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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8379/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8379/2019 promossa da:
, nato a [...], il [...], (cf. ), quale erede di Parte_1 C.F._1
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in Persona_1 C.F._2
VIA RUGGERO SETTIMO 28 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. NUNZIO ANGELO ANDREA
MARIA DISTEFANO (c.f. ) giusta procura in atti C.F._3
ATTORE
Contro
(cf , nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
22/07/1944, elett. dom. in VIALE REGINA MARGHERITA 278 ROMA, rappr. e dif. dagli Avv.ti
FERRARO MARCO (cf. ) e (C.F. C.F._5 Controparte_2
giusta procura in atti C.F._6
CONVENUTO
pagina 1 di 6 All'udienza del 21.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, il Notaio Persona_1 Controparte_1
al fine di sentire ritenere e dichiarare la responsabilità professionale del medesimo per
[...]
i danni patrimoniali patiti a seguito dell'inventario dallo stesso redatto in data 24.10.1988, a causa del decesso del marito , in data 01.07.1987, avendo l'attrice accettato l'eredità con beneficio CP_3
d'inventario, stante la presenza del figlio minore, come da atto di nomina del 16.12.1987 della Pretura di Catania. Lamentava che in tale inventario non si facesse cenno alcuno alle due botteghe dalla stessa acquistate il 04.02.1976, con atto pubblico trascritto in data 27.02.1976, in regime di comunione legale di beni, ricadendo nel c.d. regime transitorio della L.151/75, pur avendo acquistato con denario proprio i predetti beni immobiliari. Deduceva che il notaio convenuto aveva negligentemente omesso di accertare e di inserire nel predetto inventario gli immobili in oggetto, pur sapendo che l'attrice, al momento dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del marito fosse in comunione legale di beni;
medesima omissione avveniva nel successivo atto di divisione ereditaria operata dal medesimo notaio in data 09.10.1989. Ciò avrebbe determinato l'impossibilità di alienare successivamente detti beni e, conseguentemente, chiedeva la condanna al risarcimento del danno corrispondente al patrimonio leso che ammonta ad euro 201.728,10 o nella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, tenuto conto della quota indisponibile della parte attrice, oltre ancora al mancato guadagno per l'impossibilità di vendere le suddette unità immobiliari, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio il Notaio il quale contestava in fatto ed in Controparte_1
diritto la domanda avanzata e chiedeva: in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in via principale: respingere tutte le domande avanzate dalla signora nei confronti del Persona_1
notaio in quanto infondate in fatto e diritto per le causali sopra Controparte_1
esposte; in via subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del notaio escludere/limitare i conseguenti danni in Controparte_1 favore dell'attrice entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. art. 96 III comma, c.p.c., onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA.
Con ordinanza del 23.03.2021, veniva dichiarata l'interruzione del procedimento stante il decesso dell'attrice in data 02.12.2020. Quindi, con comparsa di costituzione del 06.04.2023, Persona_1
pagina 2 di 6 si costituiva in qualità di erede testamentario della de cuius, il quale insisteva nelle CP_4
domande avanzate. La causa, istruita documentalmente, stante il rigetto della chiesta prova per testi, come da ordinanza del 07.03.2022, alla quale si rinvia, all'udienza del 21.11.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, con riguardo alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.3176 del 18/02/2016, nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l'immobile era risultato gravato da ipoteca;
conforme, Cass. Civ.,
n.18606/16, secondo cui, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente indicato il valore catastale degli immobili nel redigere una dichiarazione di successione, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ancorato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla data della denuncia di successione, anziché a quella della notifica al danneggiato dell'avviso di accertamento della maggiore imposta). Nel caso che occupa, parte attrice ha riconosciuto e realizzato l'asserito danno, quando nel 2017, non poteva concretizzarsi una proposta di vendita degli immobili in data 25.11.2016, da parte di un acquirente privato, documentata in atti. Sicchè, il termine di prescrizione alla data della notifica dell'atto di citazione non appare interamente decorso, non essendo applicabile nella specie l'art. 8 della Legge 21 aprile 2023, n.
49, in quanto concernente fatti pregressi, ai sensi del successivo art.11. Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attrice è tuttavia infondata e non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, si osserva che il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Nello specifico, come chiarito dalla
Corte di Cassazione “in tema di responsabilità contrattuale del notaio, il danno evento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione di "facere" professionale (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto rogato), bensì nella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quello contrattualmente regolato) del creditore - cioè, la concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto -, ferma restando la necessità della prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il danno conseguenza” (Cass.
Civ., n.34414/24).
Nel caso in oggetto, al netto dello svolgimento dell'attività professionale da parte del notaio convenuto e della condotta omissiva censurabile concernente il mancato inserimento degli immobili sopra indicati, non contestata (pur dovendo rilevare che non vi è traccia dei documenti allegati all'atto di citazione nel fascicolo di parte attrice), l'attore non ha provato l'impossibilità di alienare i predetti immobili ed il danno conseguente. Invero, appare documentalmente provato che, in data 6/10/2017, la ha Per_1
sottoscritto con il figlio un accordo di mediazione con il quale è stata accertata CP_4
l'intervenuta usucapione in favore della signora proprio delle due botteghe per cui ha Per_1
instaurato il presente giudizio e, in data 8/03/2019, con rogito in notaio di Catania, la Persona_2
medesima attrice ha persino alienato la nuda proprietà delle due botteghe (riservandosi l'usufrutto vitalizio), ed è stato annotato dal notaio rogante, a margine delle note di trascrizione, che detti immobili furono acquistati con denaro personale della stessa, indicazione che doveva essere menzionata nell'originario atto di acquisto e non nell'inventario ovvero nell'atto di divisione. A ciò si aggiunga che, con riguardo alla proposta di vendita del 25.11.2016, non appare provata la diretta ed esclusiva imputabilità della mancata conclusione della compravendita a causa dell'incommerciabilità degli immobili, essendo, peraltro, subordinata anche alla concessione di un mutuo in favore dell'acquirente e, d'altro canto, tale circostanza appare smentita dall'avvenuta alienazione degli stessi prima che venisse incoato il presente procedimento.
A nulla rilevando che risulta trascritta una domanda giudiziale di nullità di tale accordo di mediazione da parte degli altri eredi della il cui esito appare incerto e, concernente un eventuale danno Per_1
futuro, che, al contrario, deve essere concretamente provato sia con riguardo al nesso di causalità in relazione alla condotta contestata, sia con riguardo al quantum, non dimostrato nella specie, non pagina 4 di 6 essendo a tal uopo idonee a colmare tali lacune probatorie le richieste di prova per testi avanzata per quanto sopra evidenziato. Peraltro, parte attrice non ha depositato le comparse conclusionali e di replica, senza considerare che l'omessa indicazione di tali beni nell'atto di divisione ereditaria non incide sulla titolarità degli stessi in relazione alle quote spettanti ai legittimi successori.
In definitiva, non è stato provato in giudizio il nesso causale con la condotta contestata, nonché
l'asserito danno subito nell'an e nel quantum. Sicchè, la domanda avanzata non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., n.3830/2021).
Nella specie, tale condotta può individuarsi nella circostanza che parte attrice ha insistito nella domanda avanzata, sul presupposto dell'inalienabilità di detti beni, omettendo di riferire di aver già alienato la nuda proprietà, riservandosi la de cuius l'usufrutto, reiterando con colpa grave le difese e le deduzioni sollevate all'evidenza manifestatamente infondate sia in fatto che in diritto.
Tale risarcimento tende a ristorare sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, nonché in quello incidentale, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado, così come recepito dal nostro ordinamento con la L. n. 89 del 2001 (cd. "Legge Pinto"), in applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari (si veda, in tal senso, Tribunale di Catanzaro
14.11.2017).
Tutto ciò considerato, sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso da Cass. Civ.,
Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012, appare essere quella calibrata sull'importo delle spese di lite che si vanno a liquidare, nella misura di un terzo delle stesse, come di seguito determinate in dispositivo (si veda, Tribunale di Catanzaro 14.11.2017).
pagina 5 di 6 Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi, sulla base del DM 55 del 2014,
Tabella II, quinto scaglione, in considerazione del valore della controversia, decurtate della metà e della fase istruttoria non espletata, in euro 4.216,50 per compensi, da porsi a carico di parte attrice, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di un'ulteriore somma ex art. 96
c.p.c., pari ad Euro 1.405,50.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, rigetta la domanda avanzata da parte attrice con atto di citazione notificato il 21.05.2019.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta liquidate nella complessiva somma di euro 4.216,50, per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di un'ulteriore somma ex art. 96
c.p.c., pari ad Euro 1.405,50.
Così deciso in Catania, il 04.06.2025
IL G.I.
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8379/2019 promossa da:
, nato a [...], il [...], (cf. ), quale erede di Parte_1 C.F._1
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in Persona_1 C.F._2
VIA RUGGERO SETTIMO 28 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. NUNZIO ANGELO ANDREA
MARIA DISTEFANO (c.f. ) giusta procura in atti C.F._3
ATTORE
Contro
(cf , nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
22/07/1944, elett. dom. in VIALE REGINA MARGHERITA 278 ROMA, rappr. e dif. dagli Avv.ti
FERRARO MARCO (cf. ) e (C.F. C.F._5 Controparte_2
giusta procura in atti C.F._6
CONVENUTO
pagina 1 di 6 All'udienza del 21.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, il Notaio Persona_1 Controparte_1
al fine di sentire ritenere e dichiarare la responsabilità professionale del medesimo per
[...]
i danni patrimoniali patiti a seguito dell'inventario dallo stesso redatto in data 24.10.1988, a causa del decesso del marito , in data 01.07.1987, avendo l'attrice accettato l'eredità con beneficio CP_3
d'inventario, stante la presenza del figlio minore, come da atto di nomina del 16.12.1987 della Pretura di Catania. Lamentava che in tale inventario non si facesse cenno alcuno alle due botteghe dalla stessa acquistate il 04.02.1976, con atto pubblico trascritto in data 27.02.1976, in regime di comunione legale di beni, ricadendo nel c.d. regime transitorio della L.151/75, pur avendo acquistato con denario proprio i predetti beni immobiliari. Deduceva che il notaio convenuto aveva negligentemente omesso di accertare e di inserire nel predetto inventario gli immobili in oggetto, pur sapendo che l'attrice, al momento dell'accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del marito fosse in comunione legale di beni;
medesima omissione avveniva nel successivo atto di divisione ereditaria operata dal medesimo notaio in data 09.10.1989. Ciò avrebbe determinato l'impossibilità di alienare successivamente detti beni e, conseguentemente, chiedeva la condanna al risarcimento del danno corrispondente al patrimonio leso che ammonta ad euro 201.728,10 o nella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, tenuto conto della quota indisponibile della parte attrice, oltre ancora al mancato guadagno per l'impossibilità di vendere le suddette unità immobiliari, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio il Notaio il quale contestava in fatto ed in Controparte_1
diritto la domanda avanzata e chiedeva: in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte attrice per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; in via principale: respingere tutte le domande avanzate dalla signora nei confronti del Persona_1
notaio in quanto infondate in fatto e diritto per le causali sopra Controparte_1
esposte; in via subordinata e salvo gravame, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del notaio escludere/limitare i conseguenti danni in Controparte_1 favore dell'attrice entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art. art. 96 III comma, c.p.c., onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA.
Con ordinanza del 23.03.2021, veniva dichiarata l'interruzione del procedimento stante il decesso dell'attrice in data 02.12.2020. Quindi, con comparsa di costituzione del 06.04.2023, Persona_1
pagina 2 di 6 si costituiva in qualità di erede testamentario della de cuius, il quale insisteva nelle CP_4
domande avanzate. La causa, istruita documentalmente, stante il rigetto della chiesta prova per testi, come da ordinanza del 07.03.2022, alla quale si rinvia, all'udienza del 21.11.2024, veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, con riguardo alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.3176 del 18/02/2016, nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l'immobile era risultato gravato da ipoteca;
conforme, Cass. Civ.,
n.18606/16, secondo cui, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente indicato il valore catastale degli immobili nel redigere una dichiarazione di successione, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ancorato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla data della denuncia di successione, anziché a quella della notifica al danneggiato dell'avviso di accertamento della maggiore imposta). Nel caso che occupa, parte attrice ha riconosciuto e realizzato l'asserito danno, quando nel 2017, non poteva concretizzarsi una proposta di vendita degli immobili in data 25.11.2016, da parte di un acquirente privato, documentata in atti. Sicchè, il termine di prescrizione alla data della notifica dell'atto di citazione non appare interamente decorso, non essendo applicabile nella specie l'art. 8 della Legge 21 aprile 2023, n.
49, in quanto concernente fatti pregressi, ai sensi del successivo art.11. Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò posto, la domanda proposta dall'attrice è tuttavia infondata e non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
pagina 3 di 6 In punto di diritto, si osserva che il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Nello specifico, come chiarito dalla
Corte di Cassazione “in tema di responsabilità contrattuale del notaio, il danno evento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione di "facere" professionale (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto rogato), bensì nella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quello contrattualmente regolato) del creditore - cioè, la concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto -, ferma restando la necessità della prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il danno conseguenza” (Cass.
Civ., n.34414/24).
Nel caso in oggetto, al netto dello svolgimento dell'attività professionale da parte del notaio convenuto e della condotta omissiva censurabile concernente il mancato inserimento degli immobili sopra indicati, non contestata (pur dovendo rilevare che non vi è traccia dei documenti allegati all'atto di citazione nel fascicolo di parte attrice), l'attore non ha provato l'impossibilità di alienare i predetti immobili ed il danno conseguente. Invero, appare documentalmente provato che, in data 6/10/2017, la ha Per_1
sottoscritto con il figlio un accordo di mediazione con il quale è stata accertata CP_4
l'intervenuta usucapione in favore della signora proprio delle due botteghe per cui ha Per_1
instaurato il presente giudizio e, in data 8/03/2019, con rogito in notaio di Catania, la Persona_2
medesima attrice ha persino alienato la nuda proprietà delle due botteghe (riservandosi l'usufrutto vitalizio), ed è stato annotato dal notaio rogante, a margine delle note di trascrizione, che detti immobili furono acquistati con denaro personale della stessa, indicazione che doveva essere menzionata nell'originario atto di acquisto e non nell'inventario ovvero nell'atto di divisione. A ciò si aggiunga che, con riguardo alla proposta di vendita del 25.11.2016, non appare provata la diretta ed esclusiva imputabilità della mancata conclusione della compravendita a causa dell'incommerciabilità degli immobili, essendo, peraltro, subordinata anche alla concessione di un mutuo in favore dell'acquirente e, d'altro canto, tale circostanza appare smentita dall'avvenuta alienazione degli stessi prima che venisse incoato il presente procedimento.
A nulla rilevando che risulta trascritta una domanda giudiziale di nullità di tale accordo di mediazione da parte degli altri eredi della il cui esito appare incerto e, concernente un eventuale danno Per_1
futuro, che, al contrario, deve essere concretamente provato sia con riguardo al nesso di causalità in relazione alla condotta contestata, sia con riguardo al quantum, non dimostrato nella specie, non pagina 4 di 6 essendo a tal uopo idonee a colmare tali lacune probatorie le richieste di prova per testi avanzata per quanto sopra evidenziato. Peraltro, parte attrice non ha depositato le comparse conclusionali e di replica, senza considerare che l'omessa indicazione di tali beni nell'atto di divisione ereditaria non incide sulla titolarità degli stessi in relazione alle quote spettanti ai legittimi successori.
In definitiva, non è stato provato in giudizio il nesso causale con la condotta contestata, nonché
l'asserito danno subito nell'an e nel quantum. Sicchè, la domanda avanzata non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., n.3830/2021).
Nella specie, tale condotta può individuarsi nella circostanza che parte attrice ha insistito nella domanda avanzata, sul presupposto dell'inalienabilità di detti beni, omettendo di riferire di aver già alienato la nuda proprietà, riservandosi la de cuius l'usufrutto, reiterando con colpa grave le difese e le deduzioni sollevate all'evidenza manifestatamente infondate sia in fatto che in diritto.
Tale risarcimento tende a ristorare sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, nonché in quello incidentale, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado, così come recepito dal nostro ordinamento con la L. n. 89 del 2001 (cd. "Legge Pinto"), in applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari (si veda, in tal senso, Tribunale di Catanzaro
14.11.2017).
Tutto ciò considerato, sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso da Cass. Civ.,
Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012, appare essere quella calibrata sull'importo delle spese di lite che si vanno a liquidare, nella misura di un terzo delle stesse, come di seguito determinate in dispositivo (si veda, Tribunale di Catanzaro 14.11.2017).
pagina 5 di 6 Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi, sulla base del DM 55 del 2014,
Tabella II, quinto scaglione, in considerazione del valore della controversia, decurtate della metà e della fase istruttoria non espletata, in euro 4.216,50 per compensi, da porsi a carico di parte attrice, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di un'ulteriore somma ex art. 96
c.p.c., pari ad Euro 1.405,50.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, rigetta la domanda avanzata da parte attrice con atto di citazione notificato il 21.05.2019.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta liquidate nella complessiva somma di euro 4.216,50, per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di un'ulteriore somma ex art. 96
c.p.c., pari ad Euro 1.405,50.
Così deciso in Catania, il 04.06.2025
IL G.I.
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 6 di 6