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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2301/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Valetto Donatella, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Ceci Cristina, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 21/04/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 156 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.03.1995, e il 10.02.1998. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21.04.2008.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_3 con residenza indipendente;
la figlia è neolaureata e sta svolgendo uno stage lavorativo ma non è Per_2 ancora economicamente autosufficiente e risiede presso la madre;
la figlia è maggiorenne, non Per_1 economicamente autosufficiente affetta da “sindrome della sella vuota, insufficienza mentale di grado lieve, disturbo dell'umore in trattamento farmacologico”, con una disabilità pari al 50% (attualmente in fase di rivalutazione);
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli saranno liberi di vedere e frequentare il padre secondo le loro volontà e compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi;
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto delle figlie quando le ha con sé;
DISPONE, stante la problematica di e la sua disabilità certificata (vedasi verbale Commissione Per_1
INPS del 7.02.2018), che i genitori si facciano carico di tutte le spese a Lei afferenti nella misura del
50% ciascuno, ivi compreso il mantenimento. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ricreative di , dovranno essere previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi Per_1
i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che i rimborsi e/o compensazioni delle spese tra i genitori, effettuati ogni fine mese, dovranno essere eseguiti entro 15gg dalla presentazione dei regolari giustificativi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già definito ogni questione economica tra di loro, e che sono economicamente indipendenti ed autosufficienti, essendo entrambi dotati di lavoro dipendente;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2301/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Valetto Donatella, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Ceci Cristina, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 21/04/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 156 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10.03.1995, e il 10.02.1998. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 21.04.2008.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_3 con residenza indipendente;
la figlia è neolaureata e sta svolgendo uno stage lavorativo ma non è Per_2 ancora economicamente autosufficiente e risiede presso la madre;
la figlia è maggiorenne, non Per_1 economicamente autosufficiente affetta da “sindrome della sella vuota, insufficienza mentale di grado lieve, disturbo dell'umore in trattamento farmacologico”, con una disabilità pari al 50% (attualmente in fase di rivalutazione);
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli saranno liberi di vedere e frequentare il padre secondo le loro volontà e compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi;
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto delle figlie quando le ha con sé;
DISPONE, stante la problematica di e la sua disabilità certificata (vedasi verbale Commissione Per_1
INPS del 7.02.2018), che i genitori si facciano carico di tutte le spese a Lei afferenti nella misura del
50% ciascuno, ivi compreso il mantenimento. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ricreative di , dovranno essere previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi Per_1
i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che i rimborsi e/o compensazioni delle spese tra i genitori, effettuati ogni fine mese, dovranno essere eseguiti entro 15gg dalla presentazione dei regolari giustificativi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già definito ogni questione economica tra di loro, e che sono economicamente indipendenti ed autosufficienti, essendo entrambi dotati di lavoro dipendente;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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