Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto ConIGliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia ConIGliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 03/02/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 608/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
( ), parte rappresentata e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. SAVARESE ANTONIO e dall'avv BASELICE MATTEO, con domicilio eletto in VIA DE ROSA N. 55 BIS - PALAZZO BATTIPAGLIA 84016 PAGANI
PARTE APPELLANTE
E
), parte rappresentata e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. IOELE LORENZO e dall'avv IOELE PAOLO, con domicilio eletto in
CORSO UMBERTO 1, N. 122 84013 CAVA DE' TIRRENI
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. dall'avv. Teresa Ruggiero, Controparte_2
con la quale domicilia presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore, alla via Achille
Loria, n.8; si
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 807/2023, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore Giudice del lavoro il 11/5/2023.
1
Parte appellante e parti appellate: Dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione sindacale. Compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con il ricorso di primo grado, vocava in giudizio i coniugi Parte_1 CP_1
e , richiedendo al Giudice del lavoro di:
[...] Controparte_2
a) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le partidall'1 Gennaio 2005 al 29 Maggio 2020 - svoltosi con le modalità indicate in premessa e con inquadramento nel livello 13 del vigente CCNL Lavoro Domestico-
Collaboratori Familiari non Convivente:
b) condannare in solido - per i fatti e le causali menzionate tn premessa - le parti convenute Sigg.ri e al pagamento in favore della ricorrente CP_1 Controparte_2
Sig.ra della complessiva somma di € 53.826,02, oltre rivalutazione cd Parte_1
interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura dovuta, ovvero condannare la convenuta n quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa - anche
a mezzo C'TU - sempre per tutti i titoli indicati in ricorso: c) in via gradata, condannare ciascuno delle parti convenute per le proprie accettate responsabilità, al pagamento in favore della ricorrente Sig.ra della complessiva somma Parte_1 di € 53.826,02, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero condannare a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa - anche a mezzo CTU - sempre per tutti i titoli indicati in ricorso;
d) liquidare ex art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme maturate dalla ricorrente e non corrisposte.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso proposto dalla IG.ra , con la sentenza n. 807/2023, nella presente sede impugnata. Parte_1
2. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 06/11/2023, dolendosi dell'esito del
2 ricorso e concludendo pertanto come in atti, per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante lamentava, in particolare:
- ERRONEA E/O OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI;
-MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI.
Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza appellata, che:
a) venisse accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti – dall'1 Gennaio 2005 al 29 Maggio 2020 - svoltosi con le modalità indicate e con diritto dell'appellante all'inquadramento nel livello B del vigente CCNL Lavoro
Domestico – Collaboratori Familiari non Convivente;
b) venissero condannati in solido e al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2
della appellante Sig.ra della complessiva somma di € 53.826,02, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura dovuta, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa - anche a mezzo CTU.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria CP_1
con la quale resisteva al gravame e ne ha chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
Si costituiva separatamente l'appellata e chiedeva “l'accoglimento della Controparte_2
eccezione di carenza di legittimazione passiva;
nel merito la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso di infondatezza del ricorso, con vittoria di spese “.
3. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni depositate telematicamente, con cui le parti davano atto che la controversia era stata conciliata in sede sindacale in data 18.12.2024, la causa veniva decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti conciliato la controversia in sede sindacale e richiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Si osserva, in proposito, che:
-l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente dall'eventuale accoglimento del gravame (cfr. Cass., Sez. Sesta, ord., 11.09.2018, n. 22098; Cass. 11/09/2015, n. 17969; Cass. 11/07/2014, n. 16016;
Cass. 12/04/2013, n. 8934);
3 -l'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati (Sez. 2 - , Sentenza n. 10728 del 03/05/2017);
-la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Nel caso di specie, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti, di comune accordo, dichiarato di non avere più pretese contrapposte in atto, quanto all'oggetto della lite.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento rimesso al giudice del merito e come tale non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226).
Tale declaratoria, in ogni caso, obbliga il giudice a provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n.
2937). Nel caso in esame, le parti hanno richiesto la compensazione delle spese di lite, cui segue la relativa statuizione, preso atto dell'avvenuta composizione dei contrapposti interessi, della rilevanza e della soddisfazione in altra sede del diritto dedotto in giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza 807/2023, emessa in data 11.05.2023 dal Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 3.02.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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