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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO BE LO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 152 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente tra
(P.IVA Parte_1
), in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
(C.F. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._1
difesi dall'avv. CAPPELLO PIER LUIGI
Appellanti nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PANICO ANTONIO
RA
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 776/2018 del 11/06/2018, il Tribunale di Agrigento ha parzialmente accolto le domande di accertamento e ripetizione di indebito avanzate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] dichiarando la nullità di clausole di contratti di conto corrente e la validità CP_1
di contratto di mutuo fondiario e delle fideiussioni;
al contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale della ha disposto la compensazione giudiziale e CP_2
condannava e in solido tra loro, a pagare Controparte_3 Parte_2
alla la complessiva somma di euro 241.667,38, oltre interessi;
compensava le CP_2
spese di lite tra le parti e poneva a carico della le spese dell'espletata ctu. CP_2
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del
11/01/2019, e , censurando la statuizione Pt_1 Parte_1 Parte_2
per diverse ragioni.
Costituendosi, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Espletati incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “concludono come in atto di appello”. appellata: “conclude riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta”.
Indi, dopo rimessione sul ruolo per esigenze di composizione del collegio, con ordinanza del 26/9/2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già fruiti.
***
Così compendiati i principali faavevano addotto vale innanzitutto evidenziare che in prime cure aveva addotto di aver acceso, Parte_1
presso Banco Popolare Siciliano (oggi il conto corrente di Controparte_1
corrispondenza, originariamente contraddistinto dal n. 808/84 e poi n. 129756, il conto anticipi, originariamente contraddistinto dal n. 94426 poi n. 140365, e di aver stipulato contratto di mutuo fondiario in data 23/12/2009, di euro 300.000,00 originariamente contraddistinto dal n. 2339/002/512744 oggi recante n. 2339/0000115258.
In relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, la società e il fideiussore avevano chiesto la condanna della al pagamento restituzione delle Pt_2 CP_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 somme indebitamente percepite in conseguenza di clausole nulle e di pratiche illegittime applicate dalla quali: interessi superiori al tasso soglia, valute CP_2
bancarie in violazione degli artt. 1288 e 1283 c.c. e illegittimo esercizio dello ius variandi.
Quanto al mutuo fondiario - stipulato in data 23 dicembre 2009 - parte attrice aveva addotto la nullità dello stesso per difetto di causa e genericità dell'oggetto, oltre alla presenza di clausole illegittime;
aveva altresì prospettato la nullità delle fideiussioni sottoscritte, pure avanzando domanda di condanna al risarcimento danni.
La costituendosi, aveva chiesto il rigetto delle avverse pretese, CP_2
contestandone la fondatezza, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito pari a € 50.111,31 quale saldo debitore del conto corrente e ad €
279.587,20 quale residuo spettante per il contratto di mutuo.
Il primo giudice, all'esito del giudizio, ha accolto parzialmente le pretese attoree, accertando l'usura del contratto di conto corrente e riconducendo i tassi di interesse al tasso soglia, rigettando le pretese per il resto;
ha poi accolto la domanda riconvenzionale della e disposto la compensazione giudiziale. CP_2
Con l'impugnazione, e hanno Parte_1 Parte_2
evocato: erroneità della motivazione laddove il giudice, accertata l'usurarietà dei tassi riscontrata in quasi tutti i trimestri nel rapporto di conto corrente c/c n. 129756 ex
808.84, ha ricondotto il tasso usurario alla soglia usura anziché applicare l'art.1815 cc.
Comma 2 (primo e secondo motivo); con riguardo al conto anticipi 94426, erroneità della sentenza ove il giudice ha espunto dal conto ordinario 129756 solo gli interessi maturati dal conto anticipi e ivi girocontati e non anche saldo debitore del conto anticipi (terzo motivo); erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 1418 cc del mutuo fondiario finalizzato al ripianamento di passività pregresse, e comunque viziato da applicazione di tassi commissioni e spese in violazione della legge 108/96 (quarto motivo); erroneità della sentenza nella parte in cui, con riferimento all'eccezione di usurarietà dei tassi del mutuo ipotecario del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 23/12/2009 ha invece ritenuto legittima l'applicazione dei tassi contrattualmente convenuti (quinto motivo).
Ciò posto, alla luce di tutte le diverse contestazioni, il gravame risulta parzialmente fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo e secondo motivo di gravame – che possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, accertata l'usurarietà nel rapporto di conto corrente c/c n.129756 ex 808.84, ha ricondotto il tasso usurario alla soglia usura anziché applicare l'art. 1815 c.c.
La doglianza è fondata.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tanto nei rapporti di mutuo quanto in quelli di conto corrente, l'unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. sia per l'applicazione della sanzione civile disposta dall'art. 1815 comma 2 c.c., è quello della stipula del contratto, o comunque quello in cui sia aumentato il tasso per effetto dell'esercizio dello jus variandi da parte dalla banca, integrando momento negoziale, rimanendo invece irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge la sola variazione del TSU
(tasso soglia usura).
Nel caso di specie, correttamente l'appellante rileva che il superamento del tasso soglia riscontrato già in primo grado “non è stato dovuto ad un innalzamento o abbassamento della soglia per effetto delle variazioni trimestrali previste e pubblicate
a norma di legge, ma per essere stato variato unilateralmente, in rialzo, il tasso contrattuale originariamente previsto, da parte della banca”, dunque per effetto dell'esercizio dello jus variandi, quindi nuove pattuizioni, cui consegue la sanzione civile disposta dall'art. 1815, comma 2, c.c. Quindi, il consulente nominato nel presente grado di giudizio ha effettuato il ricalcolo del saldo finale del conto corrente di cui è causa, con espunzione totale degli interessi per i periodi in cui ha ravvisato il superamento del tasso soglia. Sviluppando i calcoli, l'esperto è pervenuto, quindi, alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 seguente conclusione: “Il saldo del conto corrente n° 129756 ricalcolato eliminando gli interessi nei trimestri in cui è stato superato il tasso soglia è pari a 35.329,45
(saldo a debito per il correntista)”. A riguardo, da un semplice raffronto con gli allegati depositati in uno alla relazione di consulenza, e in particolare dalla lettura dell'allegato denominato “conteggi aggiornati”, è possibile notare che la somma riportata nella relazione (€ 35.329,45 a debito del correntista) è frutto di un mero errore materiale da parte del consulente, il quale invece ha effettuato i calcoli nel rispetto dei criteri assegnati, pervenendo correttamente ad un saldo pari a € 19.781,86
a credito del correntista (v. pag. 70 del documento “conteggi aggiornati”, depositato dal ctu in data 24.2.3025, ove l'importo di € 35.329,45 è l'ultima voce nella colonna interessi e competenze, e non il saldo finale al 12/6/2014). Pertanto, nel conteggio finale di cui si dirà oltre verrà in rilievo appunto l'importo di € 19.781,86 a credito del correntista, in questi termini dovendosi riformare la statuizione di prime cure.
Passando al terzo motivo di gravame, qui l'appellante lamenta la mancata espunzione dal saldo del conto ordinario, di tutto il saldo debitore risultante dal conto anticipi 94426 e non solo degli interessi maturati.
Tale censura non merita accoglimento.
In particolare, afferma l'appellante che il giudice di prime cure “dopo aver affermato che il conto anticipi manca di documentazione probante e quindi non è stato possibile calcolarne l'esattezza, con la conseguenza che tutti gli interessi dallo stesso prodotti e trimestralmente girocontati devono essere espunti dal conto 808/84 di appoggio, non provvede allo stesso modo con riferimento al saldo del conto medesimo, anch'esso girocontato sul conto di appoggio” (v. atto di appello, p. 15).
Sul punto, vale osservare che gli stessi odierni appellanti avevano, richiamando costante giurisprudenza del Supremo Collegio, in prime cure evidenziato (con memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. nel testo all'epoca vigente) che “nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, 2° co. c.c., ove non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 esercitato, si riferisce esclusivamente alle singole annotazioni ed alla loro veridicità
(ho fatto o meno un prelievo o un versamento, ho utilizzato la carta di credito, della quale mi viene richiesto il pagamento, in quel determinato negozio) e sempre che sia data prova della ricezione dell'e/c da parte del cliente, ma non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita.”, citando, tra le altre Cass. Civ. n.
6514/07, Cass. Civ. n. 17679/2009). Ebbene, la contestazione mossa relativamente al conto anticipi sin dal primo grado riguardava non le singole appostazioni, ma la disciplina negoziale relative a oneri e interessi applicati, soprattutto prospettando per questi ultimi la usurarietà. Invece, non viene addotto che nel corso del complessivo sviluppo del rapporto siano state contestate le annotazioni contabili riferibili alle diverse negoziazioni trasfuse nel conto anticipi: e in questi conseguenti termini il consulente ha operato, cioè, espungendo le voci per oneri e interessi, siccome non supportati da idonea pattuizione, così riducendo il credito per la banca. La censura posta col motivo in esame, quindi, finisce per scontrarsi con argomento non coerente con le contestazioni mosse, e deve quindi essere disatteso.
Passando agli ultimi due motivi di gravame (quarto e quinto) aventi ad oggetto il contratto di mutuo, anch'essi non meritano accoglimento.
In particolare, con riguardo al quarto motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l' eccezione di nullità ex art.1418 cc del mutuo fondiario finalizzato al ripianamento di passività pregresse viziate da applicazione di tassi commissioni e spese in violazione della legge 108/96 cosi come accertato dal Ctu”), gli appellanti lamentano la mancanza di causa in concreto del mutuo di cui è causa, asserendo che “la banca ha erogato il mutuo al solo fine di consentire al Cliente di ripianare il saldo passivo del conto corrente acceso presso la banca avvantaggiandosi dell'iscrizione ipotecaria”, pertanto, in difetto di “ogni utilità per il mutuatario, ogni concreto interesse e cioè in sostanza la causa non può che giungersi alla conclusione della sua nullità per difetto di causa ex artt.1418-1325 n.2 cod. civile” (v. atto di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 appello, pp 20-21).
Tali argomentazioni non possono condividersi.
Vale ricordare che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto.
Pertanto, il cd. “mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e strutturali che segnano una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n.
25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è
l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass. n.
9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata, rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n.
20552/2020).
Ancora, la Suprema Corte si è espressa in ordine ai requisiti in presenza dei quali è possibile ravvisare un collegamento negoziale, stabilendo che “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass. n. 9475/2022).
Visto il contrasto giurisprudenziale sussistente all'epoca dei fatti, di cui questo
Collegio ha preso atto (cfr. ordinanza del 12.9.2024), è nelle more intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, che, prendendo definitivamente posizione in merito, affermano la validità di tale mutuo.
Ed invero, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto, hanno statuito che
“il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo”
(Cass. SS. UU. n. 5841/2025). Ne deriva che la censura degli appellanti è priva di fondamento, avendo correttamente il Tribunale rilevato la validità del contratto di finanziamento.
Col quinto e ultimo motivo di gravame, gli appellanti ccontestano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto legittima l'applicazione dei tassi contrattualmente convenuti nel contratto di mutuo ipotecario del 23/12/2009. Nello specifico deducono la necessità di includere, nel calcolo dell'usura, la commissione di estinzione anticipata e gli interessi moratori.
Anche tale doglianza – formulata in termini generici – non è fondata.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, vale premettere (richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Siffatta commissione, avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644 c.p.”.
In questo quadro, la giurisprudenza di legittimità conferma questi assunti, ribadendo che “la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” (ex multiis Cass. n. 7352/2022). Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Con riguardo agli interessi moratori del finanziamento, con le medesime argomentazioni già spese in prime cure gli appellanti sostengono che “il mutuo prevede che il tasso di mora, al momento della stipula, è pari al tasso corrispettivo aumentato dello spread di due punti percentuali e, pertanto, al momento della stipula il tasso di mora convenuto era parti al 7,91%. Dai decreti versati in atti risulta che il tasso medio per i mutui fondiari, all'atto della stipula (4° trimestre 2009) fosse del
5,19% che, incrementato del 50% per individuare la soglia, da' un tasso del 7,785%”, per cui dalla asserita usurarietà dei tassi di mora deriverebbe la gratuità del mutuo.
Ma il rispetto dei tetti antiusura anche con riguardo ai tassi di mora nel contratto in esame risulta accertata già dalla consulenza tecnica effettuata in primo grado, riscontrandosi peraltro che gli interessi di mora non sono mai stati applicati dalla banca (v. consulenza depositata in primo grado il 15.9.2016, p. 6).
Ad ogni modo vale ricordare che “la illiceità degli interessi moratori determina un fenomeno di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. sicchè l'usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti”.
Alla luce di quanto sin qui osservato, possono in sintesi richiamarsi i risultati della citata CTU contabile essendo condensati in relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata ed esaustiva rispetto ai quesiti proposti (con la correzione di cui si è detto in precedenza), e vanno quindi considerati i seguenti importi relativi ai rapporti oggetto di causa:
- saldo derivante dal contratto di mutuo: € 279.587,20 a debito del correntista;
- saldo derivante dal rapporto di conto corrente: € 19.781,86 a credito del correntista;
- somma complessiva degli interessi maturati sul conto corrente anticipi
(8944/26) e poi addebitati sul conto corrente ordinario (808/84) € 45.659,55.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 Operando la compensazione giudiziale tra detti rapporti si giunge dunque a un saldo complessivo di € 214.145,79 a debito del correntista, così determinato: € 279.587,20 -
€ 19.781,86 - € 45.659,55.
Risultando, come detto, un saldo a favore della banca, ne consegue che rispetto alla statuizione di prime cure deve essere rideterminato in € 214.145,79 (oltre interessi legali dalla data di costituzione nel giudizio di prime cure del 11 luglio 2014 sino al completo soddisfo) l'ammontare per cui è condanna degli odierni appellanti.
In ultimo, quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio (compresi i costi della consulenza), si osserva che l'esito della lite (che vede gli appellanti parzialmente vittoriosi) giustifica la conferma della sentenza sul punto.
Per quelle del presente grado, il solo parziale accoglimento dell'appello giustifica la prevalente compensazione, condannando la banca appellata alla rifusione di un terzo in favore degli appellanti, liquidate come in dispositivo;
e infine ponendosi a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidati come da decreto della Corte in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 776/2018 resa il 11/06/2018 dal Tribunale di
[...]
Agrigento, e in parziale riforma di detta sentenza: ridetermina in € 214.145,79 l'importo al cui pagamento condanna gli appellanti in solido, - oltre interessi legali dall'11 luglio 2014 sino al soddisfo -; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1
e compensando i restanti 2/3, liquidate Parte_1 Parte_2
nell'intero in € 5.600,00 per compensi, oltre spese anticipate, rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 c.p.c.); pone a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9 ottobre 2025
Il Cons. est. Il Presidente
PP De RE NO BE LO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. NO BE LO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 152 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 vertente tra
(P.IVA Parte_1
), in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
(C.F. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._1
difesi dall'avv. CAPPELLO PIER LUIGI
Appellanti nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PANICO ANTONIO
RA
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 776/2018 del 11/06/2018, il Tribunale di Agrigento ha parzialmente accolto le domande di accertamento e ripetizione di indebito avanzate da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...] dichiarando la nullità di clausole di contratti di conto corrente e la validità CP_1
di contratto di mutuo fondiario e delle fideiussioni;
al contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale della ha disposto la compensazione giudiziale e CP_2
condannava e in solido tra loro, a pagare Controparte_3 Parte_2
alla la complessiva somma di euro 241.667,38, oltre interessi;
compensava le CP_2
spese di lite tra le parti e poneva a carico della le spese dell'espletata ctu. CP_2
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del
11/01/2019, e , censurando la statuizione Pt_1 Parte_1 Parte_2
per diverse ragioni.
Costituendosi, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto. Controparte_1
Espletati incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “concludono come in atto di appello”. appellata: “conclude riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta”.
Indi, dopo rimessione sul ruolo per esigenze di composizione del collegio, con ordinanza del 26/9/2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. già fruiti.
***
Così compendiati i principali faavevano addotto vale innanzitutto evidenziare che in prime cure aveva addotto di aver acceso, Parte_1
presso Banco Popolare Siciliano (oggi il conto corrente di Controparte_1
corrispondenza, originariamente contraddistinto dal n. 808/84 e poi n. 129756, il conto anticipi, originariamente contraddistinto dal n. 94426 poi n. 140365, e di aver stipulato contratto di mutuo fondiario in data 23/12/2009, di euro 300.000,00 originariamente contraddistinto dal n. 2339/002/512744 oggi recante n. 2339/0000115258.
In relazione ai rapporti di conto corrente e conto anticipi, la società e il fideiussore avevano chiesto la condanna della al pagamento restituzione delle Pt_2 CP_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 somme indebitamente percepite in conseguenza di clausole nulle e di pratiche illegittime applicate dalla quali: interessi superiori al tasso soglia, valute CP_2
bancarie in violazione degli artt. 1288 e 1283 c.c. e illegittimo esercizio dello ius variandi.
Quanto al mutuo fondiario - stipulato in data 23 dicembre 2009 - parte attrice aveva addotto la nullità dello stesso per difetto di causa e genericità dell'oggetto, oltre alla presenza di clausole illegittime;
aveva altresì prospettato la nullità delle fideiussioni sottoscritte, pure avanzando domanda di condanna al risarcimento danni.
La costituendosi, aveva chiesto il rigetto delle avverse pretese, CP_2
contestandone la fondatezza, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito pari a € 50.111,31 quale saldo debitore del conto corrente e ad €
279.587,20 quale residuo spettante per il contratto di mutuo.
Il primo giudice, all'esito del giudizio, ha accolto parzialmente le pretese attoree, accertando l'usura del contratto di conto corrente e riconducendo i tassi di interesse al tasso soglia, rigettando le pretese per il resto;
ha poi accolto la domanda riconvenzionale della e disposto la compensazione giudiziale. CP_2
Con l'impugnazione, e hanno Parte_1 Parte_2
evocato: erroneità della motivazione laddove il giudice, accertata l'usurarietà dei tassi riscontrata in quasi tutti i trimestri nel rapporto di conto corrente c/c n. 129756 ex
808.84, ha ricondotto il tasso usurario alla soglia usura anziché applicare l'art.1815 cc.
Comma 2 (primo e secondo motivo); con riguardo al conto anticipi 94426, erroneità della sentenza ove il giudice ha espunto dal conto ordinario 129756 solo gli interessi maturati dal conto anticipi e ivi girocontati e non anche saldo debitore del conto anticipi (terzo motivo); erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 1418 cc del mutuo fondiario finalizzato al ripianamento di passività pregresse, e comunque viziato da applicazione di tassi commissioni e spese in violazione della legge 108/96 (quarto motivo); erroneità della sentenza nella parte in cui, con riferimento all'eccezione di usurarietà dei tassi del mutuo ipotecario del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 23/12/2009 ha invece ritenuto legittima l'applicazione dei tassi contrattualmente convenuti (quinto motivo).
Ciò posto, alla luce di tutte le diverse contestazioni, il gravame risulta parzialmente fondato, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo e secondo motivo di gravame – che possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, accertata l'usurarietà nel rapporto di conto corrente c/c n.129756 ex 808.84, ha ricondotto il tasso usurario alla soglia usura anziché applicare l'art. 1815 c.c.
La doglianza è fondata.
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tanto nei rapporti di mutuo quanto in quelli di conto corrente, l'unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. sia per l'applicazione della sanzione civile disposta dall'art. 1815 comma 2 c.c., è quello della stipula del contratto, o comunque quello in cui sia aumentato il tasso per effetto dell'esercizio dello jus variandi da parte dalla banca, integrando momento negoziale, rimanendo invece irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge la sola variazione del TSU
(tasso soglia usura).
Nel caso di specie, correttamente l'appellante rileva che il superamento del tasso soglia riscontrato già in primo grado “non è stato dovuto ad un innalzamento o abbassamento della soglia per effetto delle variazioni trimestrali previste e pubblicate
a norma di legge, ma per essere stato variato unilateralmente, in rialzo, il tasso contrattuale originariamente previsto, da parte della banca”, dunque per effetto dell'esercizio dello jus variandi, quindi nuove pattuizioni, cui consegue la sanzione civile disposta dall'art. 1815, comma 2, c.c. Quindi, il consulente nominato nel presente grado di giudizio ha effettuato il ricalcolo del saldo finale del conto corrente di cui è causa, con espunzione totale degli interessi per i periodi in cui ha ravvisato il superamento del tasso soglia. Sviluppando i calcoli, l'esperto è pervenuto, quindi, alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 seguente conclusione: “Il saldo del conto corrente n° 129756 ricalcolato eliminando gli interessi nei trimestri in cui è stato superato il tasso soglia è pari a 35.329,45
(saldo a debito per il correntista)”. A riguardo, da un semplice raffronto con gli allegati depositati in uno alla relazione di consulenza, e in particolare dalla lettura dell'allegato denominato “conteggi aggiornati”, è possibile notare che la somma riportata nella relazione (€ 35.329,45 a debito del correntista) è frutto di un mero errore materiale da parte del consulente, il quale invece ha effettuato i calcoli nel rispetto dei criteri assegnati, pervenendo correttamente ad un saldo pari a € 19.781,86
a credito del correntista (v. pag. 70 del documento “conteggi aggiornati”, depositato dal ctu in data 24.2.3025, ove l'importo di € 35.329,45 è l'ultima voce nella colonna interessi e competenze, e non il saldo finale al 12/6/2014). Pertanto, nel conteggio finale di cui si dirà oltre verrà in rilievo appunto l'importo di € 19.781,86 a credito del correntista, in questi termini dovendosi riformare la statuizione di prime cure.
Passando al terzo motivo di gravame, qui l'appellante lamenta la mancata espunzione dal saldo del conto ordinario, di tutto il saldo debitore risultante dal conto anticipi 94426 e non solo degli interessi maturati.
Tale censura non merita accoglimento.
In particolare, afferma l'appellante che il giudice di prime cure “dopo aver affermato che il conto anticipi manca di documentazione probante e quindi non è stato possibile calcolarne l'esattezza, con la conseguenza che tutti gli interessi dallo stesso prodotti e trimestralmente girocontati devono essere espunti dal conto 808/84 di appoggio, non provvede allo stesso modo con riferimento al saldo del conto medesimo, anch'esso girocontato sul conto di appoggio” (v. atto di appello, p. 15).
Sul punto, vale osservare che gli stessi odierni appellanti avevano, richiamando costante giurisprudenza del Supremo Collegio, in prime cure evidenziato (con memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. nel testo all'epoca vigente) che “nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, 2° co. c.c., ove non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 esercitato, si riferisce esclusivamente alle singole annotazioni ed alla loro veridicità
(ho fatto o meno un prelievo o un versamento, ho utilizzato la carta di credito, della quale mi viene richiesto il pagamento, in quel determinato negozio) e sempre che sia data prova della ricezione dell'e/c da parte del cliente, ma non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita.”, citando, tra le altre Cass. Civ. n.
6514/07, Cass. Civ. n. 17679/2009). Ebbene, la contestazione mossa relativamente al conto anticipi sin dal primo grado riguardava non le singole appostazioni, ma la disciplina negoziale relative a oneri e interessi applicati, soprattutto prospettando per questi ultimi la usurarietà. Invece, non viene addotto che nel corso del complessivo sviluppo del rapporto siano state contestate le annotazioni contabili riferibili alle diverse negoziazioni trasfuse nel conto anticipi: e in questi conseguenti termini il consulente ha operato, cioè, espungendo le voci per oneri e interessi, siccome non supportati da idonea pattuizione, così riducendo il credito per la banca. La censura posta col motivo in esame, quindi, finisce per scontrarsi con argomento non coerente con le contestazioni mosse, e deve quindi essere disatteso.
Passando agli ultimi due motivi di gravame (quarto e quinto) aventi ad oggetto il contratto di mutuo, anch'essi non meritano accoglimento.
In particolare, con riguardo al quarto motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l' eccezione di nullità ex art.1418 cc del mutuo fondiario finalizzato al ripianamento di passività pregresse viziate da applicazione di tassi commissioni e spese in violazione della legge 108/96 cosi come accertato dal Ctu”), gli appellanti lamentano la mancanza di causa in concreto del mutuo di cui è causa, asserendo che “la banca ha erogato il mutuo al solo fine di consentire al Cliente di ripianare il saldo passivo del conto corrente acceso presso la banca avvantaggiandosi dell'iscrizione ipotecaria”, pertanto, in difetto di “ogni utilità per il mutuatario, ogni concreto interesse e cioè in sostanza la causa non può che giungersi alla conclusione della sua nullità per difetto di causa ex artt.1418-1325 n.2 cod. civile” (v. atto di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 appello, pp 20-21).
Tali argomentazioni non possono condividersi.
Vale ricordare che il contratto di mutuo non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto.
Pertanto, il cd. “mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e strutturali che segnano una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n.
25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è
l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass. n.
9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata, rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n.
20552/2020).
Ancora, la Suprema Corte si è espressa in ordine ai requisiti in presenza dei quali è possibile ravvisare un collegamento negoziale, stabilendo che “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass. n. 9475/2022).
Visto il contrasto giurisprudenziale sussistente all'epoca dei fatti, di cui questo
Collegio ha preso atto (cfr. ordinanza del 12.9.2024), è nelle more intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, che, prendendo definitivamente posizione in merito, affermano la validità di tale mutuo.
Ed invero, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto, hanno statuito che
“il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo”
(Cass. SS. UU. n. 5841/2025). Ne deriva che la censura degli appellanti è priva di fondamento, avendo correttamente il Tribunale rilevato la validità del contratto di finanziamento.
Col quinto e ultimo motivo di gravame, gli appellanti ccontestano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto legittima l'applicazione dei tassi contrattualmente convenuti nel contratto di mutuo ipotecario del 23/12/2009. Nello specifico deducono la necessità di includere, nel calcolo dell'usura, la commissione di estinzione anticipata e gli interessi moratori.
Anche tale doglianza – formulata in termini generici – non è fondata.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, vale premettere (richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Siffatta commissione, avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644 c.p.”.
In questo quadro, la giurisprudenza di legittimità conferma questi assunti, ribadendo che “la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” (ex multiis Cass. n. 7352/2022). Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Con riguardo agli interessi moratori del finanziamento, con le medesime argomentazioni già spese in prime cure gli appellanti sostengono che “il mutuo prevede che il tasso di mora, al momento della stipula, è pari al tasso corrispettivo aumentato dello spread di due punti percentuali e, pertanto, al momento della stipula il tasso di mora convenuto era parti al 7,91%. Dai decreti versati in atti risulta che il tasso medio per i mutui fondiari, all'atto della stipula (4° trimestre 2009) fosse del
5,19% che, incrementato del 50% per individuare la soglia, da' un tasso del 7,785%”, per cui dalla asserita usurarietà dei tassi di mora deriverebbe la gratuità del mutuo.
Ma il rispetto dei tetti antiusura anche con riguardo ai tassi di mora nel contratto in esame risulta accertata già dalla consulenza tecnica effettuata in primo grado, riscontrandosi peraltro che gli interessi di mora non sono mai stati applicati dalla banca (v. consulenza depositata in primo grado il 15.9.2016, p. 6).
Ad ogni modo vale ricordare che “la illiceità degli interessi moratori determina un fenomeno di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. sicchè l'usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti”.
Alla luce di quanto sin qui osservato, possono in sintesi richiamarsi i risultati della citata CTU contabile essendo condensati in relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata ed esaustiva rispetto ai quesiti proposti (con la correzione di cui si è detto in precedenza), e vanno quindi considerati i seguenti importi relativi ai rapporti oggetto di causa:
- saldo derivante dal contratto di mutuo: € 279.587,20 a debito del correntista;
- saldo derivante dal rapporto di conto corrente: € 19.781,86 a credito del correntista;
- somma complessiva degli interessi maturati sul conto corrente anticipi
(8944/26) e poi addebitati sul conto corrente ordinario (808/84) € 45.659,55.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 Operando la compensazione giudiziale tra detti rapporti si giunge dunque a un saldo complessivo di € 214.145,79 a debito del correntista, così determinato: € 279.587,20 -
€ 19.781,86 - € 45.659,55.
Risultando, come detto, un saldo a favore della banca, ne consegue che rispetto alla statuizione di prime cure deve essere rideterminato in € 214.145,79 (oltre interessi legali dalla data di costituzione nel giudizio di prime cure del 11 luglio 2014 sino al completo soddisfo) l'ammontare per cui è condanna degli odierni appellanti.
In ultimo, quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio (compresi i costi della consulenza), si osserva che l'esito della lite (che vede gli appellanti parzialmente vittoriosi) giustifica la conferma della sentenza sul punto.
Per quelle del presente grado, il solo parziale accoglimento dell'appello giustifica la prevalente compensazione, condannando la banca appellata alla rifusione di un terzo in favore degli appellanti, liquidate come in dispositivo;
e infine ponendosi a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidati come da decreto della Corte in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 776/2018 resa il 11/06/2018 dal Tribunale di
[...]
Agrigento, e in parziale riforma di detta sentenza: ridetermina in € 214.145,79 l'importo al cui pagamento condanna gli appellanti in solido, - oltre interessi legali dall'11 luglio 2014 sino al soddisfo -; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1
e compensando i restanti 2/3, liquidate Parte_1 Parte_2
nell'intero in € 5.600,00 per compensi, oltre spese anticipate, rimborso forfettario,
C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore del difensore ex art. 93
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 c.p.c.); pone a carico delle parti in solido i costi della CTU, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9 ottobre 2025
Il Cons. est. Il Presidente
PP De RE NO BE LO
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