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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
TA CARMELO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220005845792501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220005845792501 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
a) In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della cartella di pagamento numero 117 2022 00058457 92 501 notificata a mezzo del servizio postale in data 12.12.2024, per le ragioni, motivi ed eccezioni esposti in narrativa del ricorso;
b) Accertare, per l'effetto, l'intervenuta decadenza dall'accertamento per violazione dell'articolo 43 del DPR
600/78 e quindi l'illegittimità di ogni atto presupposto e conseguenziale alla cartella notificata, e quindi dichiarare non dovuta la somma con essi richiesta, per le ragioni, motivi ed eccezioni esposti in narrativa del ricorso;
c) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tributo di cui alla cartella di pagamento, per le ragioni, motivi ed eccezioni esposti in narrativa del ricorso;
d) Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate:
Rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione:
In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva per le argomentazioni di cui all'atto di costituzione;
in ogni caso rigettare il ricorso avversario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, Ricorrente_1, socio accomandatario e liquidatore della “ Società_1 s.a.s.”, proponendo ricorso nei confronti dell'agenzia delle Entrate di Varese e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Varese, impugnava la cartella di pagamento numero
11720220005845792501 emessa a suo carico per complessivi 3.206,32 Euro riguardanti l' IVA relativa all'anno 2017.
Il Ricorrente, in particolare, prospettava la nullità dell'atto impugnato determinata dalla mancata notificazione
“degli atti presupposti”, eccepiva l'intervenuta decadenza dell'Erario dalla potestà impositiva, deduceva un ulteriore profilo di nullità dell'atto per carenza di motivazione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, anch'essa costituita, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata notificazione di atti ad essa prodromici è infondata.
Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella in esame è stata emessa sulla base del mancato versamento dell'IVA indicata come dovuta nella dichiarazione presentata nel 2018 e relativa all'anno 2017 per cui nessun atto di accertamento andava posto in essere dall'Erario per rilevare la sussistenza di un inadempimento e della conseguente posizione debitoria;
a ciò si aggiunga che l'Ufficio ha inoltrato alla società indicata in narrativa, per il tramite dell'Intermediario Nominativo_1, un preavviso telematico (riportato, completo degli estremi di trasmissione, nell'atto di costituzione in giudizio) al quale non è stato dato riscontro alcuno.
Infondata deve ritenersi, inoltre, l'eccezione di nullità per carenza di motivazione: l'atto impugnato, infatti, riporta in maniera completa ed analitica le singole poste che concorrono a determinare la somma di cui si ingiunge il pagamento.
Con riguardo alla decadenza dedotta da parte ricorrente occorre rilevare che essa è ipotizzabile solo con riguardo agli atti di accertamento, cioè a quelli che rilevano ex officio una situazione debitoria di natura fiscale;
nel caso di specie, invece, la pretesa oggetto di giudizio trova la sua fonte nella dichiarazione IVA del 2018 relativa all'anno 2017 predisposta dal Contribuente per cui non è ipotizzabile un termine decadenziale, ma al credito in esame è applicabile solo l'istituto della prescrizione che determina l'estinzione del debito a seguito del decorso del termine previsto dalla Legge, termine questo che, nel caso che ci occupa,
è decennale con riguardo all'imposta e quinquennale con riguardo agli interessi ed alle sanzioni.
Nella fattispecie, quindi, devono ritenersi estinti per prescrizione solo i crediti relativi alle sanzioni e agli interessi (il termine quinquennale scadeva nel 2023) mentre non può dirsi maturata la dedotta prescrizione con riguardo all'IVA.
Il ricorso va pertanto accolto solo parzialmente con conseguente compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento numero 11720220005845792501 con esclusivo riguardo agli interessi ed alle sanzioni. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese il 10 novembre 2025
il Giudice
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
TA CARMELO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220005845792501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220005845792501 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2025 depositato il
18/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
a) In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della cartella di pagamento numero 117 2022 00058457 92 501 notificata a mezzo del servizio postale in data 12.12.2024, per le ragioni, motivi ed eccezioni esposti in narrativa del ricorso;
b) Accertare, per l'effetto, l'intervenuta decadenza dall'accertamento per violazione dell'articolo 43 del DPR
600/78 e quindi l'illegittimità di ogni atto presupposto e conseguenziale alla cartella notificata, e quindi dichiarare non dovuta la somma con essi richiesta, per le ragioni, motivi ed eccezioni esposti in narrativa del ricorso;
c) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del tributo di cui alla cartella di pagamento, per le ragioni, motivi ed eccezioni esposti in narrativa del ricorso;
d) Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate:
Rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione:
In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva per le argomentazioni di cui all'atto di costituzione;
in ogni caso rigettare il ricorso avversario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, Ricorrente_1, socio accomandatario e liquidatore della “ Società_1 s.a.s.”, proponendo ricorso nei confronti dell'agenzia delle Entrate di Varese e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Varese, impugnava la cartella di pagamento numero
11720220005845792501 emessa a suo carico per complessivi 3.206,32 Euro riguardanti l' IVA relativa all'anno 2017.
Il Ricorrente, in particolare, prospettava la nullità dell'atto impugnato determinata dalla mancata notificazione
“degli atti presupposti”, eccepiva l'intervenuta decadenza dell'Erario dalla potestà impositiva, deduceva un ulteriore profilo di nullità dell'atto per carenza di motivazione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, anch'essa costituita, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata notificazione di atti ad essa prodromici è infondata.
Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, la cartella in esame è stata emessa sulla base del mancato versamento dell'IVA indicata come dovuta nella dichiarazione presentata nel 2018 e relativa all'anno 2017 per cui nessun atto di accertamento andava posto in essere dall'Erario per rilevare la sussistenza di un inadempimento e della conseguente posizione debitoria;
a ciò si aggiunga che l'Ufficio ha inoltrato alla società indicata in narrativa, per il tramite dell'Intermediario Nominativo_1, un preavviso telematico (riportato, completo degli estremi di trasmissione, nell'atto di costituzione in giudizio) al quale non è stato dato riscontro alcuno.
Infondata deve ritenersi, inoltre, l'eccezione di nullità per carenza di motivazione: l'atto impugnato, infatti, riporta in maniera completa ed analitica le singole poste che concorrono a determinare la somma di cui si ingiunge il pagamento.
Con riguardo alla decadenza dedotta da parte ricorrente occorre rilevare che essa è ipotizzabile solo con riguardo agli atti di accertamento, cioè a quelli che rilevano ex officio una situazione debitoria di natura fiscale;
nel caso di specie, invece, la pretesa oggetto di giudizio trova la sua fonte nella dichiarazione IVA del 2018 relativa all'anno 2017 predisposta dal Contribuente per cui non è ipotizzabile un termine decadenziale, ma al credito in esame è applicabile solo l'istituto della prescrizione che determina l'estinzione del debito a seguito del decorso del termine previsto dalla Legge, termine questo che, nel caso che ci occupa,
è decennale con riguardo all'imposta e quinquennale con riguardo agli interessi ed alle sanzioni.
Nella fattispecie, quindi, devono ritenersi estinti per prescrizione solo i crediti relativi alle sanzioni e agli interessi (il termine quinquennale scadeva nel 2023) mentre non può dirsi maturata la dedotta prescrizione con riguardo all'IVA.
Il ricorso va pertanto accolto solo parzialmente con conseguente compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento numero 11720220005845792501 con esclusivo riguardo agli interessi ed alle sanzioni. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese il 10 novembre 2025
il Giudice
Dott. Carmelo Leotta