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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2261 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 13.04.61 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella
Scipioni, c.f. (numero di fax:0861.212721; C.F._2
pec: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al CP_1
corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della pensione di
1 inabilità a seguito di mancata presentazione a visita medica di revisione per le ragioni CP_ indicate in premessa e per l'effetto condannare l' al ripristino del beneficio (pensione di inabilità nella misura del 100%) a far data dell'avvenuta revoca sussistendone i presupposti di legge ed i requisiti sanitari;
CP_ 2) accertare e dichiarare che la somma di € 9.499,24 richiesta dall' a titolo di indebito, nei confronti della ricorrente, non è dovuta per i motivi di cui in premessa e per l'effetto CP_ condannare l' in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme mensili indebitamente trattenute;
3) condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Parte resistente: “-a) la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-b) in ogni caso, rigettare la domanda di ripristino della prestazione assistenziale siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile.”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 25.11.2024,
[...]
adiva l'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare la Parte_1 illegittimità delle comunicazioni del 06.09.2023 e 19.03.2024 con le quali l' richiedeva CP_1 alla stessa il pagamento della somma indebitamente percepita di € 9.499,24 per il periodo dal
01.04.2021 fino al 30.09.2023 con la seguente motivazione: REVOCA DELLA
PRESTAZIONE A SEGUITO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA VISITA DI
REVISIONE.
A fondamento della domanda deduceva:
- Di essere titolare della pensione di invalidità civile nella misura del 100% come da verbali datati 04.04.2017 e 18.03.2019;
- Che in data 09.02.2021, riceveva una comunicazione del Centro Medico Legale
CP_ di Teramo con la quale si richiedeva alla stessa documentazione sanitaria per consentire alla predetta Commissione Medica di definire in tempi brevi la domanda di revisione di invalidità civile;
CP_
- Che il Centro Medico Legale di Teramo, a partire dal mese di febbraio 2021, non ha effettuato, a causa del Covid, le visite mediche in presenza presso la sede
CP_ dell' ma richiedeva agli interessati la documentazione sanitaria e decideva sullo stato degli atti;
- Che l'assistita, a mezzo del funzionario del Patronato di Giulianova, CP_2
sig.ra con e-mail del 10.02.2021 inviava alla predetta Commissione Tes_1
CP_ del Centro Medico Legale di Teramo la documentazione sanitaria richiesta;
2 CP_
- Che successivamente L' – sede di Giulianova – con lettera del 05.07.2023 richiedeva all'assistita la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019;
- Che sempre per il tramite del Patronato Inca-CGIL di Giulianova, funzionario presentava la domanda di ricostituzione reddituale per altro dalla Tes_1
quale si evidenziavano i redditi percepiti dalla ricorrente dal 2019 fino al 2023; CP_
- Che successivamente l' – sede di Giulianova – con provvedimento dell'11.08.2023 inspiegabilmente rigettava la “domanda di ricostituzione reddituale per altro” per “assenza a visita medica di revisione del 30.03.2021”; CP_
- Che in data 07.08.2023 l'assistita riceveva una comunicazione di riliquidazione della prestazione con ricalcolo della prestazione a partire dal
01.01.2021 dal quale risultava un debito di € 9.499,24, pari alla somma indebitamente percepita per il periodo dal 01.04.2021 fino al 30.09.2023, per asserita assenza alla visita di revisione del 30.3.2021;
- Che la contestazione mossa dall' non era fondata, atteso che la ricorrente non CP_1 aveva mai ricevuto l'invito a presentarsi alla visita medica di revisione poiché la relativa comunicazione, per come indicato dallo stesso Istituto, non era stata mai recapitata alla ricorrente in quanto la stessa sarebbe risultata irreperibile;
- Che la irreperibilità asseritamente riscontrata dalla lettera raccomandata non era veritiera, atteso che la ricorrente risulta da sempre residente in [...], nel luogo indicato dall' dove tutte le comunicazioni dell'Istituto, sia pregresse che successive, sono state regolarmente recapitate ad eccezione della convocazione a visita medica di revisione.
A fronte di tali premesse chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di invalidità avvenuta a seguito della visita di revisione del 30.03.2021, mai comunicata alla ricorrente, nonché l'annullamento della ripetizione della somma richiesta di €
9.499,24 ed il ripristino della prestazione oggetto di revoca, eccependo, altresì come non fosse comunque dovuta la richiesta di indebito rivendicata dall' , atteso che la ricorrente, in CP_1
assenza di un atto di revoca del verbale del 18.03.2019, ha continuato a ricevere, in assoluta buona fede, l'indennità per oltre un quadriennio, fino alla comunicazione dell'indebito dell'11.08.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_1
il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, eccependo come, di converso, la permanenza del requisito sanitario dovesse formare oggetto di separato giudizio.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, considerata la causa prettamente documentale, la stessa è stata fissata all'udienza del 1.2.2024 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con il presente giudizio la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione assistenziale disposta dall' per asserita assenza a visita di CP_1 revisione, ed ha chiesto altresì la condanna dell' al ripristino della pensione di inabilità CP_1
civile sussistendone i requisiti amministrativi e sanitari, oltre a contestare la legittimità del recupero dell'indebito previdenziale, in ragione della buona fede della ricorrente.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Contesto normativo
Come compiutamente esposto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 09/05/2022 n.14561 (di cui si trascrivono i passaggi maggiormente rilevante anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.), è utile ricordare che le prestazioni di invalidità civile si configurano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di subire modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che modifichino i requisiti costitutivi del diritto.
Corollario di tale natura è la possibilità per l'Amministrazione di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni di esistenza del diritto. Già ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, art. 21, convertito in L. n. 118 del 1971, erano previsti "accertamenti sulla permanenza dei requisiti".
Con il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) all'art. 5, comma 4, è stato poi previsto che ".....gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti" e lo status relativo alla minorazione civile e all'handicap viene meno alla data di scadenza indicata nel verbale di accertamento, anche se l'interessato è in attesa di
4 visita di revisione con la conseguenza che sono sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) e, fino ad un nuovo verbale di accertamento, viene meno il diritto a tutte le agevolazioni.
Con la L. n. 114 del 2014, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, invece, è stato previsto che la Commissione medica all'atto dell'accertamento dei requisiti sanitari, se ritiene che le minorazioni riconosciute siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, indica nello stesso verbale la data entro cui l'invalido è tenuto ad effettuare una visita di revisione.
In un'ottica di semplificazione degli adempimenti sanitari ed amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità, l'art. 25, comma 6-bis, del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 114/2014, ha previsto la possibilità della gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo al medesimo Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari, di effettuare anche l'accertamento sanitario concernente le visite di revisione, in coerenza con la previsione dell'art. 20, comma 2, L. 102/2009 ('L' accerta CP_1
altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità').
Tale attività di revisione ordinaria si affianca a quella cd. straordinaria che la legge ha assegnato all' in un'ottica di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (es., art. CP_1
80, commi 1 e 2, D.L. 112/2008, convertito da L. 133/20083; art. 20, comma 2, L. 102/2009, nella parte aggiunta dall'art. 2, comma 159, L. 191/2009 e dall'art. 10, comma 4, D.L.
78/20104).
A norma dell'art. 25, del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 114/2014, poi, gli invalidi civili e le persone con handicap conservano tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione ed al completamento CP_ del relativo iter di verifica e spetta all' ricordare all'interessato la convocazione.
In particolare, l'articolo 25 comma 6 bis prevede quanto segue: “
6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell ”. Controparte_1
Come previsto dalla circolare n. 1835 del 06.05.2021, citata proprio dalla parte CP_1
resistente:
5 “Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione.
Pertanto, a prescindere dall'esito della comunicazione postale, l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.
Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita - che non dovrà più essere registrata con l'apposizione dello specifico flag - dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l'inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni.
La sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”.
L'effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.
Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.
Per effetto dell'assenza a visita di revisione, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla
Struttura territorialmente competente idonea giustificazione dell'assenza. CP_1
Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni.
Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell'assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.
6 Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.”
Ebbene, in base alla stessa regolamentazione interna dell' , nel caso di omessa CP_1 comparizione a visita, a prescindere dall'esito della comunicazione della convocazione, l'ente previdenziale deve procedere cautelativamente alla immediata sospensione della prestazione, provvedendo alla comunicazione della sospensione stessa alla parte, con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla struttura territorialmente competente idonea giustificazione CP_1 dell'assenza. Solo all'esito di tale seconda comunicazione l' può procedere alla revoca CP_1
della prestazione.
Appare evidente che tali istruzioni procedurali consentono all' di adottare CP_1
provvedimenti interlocutori in attesa della definizione del completo iter istruttorio e presuppongono, evidentemente, che la comunicazione della convocazione abbia poi esito positivo.
In altri termini, se la sospensione della prestazione può cautelativamente avvenire in caso di assenza a visita, a prescindere dall'esito della comunicazione postale della convocazione, lo stesso non può dirsi per la revoca definitiva, in quanto se la comunicazione di convocazione a visita non va a buon fine, appare evidente che non può dirsi correttamente avviata la procedura stessa, rendendo allo stesso tempo giustificata l'assenza.
Fattispecie concreta
Passando all'esame del caso di specie l' sostiene di aver inviato alla ricorrente, in CP_1
data 24.2.2021, comunicazione di fissazione di visita di revisione per il giorno 30.3.2021 e che la stessa si sia compiutamente perfezionata per irreperibilità del destinatario.
La ricorrente, di contro, sostiene di non aver mai ricevuto la suddetta missiva, contestando, altresì, la presunta irreperibilità, in ragione del fatto di non aver mai mutato il luogo di residenza, tanto da aver sempre ricevuto regolarmente comunicazioni nello stesso CP_1
indirizzo, sia prima che dopo tale missiva.
Ebbene, esaminando la documentazione prodotta dall' non risulta in atti l'avviso di CP_1
ricevimento della raccomandata del 24.2.2021, essendo stata prodotta solo una schermata con la indicazione dell'esito della comunicazione, da cui risulta, come motivo inesito “destinatario irreperibile”.
Aldilà della validità o meno in astratto dell'esito della comunicazione per “irreperibilità”, nel caso di specie manca proprio la prova del perfezionamento della notifica, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la schermata prodotta in atti.
7 Valga, peraltro, aggiungere che non è neppure chiaro se l'agente postale all'uopo incaricato abbia riscontrato la fattispecie di irreperibilità assoluta o relativa, sicchè appare evidente che manchi del tutto la prova del valido esito della comunicazione, non potendo operare la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., proprio perché manca la prova dell'esito della raccomandata.
Ad ogni modo, in linea di diritto, la lettera raccomandata spedita al domicilio indicato dal destinatario, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, e ciò a meno che la parte non fornisca la prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.
Nel momento in cui vi sono validi elementi, come nel caso di specie, per ritenere che la irreperibilità riscontrata non è effettivamente sussistente e che il destinatario non abbia avuto conoscenza della comunicazione per fatto allo stesso non imputabile, non opera, evidentemente la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c.
Gli elementi che fanno propendere in tal senso nella fattispecie concreta sono, a parte l'omesso deposito della cartolina di ricevimento, la circostanza che tutte le comunicazioni che l' ha trasmesso alla ricorrente nel periodo precedente e successivo alla missiva del CP_1
24.2.2021 sono andate a buone fine, il che rende evidente come la “irreperibilità” riscontrata
(non provata) non corrisponda alla realtà.
Valga, peraltro, aggiungere che l' , a fronte della omessa comparizione alla visita, CP_1
avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente la sospensione della prestazione, assegnando 90 giorni per le giustificazioni, mentre ha provveduto, solo a distanza di due anni, alla comunicazione diretta della revoca e della richiesta di restituzione di indebito, contenendo, la comunicazione del 5.7.2023 una motivazione della sospensione del tutto differente.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che la revoca della prestazione sia stata disposta illegittimamente, in ragione della insussistenza della sua ragione giustificatrice, ovvero stante la infondatezza della contestata assenza alla visita di revisione.
Quanto alle conseguenze della illegittimità della revoca, si ritiene che la statuizione conseguente a tale accertamento non può spingersi fino a riconoscere la sussistenza della permanenza del requisito sanitario, che deve formare oggetto di apposito accertamento sanitario nelle sedi competenti, mediante riconvocazione a visita di revisione della ricorrente.
8 E' pur vero, però, che è lo stesso legislatore, all'articolo 25 del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 114/2014 a prevedere che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell ”. Controparte_1
Ne consegue che la ricorrente conserva tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, fino al completamento dell'iter previsto per la sua revisione e verifica.
La illegittimità della revoca determina, inevitabilmente, il ripristino della prestazione, fino all'accertamento definito della sussistenza dei requisiti sanitari, all'esito della procedura all'uopo prevista. In questo giudizio, quindi, non è possibile valutare la permanenza del requisito sanitario, ma solo la fondatezza del motivo addotto dall a sostegno della CP_1
revoca della prestazione.
Sotto quest'ultimo profilo entra in rilievo la questione legata alla dedotta buona fede della ricorrente ed alla situazione di suo affidamento incolpevole, per quanto riguarda la richiesta di indebito oggetto del giudizio.
Tenuto conto che, la vicenda in esame esula senz'altro dalle ipotesi di indebito generato da mancanza del requisito sanitario e da quelle di indebito generato da mancanza del requisito reddituale, è da chiedersi se possa applicarsi la disciplina generale (applicabile in difetto di una disciplina specifica) relativa alle norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale (art.
3-ter D.L. 870/1976 ed art. 3 co. 9 D.L.
173/1988), da cui la giurisprudenza ha da tempo desunto il principio per cui l'indebito assistenziale (ad eccezione dei casi di mancanza radicale del diritto alla prestazione) è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (così Cass., 28771/2019; nello stesso senso Cass.,
28163/2018 e Cass., 19638/2015 in motivazione: 'Si tratta, dunque, di previsioni legislative che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che - pertanto - cede loro il passo').
Nel caso di specie è evidente che trovano applicazione i principi di diritto suddetti.
9 La protrazione nel tempo del pagamento della provvidenza per fatto esclusivamente dipendente dall' , anche a distanza temporale considerevole dalla data della visita di CP_1
revisione, mai comunicata alla ricorrente, dà luogo ad una situazione di affidamento incolpevole in capo alla interessata, che ha tenuto una condotta connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti (cfr., Cass., 10642/2019; Cass.,
4668/2021).
Sussiste quindi nella specie un'ipotesi di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione, che ricorre “ogni qual volta (...) sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante” (Cass., 1446/2008 in motivazione).
In conclusione, deve dichiararsi irripetibilità della somma € 9.499,24 per il periodo dal
01.04.2021 fino al 30.09.2023, per due ordini di ragioni. Sia perché, fino alla definizione dell'iter di revisione (mai attivato validamente dall' ) la parte ricorrente ha mantenuto il CP_1
beneficio della prestazione, e sia perché, il ritardo nella effettuazione delle dovute verifiche e, quindi, il pagamento intervenuto nelle more, non è dipeso da colpa della percettrice.
Il ricorso merita quindi accoglimento come da dispositivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e liquidate secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 come da dispositivo (scaglione 5.200/26.000 senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa e la decisione in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2261/2024 così provvede:
• Accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della pensione di inabilità a seguito di CP_ mancata presentazione a visita medica di revisione e per l'effetto condannare l' al ripristino del beneficio (pensione di inabilità nella misura del 100%) a far data dell'avvenuta revoca e fino alla definizione dell'iter di revisione, nell'ambito del quale verificare la sussistenza e/o permanenza dei presupposti legittimanti;
CP_
• accerta e dichiara che la somma di € 9.499,24 richiesta dall' a titolo di indebito, nei confronti della ricorrente, non è dovuta e per l'effetto condannare
10 CP_ l' in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme mensili indebitamente trattenute;
• Condanna l' a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 13.04.61 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella
Scipioni, c.f. (numero di fax:0861.212721; C.F._2
pec: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, al CP_1
corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della pensione di
1 inabilità a seguito di mancata presentazione a visita medica di revisione per le ragioni CP_ indicate in premessa e per l'effetto condannare l' al ripristino del beneficio (pensione di inabilità nella misura del 100%) a far data dell'avvenuta revoca sussistendone i presupposti di legge ed i requisiti sanitari;
CP_ 2) accertare e dichiarare che la somma di € 9.499,24 richiesta dall' a titolo di indebito, nei confronti della ricorrente, non è dovuta per i motivi di cui in premessa e per l'effetto CP_ condannare l' in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme mensili indebitamente trattenute;
3) condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Parte resistente: “-a) la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-b) in ogni caso, rigettare la domanda di ripristino della prestazione assistenziale siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile.”
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 25.11.2024,
[...]
adiva l'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare la Parte_1 illegittimità delle comunicazioni del 06.09.2023 e 19.03.2024 con le quali l' richiedeva CP_1 alla stessa il pagamento della somma indebitamente percepita di € 9.499,24 per il periodo dal
01.04.2021 fino al 30.09.2023 con la seguente motivazione: REVOCA DELLA
PRESTAZIONE A SEGUITO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA VISITA DI
REVISIONE.
A fondamento della domanda deduceva:
- Di essere titolare della pensione di invalidità civile nella misura del 100% come da verbali datati 04.04.2017 e 18.03.2019;
- Che in data 09.02.2021, riceveva una comunicazione del Centro Medico Legale
CP_ di Teramo con la quale si richiedeva alla stessa documentazione sanitaria per consentire alla predetta Commissione Medica di definire in tempi brevi la domanda di revisione di invalidità civile;
CP_
- Che il Centro Medico Legale di Teramo, a partire dal mese di febbraio 2021, non ha effettuato, a causa del Covid, le visite mediche in presenza presso la sede
CP_ dell' ma richiedeva agli interessati la documentazione sanitaria e decideva sullo stato degli atti;
- Che l'assistita, a mezzo del funzionario del Patronato di Giulianova, CP_2
sig.ra con e-mail del 10.02.2021 inviava alla predetta Commissione Tes_1
CP_ del Centro Medico Legale di Teramo la documentazione sanitaria richiesta;
2 CP_
- Che successivamente L' – sede di Giulianova – con lettera del 05.07.2023 richiedeva all'assistita la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019;
- Che sempre per il tramite del Patronato Inca-CGIL di Giulianova, funzionario presentava la domanda di ricostituzione reddituale per altro dalla Tes_1
quale si evidenziavano i redditi percepiti dalla ricorrente dal 2019 fino al 2023; CP_
- Che successivamente l' – sede di Giulianova – con provvedimento dell'11.08.2023 inspiegabilmente rigettava la “domanda di ricostituzione reddituale per altro” per “assenza a visita medica di revisione del 30.03.2021”; CP_
- Che in data 07.08.2023 l'assistita riceveva una comunicazione di riliquidazione della prestazione con ricalcolo della prestazione a partire dal
01.01.2021 dal quale risultava un debito di € 9.499,24, pari alla somma indebitamente percepita per il periodo dal 01.04.2021 fino al 30.09.2023, per asserita assenza alla visita di revisione del 30.3.2021;
- Che la contestazione mossa dall' non era fondata, atteso che la ricorrente non CP_1 aveva mai ricevuto l'invito a presentarsi alla visita medica di revisione poiché la relativa comunicazione, per come indicato dallo stesso Istituto, non era stata mai recapitata alla ricorrente in quanto la stessa sarebbe risultata irreperibile;
- Che la irreperibilità asseritamente riscontrata dalla lettera raccomandata non era veritiera, atteso che la ricorrente risulta da sempre residente in [...], nel luogo indicato dall' dove tutte le comunicazioni dell'Istituto, sia pregresse che successive, sono state regolarmente recapitate ad eccezione della convocazione a visita medica di revisione.
A fronte di tali premesse chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca della pensione di invalidità avvenuta a seguito della visita di revisione del 30.03.2021, mai comunicata alla ricorrente, nonché l'annullamento della ripetizione della somma richiesta di €
9.499,24 ed il ripristino della prestazione oggetto di revoca, eccependo, altresì come non fosse comunque dovuta la richiesta di indebito rivendicata dall' , atteso che la ricorrente, in CP_1
assenza di un atto di revoca del verbale del 18.03.2019, ha continuato a ricevere, in assoluta buona fede, l'indennità per oltre un quadriennio, fino alla comunicazione dell'indebito dell'11.08.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_1
il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto, eccependo come, di converso, la permanenza del requisito sanitario dovesse formare oggetto di separato giudizio.
3 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, considerata la causa prettamente documentale, la stessa è stata fissata all'udienza del 1.2.2024 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con il presente giudizio la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione assistenziale disposta dall' per asserita assenza a visita di CP_1 revisione, ed ha chiesto altresì la condanna dell' al ripristino della pensione di inabilità CP_1
civile sussistendone i requisiti amministrativi e sanitari, oltre a contestare la legittimità del recupero dell'indebito previdenziale, in ragione della buona fede della ricorrente.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Contesto normativo
Come compiutamente esposto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 09/05/2022 n.14561 (di cui si trascrivono i passaggi maggiormente rilevante anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.), è utile ricordare che le prestazioni di invalidità civile si configurano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di subire modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che modifichino i requisiti costitutivi del diritto.
Corollario di tale natura è la possibilità per l'Amministrazione di verificare in via ordinaria la persistenza delle condizioni di esistenza del diritto. Già ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, art. 21, convertito in L. n. 118 del 1971, erano previsti "accertamenti sulla permanenza dei requisiti".
Con il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) all'art. 5, comma 4, è stato poi previsto che ".....gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti" e lo status relativo alla minorazione civile e all'handicap viene meno alla data di scadenza indicata nel verbale di accertamento, anche se l'interessato è in attesa di
4 visita di revisione con la conseguenza che sono sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) e, fino ad un nuovo verbale di accertamento, viene meno il diritto a tutte le agevolazioni.
Con la L. n. 114 del 2014, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, invece, è stato previsto che la Commissione medica all'atto dell'accertamento dei requisiti sanitari, se ritiene che le minorazioni riconosciute siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, indica nello stesso verbale la data entro cui l'invalido è tenuto ad effettuare una visita di revisione.
In un'ottica di semplificazione degli adempimenti sanitari ed amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità, l'art. 25, comma 6-bis, del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 114/2014, ha previsto la possibilità della gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo al medesimo Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari, di effettuare anche l'accertamento sanitario concernente le visite di revisione, in coerenza con la previsione dell'art. 20, comma 2, L. 102/2009 ('L' accerta CP_1
altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità').
Tale attività di revisione ordinaria si affianca a quella cd. straordinaria che la legge ha assegnato all' in un'ottica di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (es., art. CP_1
80, commi 1 e 2, D.L. 112/2008, convertito da L. 133/20083; art. 20, comma 2, L. 102/2009, nella parte aggiunta dall'art. 2, comma 159, L. 191/2009 e dall'art. 10, comma 4, D.L.
78/20104).
A norma dell'art. 25, del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 114/2014, poi, gli invalidi civili e le persone con handicap conservano tutti i diritti acquisiti in materia di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione ed al completamento CP_ del relativo iter di verifica e spetta all' ricordare all'interessato la convocazione.
In particolare, l'articolo 25 comma 6 bis prevede quanto segue: “
6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell ”. Controparte_1
Come previsto dalla circolare n. 1835 del 06.05.2021, citata proprio dalla parte CP_1
resistente:
5 “Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione.
Pertanto, a prescindere dall'esito della comunicazione postale, l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.
Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita - che non dovrà più essere registrata con l'apposizione dello specifico flag - dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l'inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni.
La sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”.
L'effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.
Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.
Per effetto dell'assenza a visita di revisione, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla
Struttura territorialmente competente idonea giustificazione dell'assenza. CP_1
Nel caso in cui l'interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni.
Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell'assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.
6 Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.”
Ebbene, in base alla stessa regolamentazione interna dell' , nel caso di omessa CP_1 comparizione a visita, a prescindere dall'esito della comunicazione della convocazione, l'ente previdenziale deve procedere cautelativamente alla immediata sospensione della prestazione, provvedendo alla comunicazione della sospensione stessa alla parte, con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla struttura territorialmente competente idonea giustificazione CP_1 dell'assenza. Solo all'esito di tale seconda comunicazione l' può procedere alla revoca CP_1
della prestazione.
Appare evidente che tali istruzioni procedurali consentono all' di adottare CP_1
provvedimenti interlocutori in attesa della definizione del completo iter istruttorio e presuppongono, evidentemente, che la comunicazione della convocazione abbia poi esito positivo.
In altri termini, se la sospensione della prestazione può cautelativamente avvenire in caso di assenza a visita, a prescindere dall'esito della comunicazione postale della convocazione, lo stesso non può dirsi per la revoca definitiva, in quanto se la comunicazione di convocazione a visita non va a buon fine, appare evidente che non può dirsi correttamente avviata la procedura stessa, rendendo allo stesso tempo giustificata l'assenza.
Fattispecie concreta
Passando all'esame del caso di specie l' sostiene di aver inviato alla ricorrente, in CP_1
data 24.2.2021, comunicazione di fissazione di visita di revisione per il giorno 30.3.2021 e che la stessa si sia compiutamente perfezionata per irreperibilità del destinatario.
La ricorrente, di contro, sostiene di non aver mai ricevuto la suddetta missiva, contestando, altresì, la presunta irreperibilità, in ragione del fatto di non aver mai mutato il luogo di residenza, tanto da aver sempre ricevuto regolarmente comunicazioni nello stesso CP_1
indirizzo, sia prima che dopo tale missiva.
Ebbene, esaminando la documentazione prodotta dall' non risulta in atti l'avviso di CP_1
ricevimento della raccomandata del 24.2.2021, essendo stata prodotta solo una schermata con la indicazione dell'esito della comunicazione, da cui risulta, come motivo inesito “destinatario irreperibile”.
Aldilà della validità o meno in astratto dell'esito della comunicazione per “irreperibilità”, nel caso di specie manca proprio la prova del perfezionamento della notifica, non potendo all'uopo ritenersi sufficiente la schermata prodotta in atti.
7 Valga, peraltro, aggiungere che non è neppure chiaro se l'agente postale all'uopo incaricato abbia riscontrato la fattispecie di irreperibilità assoluta o relativa, sicchè appare evidente che manchi del tutto la prova del valido esito della comunicazione, non potendo operare la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., proprio perché manca la prova dell'esito della raccomandata.
Ad ogni modo, in linea di diritto, la lettera raccomandata spedita al domicilio indicato dal destinatario, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, e ciò a meno che la parte non fornisca la prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.
Nel momento in cui vi sono validi elementi, come nel caso di specie, per ritenere che la irreperibilità riscontrata non è effettivamente sussistente e che il destinatario non abbia avuto conoscenza della comunicazione per fatto allo stesso non imputabile, non opera, evidentemente la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c.
Gli elementi che fanno propendere in tal senso nella fattispecie concreta sono, a parte l'omesso deposito della cartolina di ricevimento, la circostanza che tutte le comunicazioni che l' ha trasmesso alla ricorrente nel periodo precedente e successivo alla missiva del CP_1
24.2.2021 sono andate a buone fine, il che rende evidente come la “irreperibilità” riscontrata
(non provata) non corrisponda alla realtà.
Valga, peraltro, aggiungere che l' , a fronte della omessa comparizione alla visita, CP_1
avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente la sospensione della prestazione, assegnando 90 giorni per le giustificazioni, mentre ha provveduto, solo a distanza di due anni, alla comunicazione diretta della revoca e della richiesta di restituzione di indebito, contenendo, la comunicazione del 5.7.2023 una motivazione della sospensione del tutto differente.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che la revoca della prestazione sia stata disposta illegittimamente, in ragione della insussistenza della sua ragione giustificatrice, ovvero stante la infondatezza della contestata assenza alla visita di revisione.
Quanto alle conseguenze della illegittimità della revoca, si ritiene che la statuizione conseguente a tale accertamento non può spingersi fino a riconoscere la sussistenza della permanenza del requisito sanitario, che deve formare oggetto di apposito accertamento sanitario nelle sedi competenti, mediante riconvocazione a visita di revisione della ricorrente.
8 E' pur vero, però, che è lo stesso legislatore, all'articolo 25 del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla L. 114/2014 a prevedere che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell ”. Controparte_1
Ne consegue che la ricorrente conserva tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, fino al completamento dell'iter previsto per la sua revisione e verifica.
La illegittimità della revoca determina, inevitabilmente, il ripristino della prestazione, fino all'accertamento definito della sussistenza dei requisiti sanitari, all'esito della procedura all'uopo prevista. In questo giudizio, quindi, non è possibile valutare la permanenza del requisito sanitario, ma solo la fondatezza del motivo addotto dall a sostegno della CP_1
revoca della prestazione.
Sotto quest'ultimo profilo entra in rilievo la questione legata alla dedotta buona fede della ricorrente ed alla situazione di suo affidamento incolpevole, per quanto riguarda la richiesta di indebito oggetto del giudizio.
Tenuto conto che, la vicenda in esame esula senz'altro dalle ipotesi di indebito generato da mancanza del requisito sanitario e da quelle di indebito generato da mancanza del requisito reddituale, è da chiedersi se possa applicarsi la disciplina generale (applicabile in difetto di una disciplina specifica) relativa alle norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale (art.
3-ter D.L. 870/1976 ed art. 3 co. 9 D.L.
173/1988), da cui la giurisprudenza ha da tempo desunto il principio per cui l'indebito assistenziale (ad eccezione dei casi di mancanza radicale del diritto alla prestazione) è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (così Cass., 28771/2019; nello stesso senso Cass.,
28163/2018 e Cass., 19638/2015 in motivazione: 'Si tratta, dunque, di previsioni legislative che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che - pertanto - cede loro il passo').
Nel caso di specie è evidente che trovano applicazione i principi di diritto suddetti.
9 La protrazione nel tempo del pagamento della provvidenza per fatto esclusivamente dipendente dall' , anche a distanza temporale considerevole dalla data della visita di CP_1
revisione, mai comunicata alla ricorrente, dà luogo ad una situazione di affidamento incolpevole in capo alla interessata, che ha tenuto una condotta connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti (cfr., Cass., 10642/2019; Cass.,
4668/2021).
Sussiste quindi nella specie un'ipotesi di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione, che ricorre “ogni qual volta (...) sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante” (Cass., 1446/2008 in motivazione).
In conclusione, deve dichiararsi irripetibilità della somma € 9.499,24 per il periodo dal
01.04.2021 fino al 30.09.2023, per due ordini di ragioni. Sia perché, fino alla definizione dell'iter di revisione (mai attivato validamente dall' ) la parte ricorrente ha mantenuto il CP_1
beneficio della prestazione, e sia perché, il ritardo nella effettuazione delle dovute verifiche e, quindi, il pagamento intervenuto nelle more, non è dipeso da colpa della percettrice.
Il ricorso merita quindi accoglimento come da dispositivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e liquidate secondo i valori di cui al DM 147 del 2022 come da dispositivo (scaglione 5.200/26.000 senza liquidazione della fase istruttoria, valori minimi considerata la non particolare complessità della causa e la decisione in prima udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2261/2024 così provvede:
• Accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della pensione di inabilità a seguito di CP_ mancata presentazione a visita medica di revisione e per l'effetto condannare l' al ripristino del beneficio (pensione di inabilità nella misura del 100%) a far data dell'avvenuta revoca e fino alla definizione dell'iter di revisione, nell'ambito del quale verificare la sussistenza e/o permanenza dei presupposti legittimanti;
CP_
• accerta e dichiara che la somma di € 9.499,24 richiesta dall' a titolo di indebito, nei confronti della ricorrente, non è dovuta e per l'effetto condannare
10 CP_ l' in persona del Direttore pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente delle somme mensili indebitamente trattenute;
• Condanna l' a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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