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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4857 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Arona Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima, sito a Novalba di Cardinale (CZ) in via Provinciale n.6;
-Appellante-
e
(P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Daniela
Gemelli, nel cui studio sito a , alla via Largo Pianicello n.13 elettivamente domicilia. CP_1
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2019 del giudice di pace di , depositata in CP_1 cancellaria in data 27.02.2019, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la riforma della sentenza di Parte_1 primo grado indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di ha rigettato la propria CP_1 domanda risarcitoria, avanzata nei confronti dell' , volta ad Controparte_1 ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 19.01.2017, allorquando, mentre stava percorrendo la SP 50, che da Cardinale conduce a Chiaravalle Centrale, a causa delle presenza di ghiaccio sul manto stradale, ha perso il controllo del proprio veicolo andando ad impattare contro il muretto ed il guard-rail presenti ai margini della strada.
Pag. 1 a 13 A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice di prime cure, travisando completamente la ricostruzione dei fatti e la documentazione in atti, gli ha addebitato la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro che lo ha visto coinvolto, nella convinzione che, trovandosi a percorrere una strada extraurbana di montagna
(Novalba di Cardinale), in un periodo invernale (19.01.2017) e alle ore quattro di mattina, avrebbe dovuto prevedere la presenza di ghiaccio sul manto stradale ed attivare tutte le cautele necessarie a scongiurare il pericolo, moderando la velocità ed adeguandosi alla segnaletica verticale esistente in loco, mentre alcun obbligo in capo all'ente proprietario della strada poteva configurarsi, in quanto gli eventi atmosferici denunciati non sarebbero stati di tale intensità da giustificare un intervento notturno.
Sulla scorta di tali doglianze ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare la senza del Giudice di Pace di nr.472/2019 siccome erronea e CP_1 priva di giuridico fondamento. Conseguentemente: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla produzione/verificazione del sinistro in premessa e, per
l'effetto, condannarla, in p.l.r.p.t, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da
e per complessivi euro 2.500,00 comprensivi del danno biologico e spese mediche Parte_1 sostenute oltre danno morale -ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Ancora nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla produzione/verificazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in p..r.p.t. al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal veicolo di proprietà di parte attrice quantificati in euro 5.200.00 oltre iva. Ancora nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla produzione/verificazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in p.l.r.p.t., alla restituzione della somma di euro 100,00 corrisposta dalla parte attrice in favore di quale l.r.p.t dell'omonimo soccorso stradale.” Con vittoria di spese e CP_2 competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito, ha contestato i motivi di impugnazione, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di pace dal momento che l'attore non ha fornito alcun elemento certo e sufficiente a far risalire la responsabilità dei fatti per cui è causa in capo alla P.A., responsabilità che sarebbe, invece, da ricondursi esclusivamente al comportamento colposo del soggetto
Pag. 2 a 13 danneggiato, il quale, in presenza di segnaletica di pericolo di strada sdrucciolevole a causa del ghiaccio e limite di velocità a 30 km/h, non ha tenuto una guida prudente tale da consentirgli di avvertire l'eventuale situazione di pericolo ed evitarla.
Ha rilevato, quindi, che a proprio carico non sussiste alcun addebito di responsabilità ex art. 2051
c.c., poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la notevole estensione e le caratteristiche morfologiche della SP 50 non consentono all'ente proprietario della strada un controllo immediato, diretto e costante del manto stradale e di eliminare ogni situazione di pericolo, per cui la fattispecie in esame non può essere ricompresa tra quelle tipicamente previste dalla citata norma.
Né sussistono i presupposti di una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ha, infine, contestato, la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati da parte attrice.
3. La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ed all'udienza del 10 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che dal Controparte_1 tenore complessivo dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In questo senso si sono del resto espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermando che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. cass. n. 27199/2017).
Pag. 3 a 13 5. Deve parimenti escludersi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. dal momento che i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito, all'esito dell'esame preliminare compiuto all'udienza di trattazione di cui all'art. 350 c.p.c., la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
6. L'appello è, quindi, ammissibile.
7. L'impugnazione è, altresì, fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Le doglianze dell'appellante colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'errata valutazione del materiale probatorio agli atti, che ha indotto il giudice di primo grado ad escludere qualsivoglia responsabilità dell'ente gestore/custode della strada.
Come noto, la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 2051 c.c., atteso che sia la giurisprudenza di legittimità che di merito sono ormai unanimemente concordi nel ritenere che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro ( cfr. Cass. civ. sez. III - 13/05/2024, n. 12988, in senso conforme Cass.
Civ. n.4035/2021, Cass. Civ. sez. III n.15761 del 29.07.2016).
Trattasi di una forma di responsabilità che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa che sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Come ribadito dalla Suprema Corte, “È vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e
Pag. 4 a 13 l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”
(Cass. civ., ord. 3 febbraio 2015, n. 1896).
Dunque, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, solo quando il danneggiato avrà provato il fatto storico illecito nei suoi elementi costitutivi, il nesso di causalità, l'ingiustizia del danno e l'imputabilità soggettiva, dimostrando che l'evento dannoso ha avuto origine nella cosa posta in custodia, spetterà al gestore della rete stradale dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso il caso fortuito (cfr. Cass. Civ. sez. III, ordinanza 11.10.2021, n. 27527, Cass. civ.
27 marzo 2015, n. 6245; idem 24 febbraio 2011, n. 4476; idem 19 maggio 2011, n. 11016).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante,
l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(Cass. civ., Sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10188).
In particolare, poi, quando l'accertamento causale riguardi un sinistro come quello in esame, la prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia ed il sinistro deve essere fornita dalla parte danneggiata dimostrando che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, e non evitabile il sinistro.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Pag. 5 a 13 Orbene, nel caso di specie, dalle risultanze probatorie è emersa la dimostrazione del nesso causale
(l'accertamento del quale è preliminare a qualunque indagine in punto di responsabilità, seppure oggettiva quale quella di cui all'art. 2051 c.c) tra il sinistro occorso a ed il bene Parte_1 sottoposto alla custodia dell' . Controparte_1
Ed infatti, la presenza di ghiaccio sul manto stradale è stata confermata dall'appellato nei propri scritti difensivi, ma emerge in maniera inconfutabile anche dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti, tanto è vero che gli stessi, al momento dell'arrivo in loco, hanno constatato: “la presenza di tre autovetture, che a causa del ghiaccio che rendeva la strada impraticabile erano finite a ridosso del guard rail e dei muri che costeggiavano il tratta di strada interessato”.
Per come risulta da tale accertamento, erano tre i veicoli coinvolti nel sinistro e precisamente una
Ford FI – tg AX643DN – di proprietà del sig. , una Opel OR – tg AX271DP – Controparte_3 appartenente alla signora e la Lancia LY – tg BV331WW – di proprietà di Controparte_4
, che tra l'altro, rimasto infortunato, è stato trasportato dal servizio del 118 in ospedale Parte_1 per ricevere le cure necessarie.
Tali circostanze trovano ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dal sig. , Vigile del Fuoco che è intervenuto nell'immediatezza dei fatti, il Testimone_1 quale, escusso all'udienza del 17.05.2018, ha confermato: “al momento del sopralluogo sul manto stradale, non c'era brina, c'era ghiaccio”.
Del tutto irrilevante è, invece, la testimonianza del teste , tecnico di Vigilanza Testimone_2 stradale della Provincia, il quale, sentito all'udienza del 17.05.2018, ha precisato di essere intervenuto sul posto alcune ore dopo rispetto alla verificazione dell'incidente e di aver rilevato che la strada era sgombra ed agibile, ma nulla ha saputo riferire in ordine allo stato dei luoghi al momento dei fatti.
Dall'esame delle risultanze istruttorie, quindi, può ritenersi accertato che il sinistro per cui è causa si
è verificato nelle circostanze di tempo e luogo indicate dall'appellante nell'atto introduttivo, per cui
è stato coerentemente provato il nesso di causalità tra il verificarsi dell'evento dannoso e la res.
Per contro, la convenuta , onerata di efficaci e continuativi obblighi di Controparte_1 vigilanza, non ha dato prova dell'esistenza dell'esimente del caso fortuito, né che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente a diverso fattore causale, quale la condotta imprudente dell'attore.
L'ente custode avrebbe dovuto, infatti, dimostrare di aver espletato tutte le attività di controllo e manutenzione su di esso gravanti sulla base di specifiche normative o che la condotta del danneggiato
Pag. 6 a 13 si sia sovrapposta alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.
Tuttavia, a fronte della dimostrazione del nesso causale e dell'obiettiva pericolosità del tratto di strada in esame, essa Amministrazione, si è limitata ad affermare l'impossibilità di avere un controllo diretto ed immediato del tratto di strada luogo del sinistro vista l'estensione e le caratteristiche morfologiche della strada, e di essersi in ogni caso attivata mediante l'apposizione di segnaletica verticale che impone di osservare in limite di velocità di 30 km/h, di un pannello integrativo strada sdrucciolevole per ghiaccio e di segnali di pericolo doppie curve pericolose, per cui, anche alla luce delle avverse condizioni climatiche del periodo invernale, era l'attore che avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare una prevedibile situazione di pericolo.
Sull'esonero di responsabilità legato all'estensione della strada provinciale, per come già illustrato, tale circostanza non può essere considerata un'esimente di responsabilità dell'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/201).
Né la presenza di semplice segnaletica di pericolo può essere considerata idonea a manlevare automaticamente il proprietario della strada dal risarcire i danni all'automobilista danneggiato, posto che, comunque, l'ente custode ha l'obbligo di provvedere alla vigilanza e manutenzione del tratto stradale, dovendosi anche in siffatte ipotesi fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Ed infatti, anche in presenza di segnaletica conforme al codice della strada, se persiste una situazione di potenziale pericolo nota, il proprietario/custode della strada è in ogni caso obbligato ad intervenire adottando misure di sicurezza aggiuntive, poiché, in caso contrario si legittimerebbe un suo comportamento omissivo, a discapito della sicurezza degli utenti della strada.
Esaminando la documentazione in atti, si evince chiaramente che la formazione di lastre di ghiaccio su quel tratto di strada montano era fatto notorio all'Amministrazione, tanto è vero che ha provveduto ad apporre una specifica segnaletica di pericolo per allertare gli automobilisti, per cui la consapevolezza della potenziale insidia esclude che tale evento meteorologico possa considerarsi come un evento imprevisto o imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito.
Tantomeno, l'Amministrazione Provinciale ha dimostrato di essersi attivata per prevenire la formazione del ghiaccio, predisponendo dei presidi di controllo della viabilità, la pulizia della strada o il servizio di spargimento di sale, che, per come dichiarato dal teste è stato effettuato Tes_2
Pag. 7 a 13 soltanto il mattino successivo e dopo essere l'allerta lanciata dai Vigili del Fuoco intervenuti al momento del sinistro.
Alcuna allegazione ha, inoltre, fornito al fine di individuare eventuali profili di responsabilità in capo all'automobilista, essendosi limitata ad affermare genericamente che il danneggiato conosceva lo stato dei luoghi e le avverse condizioni climatiche del periodo invernale, per cui avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, ma senza, tuttavia, specificare in che modo il conducente abbia fatto un uso anomalo delle strada, o se l'incidente sia stato determinato da una sua condotta colposa o da quella degli altri conducenti delle autovetture coinvolte, né se abbia tenuto una velocità non adeguata alla segnaletica ivi presente, tale da Pt_1 determinare l'evento lesivo ed escludere la rilevanza di qualsiasi situazione preesistente.
Inoltre, per come risulta dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, l'autoveicolo dell'appellante era munito di pneumatici invernali, ma, ciononostante, ha perso il controllo del veicolo a causa del ghiaccio andando fuori strada, come gli altri veicoli coinvolti, per cui è evidente che il tratto di strada in esame presentasse dei fattori intrinseci di notevole pericolosità, non controllabili dagli automobilisti neppure con la massima diligenza ipotizzabile.
Né, sotto altro profilo, alcun ulteriore elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare una responsabilità da parte dell'attore e, quindi, ad integrare il caso fortuito, condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo
Ciò detto, in applicazione dei suesposti principi, va ritenuta sussistente l'anomalia della res e la sua connessione causale con l'incidente.
8. Accertata, quindi, la fondatezza della domanda formulata dall'attore, deve procedersi alla determinazione del quantum debeatur.
Nell'atto introduttivo l'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti a titolo di danno biologico permanente e danno biologico temporaneo, danno morale, oltre ai danni patrimoniali subiti dal proprio veicolo ed al rimborso delle spese mediche sostenute.
Orbene, in ordine al danno non patrimoniale deve ribadirsi che in giurisprudenza è costante il principio di diritto secondo cui “il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro “ontologicamente” differenti;
esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez.
U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)” (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5865).
Pag. 8 a 13 Ed invero, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., nell'ambito dell'ampia e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, le varie formule utilizzate (es.
«danno morale», «danno esistenziale») non individuano più un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrivono, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, tipi di pregiudizio costituiti dalla sofferenza soggettiva transeunte cagionata dall'illecito in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma soltanto in funzione di personalizzazione del relativo ristoro, ai fini della liquidazione.
In particolare, il «danno biologico» deve essere inteso come la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2023, n. 5119), incidente sul valore
«uomo» in tutta la sua concreta dimensione e non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. la definizione di «danno biologico» di cui agli artt. 138, comma 2, lett. a) e 139, comma
2, d.lgs. n. 209/2005).
Con riferimento, poi, al c.d. «danno morale» appare opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “ va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo” (cfr. Cass. n. 17209/2015; Cass. n. 339/2016).
Trattasi, infatti, di una voce di danno che non può essere liquidata in re ipsa, come mera conseguenza delle lesioni biologiche subite, richiedendo, al contrario, che il danneggiato fornisca la prova, alla stregua delle disposizioni che regolano il riparto dell'onere probatorio e di cui all'art. 2697 c.c., della sua effettiva sussistenza.
Ciò detto, nella vicenda in esame, ai fini di pieno ristoro del danno non patrimoniale subito dall'attore, va tenuta in considerazione esclusivamente la menomazione dell'integrità psico-fisica in sé considerata (il c.d. «danno biologico»), non potendo trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale, in quanto generica e priva di qualsivoglia allegazione, prima ancora che prova, a supporto.
Al riguardo, il C.T.U. medico legale, dott. dopo aver esaminato tutta la Persona_1 documentazione medica in atti ed aver effettuato una puntuale anamnesi del paziente, ha accertato
Pag. 9 a 13 che le lesioni riportate da (“trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo Parte_1 spalla destra”) sono da considerarsi una conseguenza diretta del sinistro occorsogli in data
19.01.2017.
Dall'elaborato peritale, è infatti, emerso che le suddette patologie risultano perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti, come rappresentata dall'attore, ragion per cui l'ausiliare ha ritenuto congruo e rispondente ai parametri di valutazione dell'accertamento delle lesioni all'integrità psicofisica, di cui al DM del Ministero della Salute del 3 luglio 2003, riconosce al danneggiato una percentuale di invalidità permanente del 2%, oltre che 30 giorni di inabilità temporanea di cui giorni 10 di inabilità temporanea totale;
giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 50% (cfr. chiarimenti del CTU).
L'appellato ha, tuttavia, contestato tale calcolo ritenendo che i certificati medici prodotti dall'attore/appellante attestassero un periodo di prognosi non consecutivo, dal momento che nessuna certificazione medica copriva il periodo di prognosi che va dal 01.02.2017 al 15.02.2017, seppure l'appellante risulti guarito soltanto in data 22.02.2017.
Il Consulente tecnico, chiamato a rendere gli opportuni chiarimenti sul punto, con relazione depositata in data 01.03.2022, ha specificato di aver stimato i giorni di invalidità ed i postumi permanenti del periziando sulla base della documentazione medica presente in atti, ossia, del verbale di pronto soccorso di Soverato del 19.01.2017 che ha prescritto al dodici giorni di prognosi, del Pt_1 certificato medico Inail del 16.02.2017, con prognosi fino al 21.02.2017 e del certificato medico Inail del 22.02.2021, che lo ha dichiarato guarito.
Tale ragionamento appare coerente atteso che, seppure non vi sia in atti una specifica certificazione relativa all'arco temporale richiamato dall' , in ogni caso, l'inabilità di Controparte_1
si evince chiaramente dal certificato medico di infortunio professionale dell'Inail datato Pt_1
16.02.2017 nel quale è riportata la medesima diagnosi (trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo spalla destra, senso di capogiri) del certificato rilasciato dal Pronto Soccorso di Soverato del 19.01.2017 ed è indicata quale data di inizio infortunio proprio quella del 19.01.2017, per cui, in assenza di prova contraria, esso deve essere considerato come la prosecuzione del suo pregresso stato di malattia.
Ciò detto, si ritiene di adottare, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno, le tabelle di Milano aggiornate al 2024, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione che, per i parametri utilizzati, è giudicato condivisibile dalla Suprema Corte – cfr. Cass. 7/6/2011 n.
12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290).
Pag. 10 a 13 E pertanto, con riferimento al danno biologico temporaneo, applicando i parametri desumibili dalle citate tabelle e delle percentuali riconosciute (10 giorni di invalidità al 100%, 10 giorni di invalidità al 75%, 10 giorni di invalidità al 50%), si reputa equo liquidare l'importo di € 2.587,50.
Quanto, invece, al danno biologico permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dei fatti (nato il [...] e dunque di anni 49 all'epoca del fatto verificatosi il 19.01.2017), applicando i parametri desumibili dalle tabelle del Tribunale di Milano e della percentuale riconosciuta (pari al 2%), si reputa equo liquidare la somma di € 2.250,00.
Non può, invece, essere riconosciuta, in applicazione dei principi in precedenza richiamati, alcuna personalizzazione del danno dal momento che nel caso in esame manca del tutto l'allegazione e la prova di circostanze atte a giustificare la peculiarità del caso concreto.
Alla luce di quanto esposto, dunque, per i titoli su indicati, spetta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 4.837,50.
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è determinato all'attualità.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (19.01.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Alcuna somma può essere, invece, riconosciuta a a titolo di danno patrimoniale per i Parte_1 danni subiti dal proprio autoveicolo, dal momento che dai preventivi di spesa allegati non emerge alcuna prova dell'esborso economico del quale l'appellante pretende il ristoro.
In particolare, il preventivo rilasciato dalla i è datato 19.06.2016, Parte_2 Persona_2 ma il sinistro per cui è causa si è verificato in data 19.01.2017, per cui è del tutto evidente che le lavorazioni ivi indicate non sono in alcun modo causalmente riconducibili agli eventuali danni subiti nel sinistro per cui è causa.
Vi è in atti anche un secondo preventivo di riparazione dei danni, rilasciato dall'autocarrozzeria
[...]
in data 08.02.2017, ma anch'esso non può essere considerato idoneo a provare il danno CP_5 lamentato dall'attore, atteso che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto Pag. 11 a 13 trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.
Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità.
Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce, infatti, un mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria.
Alla luce di quanto esposto, la richiesta di risarcimento dei danni materiali deve essere respinta.
Deve, essere invece, riconosciuto il rimborso della fattura di € 100,00 emessa dalla ditta Soccorso stradale di in data 30.01.2017, e relativa all'assistenza prestata al cliente CP_2 Parte_1
in data 19.01.2017 in occasione del sinistro, non essendovi alcun dubbio sull'effettivo esborso
[...] della suddetta somma. Sul predetto importo, costituente già debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dall'esborso (30/1/2017) al saldo.
Non risultano, infine, documentate spese mediche.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come segue, in applicazione del D.M. n. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile:
- per il primo grado, € 128,98 per esborsi (€ 124,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria ed
€ 4,98 per notifica atto di citazione) ed € 1.104,00 per onorari, oltre accessori di legge, avuto riguardo alla tipologia di procedimento (causa dinanzi al giudice di pace), alle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), ai valori minimi tariffari, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma 1), ed allo scaglione di riferimento, individuato in quello per le cause di valore con valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00;
- per il secondo grado, € 1.270,00 per onorari, oltre accessori di legge (da attribuire in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), avuto riguardo alla tipologia di procedimento (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), alle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), ai valori minimi tariffari, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma 1), allo scaglione di riferimento, individuato in quello per le cause di valore con valore compreso tra € 5.201,00 e
26.000,00, con ulteriore riduzione del 50% ex art. 130 DPR n. 115/2002.
Pag. 12 a 13 Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto ed anticipate dall'Erario (essendo stato posto a carico di quest'ultimo l'acconto da corrispondere all'ausiliare – cfr. ordinanza del 22/1/2021), ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 come modificato con sentenza della Corte costituzionale n. 217/2019, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della gravata Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 472/2019 del giudice di pace di , depositata in CP_1 CP_1 cancellaria in data 27.02.2019, condanna l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'attore:
del danno non patrimoniale liquidato nell'importo complessivo di € 4.837,50 oltre interessi come indicato in parte motiva;
del danno patrimoniale nella misura di € 100,00, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l' , in persona in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come segue:
per il primo grado in € 128,98 per esborsi ed € 1.104,00 per onorari, oltre accessori di legge;
per il secondo grado in € 1.270,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Erario;
3) pone le spese di c.t.u, da anticiparsi direttamente da parte dell'Erario ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002, definitivamente a carico della parte convenuta.
Si comunichi.
Catanzaro, 28/07/2025
Il Giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4857 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Arona Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultima, sito a Novalba di Cardinale (CZ) in via Provinciale n.6;
-Appellante-
e
(P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv. Daniela
Gemelli, nel cui studio sito a , alla via Largo Pianicello n.13 elettivamente domicilia. CP_1
-Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 472/2019 del giudice di pace di , depositata in CP_1 cancellaria in data 27.02.2019, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la riforma della sentenza di Parte_1 primo grado indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di ha rigettato la propria CP_1 domanda risarcitoria, avanzata nei confronti dell' , volta ad Controparte_1 ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 19.01.2017, allorquando, mentre stava percorrendo la SP 50, che da Cardinale conduce a Chiaravalle Centrale, a causa delle presenza di ghiaccio sul manto stradale, ha perso il controllo del proprio veicolo andando ad impattare contro il muretto ed il guard-rail presenti ai margini della strada.
Pag. 1 a 13 A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice di prime cure, travisando completamente la ricostruzione dei fatti e la documentazione in atti, gli ha addebitato la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro che lo ha visto coinvolto, nella convinzione che, trovandosi a percorrere una strada extraurbana di montagna
(Novalba di Cardinale), in un periodo invernale (19.01.2017) e alle ore quattro di mattina, avrebbe dovuto prevedere la presenza di ghiaccio sul manto stradale ed attivare tutte le cautele necessarie a scongiurare il pericolo, moderando la velocità ed adeguandosi alla segnaletica verticale esistente in loco, mentre alcun obbligo in capo all'ente proprietario della strada poteva configurarsi, in quanto gli eventi atmosferici denunciati non sarebbero stati di tale intensità da giustificare un intervento notturno.
Sulla scorta di tali doglianze ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare la senza del Giudice di Pace di nr.472/2019 siccome erronea e CP_1 priva di giuridico fondamento. Conseguentemente: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla produzione/verificazione del sinistro in premessa e, per
l'effetto, condannarla, in p.l.r.p.t, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da
e per complessivi euro 2.500,00 comprensivi del danno biologico e spese mediche Parte_1 sostenute oltre danno morale -ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Ancora nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla produzione/verificazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in p..r.p.t. al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal veicolo di proprietà di parte attrice quantificati in euro 5.200.00 oltre iva. Ancora nel merito accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine alla produzione/verificazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, in p.l.r.p.t., alla restituzione della somma di euro 100,00 corrisposta dalla parte attrice in favore di quale l.r.p.t dell'omonimo soccorso stradale.” Con vittoria di spese e CP_2 competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito, ha contestato i motivi di impugnazione, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di pace dal momento che l'attore non ha fornito alcun elemento certo e sufficiente a far risalire la responsabilità dei fatti per cui è causa in capo alla P.A., responsabilità che sarebbe, invece, da ricondursi esclusivamente al comportamento colposo del soggetto
Pag. 2 a 13 danneggiato, il quale, in presenza di segnaletica di pericolo di strada sdrucciolevole a causa del ghiaccio e limite di velocità a 30 km/h, non ha tenuto una guida prudente tale da consentirgli di avvertire l'eventuale situazione di pericolo ed evitarla.
Ha rilevato, quindi, che a proprio carico non sussiste alcun addebito di responsabilità ex art. 2051
c.c., poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la notevole estensione e le caratteristiche morfologiche della SP 50 non consentono all'ente proprietario della strada un controllo immediato, diretto e costante del manto stradale e di eliminare ogni situazione di pericolo, per cui la fattispecie in esame non può essere ricompresa tra quelle tipicamente previste dalla citata norma.
Né sussistono i presupposti di una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ha, infine, contestato, la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati da parte attrice.
3. La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ed all'udienza del 10 giugno 2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che dal Controparte_1 tenore complessivo dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In questo senso si sono del resto espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermando che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. cass. n. 27199/2017).
Pag. 3 a 13 5. Deve parimenti escludersi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. dal momento che i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito, all'esito dell'esame preliminare compiuto all'udienza di trattazione di cui all'art. 350 c.p.c., la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
6. L'appello è, quindi, ammissibile.
7. L'impugnazione è, altresì, fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Le doglianze dell'appellante colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'errata valutazione del materiale probatorio agli atti, che ha indotto il giudice di primo grado ad escludere qualsivoglia responsabilità dell'ente gestore/custode della strada.
Come noto, la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 2051 c.c., atteso che sia la giurisprudenza di legittimità che di merito sono ormai unanimemente concordi nel ritenere che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro ( cfr. Cass. civ. sez. III - 13/05/2024, n. 12988, in senso conforme Cass.
Civ. n.4035/2021, Cass. Civ. sez. III n.15761 del 29.07.2016).
Trattasi di una forma di responsabilità che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa che sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Come ribadito dalla Suprema Corte, “È vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e
Pag. 4 a 13 l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”
(Cass. civ., ord. 3 febbraio 2015, n. 1896).
Dunque, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, solo quando il danneggiato avrà provato il fatto storico illecito nei suoi elementi costitutivi, il nesso di causalità, l'ingiustizia del danno e l'imputabilità soggettiva, dimostrando che l'evento dannoso ha avuto origine nella cosa posta in custodia, spetterà al gestore della rete stradale dimostrare che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso il caso fortuito (cfr. Cass. Civ. sez. III, ordinanza 11.10.2021, n. 27527, Cass. civ.
27 marzo 2015, n. 6245; idem 24 febbraio 2011, n. 4476; idem 19 maggio 2011, n. 11016).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante,
l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi da obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché il suo aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(Cass. civ., Sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10188).
In particolare, poi, quando l'accertamento causale riguardi un sinistro come quello in esame, la prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia ed il sinistro deve essere fornita dalla parte danneggiata dimostrando che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, e non evitabile il sinistro.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Pag. 5 a 13 Orbene, nel caso di specie, dalle risultanze probatorie è emersa la dimostrazione del nesso causale
(l'accertamento del quale è preliminare a qualunque indagine in punto di responsabilità, seppure oggettiva quale quella di cui all'art. 2051 c.c) tra il sinistro occorso a ed il bene Parte_1 sottoposto alla custodia dell' . Controparte_1
Ed infatti, la presenza di ghiaccio sul manto stradale è stata confermata dall'appellato nei propri scritti difensivi, ma emerge in maniera inconfutabile anche dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti, tanto è vero che gli stessi, al momento dell'arrivo in loco, hanno constatato: “la presenza di tre autovetture, che a causa del ghiaccio che rendeva la strada impraticabile erano finite a ridosso del guard rail e dei muri che costeggiavano il tratta di strada interessato”.
Per come risulta da tale accertamento, erano tre i veicoli coinvolti nel sinistro e precisamente una
Ford FI – tg AX643DN – di proprietà del sig. , una Opel OR – tg AX271DP – Controparte_3 appartenente alla signora e la Lancia LY – tg BV331WW – di proprietà di Controparte_4
, che tra l'altro, rimasto infortunato, è stato trasportato dal servizio del 118 in ospedale Parte_1 per ricevere le cure necessarie.
Tali circostanze trovano ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dal sig. , Vigile del Fuoco che è intervenuto nell'immediatezza dei fatti, il Testimone_1 quale, escusso all'udienza del 17.05.2018, ha confermato: “al momento del sopralluogo sul manto stradale, non c'era brina, c'era ghiaccio”.
Del tutto irrilevante è, invece, la testimonianza del teste , tecnico di Vigilanza Testimone_2 stradale della Provincia, il quale, sentito all'udienza del 17.05.2018, ha precisato di essere intervenuto sul posto alcune ore dopo rispetto alla verificazione dell'incidente e di aver rilevato che la strada era sgombra ed agibile, ma nulla ha saputo riferire in ordine allo stato dei luoghi al momento dei fatti.
Dall'esame delle risultanze istruttorie, quindi, può ritenersi accertato che il sinistro per cui è causa si
è verificato nelle circostanze di tempo e luogo indicate dall'appellante nell'atto introduttivo, per cui
è stato coerentemente provato il nesso di causalità tra il verificarsi dell'evento dannoso e la res.
Per contro, la convenuta , onerata di efficaci e continuativi obblighi di Controparte_1 vigilanza, non ha dato prova dell'esistenza dell'esimente del caso fortuito, né che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente a diverso fattore causale, quale la condotta imprudente dell'attore.
L'ente custode avrebbe dovuto, infatti, dimostrare di aver espletato tutte le attività di controllo e manutenzione su di esso gravanti sulla base di specifiche normative o che la condotta del danneggiato
Pag. 6 a 13 si sia sovrapposta alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.
Tuttavia, a fronte della dimostrazione del nesso causale e dell'obiettiva pericolosità del tratto di strada in esame, essa Amministrazione, si è limitata ad affermare l'impossibilità di avere un controllo diretto ed immediato del tratto di strada luogo del sinistro vista l'estensione e le caratteristiche morfologiche della strada, e di essersi in ogni caso attivata mediante l'apposizione di segnaletica verticale che impone di osservare in limite di velocità di 30 km/h, di un pannello integrativo strada sdrucciolevole per ghiaccio e di segnali di pericolo doppie curve pericolose, per cui, anche alla luce delle avverse condizioni climatiche del periodo invernale, era l'attore che avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare una prevedibile situazione di pericolo.
Sull'esonero di responsabilità legato all'estensione della strada provinciale, per come già illustrato, tale circostanza non può essere considerata un'esimente di responsabilità dell'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/201).
Né la presenza di semplice segnaletica di pericolo può essere considerata idonea a manlevare automaticamente il proprietario della strada dal risarcire i danni all'automobilista danneggiato, posto che, comunque, l'ente custode ha l'obbligo di provvedere alla vigilanza e manutenzione del tratto stradale, dovendosi anche in siffatte ipotesi fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Ed infatti, anche in presenza di segnaletica conforme al codice della strada, se persiste una situazione di potenziale pericolo nota, il proprietario/custode della strada è in ogni caso obbligato ad intervenire adottando misure di sicurezza aggiuntive, poiché, in caso contrario si legittimerebbe un suo comportamento omissivo, a discapito della sicurezza degli utenti della strada.
Esaminando la documentazione in atti, si evince chiaramente che la formazione di lastre di ghiaccio su quel tratto di strada montano era fatto notorio all'Amministrazione, tanto è vero che ha provveduto ad apporre una specifica segnaletica di pericolo per allertare gli automobilisti, per cui la consapevolezza della potenziale insidia esclude che tale evento meteorologico possa considerarsi come un evento imprevisto o imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito.
Tantomeno, l'Amministrazione Provinciale ha dimostrato di essersi attivata per prevenire la formazione del ghiaccio, predisponendo dei presidi di controllo della viabilità, la pulizia della strada o il servizio di spargimento di sale, che, per come dichiarato dal teste è stato effettuato Tes_2
Pag. 7 a 13 soltanto il mattino successivo e dopo essere l'allerta lanciata dai Vigili del Fuoco intervenuti al momento del sinistro.
Alcuna allegazione ha, inoltre, fornito al fine di individuare eventuali profili di responsabilità in capo all'automobilista, essendosi limitata ad affermare genericamente che il danneggiato conosceva lo stato dei luoghi e le avverse condizioni climatiche del periodo invernale, per cui avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo, ma senza, tuttavia, specificare in che modo il conducente abbia fatto un uso anomalo delle strada, o se l'incidente sia stato determinato da una sua condotta colposa o da quella degli altri conducenti delle autovetture coinvolte, né se abbia tenuto una velocità non adeguata alla segnaletica ivi presente, tale da Pt_1 determinare l'evento lesivo ed escludere la rilevanza di qualsiasi situazione preesistente.
Inoltre, per come risulta dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, l'autoveicolo dell'appellante era munito di pneumatici invernali, ma, ciononostante, ha perso il controllo del veicolo a causa del ghiaccio andando fuori strada, come gli altri veicoli coinvolti, per cui è evidente che il tratto di strada in esame presentasse dei fattori intrinseci di notevole pericolosità, non controllabili dagli automobilisti neppure con la massima diligenza ipotizzabile.
Né, sotto altro profilo, alcun ulteriore elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare una responsabilità da parte dell'attore e, quindi, ad integrare il caso fortuito, condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo
Ciò detto, in applicazione dei suesposti principi, va ritenuta sussistente l'anomalia della res e la sua connessione causale con l'incidente.
8. Accertata, quindi, la fondatezza della domanda formulata dall'attore, deve procedersi alla determinazione del quantum debeatur.
Nell'atto introduttivo l'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti a titolo di danno biologico permanente e danno biologico temporaneo, danno morale, oltre ai danni patrimoniali subiti dal proprio veicolo ed al rimborso delle spese mediche sostenute.
Orbene, in ordine al danno non patrimoniale deve ribadirsi che in giurisprudenza è costante il principio di diritto secondo cui “il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro “ontologicamente” differenti;
esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez.
U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)” (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2021, n. 5865).
Pag. 8 a 13 Ed invero, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., nell'ambito dell'ampia e omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, le varie formule utilizzate (es.
«danno morale», «danno esistenziale») non individuano più un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrivono, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, tipi di pregiudizio costituiti dalla sofferenza soggettiva transeunte cagionata dall'illecito in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma soltanto in funzione di personalizzazione del relativo ristoro, ai fini della liquidazione.
In particolare, il «danno biologico» deve essere inteso come la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2023, n. 5119), incidente sul valore
«uomo» in tutta la sua concreta dimensione e non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. la definizione di «danno biologico» di cui agli artt. 138, comma 2, lett. a) e 139, comma
2, d.lgs. n. 209/2005).
Con riferimento, poi, al c.d. «danno morale» appare opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “ va esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, mentre la domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo” (cfr. Cass. n. 17209/2015; Cass. n. 339/2016).
Trattasi, infatti, di una voce di danno che non può essere liquidata in re ipsa, come mera conseguenza delle lesioni biologiche subite, richiedendo, al contrario, che il danneggiato fornisca la prova, alla stregua delle disposizioni che regolano il riparto dell'onere probatorio e di cui all'art. 2697 c.c., della sua effettiva sussistenza.
Ciò detto, nella vicenda in esame, ai fini di pieno ristoro del danno non patrimoniale subito dall'attore, va tenuta in considerazione esclusivamente la menomazione dell'integrità psico-fisica in sé considerata (il c.d. «danno biologico»), non potendo trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale, in quanto generica e priva di qualsivoglia allegazione, prima ancora che prova, a supporto.
Al riguardo, il C.T.U. medico legale, dott. dopo aver esaminato tutta la Persona_1 documentazione medica in atti ed aver effettuato una puntuale anamnesi del paziente, ha accertato
Pag. 9 a 13 che le lesioni riportate da (“trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo Parte_1 spalla destra”) sono da considerarsi una conseguenza diretta del sinistro occorsogli in data
19.01.2017.
Dall'elaborato peritale, è infatti, emerso che le suddette patologie risultano perfettamente compatibili con la dinamica dei fatti, come rappresentata dall'attore, ragion per cui l'ausiliare ha ritenuto congruo e rispondente ai parametri di valutazione dell'accertamento delle lesioni all'integrità psicofisica, di cui al DM del Ministero della Salute del 3 luglio 2003, riconosce al danneggiato una percentuale di invalidità permanente del 2%, oltre che 30 giorni di inabilità temporanea di cui giorni 10 di inabilità temporanea totale;
giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 50% (cfr. chiarimenti del CTU).
L'appellato ha, tuttavia, contestato tale calcolo ritenendo che i certificati medici prodotti dall'attore/appellante attestassero un periodo di prognosi non consecutivo, dal momento che nessuna certificazione medica copriva il periodo di prognosi che va dal 01.02.2017 al 15.02.2017, seppure l'appellante risulti guarito soltanto in data 22.02.2017.
Il Consulente tecnico, chiamato a rendere gli opportuni chiarimenti sul punto, con relazione depositata in data 01.03.2022, ha specificato di aver stimato i giorni di invalidità ed i postumi permanenti del periziando sulla base della documentazione medica presente in atti, ossia, del verbale di pronto soccorso di Soverato del 19.01.2017 che ha prescritto al dodici giorni di prognosi, del Pt_1 certificato medico Inail del 16.02.2017, con prognosi fino al 21.02.2017 e del certificato medico Inail del 22.02.2021, che lo ha dichiarato guarito.
Tale ragionamento appare coerente atteso che, seppure non vi sia in atti una specifica certificazione relativa all'arco temporale richiamato dall' , in ogni caso, l'inabilità di Controparte_1
si evince chiaramente dal certificato medico di infortunio professionale dell'Inail datato Pt_1
16.02.2017 nel quale è riportata la medesima diagnosi (trauma distorsivo rachide cervicale, trauma contusivo spalla destra, senso di capogiri) del certificato rilasciato dal Pronto Soccorso di Soverato del 19.01.2017 ed è indicata quale data di inizio infortunio proprio quella del 19.01.2017, per cui, in assenza di prova contraria, esso deve essere considerato come la prosecuzione del suo pregresso stato di malattia.
Ciò detto, si ritiene di adottare, quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno, le tabelle di Milano aggiornate al 2024, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione che, per i parametri utilizzati, è giudicato condivisibile dalla Suprema Corte – cfr. Cass. 7/6/2011 n.
12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290).
Pag. 10 a 13 E pertanto, con riferimento al danno biologico temporaneo, applicando i parametri desumibili dalle citate tabelle e delle percentuali riconosciute (10 giorni di invalidità al 100%, 10 giorni di invalidità al 75%, 10 giorni di invalidità al 50%), si reputa equo liquidare l'importo di € 2.587,50.
Quanto, invece, al danno biologico permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dei fatti (nato il [...] e dunque di anni 49 all'epoca del fatto verificatosi il 19.01.2017), applicando i parametri desumibili dalle tabelle del Tribunale di Milano e della percentuale riconosciuta (pari al 2%), si reputa equo liquidare la somma di € 2.250,00.
Non può, invece, essere riconosciuta, in applicazione dei principi in precedenza richiamati, alcuna personalizzazione del danno dal momento che nel caso in esame manca del tutto l'allegazione e la prova di circostanze atte a giustificare la peculiarità del caso concreto.
Alla luce di quanto esposto, dunque, per i titoli su indicati, spetta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 4.837,50.
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è determinato all'attualità.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (19.01.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Alcuna somma può essere, invece, riconosciuta a a titolo di danno patrimoniale per i Parte_1 danni subiti dal proprio autoveicolo, dal momento che dai preventivi di spesa allegati non emerge alcuna prova dell'esborso economico del quale l'appellante pretende il ristoro.
In particolare, il preventivo rilasciato dalla i è datato 19.06.2016, Parte_2 Persona_2 ma il sinistro per cui è causa si è verificato in data 19.01.2017, per cui è del tutto evidente che le lavorazioni ivi indicate non sono in alcun modo causalmente riconducibili agli eventuali danni subiti nel sinistro per cui è causa.
Vi è in atti anche un secondo preventivo di riparazione dei danni, rilasciato dall'autocarrozzeria
[...]
in data 08.02.2017, ma anch'esso non può essere considerato idoneo a provare il danno CP_5 lamentato dall'attore, atteso che in tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto Pag. 11 a 13 trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.
Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità.
Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce, infatti, un mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria.
Alla luce di quanto esposto, la richiesta di risarcimento dei danni materiali deve essere respinta.
Deve, essere invece, riconosciuto il rimborso della fattura di € 100,00 emessa dalla ditta Soccorso stradale di in data 30.01.2017, e relativa all'assistenza prestata al cliente CP_2 Parte_1
in data 19.01.2017 in occasione del sinistro, non essendovi alcun dubbio sull'effettivo esborso
[...] della suddetta somma. Sul predetto importo, costituente già debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dall'esborso (30/1/2017) al saldo.
Non risultano, infine, documentate spese mediche.
9. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come segue, in applicazione del D.M. n. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile:
- per il primo grado, € 128,98 per esborsi (€ 124,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria ed
€ 4,98 per notifica atto di citazione) ed € 1.104,00 per onorari, oltre accessori di legge, avuto riguardo alla tipologia di procedimento (causa dinanzi al giudice di pace), alle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), ai valori minimi tariffari, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma 1), ed allo scaglione di riferimento, individuato in quello per le cause di valore con valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00;
- per il secondo grado, € 1.270,00 per onorari, oltre accessori di legge (da attribuire in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), avuto riguardo alla tipologia di procedimento (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), alle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), ai valori minimi tariffari, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma 1), allo scaglione di riferimento, individuato in quello per le cause di valore con valore compreso tra € 5.201,00 e
26.000,00, con ulteriore riduzione del 50% ex art. 130 DPR n. 115/2002.
Pag. 12 a 13 Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto ed anticipate dall'Erario (essendo stato posto a carico di quest'ultimo l'acconto da corrispondere all'ausiliare – cfr. ordinanza del 22/1/2021), ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 come modificato con sentenza della Corte costituzionale n. 217/2019, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della gravata Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 472/2019 del giudice di pace di , depositata in CP_1 CP_1 cancellaria in data 27.02.2019, condanna l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'attore:
del danno non patrimoniale liquidato nell'importo complessivo di € 4.837,50 oltre interessi come indicato in parte motiva;
del danno patrimoniale nella misura di € 100,00, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l' , in persona in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come segue:
per il primo grado in € 128,98 per esborsi ed € 1.104,00 per onorari, oltre accessori di legge;
per il secondo grado in € 1.270,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'Erario;
3) pone le spese di c.t.u, da anticiparsi direttamente da parte dell'Erario ai sensi dell'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002, definitivamente a carico della parte convenuta.
Si comunichi.
Catanzaro, 28/07/2025
Il Giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 13 a 13