Art. 9.
I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilita' di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.
Ad essi sara' corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.
I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.
I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilita' di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.
Ad essi sara' corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.
I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.