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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R. G. 6407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6407 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Francesco Baldini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avvocato Ilaria Marini in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.11.2024):
1 “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 Dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la ex casa coniugale sita in Greve in Chianti (FI), Via Danimarca n. 60, alla Sig.ra in quanto vi è ancora attualmente residente la figlia Controparte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
c) stabilire a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento in Parte_1
favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, da corrispondere alla madre , pari ad €. 350,00 Controparte_1
(trecentocinquanta/00), con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
d) disporre il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia a Persona_1
carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie regolamentate con le modalità disposte dal protocollo 2017 redatto dal Consiglio
Nazionale Forense;
e) disporre a carico del Sig. il pagamento della ulteriore somma Parte_1
mensile di €. 200,00 (duecento/00), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, importo da corrispondere tramite bonifico bancario su conto corrente cointestato a e Parte_1
a prescindere dal raggiungimento dell'autosufficienza economica Controparte_1
dei figli e comunque per un periodo non inferiore ad anni 10; le somme ivi presenti, che potranno essere utilizzate e movimentate solo da questi ultimi concordemente, verranno destinate e vincolate ad uso esclusivo dei tre figli , Persona_2 [...]
e nella misura di un terzo ciascuno”. Per_3 Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze, con decreto n. 4151 del 24.03.2017, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(01.06.2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Considerato che i figli e , nati rispettivamente il 12.06.1998 Persona_4 Per_3
ed il 16.06.2002, sono entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dell'altra figlia , nata il [...], non ancora autosufficiente. Per_1
In particolare, le previsioni economiche risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma (RM) in data 08.05.1993 da , n. a SAN FRATELLO (ME) il Parte_1
29.05.1961, e , n. a ROMA (RM) il 19.12.1965, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA (RM) al n. 00261, parte II, serie
A02, anno 1993;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6407 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Francesco Baldini in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avvocato Ilaria Marini in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.11.2024):
1 “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1 Dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la ex casa coniugale sita in Greve in Chianti (FI), Via Danimarca n. 60, alla Sig.ra in quanto vi è ancora attualmente residente la figlia Controparte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Persona_1
c) stabilire a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento in Parte_1
favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente, da corrispondere alla madre , pari ad €. 350,00 Controparte_1
(trecentocinquanta/00), con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
d) disporre il pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia a Persona_1
carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, spese straordinarie regolamentate con le modalità disposte dal protocollo 2017 redatto dal Consiglio
Nazionale Forense;
e) disporre a carico del Sig. il pagamento della ulteriore somma Parte_1
mensile di €. 200,00 (duecento/00), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, importo da corrispondere tramite bonifico bancario su conto corrente cointestato a e Parte_1
a prescindere dal raggiungimento dell'autosufficienza economica Controparte_1
dei figli e comunque per un periodo non inferiore ad anni 10; le somme ivi presenti, che potranno essere utilizzate e movimentate solo da questi ultimi concordemente, verranno destinate e vincolate ad uso esclusivo dei tre figli , Persona_2 [...]
e nella misura di un terzo ciascuno”. Per_3 Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze, con decreto n. 4151 del 24.03.2017, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(01.06.2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sette anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Considerato che i figli e , nati rispettivamente il 12.06.1998 Persona_4 Per_3
ed il 16.06.2002, sono entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dell'altra figlia , nata il [...], non ancora autosufficiente. Per_1
In particolare, le previsioni economiche risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3 L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma (RM) in data 08.05.1993 da , n. a SAN FRATELLO (ME) il Parte_1
29.05.1961, e , n. a ROMA (RM) il 19.12.1965, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA (RM) al n. 00261, parte II, serie
A02, anno 1993;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
Il Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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