segnatamente: euro 1.804,15 per compensi CTU;
euro
768,60 per compensi CTP;
euro 3.392,04 per spese legali, il tutto oltre interessi e rifusione integrale delle spese di giustizia dell'instaurando procedimento di merito.
Si è ritualmente costituita in giudizio, in data 9.2.2024, , la quale Controparte_1
a) ha integralmente contestato le deduzioni avverse e le conclusioni del CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c..; b) ha dedotto che effettuò lavori aggiuntivi Controparte_1
rispetto a quelli indicati nella fattura n. 174 del 31.8.2022 - e già saldati dalla ricorrente - dalla stessa mai contestati né pagati, per complessivi euro 7.683,00 (doc. 4 fasc. conv.).
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo, in sintesi: - in via principale, di rigettare tutte le domande attoree;
- in via riconvenzionale, di condannare parte attorea al pagamento di euro
3 7.683,00 a favore di ovvero di compensare tale somma con Controparte_1
quanto eventualmente risultasse dovuto in caso di accoglimento delle domande attoree;
- di condannare parte attorea alla rifusione delle spese sostenute nel corso del procedimento ATP, pari a euro 1.861,84.
All'esito della prima udienza, su richiesta delle parti sono stati assegnati i termini perentori a norma dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Nella prima memoria, parte attorea ha altresì chiesto, a titolo di reconventio reconventionis, il riconoscimento di ulteriori danni, asseritamente patiti in ragione della consegna dell'immobile oltre i termini pattuiti.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti, è stato acquisito, a norma dell'art. 698 comma 3 c.p.c., il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed è stata disposta una integrazione della CTU svolta ante causam.
All'esito del decesso di si sono costituiti in giudizio, per la prosecuzione a Persona_1
norma degli artt. 110 e 302 c.p.c., gli eredi e Parte_1 Parte_2
Parte_3
1. Gli attori hanno articolato, nei confronti della società convenuta, da un lato domanda di risarcimento del danno per complessivi euro 13.135,15 (oltre iva sulla somma di euro 7.170,00) per le difformità e i vizi causati dall'inesatta esecuzione, da parte di Controparte_1 dei lavori ad essa commissionati, dall'altra, domanda di accertamento negativo del credito
[...] invocato da quest'ultima in via riconvenzionale, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere varianti in aggiunta rispetto a quanto preventivato, con conseguente compensazione, da qualificarsi come atecnica, dei rispettivi crediti, anche con riferimento alle ulteriori danni causati, a titolo di reconventio reconventionis, dalla consegna dell'immobile oltre al termine pattuito.
È dimostrato dalle prove precostituite agli atti, depositate da entrambe le parti, che
[...]
venne incaricata dalla di effettuare i lavori di ristrutturazione indicati Controparte_1 Per_1
nella fattura n. 174/2021 del 31.8.2021 (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.).
Parimenti, è dimostrato dalle prove precostituite agli atti (doc. 1 fas. att. e doc. 6 fasc. monitorio), né è contestato ex art. 115 c.p.c., che la committente provvide al saldo anticipato di tutto il corrispettivo, pari a 18.072,45 euro.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, il rapporto instauratosi tra le parti deve inquadrarsi ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c., stanti la forma libera, tanto ab substantiam, quanto ab probationem, del contratto d'appalto d'opera, avente ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni presso l'immobile di proprietà di (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.). Persona_1
Per completezza, pur non essendo stata formulata alcuna eccezione in senso proprio di decadenza,
4 risulta integrata la condizione di procedibilità della domanda di garanzia: parte ricorrente lamentò i vizi e le difformità, analiticamente, tramite pec il 16.5.2022 (doc. 1 fasc. att.).
Per quanto riguarda specificatamente i vizi contestati, la ricorrente ha allegato, nel proprio ricorso introduttivo, i danni dalla stessa subiti in ragione dell'inesatta esecuzione da parte di
[...]
di alcune delle opere appaltate, così come accertati dalla CTU espletata ante Controparte_1
causam (doc. 2 fasc. att.).
Nel dettaglio: a) la fornitura del mobile nuovo del bagno non avvenne secondo gli accordi;
b) parte resistente non consegnò la certificazione dell'impianto elettrico;
c) l'impresa non provvide alla modifica del pannello del portoncino d'ingresso; d) la fornitura e la posa dell'asse del wc fu fatta a spese della ricorrente;
e) la resistente non eseguì l'impermeabilizzazione del terrazzo mediante asportazione delle vecchie piastrelle, fornitura e posa di nuove piastrelle;
f) la sistemazione e motorizzazione delle tapparelle non venne eseguita ad opera d'arte; g) i parquet laminati presentavano segni e graffi e in alcune stanze venne applicato un laminato di bassissima qualità
(docc. 1 e 2 fasc. att.).
A sostegno delle proprie allegazioni, parte attorea ha prodotto due copie di estratto conto riportanti,
l'uno, un esborso di euro 54,00 per l'acquisto a proprie spese dell'asse wc (doc. 10 fasc. att.),
l'altro, di euro 610,00, per il ripristino del meccanismo delle tapparelle (doc. 11 fasc. att.) e copia della relazione del CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva (doc. 2 fasc. att.), il cui fascicolo è stato acquisito, a norma dell'art. 698, comma 3 c.p.c., nell'odierno giudizio di merito,
La società appaltatrice, nella comparsa di costituzione, ha contestato ex art. 115 c.p.c. i vizi allegati dalla committente, così come prospettati dalla CTU espletata ante causam.
Passando all'esame delle singole problematiche, si osserva, sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU che risultano immuni da vizi logici o di altro genere, che:
a) in relazione al mobile del bagno, è stato accertato, in sede di contraddittorio peritale - oltre che riconosciuto dalla stessa appaltatrice - che venne svolta solo l'attività di smontaggio e, conseguentemente, deve essere decurtato dal corrispettivo pattuito verbalmente e oggetto della fattura non contestata la somma di euro 439,00;
b) in relazione alla certificazione energetica, come osservato correttamente dal CTU, la documentazione (doc. 2 fasc. att.) fornita da parte ricorrente non è conforme alla legge (“non riporta firma e timbro del dichiarante e (…) sarebbe necessario il numero di protocollo attribuito dall'Ente, che invece non risulta agli atti”) e il costo per rimediare a tale difformità, reperendo un terzo che rilasci tale documento, ammonta ad euro 200,00;
c) quanto al pannello del portoncino, sia le conclusioni del CTU, sia l'omessa contestazione della parte appaltatrice, portano a decurtare dal corrispettivo spettante a quest'ultima la somma di
5 euro 700,00, in quanto privo delle modifiche pattuite;
d) quanto alla fornitura del wc, la mancata consegna e posa dall'asse, da considerarsi lavorazione unitaria, depongono per la decurtazione dell'importo di euro 120,00;
e) in relazione alla impermeabilizzazione del terrazzo, si evidenzia che, a differenza di quanto allegato ma non provato dall'appaltatrice, non vi era alcun accordo limitato alla sola attività di
“resinatura della pavimentazione”; peraltro, come accertato dal CTU, l'attività eseguita dalla resistente si “è rilevata del tutto inefficace” e, sulla base delle indagini tecniche dell'ausiliare, può ritenersi congruo, a titolo di danno patrimoniale per il rifacimento dell'impermeabilizzazione, l'importo di euro 3.200,00; a tale somma, per le medesime ragioni, deve aggiungersi, il costo per la sistemazione del balconcino della cucina, pari ad euro 700,00;
f) in relazione alla motorizzazione tapparelle, non vi sono elementi, neppure presuntivi, per ritenere che l'appaltatrice – proprio alla luce della qualifica rivestita - non dovesse occuparsi anche della posa e della messa in funzione dei beni in oggetto;
peraltro, dalla fattura prodotta dalla parte ricorrente (doc. 1 e 12 fasc. att.), si evince che l'impresa terza intervenne per rimediare ai problemi di funzionamento (“sistemazione tapparelle”) e non per installare le stesse (cfr. doc. 12: fattura emessa quasi un anno dopo dalla fattura della appaltatrice); in punto di congruità del valore dell'opera rimediale, si richiamano le argomentazioni del CTU, con conseguente liquidazione del danno in euro 500,00;
g) quanto alla lamatura del parquet, il CTU ha accertato che “il nuovo pavimento sintetico è effettivamente di basso livello” e, pur prescindendo dall'ascrivibilità o meno alla appaltatrice dei graffi rivenuti, tale difformità è tale da comportare una diminuzione del valore dell'opera e danno conseguente di euro 1.311,00.
2. Quanto alla domanda riconvenzionale articolata dalla società convenuta, è pacifico, documentale e mai contestato ex art. 115 c.p.c., che parte attorea pagò il corrispettivo delle opere contrattuali originariamente pattuite nel preventivo (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.).
Parte convenuta, tuttavia, ha dedotto di aver svolto interventi e varianti aggiuntive rispetto ai lavori preventivati, che non furono mai pagati da parte ricorrente, per complessivi euro 7.683,00.
Nel dettaglio: - “Rivestimento insonorizzante e cartongesso (…) parete lungo il corridoio ingresso”; - “chiusura della nicchia in ingresso con cartongesso”; - “Montaggio 4 lampadari”; -
“Fornitura e posa di frigorifero incasso”; - “Asportazione della pavimentazione (…) ultima camera
a sx”; - Fornitura e posa di nuovo massetto (…) in ultima camera a sx”; - “Fornitura e posa di laminato e materassino (…) in ultima camera a sx”; - “Riparazione listelli parquet, ultima camera dx” – “Montaggio armadi e letti camere”; - “Montaggio e modifica mobile bagno (taglio marmo)”;
- “Fornitura e posa di nuovo zoccolino bianco”; - “Balcone due mani di resina eposidica
6 trasparente”; - “Montaggio mobili cucina e modifica marmo compreso allacciamenti”.
A sostegno delle proprie deduzioni, parte convenuta ha prodotto l'elenco delle opere in variante, corredandolo con le copie di fotografie delle stesse (doc. 4 fasc. conv.).
Parte attrice, nella propria memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. ha rilevato, del tutto genericamente, l'insussistenza di un accordo sulle variazioni in corso d'opera, dichiarando di non essere “neppure a conoscenza che siano state eseguite lavorazioni ulteriori”.
Sennonché, la stessa ha poi preso posizione sulle singole lavorazioni, rilevando, da un lato, che fossero già ricomprese nel contratto originario, dall'altro, che fossero state svolte gratuitamente dall'impresa, ovvero, da ultimo, che difettasse l'accordo sul corrispettivo.
Dalle difese della committente può ricavarsi, quanto meno, la prova dell'incarico – conferito verbalmente – di eseguire alcune opere aggiuntive nell'immobile di proprietà.
Nello specifico, il CTU nominato nel presente giudizio, sulla base delle allegazioni contenute nell'elenco fornito dall'appaltatrice entro il termine delle preclusioni istruttorie, ha confermato la realizzazione della nicchia in cartongesso nell'ingresso, specificando che “la sottoscritta conferma la presenza della nicchia a sinistra del corridoio di ingresso appena dopo la porta di accesso dove
è posizionato il quadro elettrico ed è stato ricavato anche uno sportello dotato di antina”.
Confermata l'esecuzione dell'opera, la mancanza dell'accordo sul corrispettivo determina l'applicazione della disciplina dell'art. 1657 c.c.: difatti, l'ausiliare del giudice è stato incaricato di quantificare il corrispettivo sulla base dei prezzi correnti delle imprese di settore o comunque sulla base delle tariffe esistenti.
In adesione alle valutazioni tecniche dello stesso, il corrispettivo per l'esecuzione della nicchia deve quantificarsi in euro 790,00 (euro 640,00 di manodopera e 150,00 di materiali).
Parimenti, il CTU ha accertato la presenza, nell'immobile, del rivestimento insonorizzante e cartongesso.
L'ascrivibilità della opera in variante all'attività dell'appaltatrice può desumersi dalle generiche contestazioni della committente la quale, nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. si è limitata a dedurre che “l'impresa dovrà dimostrare la richiesta della ricorrente nell'esecuzione delle suddette opere, l'accordo relativo ai costi, fornire documentazione da cui evincere inequivocabilmente l'acquisto dei materiali asseritamente posati”.
Parimenti, a fronte delle allegazioni specifiche dell'appaltatrice sulla tipologia di opera realizzata – la cui presenza è stata confermata dal CTU – la committente avrebbe dovuto, quanto meno, allegare l'impresa diversa che avrebbe realizzato il rivestimento insonorizzante.
In applicazione del disposto dell'art. 1657 c.p.c., il prezzo dell'opera in esame deve, come specificato dal CTU sulla base dei criteri indicati dal giudice, quantificarsi in euro 2.240,00.
7 Alle somme così determinate (euro 790,00 e 2.240,00) deve aggiungersi, sempre a titolo di corrispettivo contrattuale, il costo di euro 200,00 per l'attività di trasporto.
Quanto alla applicazione della resina, si richiama quando argomentato sull'inidoneità dell'intervento realizzato, rispetto a quello pattuito, che cagionò anche delle conseguenze dannose, come già evidenziato.
Di talché, nessun corrispettivo può riconoscersi per tale attività.
Da ultimo, non vi è prova, non solo, dell'accordo sul corrispettivo, ma anche dell'accordo sull'an e, soprattutto, dell'effettiva esecuzione, da parte della resistente, delle restanti lavorazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nello specifico, la parte resistente, sulla quale gravava l'onere, non ha prodotto prove precostituite, quali bolle di consegna, documenti di trasporto ovvero ulteriori prove scritte a fondamento delle forniture e dei montaggi richiamati.
Parimenti, la stessa non ha articolato prove costituende ammissibili, in quanto i capitoli redatti sono risultati generici e valutativi.
Da ciò, l'ausiliare del giudice, nonostante l'accertamento dello stato dei luoghi, in mancanza degli elementi di prova sopra richiamati, non ha potuto concludere per la riferibilità alla appaltatrice delle ulteriori lavorazioni di cui ha chiesto il pagamento.
3. La committente ha, altresì, articolato, nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., un'ulteriore domanda di risarcimento dei danni, invocando il mancato rispetto del termine di conclusione dell'opera e, conseguentemente, l'omesso percepimento del canone di locazione per tre mensilità, le spese sostenute per i traslochi, il montaggio e le pulizie dell'immobile.
Sennonché, come noto, l'attore può proporre solamente recoventio reconventionis, ossia domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni riconvenzionali della parte resistente e tale facoltà può essere esperita, nell'ambito del procedimento semplificato di cognizione, entro la prima udienza.
Nella fattispecie in esame, per un verso, le domande di risarcimento del danno non possono ritenersi ammissibili, atteso che non sono consequenziali alla domanda riconvenzionale di
[...]
Controparte_1
Si riferiscono, difatti, ad asseriti inadempimenti o problematiche che potevano essere allegate sin dall'atto introduttivo, partecipando, difatti, della medesima causa petendi della domanda originaria di risarcimento del danno.
Per l'altro verso, le domande in oggetto sono comunque inammissibili perché articolate nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., anziché nel corso della prima udienza.
In ogni caso, qualora le stesse si ritenessero ammissibili, la sussistenza di un termine pattuito tra le
8 parti non potrebbe comunque ritenersi provata, sia per l'assenza di evidenze idonee agli atti, sia alla luce della specifica contestazione di parte resistente.
In aggiunta, pur mancando il presupposto “ritardo” che fonda la domanda attorea, la ricorrente non ha neppure prodotto alcun documento che provi l'effettivo esborso delle somme oggetto di reconventio reconventionis.
Deve, altresì, ritenersi infondata la pretesa rifusione delle spese di “pulizia e sanificazione finale”, oggetto di preventivo (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.) per complessivi euro 400,00, stante l'assenza agli atti di evidenze idonee a provare che v'abbia provveduto la ricorrente e non, come da accordi, la resistente.
Sul punto già il CTU, all'esito dell'accertamento preventivo ante causam, aveva rilevato che “non è stato prodotto alcuno specifico documento attestante l'esecuzione a cura e spese della ricorrente”
(doc. 2 fasc. att.), né alcuna evidenza è stata prodotta nel giudizio di merito.
4. In conclusione, da un lato, deve accertarsi un credito a favore degli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno, pari 6.502,10 iva compresa (5911,00 + iva al 10%).
Dall'altro, deve accertarsi un credito, a titolo di corrispettivo, per le opere in variante, a favore di pari a euro 3.553,00 (3.230,00 più iva al 10%), dal quale Controparte_1
devono detrarsi le voci del preventivo non eseguite dalla appaltatrice pari ad euro 1.384,90
(1.259,00 più iva al 10%).
Disposta la compensazione c.d. atecnica tra i rispettivi crediti, in quanto derivanti dalla stessa fonte negoziale, deve essere condannata al pagamento, a favore di Controparte_1
e in via solidale, della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
di euro 4.334,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
Nello specifico, anche se si tratta di obbligazione di valore, non è dovuta la rivalutazione monetaria
- dalla data di deposito dalla relazione tecnica ante causam alla data della presente sentenza - atteso che la liquidazione del credito residuo non può considerarsi risalente al primo accertamento, alla luce dei crediti per opere in variante posti in compensazione atecnica.
Parimenti, non possono riconoscersi alla committente somme ulteriori a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, per il ritardo nella liquidazione del credito, attesa la mancata allegazione, prima ancora che la mancanza di prova, delle conseguenze derivanti dal ritardato pagamento.
Le spese processuali dell'odierno giudizio di merito, stante la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.
Difatti, sono state rigettate, in parte, le domande attoree di risarcimento del danno, oltre ad essere state dichiarate inammissibili quelle proposte dalla in sede di memorie ex art. 281 Per_1
duodecies comma 4 c.p.c..
9 Parimenti, sono state accolte solo in parte le domande di pagamento del corrispettivo articolate dalla parte appaltatrice.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., poste a carico della parte ricorrente odierna attrice, devono essere prese in considerazione nel giudizio di merito - attesa l'acquisizione dell'accertamento tecnico – come spese giudiziali.
Alla luce della soccombenza reciproca nell'odierno giudizio di merito, le spese del CTU e le spese processuali del procedimento ante causam devono essere integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni devono essere integralmente compensate le spese della CTU disposta nel giudizio merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accertati i rispettivi crediti delle parti, disposta la compensazione atecnica, condanna
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di Controparte_1 [...]
e in via solidale, della somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
4.334,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
2) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis articolata da parte attorea;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di merito;
4) pone definitamente a carico solidale delle parti le spese del CTU ante causam, le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva nonché le spese del CTU del giudizio di merito.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Matilde Vitali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) e ( ), in qualità di CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Cucci del Foro di Monza, Persona_1
indirizzo PEC: Email_1
-ricorrenti-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Domenico Boccardi e Federico Cozzi del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, via
California n. 6, ha eletto domicilio;
-resistente-
Conclusioni: parte attorea: “NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità̀ di in relazione ai Controparte_1 gravi danni rilevati nell'unità immobiliare di proprietà̀ dei ricorrenti, così come evidenziati nella relazione peritale del CTU in sede di procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Milano - rg n.42561/2022) e così come integralmente confermati nella relazione peritale acquisita nel corso del presente giudizio, e per l'effetto condannare Controparte_1 (Partita Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 20147 Milano, Via Gian Pietro P.IVA_1 Puricelli n. 11, al risarcimento di tutti i danni prodotti ai ricorrenti così come individuati, oltre a tutte le spese sostenute per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, e segnatamente: - Euro 7.170,00 = quale minor valore delle opere realizzate e/o per lavori da eseguirsi per risoluzione problematiche riscontrate;
- Euro 1.804,51= per compensi corrisposti alla CTU Geom.
[...] in sede di Accertamento Tecnico Preventivo;
- Euro 768,60= per compensi corrisposti al CTP Geom. in sede di Per_2 Persona_3 Accertamento Tecnico Preventivo;
- Euro 3.392,04= spese legali sostenute per il giudizio di accertamento tecnico preventivo;
e così per complessivi Euro 13.135,15= oltre Iva sulla somma di Euro 7.170,00=, il tutto oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo. Ridurre la legittimità̀ delle avversarie pretese formulate in via riconvenzionale nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto e dichiarare la compensazione delle stesse, anche parziale, con le ulteriori ragioni di credito e di danno vantate, a titolo di reconventio reconventionis, dai ricorrenti nei confronti della società̀ resistente per le ragioni tutte di cui in atti, previo accertamento delle stesse. IN OGNI CASO con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese le spese di CTU sostenute dai ricorrenti nel presente giudizio nella misura di Euro 495,25=, giuste fatture rilasciate dalla CTU ed oggi prodotte in allegato al presente foglio di precisazione delle conclusioni. IN VIA ISTRUTTORIA: si reiterano le richieste di prova orale per interpello del Sig. e per testi, con i testi indicati, sui capitoli da 1) a 25) articolati nella memoria 11.03.2024 ex art. CP_1 281 duodecies comma IV Cpc (pagg. 24 - 29) depositata da questa difesa e qui da intendersi integralmente e specificatamente richiamati;
ammettersi anche eventuale prova contraria sui capitoli di prova avversari con i medesimi testi indicati a prova diretta”; parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare tutte le domande svolte dalla parte ricorrente, anche in via
1 riconvenzionale ovvero a titolo di reconventio reconventionis, nei confronti della società̀ in Controparte_1 quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In via riconvenzionale: Accertare che la società̀ Controparte_1 ha eseguito, per conto della ricorrente signora le attività̀ e le opere in variante indicate in atti,
[...] Persona_1 relativa alla domanda riconvenzionale, e aggiuntive rispetto a quelli indicati all'interno della fattura n. 174 del 31/8/2021 e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento a beneficio della società̀ del Persona_1 Controparte_1 relativo corrispettivo, pari ad € 7.683,00 ovvero, in subordine, pari ad € 3.230,00 come indicata dal CTU Geom. all'esito Per_2 dell'istruttoria, compensando tale somma con quanto eventualmente risulterà̀ dovuto a parte ricorrente in caso di accoglimento delle domande risarcitorie avanzate nei confronti di Condannare parte ricorrente alla refusione, a Controparte_1 beneficio della resistente della somma pari ad € 1.861,84 relativa agli onorari legali dalla Controparte_1 stessa sostenuti nel corso del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696-bis c.p.c. incardinato dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 42561/2022, compensando tale somma con quanto eventualmente risulterà̀ dovuto a parte ricorrente in caso di accoglimento delle domande risarcitorie dalla stessa avanzate nei confronti di IN Controparte_1 OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi e onorari professionali del presente procedimento, nonché́ dei compensi del CTU nominato Geom. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, Per_2 nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha CP_1 Controparte_1 provveduto all'installazione dell'asse del wc, modello Ideal Standard, nel bagno dell'appartamento in precedenza indicato, come individuato a pagina 6 dell'allegato 3 della relazione definitiva del CTU Geom. che si mostra al teste;
2. Vero che, Per_2 nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha Controparte_1 comunicato alla signora l'impossibilità di realizzare gli interventi di impermeabilizzazione del terrazzo, come indicati nella Per_1 fattura sopra indicata, e si è dunque proceduto di comune accordo con la resinatura della pavimentazione dei balconi, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
3. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto Parte_1 della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha concordato con la ricorrente che il Controparte_1 pannello del portoncino dell'ingresso dell'abitazione sarebbe stato installato in un secondo momento;
4. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. Parte_1
2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha concordato con la Controparte_1 ricorrente la tipologia di parquet da installare in sostituzione a quello presente nelle camere 1 e 2 indicate a pagina 22 dell'allegato
3 alla relazione del CTU Geom. che si mostra al teste;
5. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile Per_2 di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha fornito e installato alla signora un frigorifero marca Controparte_1 Per_1 Candy, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
6. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha effettuato Controparte_1 degli interventi di isolamento delle pareti dell'ingresso e della prima camera, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
7. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha effettuato degli interventi di isolamento delle pareti che separano Controparte_1 le due camere, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
8. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Parte_1 Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ a Controparte_1 effettuato degli interventi di isolamento delle pareti che separano la prima camera con altra unità abitativa, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
9. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della Parte_1 fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha eseguito il montaggio del mobilio della Controparte_1 cucina e degli allacciamenti degli elettrodomestici e delle utenze della cucina, come indicato nella relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
10. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha provveduto al distacco della linea del gas;
11. Vero che, Controparte_1 nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Parte_1 Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha eseguito Controparte_1 delle modifiche del piano in marmo della cucina;
12. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al Parte_1 teste, la società̀ ha eseguito delle modifiche del piano in marmo del bagno, come indicato nella Controparte_1 relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
13. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della Parte_1 fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha realizzato una chiusura della nicchia in Controparte_1 ingresso con cartongesso e struttura metallica, come indicato al punto 2 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
14. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Parte_1 ha eseguito il montaggio di n. 4 lampadari, come indicato al punto 3 della relazione del 10 Controparte_1 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
15. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. Parte_1 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha realizzato una chiusura della nicchia in ingresso Controparte_1 con cartongesso e struttura metallica, come indicato al punto 2 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
16. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora
situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Pt_1 Parte_1
2 Equipe S.a.s. di IN EL & C. ha asportato 15 mq. di parquet presente nella camera dell'abitazione, come indicato al punto 5 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
17. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. Parte_1 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ ha fornito e posato 15 mq. Controparte_1 di massetto, come indicato al punto 6 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
18. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Parte_1 Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Controparte_1 ha fornito e posato 15 mq. di laminato e materassino, come indicato al punto 7 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
19. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la Parte_1 CP_ società̀ ha realizzato una chiusura della nicchia in ingresso con cartongesso e struttura Controparte_1 CP_1 metallica, come indicato al punto 2 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
20. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Parte_1 Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Controparte_1 ha riparato il parquet della camera, come indicato al punto 8 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
21. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora
[...] situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si mostra al teste, la società̀ Parte_1 [...] ha montato gli armadi e i letti nelle camere, come indicato al punto 9 della relazione del 10 gennaio Controparte_1 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste;
22. Vero che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori presso l'immobile di proprietà̀ della signora situato in Milano, Via Zamenhof n. 2 e oggetto della fattura n. 174/2021 che si Parte_1 mostra al teste, la società̀ ha fornito e posato un nuovo zoccolino bianco, come indicato al Controparte_1 punto 11 della relazione del 10 gennaio 2023 di cui al doc. 4 di parte resistente che si mostra al teste. Si indicano quali testi chiamati a rispondere sui capitoli di prova formulati il Sig. residente in AS NA (VA), Vicolo dell'Acqua n. 8, e il Testimone_1 Sig. , residente in Milano, Via C.A. Carlone n. 2”. Testimone_2 Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in qualità di Amministratrice di Parte_1
Sostegno di ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Persona_1 [...]
deducendo che: a) parte resistente non eseguì a regola d'arte le opere Controparte_1 commissionate aventi ad oggetto l'immobile sito a Milano, via Zamenhof n. 2; b) la sussistenza di vizi e difformità nell'opera venne accertata in sede di procedimento di istruzione preventiva dal
CTU nominato, il quale quantificò in complessivi euro 7.170,00, più iva, i costi necessari per l'esecuzione delle opere rimediali.
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo, in sintesi: - di condannare
[...]
al pagamento di euro 7.170,00, oltre iva, così come individuati dal Controparte_1
CTU nella perizia in atti, a copertura dei lavori necessari per il ripristino delle problematiche riscontrate;
- di condannare a rimborsare la ricorrente delle Controparte_1
spese sostenute per il procedimento ATP e segnatamente: euro 1.804,15 per compensi CTU;
euro
768,60 per compensi CTP;
euro 3.392,04 per spese legali, il tutto oltre interessi e rifusione integrale delle spese di giustizia dell'instaurando procedimento di merito.
Si è ritualmente costituita in giudizio, in data 9.2.2024, , la quale Controparte_1
a) ha integralmente contestato le deduzioni avverse e le conclusioni del CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c..; b) ha dedotto che effettuò lavori aggiuntivi Controparte_1
rispetto a quelli indicati nella fattura n. 174 del 31.8.2022 - e già saldati dalla ricorrente - dalla stessa mai contestati né pagati, per complessivi euro 7.683,00 (doc. 4 fasc. conv.).
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo, in sintesi: - in via principale, di rigettare tutte le domande attoree;
- in via riconvenzionale, di condannare parte attorea al pagamento di euro
3 7.683,00 a favore di ovvero di compensare tale somma con Controparte_1
quanto eventualmente risultasse dovuto in caso di accoglimento delle domande attoree;
- di condannare parte attorea alla rifusione delle spese sostenute nel corso del procedimento ATP, pari a euro 1.861,84.
All'esito della prima udienza, su richiesta delle parti sono stati assegnati i termini perentori a norma dell'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.
Nella prima memoria, parte attorea ha altresì chiesto, a titolo di reconventio reconventionis, il riconoscimento di ulteriori danni, asseritamente patiti in ragione della consegna dell'immobile oltre i termini pattuiti.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti, è stato acquisito, a norma dell'art. 698 comma 3 c.p.c., il fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo ed è stata disposta una integrazione della CTU svolta ante causam.
All'esito del decesso di si sono costituiti in giudizio, per la prosecuzione a Persona_1
norma degli artt. 110 e 302 c.p.c., gli eredi e Parte_1 Parte_2
Parte_3
1. Gli attori hanno articolato, nei confronti della società convenuta, da un lato domanda di risarcimento del danno per complessivi euro 13.135,15 (oltre iva sulla somma di euro 7.170,00) per le difformità e i vizi causati dall'inesatta esecuzione, da parte di Controparte_1 dei lavori ad essa commissionati, dall'altra, domanda di accertamento negativo del credito
[...] invocato da quest'ultima in via riconvenzionale, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere varianti in aggiunta rispetto a quanto preventivato, con conseguente compensazione, da qualificarsi come atecnica, dei rispettivi crediti, anche con riferimento alle ulteriori danni causati, a titolo di reconventio reconventionis, dalla consegna dell'immobile oltre al termine pattuito.
È dimostrato dalle prove precostituite agli atti, depositate da entrambe le parti, che
[...]
venne incaricata dalla di effettuare i lavori di ristrutturazione indicati Controparte_1 Per_1
nella fattura n. 174/2021 del 31.8.2021 (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.).
Parimenti, è dimostrato dalle prove precostituite agli atti (doc. 1 fas. att. e doc. 6 fasc. monitorio), né è contestato ex art. 115 c.p.c., che la committente provvide al saldo anticipato di tutto il corrispettivo, pari a 18.072,45 euro.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, il rapporto instauratosi tra le parti deve inquadrarsi ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c., stanti la forma libera, tanto ab substantiam, quanto ab probationem, del contratto d'appalto d'opera, avente ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni presso l'immobile di proprietà di (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.). Persona_1
Per completezza, pur non essendo stata formulata alcuna eccezione in senso proprio di decadenza,
4 risulta integrata la condizione di procedibilità della domanda di garanzia: parte ricorrente lamentò i vizi e le difformità, analiticamente, tramite pec il 16.5.2022 (doc. 1 fasc. att.).
Per quanto riguarda specificatamente i vizi contestati, la ricorrente ha allegato, nel proprio ricorso introduttivo, i danni dalla stessa subiti in ragione dell'inesatta esecuzione da parte di
[...]
di alcune delle opere appaltate, così come accertati dalla CTU espletata ante Controparte_1
causam (doc. 2 fasc. att.).
Nel dettaglio: a) la fornitura del mobile nuovo del bagno non avvenne secondo gli accordi;
b) parte resistente non consegnò la certificazione dell'impianto elettrico;
c) l'impresa non provvide alla modifica del pannello del portoncino d'ingresso; d) la fornitura e la posa dell'asse del wc fu fatta a spese della ricorrente;
e) la resistente non eseguì l'impermeabilizzazione del terrazzo mediante asportazione delle vecchie piastrelle, fornitura e posa di nuove piastrelle;
f) la sistemazione e motorizzazione delle tapparelle non venne eseguita ad opera d'arte; g) i parquet laminati presentavano segni e graffi e in alcune stanze venne applicato un laminato di bassissima qualità
(docc. 1 e 2 fasc. att.).
A sostegno delle proprie allegazioni, parte attorea ha prodotto due copie di estratto conto riportanti,
l'uno, un esborso di euro 54,00 per l'acquisto a proprie spese dell'asse wc (doc. 10 fasc. att.),
l'altro, di euro 610,00, per il ripristino del meccanismo delle tapparelle (doc. 11 fasc. att.) e copia della relazione del CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva (doc. 2 fasc. att.), il cui fascicolo è stato acquisito, a norma dell'art. 698, comma 3 c.p.c., nell'odierno giudizio di merito,
La società appaltatrice, nella comparsa di costituzione, ha contestato ex art. 115 c.p.c. i vizi allegati dalla committente, così come prospettati dalla CTU espletata ante causam.
Passando all'esame delle singole problematiche, si osserva, sulla base delle conclusioni raggiunte dal CTU che risultano immuni da vizi logici o di altro genere, che:
a) in relazione al mobile del bagno, è stato accertato, in sede di contraddittorio peritale - oltre che riconosciuto dalla stessa appaltatrice - che venne svolta solo l'attività di smontaggio e, conseguentemente, deve essere decurtato dal corrispettivo pattuito verbalmente e oggetto della fattura non contestata la somma di euro 439,00;
b) in relazione alla certificazione energetica, come osservato correttamente dal CTU, la documentazione (doc. 2 fasc. att.) fornita da parte ricorrente non è conforme alla legge (“non riporta firma e timbro del dichiarante e (…) sarebbe necessario il numero di protocollo attribuito dall'Ente, che invece non risulta agli atti”) e il costo per rimediare a tale difformità, reperendo un terzo che rilasci tale documento, ammonta ad euro 200,00;
c) quanto al pannello del portoncino, sia le conclusioni del CTU, sia l'omessa contestazione della parte appaltatrice, portano a decurtare dal corrispettivo spettante a quest'ultima la somma di
5 euro 700,00, in quanto privo delle modifiche pattuite;
d) quanto alla fornitura del wc, la mancata consegna e posa dall'asse, da considerarsi lavorazione unitaria, depongono per la decurtazione dell'importo di euro 120,00;
e) in relazione alla impermeabilizzazione del terrazzo, si evidenzia che, a differenza di quanto allegato ma non provato dall'appaltatrice, non vi era alcun accordo limitato alla sola attività di
“resinatura della pavimentazione”; peraltro, come accertato dal CTU, l'attività eseguita dalla resistente si “è rilevata del tutto inefficace” e, sulla base delle indagini tecniche dell'ausiliare, può ritenersi congruo, a titolo di danno patrimoniale per il rifacimento dell'impermeabilizzazione, l'importo di euro 3.200,00; a tale somma, per le medesime ragioni, deve aggiungersi, il costo per la sistemazione del balconcino della cucina, pari ad euro 700,00;
f) in relazione alla motorizzazione tapparelle, non vi sono elementi, neppure presuntivi, per ritenere che l'appaltatrice – proprio alla luce della qualifica rivestita - non dovesse occuparsi anche della posa e della messa in funzione dei beni in oggetto;
peraltro, dalla fattura prodotta dalla parte ricorrente (doc. 1 e 12 fasc. att.), si evince che l'impresa terza intervenne per rimediare ai problemi di funzionamento (“sistemazione tapparelle”) e non per installare le stesse (cfr. doc. 12: fattura emessa quasi un anno dopo dalla fattura della appaltatrice); in punto di congruità del valore dell'opera rimediale, si richiamano le argomentazioni del CTU, con conseguente liquidazione del danno in euro 500,00;
g) quanto alla lamatura del parquet, il CTU ha accertato che “il nuovo pavimento sintetico è effettivamente di basso livello” e, pur prescindendo dall'ascrivibilità o meno alla appaltatrice dei graffi rivenuti, tale difformità è tale da comportare una diminuzione del valore dell'opera e danno conseguente di euro 1.311,00.
2. Quanto alla domanda riconvenzionale articolata dalla società convenuta, è pacifico, documentale e mai contestato ex art. 115 c.p.c., che parte attorea pagò il corrispettivo delle opere contrattuali originariamente pattuite nel preventivo (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.).
Parte convenuta, tuttavia, ha dedotto di aver svolto interventi e varianti aggiuntive rispetto ai lavori preventivati, che non furono mai pagati da parte ricorrente, per complessivi euro 7.683,00.
Nel dettaglio: - “Rivestimento insonorizzante e cartongesso (…) parete lungo il corridoio ingresso”; - “chiusura della nicchia in ingresso con cartongesso”; - “Montaggio 4 lampadari”; -
“Fornitura e posa di frigorifero incasso”; - “Asportazione della pavimentazione (…) ultima camera
a sx”; - Fornitura e posa di nuovo massetto (…) in ultima camera a sx”; - “Fornitura e posa di laminato e materassino (…) in ultima camera a sx”; - “Riparazione listelli parquet, ultima camera dx” – “Montaggio armadi e letti camere”; - “Montaggio e modifica mobile bagno (taglio marmo)”;
- “Fornitura e posa di nuovo zoccolino bianco”; - “Balcone due mani di resina eposidica
6 trasparente”; - “Montaggio mobili cucina e modifica marmo compreso allacciamenti”.
A sostegno delle proprie deduzioni, parte convenuta ha prodotto l'elenco delle opere in variante, corredandolo con le copie di fotografie delle stesse (doc. 4 fasc. conv.).
Parte attrice, nella propria memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. ha rilevato, del tutto genericamente, l'insussistenza di un accordo sulle variazioni in corso d'opera, dichiarando di non essere “neppure a conoscenza che siano state eseguite lavorazioni ulteriori”.
Sennonché, la stessa ha poi preso posizione sulle singole lavorazioni, rilevando, da un lato, che fossero già ricomprese nel contratto originario, dall'altro, che fossero state svolte gratuitamente dall'impresa, ovvero, da ultimo, che difettasse l'accordo sul corrispettivo.
Dalle difese della committente può ricavarsi, quanto meno, la prova dell'incarico – conferito verbalmente – di eseguire alcune opere aggiuntive nell'immobile di proprietà.
Nello specifico, il CTU nominato nel presente giudizio, sulla base delle allegazioni contenute nell'elenco fornito dall'appaltatrice entro il termine delle preclusioni istruttorie, ha confermato la realizzazione della nicchia in cartongesso nell'ingresso, specificando che “la sottoscritta conferma la presenza della nicchia a sinistra del corridoio di ingresso appena dopo la porta di accesso dove
è posizionato il quadro elettrico ed è stato ricavato anche uno sportello dotato di antina”.
Confermata l'esecuzione dell'opera, la mancanza dell'accordo sul corrispettivo determina l'applicazione della disciplina dell'art. 1657 c.c.: difatti, l'ausiliare del giudice è stato incaricato di quantificare il corrispettivo sulla base dei prezzi correnti delle imprese di settore o comunque sulla base delle tariffe esistenti.
In adesione alle valutazioni tecniche dello stesso, il corrispettivo per l'esecuzione della nicchia deve quantificarsi in euro 790,00 (euro 640,00 di manodopera e 150,00 di materiali).
Parimenti, il CTU ha accertato la presenza, nell'immobile, del rivestimento insonorizzante e cartongesso.
L'ascrivibilità della opera in variante all'attività dell'appaltatrice può desumersi dalle generiche contestazioni della committente la quale, nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c. si è limitata a dedurre che “l'impresa dovrà dimostrare la richiesta della ricorrente nell'esecuzione delle suddette opere, l'accordo relativo ai costi, fornire documentazione da cui evincere inequivocabilmente l'acquisto dei materiali asseritamente posati”.
Parimenti, a fronte delle allegazioni specifiche dell'appaltatrice sulla tipologia di opera realizzata – la cui presenza è stata confermata dal CTU – la committente avrebbe dovuto, quanto meno, allegare l'impresa diversa che avrebbe realizzato il rivestimento insonorizzante.
In applicazione del disposto dell'art. 1657 c.p.c., il prezzo dell'opera in esame deve, come specificato dal CTU sulla base dei criteri indicati dal giudice, quantificarsi in euro 2.240,00.
7 Alle somme così determinate (euro 790,00 e 2.240,00) deve aggiungersi, sempre a titolo di corrispettivo contrattuale, il costo di euro 200,00 per l'attività di trasporto.
Quanto alla applicazione della resina, si richiama quando argomentato sull'inidoneità dell'intervento realizzato, rispetto a quello pattuito, che cagionò anche delle conseguenze dannose, come già evidenziato.
Di talché, nessun corrispettivo può riconoscersi per tale attività.
Da ultimo, non vi è prova, non solo, dell'accordo sul corrispettivo, ma anche dell'accordo sull'an e, soprattutto, dell'effettiva esecuzione, da parte della resistente, delle restanti lavorazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nello specifico, la parte resistente, sulla quale gravava l'onere, non ha prodotto prove precostituite, quali bolle di consegna, documenti di trasporto ovvero ulteriori prove scritte a fondamento delle forniture e dei montaggi richiamati.
Parimenti, la stessa non ha articolato prove costituende ammissibili, in quanto i capitoli redatti sono risultati generici e valutativi.
Da ciò, l'ausiliare del giudice, nonostante l'accertamento dello stato dei luoghi, in mancanza degli elementi di prova sopra richiamati, non ha potuto concludere per la riferibilità alla appaltatrice delle ulteriori lavorazioni di cui ha chiesto il pagamento.
3. La committente ha, altresì, articolato, nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., un'ulteriore domanda di risarcimento dei danni, invocando il mancato rispetto del termine di conclusione dell'opera e, conseguentemente, l'omesso percepimento del canone di locazione per tre mensilità, le spese sostenute per i traslochi, il montaggio e le pulizie dell'immobile.
Sennonché, come noto, l'attore può proporre solamente recoventio reconventionis, ossia domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni riconvenzionali della parte resistente e tale facoltà può essere esperita, nell'ambito del procedimento semplificato di cognizione, entro la prima udienza.
Nella fattispecie in esame, per un verso, le domande di risarcimento del danno non possono ritenersi ammissibili, atteso che non sono consequenziali alla domanda riconvenzionale di
[...]
Controparte_1
Si riferiscono, difatti, ad asseriti inadempimenti o problematiche che potevano essere allegate sin dall'atto introduttivo, partecipando, difatti, della medesima causa petendi della domanda originaria di risarcimento del danno.
Per l'altro verso, le domande in oggetto sono comunque inammissibili perché articolate nella memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., anziché nel corso della prima udienza.
In ogni caso, qualora le stesse si ritenessero ammissibili, la sussistenza di un termine pattuito tra le
8 parti non potrebbe comunque ritenersi provata, sia per l'assenza di evidenze idonee agli atti, sia alla luce della specifica contestazione di parte resistente.
In aggiunta, pur mancando il presupposto “ritardo” che fonda la domanda attorea, la ricorrente non ha neppure prodotto alcun documento che provi l'effettivo esborso delle somme oggetto di reconventio reconventionis.
Deve, altresì, ritenersi infondata la pretesa rifusione delle spese di “pulizia e sanificazione finale”, oggetto di preventivo (doc. 1 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.) per complessivi euro 400,00, stante l'assenza agli atti di evidenze idonee a provare che v'abbia provveduto la ricorrente e non, come da accordi, la resistente.
Sul punto già il CTU, all'esito dell'accertamento preventivo ante causam, aveva rilevato che “non è stato prodotto alcuno specifico documento attestante l'esecuzione a cura e spese della ricorrente”
(doc. 2 fasc. att.), né alcuna evidenza è stata prodotta nel giudizio di merito.
4. In conclusione, da un lato, deve accertarsi un credito a favore degli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno, pari 6.502,10 iva compresa (5911,00 + iva al 10%).
Dall'altro, deve accertarsi un credito, a titolo di corrispettivo, per le opere in variante, a favore di pari a euro 3.553,00 (3.230,00 più iva al 10%), dal quale Controparte_1
devono detrarsi le voci del preventivo non eseguite dalla appaltatrice pari ad euro 1.384,90
(1.259,00 più iva al 10%).
Disposta la compensazione c.d. atecnica tra i rispettivi crediti, in quanto derivanti dalla stessa fonte negoziale, deve essere condannata al pagamento, a favore di Controparte_1
e in via solidale, della somma Parte_1 Parte_2 Parte_3
di euro 4.334,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo.
Nello specifico, anche se si tratta di obbligazione di valore, non è dovuta la rivalutazione monetaria
- dalla data di deposito dalla relazione tecnica ante causam alla data della presente sentenza - atteso che la liquidazione del credito residuo non può considerarsi risalente al primo accertamento, alla luce dei crediti per opere in variante posti in compensazione atecnica.
Parimenti, non possono riconoscersi alla committente somme ulteriori a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, per il ritardo nella liquidazione del credito, attesa la mancata allegazione, prima ancora che la mancanza di prova, delle conseguenze derivanti dal ritardato pagamento.
Le spese processuali dell'odierno giudizio di merito, stante la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.
Difatti, sono state rigettate, in parte, le domande attoree di risarcimento del danno, oltre ad essere state dichiarate inammissibili quelle proposte dalla in sede di memorie ex art. 281 Per_1
duodecies comma 4 c.p.c..
9 Parimenti, sono state accolte solo in parte le domande di pagamento del corrispettivo articolate dalla parte appaltatrice.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., poste a carico della parte ricorrente odierna attrice, devono essere prese in considerazione nel giudizio di merito - attesa l'acquisizione dell'accertamento tecnico – come spese giudiziali.
Alla luce della soccombenza reciproca nell'odierno giudizio di merito, le spese del CTU e le spese processuali del procedimento ante causam devono essere integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni devono essere integralmente compensate le spese della CTU disposta nel giudizio merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accertati i rispettivi crediti delle parti, disposta la compensazione atecnica, condanna
[...]
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, a favore di Controparte_1 [...]
e in via solidale, della somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
4.334,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo;
2) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis articolata da parte attorea;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di merito;
4) pone definitamente a carico solidale delle parti le spese del CTU ante causam, le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva nonché le spese del CTU del giudizio di merito.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Matilde Vitali.
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