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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2024, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Davide Mastrone, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Paparusso, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 27.09.2024, disposta mediante trattazione scritta, lette le note con cui le parti precisavano le conclusioni in via congiunta ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in IC il 26.06.1994 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 1994 atto n. 72, parte 2, Serie B;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (15.04.1997) e Per_1 Per_2
(30.05.2003);
- che il 20.03.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciaro la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso della sola figlia minore con collocamento presso la madre Per_2 nella casa coniugale, un assegno di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di vivere presso l'abitazione della madre in Roma;
- che nelle more della separazione la figlia era diventata maggiorenne;
Per_2
- che la figlia aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita presso Per_1 altra abitazione;
- che la utilizzava la casa coniugale come casa estiva, trasferendosi per CP_1 il periodo invernale presso la casa del proprio compagno in Roma;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento con revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia e disporsi un Per_1 assegno di mantenimento per la sola figlia di euro 250,00 mensili oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 02.02.2024 si costituiva in giudizio CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
2 - che la figlia nonostante fosse andata a vivere con il fidanzato, aveva Per_1 lasciato la residenza presso la casa familiare cumulando il proprio reddito con quello della madre ai fini dell'ISEE;
- che aveva lasciato la casa coniugale per due mesi nell'inverno del 2022 perché non aveva i soldi per riparare la caldaia che si era rotta;
- che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_2 era una studentessa universitaria;
- che il rapporto tra il padre e le figlie era sempre stato connotato da litigi e lo stesso si era disinteressato alle loro vite;
- che il ricorrente percepiva uno stipendio mensile di euro 2.800,00 mensili.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello Parte_1 stesso un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00, la Per_2 conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la condanna del marito alla corresponsione della somma complessiva di euro 20.500,00 pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal marito dal c/c cointestato e al possesso esclusivo del camper acquistato durante la convivenza matrimoniale.
All'udienza presidenziale del 06.03.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente proponeva alle parti un accordo e rinviava la causa per il deposito di eventuali conclusioni congiunte o per le richieste in medito all'adozione di provvedimenti provvisori.
In data 06.05.2024 le parti richiedevano congiuntamente un differimento dell'udienza al fine di formalizzare l'accordo raggiunto con richiesta di trattazione cartolare della prossima udienza e il Giudice rinviava la causa e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 26.06.2024 lette le note depositate telematicamente dalle parti con cui le stesse richiedevano un differimento dell'udienza per definire le trattative, il giudice rinviava la causa e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza cartolare tenutasi il 27.09.2024, lette le note con cui le parti hanno precisato le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto ed il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
3 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2877/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.06.1994 in
IC (RM) tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti di CP_1 matrimonio del Comune di IC (RM) all'anno 1994, Atto n. 72, parte 2, Serie B;
2) Il padre versa per il mantenimento della figlia un assegno Per_2 mensile di € 400,00 e ciò a decorrere dal mese di luglio 2024 con rivalutazione annuale ISTAT dal mese di luglio 2025; il sig.
rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie da questa anticipate per la figlia così come Per_2 previsto dal Protocollo di Intesa vigente presso questo Tribunale;
3) In considerazione della maggiore età della figlia i tempi e le Per_2 modalità di visita tra padre e figlia saranno tra gli stessi concordati;
4) La già casa familiare sita in GE (IC) alla Via Silvi Marina n.
235, rimane assegnata alla sig.ra la quale continuerà a CP_1 viverci con la figlia , studentessa e non Persona_3 economicamente indipendente;
5) Spese integralmente compensate tra le parti;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 8 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2877 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Davide Mastrone, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Paparusso, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
All'udienza del 27.09.2024, disposta mediante trattazione scritta, lette le note con cui le parti precisavano le conclusioni in via congiunta ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in IC il 26.06.1994 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1 all'anno 1994 atto n. 72, parte 2, Serie B;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (15.04.1997) e Per_1 Per_2
(30.05.2003);
- che il 20.03.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciaro la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso della sola figlia minore con collocamento presso la madre Per_2 nella casa coniugale, un assegno di mantenimento per le figlie di euro 500,00 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di vivere presso l'abitazione della madre in Roma;
- che nelle more della separazione la figlia era diventata maggiorenne;
Per_2
- che la figlia aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita presso Per_1 altra abitazione;
- che la utilizzava la casa coniugale come casa estiva, trasferendosi per CP_1 il periodo invernale presso la casa del proprio compagno in Roma;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento con revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia e disporsi un Per_1 assegno di mantenimento per la sola figlia di euro 250,00 mensili oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 02.02.2024 si costituiva in giudizio CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
2 - che la figlia nonostante fosse andata a vivere con il fidanzato, aveva Per_1 lasciato la residenza presso la casa familiare cumulando il proprio reddito con quello della madre ai fini dell'ISEE;
- che aveva lasciato la casa coniugale per due mesi nell'inverno del 2022 perché non aveva i soldi per riparare la caldaia che si era rotta;
- che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_2 era una studentessa universitaria;
- che il rapporto tra il padre e le figlie era sempre stato connotato da litigi e lo stesso si era disinteressato alle loro vite;
- che il ricorrente percepiva uno stipendio mensile di euro 2.800,00 mensili.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello Parte_1 stesso un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00, la Per_2 conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la condanna del marito alla corresponsione della somma complessiva di euro 20.500,00 pari al 50% della somma arbitrariamente prelevata dal marito dal c/c cointestato e al possesso esclusivo del camper acquistato durante la convivenza matrimoniale.
All'udienza presidenziale del 06.03.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente proponeva alle parti un accordo e rinviava la causa per il deposito di eventuali conclusioni congiunte o per le richieste in medito all'adozione di provvedimenti provvisori.
In data 06.05.2024 le parti richiedevano congiuntamente un differimento dell'udienza al fine di formalizzare l'accordo raggiunto con richiesta di trattazione cartolare della prossima udienza e il Giudice rinviava la causa e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza del 26.06.2024 lette le note depositate telematicamente dalle parti con cui le stesse richiedevano un differimento dell'udienza per definire le trattative, il giudice rinviava la causa e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
All'udienza cartolare tenutasi il 27.09.2024, lette le note con cui le parti hanno precisato le conclusioni in via congiunta con indicate nel dettaglio le condizioni dell'accordo raggiunto ed il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
3 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2877/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.06.1994 in
IC (RM) tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti di CP_1 matrimonio del Comune di IC (RM) all'anno 1994, Atto n. 72, parte 2, Serie B;
2) Il padre versa per il mantenimento della figlia un assegno Per_2 mensile di € 400,00 e ciò a decorrere dal mese di luglio 2024 con rivalutazione annuale ISTAT dal mese di luglio 2025; il sig.
rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie da questa anticipate per la figlia così come Per_2 previsto dal Protocollo di Intesa vigente presso questo Tribunale;
3) In considerazione della maggiore età della figlia i tempi e le Per_2 modalità di visita tra padre e figlia saranno tra gli stessi concordati;
4) La già casa familiare sita in GE (IC) alla Via Silvi Marina n.
235, rimane assegnata alla sig.ra la quale continuerà a CP_1 viverci con la figlia , studentessa e non Persona_3 economicamente indipendente;
5) Spese integralmente compensate tra le parti;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 8 novembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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