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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 306/2023 promossa da:
(già , Parte_1 Parte_2
(C.F. / P.I. ) P.IVA_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv. CIVALE FABIO e CORATZA SUSANNA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv. MUSCETTOLA PIETRO e MUSCETTOLA MICHELE
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza n. 54/2024 pubblicata dal Tribunale di Modena in data 17 gennaio 2023 nel procedimento R.G. n. 9362/2017 nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Cifarelli, notificata in data
17 gennaio 2023, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 15 - accertare e dichiarare la caducazione della sentenza oggetto della presente impugnazione e rimettere le parti dinanzi al giudice di primo grado ovvero rimettere la causa al giudice di primo grado poiché doveva essere integrato il contraddittorio ovvero non doveva essere estromessa una parte;
- accertare la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alle domande svolte dalla Pt_2
- ovvero, in ogni caso, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa e pertanto rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti della Controparte_1 Pt_2
- accertare e dichiarare il diritto della di ottenere la restituzione delle somme versate al sig. Pt_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno e a titolo di spese legali in forza della sentenza pubblicata dal Tribunale di
Modena in data 17 gennaio 2023 nel procedimento R.G. n. 9362/2017 nella persona del Giudice Unico
Dott. Michele Cifarelli, notificata in data 17 gennaio 2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso sig. CP_1
alla restituzione delle somme versate a detto titolo dalla oltre interessi dal dì del dovuto al
[...] Pt_2 saldo;
IN VIA GRADATA
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: Pt_2
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata ex adverso, per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da parte attrice nella memoria avversaria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. fino al termine del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 1533/2020 per i motivi di cui all'istanza depositata dalla Pt_2
- rigettare le avversarie eccezioni preliminari in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal sig. a titolo di risarcimento danni per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c. per CP_1
i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935
e 2948 c.c.;
- autorizzare ai fini dell'azione di manleva e regresso svolta da la chiamata in causa Parte_2 del sig. e contestualmente spostare la prima udienza allo scopo di consentire la Controparte_2 citazione dello stesso sig. nel rispetto dei termini processuali previsti ex art. 163 bis Controparte_2
c.p.c.;
- autorizzare ai fini dell'azione di manleva e regresso svolta da la chiamata in causa Parte_2 della sig.ra e contestualmente spostare la prima udienza allo scopo di consentire la Controparte_3 pagina 2 di 15 citazione della stessa sig.ra nel rispetto dei termini processuali previsti ex art. 163 bis Controparte_3
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA GRADATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'odierna attrice, escludere o ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione del concorso di colpa del sig. ex art. 1227 c.c.; CP_1
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la responsabilità della per l'operato del sig. Pt_2
accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso sig. nella produzione del danno a CP_2 CP_2 carico del sig. , e per l'effetto, condannare il sig. all'integrale restituzione in favore della CP_1 CP_2 di tutte le somme, per qualsiasi titolo, che la stessa eventualmente fosse tenuta a Pt_2 Pt_2 corrispondere all'attore in ragione del presente giudizio, nonché alla rifusione delle spese legali che la Pt_2 fosse condannata eventualmente a pagare, o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento del sig. e della sua responsabilità; CP_2
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la responsabilità della accertare e dichiarare che Pt_2 unica beneficiaria delle somme pari ad Euro 178.000,00 richieste dall'odierno attore risulta essere la sig.ra e per l'effetto, condannare la sig.ra all'integrale restituzione in favore della Controparte_3 CP_3 di tutte le somme, per qualsiasi titolo, che la stessa eventualmente fosse tenuta a Pt_2 Pt_2 corrispondere all'attore in ragione del presente giudizio, nonché alla rifusione delle spese legali che la Pt_2 fosse condannata eventualmente a pagare, o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento della sig.ra della sua responsabilità; CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie attoree in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa;
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio grafologica ex art. 217 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal sig. sulla richiesta di rimborso totale delle somme CP_1 detenute nel rapporto di gestione patrimoniale;
- ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in data 4 dicembre 2007 è stato richiesto un rimborso integrale delle somme presenti nella gestione patrimoniale avente mandato n. 837/053/315726 sottoscritto da tutti gli intestatari della predetta gestione patrimoniale;
pagina 3 di 15 2) vero che le somme precedentemente presenti nella gestione patrimoniale sono confluite, per richiesta di tutti i cointestatari, in un fondo Rendifit intestato ai sigg.ri e Controparte_3 Controparte_1 [...]
ed in una polizza Credemvita intestata alla sig.ra Pt_3 Controparte_3
Si indicano quali testi sui capitoli nn. 1 e 2 le sigg.re e , domiciliate in Controparte_3 Parte_3
Modena;
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, ammettersi prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte attrice e ammessi dal Giudice con i testi già indicati dalla in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. Pt_2
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014.”;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in data 4 dicembre 2007 è stato richiesto un rimborso integrale delle somme presenti nella gestione patrimoniale avente mandato n. 837/053/315726 sottoscritto da tutti gli intestatari della predetta gestione patrimoniale;
2) vero che le somme precedentemente presenti nella gestione patrimoniale sono confluite, per richiesta di tutti i cointestatari, in un fondo Rendifit intestato ai sigg.ri e Controparte_3 Controparte_1 [...]
ed in una polizza Credemvita intestata alla sig.ra Pt_3 Controparte_3
Si indicano quali testi sui capitoli nn. 1 e 2 le sigg.re e , domiciliate in Controparte_3 Parte_3
Modena.
Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Conclusioni per appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corta d'Appello adita, preso atto di tutto quanto dedotto ed eccepito dalla scrivente difesa, anche nei propri atti di primo grado da aversi qui per trascritti e richiamati, accertati i fatti di causa ed ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
--in via preliminare ritenere inammissibili ex art. 342 c.p.c. le domande e istanze di cui agli atti di primo grado della semplicemente ricopiati nelle conclusioni dell'atto di appello con richiesta di Pt_2 accoglimento in via gradata, in quanto non oggetto di specifica censura, ragion per cui non è dato neppure comprendere quali sarebbero le contestazioni mosse alla sentenza e su cui dover prendere posizione: ci si riferisce, in particolare, alla verificazione della scrittura disconosciuta dall'appellato, così come alla prescrizione e decadenza del diritto (argomenti di cui in appello nulla si dice), per non parlare poi della pagina 4 di 15 richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di soggetti terzi già chiamati in primo grado ed estromessi in forza di sentenza parziale, con addirittura istanza di differimento udienza;
--nel merito rigettare l'appello proposto e confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata per le ragioni tutte, in fatto e in diritto, di cui in narrativa;
--sempre nel merito respingere le domanda tutte dell'appellante non avendo questi minimamente provato i fatti asseritamente dedotti a propria discolpa, quali, a titolo esemplificativo, l'asserito ordine di trasferimento degli euro 178.000 in favore di a firma congiunta di tutti i cointestatari del Parte_4 conto per la sottoscrizione della polizza intestata alla onere probatorio a suo carico ex art. 1218 CP_3
c.c. oltre che ai sensi e per gli effetti di cui al C.d. Consumatore;
--in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi l'Ecc.ma Corte dovesse ravvisare la ragionevolezza di alcune delle domande proposte dalla parte appellante, riconoscere in ogni caso il danno patito dal Sig. per l'illecita distrazione delle somme di cui ai rapporti cointestati e a firma CP_1 congiunta oggetto di causa, con conseguente condanna della , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni, giuste conclusioni rassegnate nella memoria conclusiva di primo grado e che qui di seguito si trascrivono (con limitazione, per l'espressa rinuncia di cui al paragrafo 6 della narrativa, alla pro-quota dei 178.000 euro confluiti in Parte_4 invece che 192.740,85) o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia:
Ogni diversa istanza disattesa, --nel merito, ritenere la - in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore – responsabile dell'illecita distrazione e sparizione del denaro presso la stessa depositato in ragione dei rapporti contrattuali dedotti (a firma congiunta), ergo ex art. 1218 c.c. e/o 2043
c.c. e/o 2049 c.c., oltre che in forza e in ragione del Codice del Consumatore, avuto particolare riguardo all'inadempimento /non corretto adempimento contrattuale suo o del proprio promotore finanziario;
--conseguentemente condannare per gli stessi titoli e ragioni - in persona del Parte_2 legale rappresentante pro-tempore - a corrispondere a parte attrice la quota di sua spettanza dei fondi illecitamente sottratti, pari ad € 64.246,95, ovvero un terzo del capitale totale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento dell'illecita appropriazione/ distrazione al saldo effettivo, ove dovuti, nonché risarcimento danni morali nella misura di almeno € 15.000,00 in ordine alle fattispecie in esame e ad evidente valenza anche penale, o comunque le diverse maggiori o minori somme che il G.I. riterrà di
Giustizia; --il tutto oltre condanna di ad ulteriore somma, equitativamente Parte_2 determinabile dal G.I. e in favore dell'attore, ex art. 96 c.p.c. e 1226 c.c., in forza della gravissima e spregiudicata condotta tenuta nella fase stragiudiziale e giudiziale;
--in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge;
--in via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle superiori istanze, tenuto conto del danno subito dall'attore e della condotta giudiziale e stragiudiziale della convenuta, compensare le spese di lite;
pagina 5 di 15 --in via istruttoria, sebbene si ritenga che la causa possa essere già trattenuta in decisione in forza di quanto ampiamente dedotto in narrativa nonché per il mancato assolvimento da parte della Banca all'onere probatorio sulla stessa gravante, viste anche le istanze avversarie, per mero tuziorismo difensivo la scrivente difesa richiama e ripropone tutte le istanze probatorie, dirette e contrarie, in tal senso formulate con le proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. da aversi qui per richiamate e trascritte, ribadendosi in primis il disconoscimento da parte dell'appellato della sottoscrizione ad egli apparentemente riferibile di cui all'ordine del 04-12-2007 e della corrispondenza del medesimo documento a qualsivoglia originale;
del pari si insiste per la reiezione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni meglio esplicate nella propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c., in quanto generiche, concernenti fatti da provarsi documentalmente e soprattutto inammissibili, atteso che le due testi indicate ( e hanno Testimone_1 Parte_3 entrambe un concreto interesse in causa e sono tutt'altro che attendibili: la prima è stata addirittura parte in causa poiché citata come terzo e poi estromessa in forza di sentenza parziale oggetto di separato appello;
--in ogni caso con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi legali di ambo i gradi del giudizio, rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. nella misura di legge ove dovuti, rimettendosi al Giudicante ogni valutazione in ordine all'opportunità di condanna della anche ex art. 96 c.p.c., ad una somma Pt_2 equitativamente determinata in favore dell'appellato, in ragione della condotta tenuta e per quanto attiene alla mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria e per aver sottaciuto la RADIAZIONE del proprio dipendente e Promotore Finanziario sia in primo grado che oggi, con il proprio appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio per ottenere il Controparte_1 Parte_2
risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'illecita condotta contrattuale dell'Istituto, consistita nel consentire ai contitolari di fondi, cointestati con l'attore, la liquidazione - e la conseguente appropriazione dell'intero ricavo - per complessivi € 192.740,84 (in forza di due operazioni avvenute nel dicembre 2007), nonostante la previsione di firma congiunta per ogni operazione.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e chiamando Pt_2
comunque in causa il promotore finanziario, e la contestataria dei Controparte_2
rapporti patrimoniali con , ovvero la signora (madre), Controparte_1 Controparte_3
per essere da questi manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice.
Dopo la sentenza parziale di improcedibilità della domanda proposta dalla banca convenuta nei confronti dei terzi chiamati per mancato espletamento della mediazione obbligatoria nel pagina 6 di 15 termine assegnato dal Giudice di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e decisa con la sentenza oggi impugnata che accoglieva parzialmente la domanda e condannava al pagamento, in favore di , del Parte_2 Controparte_1
complessivo importo di €89.500,00 oltre interessi legali successivi dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, oltre ai 4/5 delle spese di lite.
3. A fondamento della decisione il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. sollevata dalla banca, osservando che il diritto al risarcimento aveva genesi contrattuale, quindi soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale sancito dall'art. 2946 cc, che l'asserito danno risaliva al dicembre 2007, e che in atti vi era uno scritto del legale dell'attore pervenuto via pec in data 26 febbraio 2014 alla banca, cui andava riconnessa efficacia interruttiva della prescrizione, atto poi seguito da tempestiva citazione.
4. Nel merito, il Tribunale osservava che l'attore agiva in quanto cliente della banca in forza di contratto di gestione patrimoniale cointestato con altri, allegando che la banca, disattendendo la previsione contrattuale della firma congiunta di tutti gli intestatari per qualsiasi operazione, aveva dato esecuzione a disposizioni senza il proprio consenso, che avevano determinato una fuoriuscita dalla gestione di € 178.000, prima, e di € 14.740,84, poi, dei quali chiedeva il risarcimento del danno in misura proporzionale alla propria quota di cointestazione pari ad 1/3.
5. Il Giudice di prime cure evidenziava che trattandosi di azione contrattuale di danni derivati dall'altrui inadempimento, secondo consolidata giurisprudenza la banca, a fronte dell'altrui circostanziata allegazione di inadempimento, era onerata della prova dell'esatto adempimento, e quindi tenuta a dimostrare di aver eseguito le operazioni contestate con il consenso di tutti i cointestatari, e in mancanza di tale prova, la banca andava considerata inadempiente, e quindi tenuta al ristoro del danno conseguente, restando alla banca la possibilità di provare che la fuoriuscita del denaro dalla suddetta gestione, pur non debitamente autorizzata, aveva comportato il pari incremento di altre posizioni patrimoniali riferibili all'attore, e che quindi nessun danno si era in concreto verificato.
6. Con riferimento alla seconda operazione, che aveva determinato la fuoriuscita di € pagina 7 di 15 14.740,84, il giudice di primo grado osservava trattarsi delle “rimanenti somme…utilizzate per
l'acquisto di quote di un Fondo Rendifit, il quale era già stato precedentemente aperto dai medesimi cointestatari della gestione patrimoniale, ossia la sig.ra la sig.ra e il Controparte_3 Parte_3
sig. ”, come originariamente allegato dalla convenuta e non contestato Controparte_1
dall'attore, che aveva invece contestato la paternità della sottoscrizione che gli veniva attribuita nel documento in data 4 dicembre 2007, e quindi la legittimità dell'esecuzione della relativa disposizione, perché non ordinata da tutti i cointestatari, senza però specificamente negare che detto minore importo fosse confluito in uno strumento finanziario di cui era parimenti contitolare per un terzo.
Conseguentemente il Tribunale rigettava la relativa domanda poiché, anche ad ammettere l'altrui inadempimento, all'attore non era derivato alcun danno.
7. Con riferimento all'altra ben più consistente operazione, il Tribunale osservava che in atti vi era una disposizione in data 3.12.2007 con cui la contitolare aveva Controparte_3
chiesto la liquidazione della gestione comune per € 178.000, e che risultava documentata la fuoriuscita da tale gestione della somma, in detta consistenza, in data 19.12.2007; la banca, però, assumeva di non aver dato corso a tale ordine – proprio perché proveniente dalla sola contitolare - ma a quello successivo del 4.12.2007, concernente la Controparte_3
liquidazione totale della gestione e (apparentemente) sottoscritto da tutti i contitolari.
8. In relazione a detto documento, l'attore aveva disconosciuto l'autografia della firma a sé riferita, e la banca aveva richiesto la verificazione, ma secondo il giudice di prime cure l'istruttoria in proposito risultava superflua, evidenziando che nel documento in parola era specificamente richiesto il bonifico del controvalore della liquidazione verso il c/c inerente al fondo “Euromobiliare SGR Rendifit”, altro strumento finanziario parimenti cointestato ai disponenti, ma che non era questa l'operazione che la banca assumeva di aver eseguito in relazione all'importo di € 178.000,00, avendo la stessa allegato: “Successivamente alla liquidazione totale del portafoglio sopra citata, e utilizzando le somme rinvenute dall'estinzione medesima, è stata sottoscritta dalla sola sig.ra una Polizza Credemvita per l'importo di Euro Controparte_3
178.000,00. Le rimanenti somme sono state utilizzate per l'acquisto di quote di un Fondo Rendifit, il quale era già stato precedentemente aperto dai medesimi cointestatari della gestione patrimoniale, ossia la pagina 8 di 15 sig.ra la sig.ra e il sig. ”. Controparte_3 Parte_3 Controparte_1
9. Osservava il giudicante che la banca, quindi, fin dall'inizio aveva ammesso di aver dato corso alla liquidazione dell'importo di € 178.000,00 secondo modalità non previste nella disposizione congiunta del 4 dicembre attribuita ai tre contitolari, e quindi senza che in tale documento fosse rinvenibile una autorizzazione in tal senso proveniente dall'odierno attore, dovendosi ritenere l'allegazione non più modificabile una volta scadute le preclusioni assertive, non potendosi quindi tener conto della memoria conclusiva della banca, ove veniva diversamente allegato che, a seguito della richiesta di riscatto integrale del 4.12.2007, le somme fino a tale data contenute nella gestione patrimoniale erano confluite nel fondo
Rendifit intestato, tra gli altri, al medesimo sig. . CP_1
Da ciò conseguiva l'irrilevanza dell'indagine sulla paternità dello scritto, perché la fuoriuscita dalla gestione comune dell'importo di € 178.000,00 in data 19.12.2007 costituiva, in ogni caso, operazione della banca non legittimata dal suddetto documento, vero o falso che fosse.
10. Quanto alla prova per testi, con la quale la banca chiedeva di provare che anche l'impiego dell'importo di € 178.000,00 in una polizza Credemvita intestata alla sola sig.ra era avvenuto per richiesta di tutti i cointestatari, il giudice di prime cure Controparte_3
rilevava che la prova non poteva ammettersi per difetto di specificazione delle diverse circostanze e modalità in cui la banca avrebbe ricevuto l'autorizzazione dell'attore a procedere nel senso indicato.
11. In definitiva, il giudice di prime cure riteneva accertato che:
a) la disposizione del 3 dicembre 2007 proveniente dalla sola recava Controparte_3
l'importo esatto da liquidare (€.178.000) e precise modalità di liquidazione, ovvero l'accredito su conto corrente intestato a n°835……154. La polizza Parte_5
assicurativa di risultava sottoscritta dalla predetta in pari data, per tale Parte_5
importo, e prevedeva il pagamento in unica soluzione con accredito proprio su tale conto;
b) l'importo di €.178.000 contabilmente risultava quale prelievo del quarto trimestre 2007, non parte della liquidazione di chiusura;
tanto che il conto di gestione, determinato il saldo attivo al 31/12/2007, era rimasto formalmente operativo fino al 31 marzo 2008, epoca in pagina 9 di 15 cui era stato liquidato;
c) la polizza, dunque, non era stata sottoscritta dalla “successivamente alla liquidazione CP_3
totale del portafoglio sopra citata, e utilizzando le somme rinvenute dall'estinzione medesima”, come asserito dalla banca, ma in data anteriore, utilizzando somme prelevate dalla gestione comune prima della liquidazione di chiusura.
Conseguentemente, l'operazione eseguita dalla banca costituiva suo inadempimento contrattuale, cui era conseguito in capo all'attore un danno patrimoniale, pari ad un terzo di tale importo, e trattandosi di obbligazione da fatto illecito (nella specie, contrattuale),
l'importo suddetto andava attualizzato e maggiorato del danno da ritardo, che poteva farsi coincidere con gli interessi maturati al tasso legale via via rivalutato dal momento in cui il danno si era prodotto - ovvero dal 19.12.2007 – per un importo complessivamente pari
(con arrotondamento) ad € 89.500,00.
12. Il Tribunale, infine, riteneva infondato il concorso colposo del danneggiato, che la banca invocava “in ragione dell'assoluta noncuranza con cui il sig. ha gestito il proprio patrimonio, CP_1
nonché del fatto che nulla abbia fatto per limitare le perdite, ritenendo molto più comodo disinteressarsi del tutto del proprio investimento”, osservando che il danno patrimoniale si era verificato nella sua interezza all'atto dell'indebita liquidazione, senza alcun contributo causale del danneggiato;
stabiliva inoltre che alcun danno non patrimoniale fosse risarcibile all'attore, sia perché la condotta imputabile alla banca, che non si era appropriata del denaro, non era ascrivibile ad ipotesi di reato, trattandosi di illecito rilevante solo sul piano civilistico;
sia perché in mancanza di reato, il danno non patrimoniale non è risarcibile, ove il diritto leso, come nella specie, attenga al patrimonio e non alla persona.
13. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e Pt_1
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 10 di 15 14. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia – errata valutazione in merito alla sospensione del giudizio - per i seguenti ordini di motivi:
a) il Tribunale di Modena non avrebbe fornito alcuna valida argomentazione per il rigetto della richiesta della di sospendere il giudizio di primo grado in attesa della pronuncia Pt_2
della Corte d'Appello di Bologna in relazione all'impugnazione della sentenza parziale pronunciata nei confronti della e dei terzi chiamati in manleva. Pt_2
A tale riguardo si deduce che la motivazione addotta dal giudice di primo grado, secondo cui la richiesta della “non può essere accolta;
essendo già in astratto impredicabile il caso in cui la Pt_2
decisione della controversia principale dipenda dalla decisione della correlata causa di garanzia propria od impropria”, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in quanto incompleta, inadeguata e insufficiente, e tale da non consentire in alcun modo alla difesa dell'appellante di comprendere quale sia stato il ragionamento logico-giuridico per il quale il
Giudice ha inteso rigettare la domanda formulata dalla Pt_2
b) la sospensione del giudizio sarebbe stata comunque necessaria anche a fronte del contenuto della sentenza che ha riconosciuto la sussistenza di un danno che, come argomentato fin dal primo grado di giudizio, sarebbe stato causato dal solo sig. e CP_2
in relazione a somme di cui ha beneficiato la sola sig.ra ossia i due soggetti nei cui CP_3
confronti la aveva formulato domanda di manleva e regresso, e che sono parti Pt_2
appellate nel separato giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
15. Il motivo è infondato.
La sentenza del Tribunale non è incorsa nel lamentato difetto di motivazione avendo invece il giudice di prime cure sufficientemente e correttamente spiegato, come risulta dall'inciso riportato dallo stesso appellante, i motivi del rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio di primo grado, non essendo neppure astrattamente predicabile un rapporto di dipendenza della causa principale di risarcimento del danno contrattuale dalla causa di garanzia oggetto della domanda di manleva proposta dalla banca convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
Solo per completezza espositiva si osserva che nessuna rilevanza, a tale riguardo, può essere conferita al fatto che con sentenza n. 2198 pubblicata in data 7 novembre 2023 questa
Corte pagina 11 di 15 d'Appello ha accolto l'appello della dichiarando la procedibilità della domanda Pt_2
formulata dalla banca nel primo grado di giudizio, avendo peraltro la Corte nella stessa decisone rilevato che le domande di merito dovevano intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. in quanto non espressamente riproposte dalla banca.
16. Con il secondo motivo si lamenta che le argomentazioni del Giudice di prime cure, che hanno condotto lo stesso a ritenere non legittimata l'operazione di liquidazione della gestione patrimoniale, non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti, risultando anzi contrarie alla stessa documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio che sconfesserebbe quanto affermato dal Giudice di prime cure.
Deduce l'appellante, riproponendo le argomentazioni contenute negli scritti difensivi di primo grado, che in atti sono presenti due diversi ordini di riscatto della gestione patrimoniale:
- un primo ordine datato 3.12.2007 è stato sottoscritto dalla sola sig.ra e detto CP_3
ordine non sarebbe mai stato eseguito in quanto non presentava le firme di tutti i cointestatari della gestione patrimoniale;
- un secondo ordine datato 4.12.2007, regolarmente sottoscritto da tutti i cointestatari della gestione patrimoniale, del quale il ha disconosciuto la propria sottoscrizione e CP_1
rispetto al quale la ha ritualmente formulato nel giudizio di primo grado apposita Pt_2
istanza di verificazione dichiarando di volersi avvalere del documento.
17. Deduce l'appellante che la ha regolarmente dato seguito alla sola seconda Pt_2
richiesta di riscatto, con la quale tutti i Clienti cointestatari hanno richiesto il prelievo totale e la conseguente estinzione del rapporto di gestione patrimoniale con contestuale richiesta che le somme confluissero nel Fondo Rendifit sottoscritto da tutti i cointestatari.
All'esito della liquidazione della gestione patrimoniale tutte le somme sarebbero confluite nel diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, e tale CP_4
affermazione troverebbe piena conferma nelle difese svolte dalla nel primo grado di Pt_2
giudizio. La infatti aveva affermato che la sottoscrizione della polizza ad Pt_2 Parte_6
opera della sig.ra ra avvenuta, testualmente, “successivamente alla liquidazione totale del CP_3
portafoglio” ossia in un momento in cui tutte le somme della gestione patrimoniale erano pagina 12 di 15 confluite nel Fondo Rendifit in forza della disposizione sottoscritta in data 4.12.2007.
18. Il motivo è infondato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta acclarata l'infondatezza della versione fornita dalla difesa dell'appellante e riproposta in questa fase del giudizio, in quanto la Banca ha, evidentemente, eseguito la prima disposizione del 3.12.2007 proveniente dalla sola che indicava l'importo da liquidare di € 178.000,00 e precise modalità di Controparte_3
liquidazione mediante l'accredito su conto corrente intestato a n°83, e la Parte_5
polizza assicurativa di risulta sottoscritta dalla stessa in Parte_5 Controparte_3
pari data, per tale importo, e prevedeva il pagamento in unica soluzione con accredito proprio su tale conto.
Deve pertanto confermarsi la decisione del giudice di primo grado che ha correttamente rilevato che la polizza, dunque, non era stata sottoscritta dalla “successivamente alla CP_3
liquidazione totale del portafoglio sopra citata, e utilizzando le somme rinvenute dall'estinzione medesima”, come sostenuto dall'odierna appellante, ma in data anteriore, utilizzando somme prelevate dalla gestione comune prima della liquidazione di chiusura.
E' pertanto evidente che la successiva disposizione del 4.12.2007 con la quale, apparentemente, anche il disponeva la liquidazione della gestione comune Controparte_1
è comunque operazione irrilevante ai fini della decisione, essendosi l'inadempimento della banca cristallizzatosi nell'aver dato esecuzione alla prima disposizione del 3.12.2007 violando la clausola che prevedeva la firma congiunta per ogni operazione relativa alla gestione comune del patrimonio affidato all'intermediario finanziario.
19. Con il terzo motivo si chiede in ogni caso la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Modena ha escluso il concorso di colpa dell'attore, deducendo che l'odierno appellato avrebbe ben potuto attivarsi e tenere un determinato comportamento in relazione alle somme investite e in relazione alle quali ha lamentato i relativi danni nel giudizio di primo grado – comportamenti come analisi dell'andamento della gestione patrimoniale, verifica degli estratti conto, verifica del saldo di chiusura, ecc. – che il Tribunale di Modena non ha in alcun modo considerato (anche in questo caso ai limiti dell'omessa motivazione) ai fini della sentenza impugnata. pagina 13 di 15 20. Anche questo motivo è infondato, dovendosi confermare quanto già condivisibilmente osservato dal Tribunale sul punto, ovvero che “…il danno patrimoniale si è verificato nella sua interezza all'atto dell'indebita liquidazione, senza alcun contributo causale del danneggiato.”, non assumendo pertanto alcuna rilevanza in termini di concorso di colpa il comportamento successivo dell'appellato, asseritamente inadempiente ai suoi doveri di controllo della gestione patrimoniale.
21. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Non può essere invece accolta la domanda dell'appellato di condannare la ex art. 96 Pt_2
c.p.c. ad una somma equitativamente determinata in ragione della condotta tenuta, sia per quanto attiene alla mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, sia per aver sottaciuto la radiazione del proprio dipendente e Promotore Finanziario, non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c. in quanto l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle Parte_1
spese di lite del grado in favore di liquidate in Euro 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta. pagina 14 di 15 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 24.06.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 306/2023 promossa da:
(già , Parte_1 Parte_2
(C.F. / P.I. ) P.IVA_1 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv. CIVALE FABIO e CORATZA SUSANNA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv. MUSCETTOLA PIETRO e MUSCETTOLA MICHELE
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza n. 54/2024 pubblicata dal Tribunale di Modena in data 17 gennaio 2023 nel procedimento R.G. n. 9362/2017 nella persona del Giudice Unico Dott. Michele Cifarelli, notificata in data
17 gennaio 2023, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 15 - accertare e dichiarare la caducazione della sentenza oggetto della presente impugnazione e rimettere le parti dinanzi al giudice di primo grado ovvero rimettere la causa al giudice di primo grado poiché doveva essere integrato il contraddittorio ovvero non doveva essere estromessa una parte;
- accertare la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alle domande svolte dalla Pt_2
- ovvero, in ogni caso, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa e pertanto rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti della Controparte_1 Pt_2
- accertare e dichiarare il diritto della di ottenere la restituzione delle somme versate al sig. Pt_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno e a titolo di spese legali in forza della sentenza pubblicata dal Tribunale di
Modena in data 17 gennaio 2023 nel procedimento R.G. n. 9362/2017 nella persona del Giudice Unico
Dott. Michele Cifarelli, notificata in data 17 gennaio 2023 e, per l'effetto, condannare lo stesso sig. CP_1
alla restituzione delle somme versate a detto titolo dalla oltre interessi dal dì del dovuto al
[...] Pt_2 saldo;
IN VIA GRADATA
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: Pt_2
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata ex adverso, per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare inammissibili le domande nuove formulate da parte attrice nella memoria avversaria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. fino al termine del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 1533/2020 per i motivi di cui all'istanza depositata dalla Pt_2
- rigettare le avversarie eccezioni preliminari in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal sig. a titolo di risarcimento danni per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c. per CP_1
i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935
e 2948 c.c.;
- autorizzare ai fini dell'azione di manleva e regresso svolta da la chiamata in causa Parte_2 del sig. e contestualmente spostare la prima udienza allo scopo di consentire la Controparte_2 citazione dello stesso sig. nel rispetto dei termini processuali previsti ex art. 163 bis Controparte_2
c.p.c.;
- autorizzare ai fini dell'azione di manleva e regresso svolta da la chiamata in causa Parte_2 della sig.ra e contestualmente spostare la prima udienza allo scopo di consentire la Controparte_3 pagina 2 di 15 citazione della stessa sig.ra nel rispetto dei termini processuali previsti ex art. 163 bis Controparte_3
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA GRADATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall'odierna attrice, escludere o ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione del concorso di colpa del sig. ex art. 1227 c.c.; CP_1
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la responsabilità della per l'operato del sig. Pt_2
accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso sig. nella produzione del danno a CP_2 CP_2 carico del sig. , e per l'effetto, condannare il sig. all'integrale restituzione in favore della CP_1 CP_2 di tutte le somme, per qualsiasi titolo, che la stessa eventualmente fosse tenuta a Pt_2 Pt_2 corrispondere all'attore in ragione del presente giudizio, nonché alla rifusione delle spese legali che la Pt_2 fosse condannata eventualmente a pagare, o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento del sig. e della sua responsabilità; CP_2
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la responsabilità della accertare e dichiarare che Pt_2 unica beneficiaria delle somme pari ad Euro 178.000,00 richieste dall'odierno attore risulta essere la sig.ra e per l'effetto, condannare la sig.ra all'integrale restituzione in favore della Controparte_3 CP_3 di tutte le somme, per qualsiasi titolo, che la stessa eventualmente fosse tenuta a Pt_2 Pt_2 corrispondere all'attore in ragione del presente giudizio, nonché alla rifusione delle spese legali che la Pt_2 fosse condannata eventualmente a pagare, o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento della sig.ra della sua responsabilità; CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie attoree in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa;
- ammettere consulenza tecnica d'ufficio grafologica ex art. 217 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal sig. sulla richiesta di rimborso totale delle somme CP_1 detenute nel rapporto di gestione patrimoniale;
- ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in data 4 dicembre 2007 è stato richiesto un rimborso integrale delle somme presenti nella gestione patrimoniale avente mandato n. 837/053/315726 sottoscritto da tutti gli intestatari della predetta gestione patrimoniale;
pagina 3 di 15 2) vero che le somme precedentemente presenti nella gestione patrimoniale sono confluite, per richiesta di tutti i cointestatari, in un fondo Rendifit intestato ai sigg.ri e Controparte_3 Controparte_1 [...]
ed in una polizza Credemvita intestata alla sig.ra Pt_3 Controparte_3
Si indicano quali testi sui capitoli nn. 1 e 2 le sigg.re e , domiciliate in Controparte_3 Parte_3
Modena;
- nella denegata quanto non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, ammettersi prova contraria sui capitoli di prova formulati da parte attrice e ammessi dal Giudice con i testi già indicati dalla in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. Pt_2
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014.”;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che in data 4 dicembre 2007 è stato richiesto un rimborso integrale delle somme presenti nella gestione patrimoniale avente mandato n. 837/053/315726 sottoscritto da tutti gli intestatari della predetta gestione patrimoniale;
2) vero che le somme precedentemente presenti nella gestione patrimoniale sono confluite, per richiesta di tutti i cointestatari, in un fondo Rendifit intestato ai sigg.ri e Controparte_3 Controparte_1 [...]
ed in una polizza Credemvita intestata alla sig.ra Pt_3 Controparte_3
Si indicano quali testi sui capitoli nn. 1 e 2 le sigg.re e , domiciliate in Controparte_3 Parte_3
Modena.
Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
Conclusioni per appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corta d'Appello adita, preso atto di tutto quanto dedotto ed eccepito dalla scrivente difesa, anche nei propri atti di primo grado da aversi qui per trascritti e richiamati, accertati i fatti di causa ed ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
--in via preliminare ritenere inammissibili ex art. 342 c.p.c. le domande e istanze di cui agli atti di primo grado della semplicemente ricopiati nelle conclusioni dell'atto di appello con richiesta di Pt_2 accoglimento in via gradata, in quanto non oggetto di specifica censura, ragion per cui non è dato neppure comprendere quali sarebbero le contestazioni mosse alla sentenza e su cui dover prendere posizione: ci si riferisce, in particolare, alla verificazione della scrittura disconosciuta dall'appellato, così come alla prescrizione e decadenza del diritto (argomenti di cui in appello nulla si dice), per non parlare poi della pagina 4 di 15 richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di soggetti terzi già chiamati in primo grado ed estromessi in forza di sentenza parziale, con addirittura istanza di differimento udienza;
--nel merito rigettare l'appello proposto e confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata per le ragioni tutte, in fatto e in diritto, di cui in narrativa;
--sempre nel merito respingere le domanda tutte dell'appellante non avendo questi minimamente provato i fatti asseritamente dedotti a propria discolpa, quali, a titolo esemplificativo, l'asserito ordine di trasferimento degli euro 178.000 in favore di a firma congiunta di tutti i cointestatari del Parte_4 conto per la sottoscrizione della polizza intestata alla onere probatorio a suo carico ex art. 1218 CP_3
c.c. oltre che ai sensi e per gli effetti di cui al C.d. Consumatore;
--in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi l'Ecc.ma Corte dovesse ravvisare la ragionevolezza di alcune delle domande proposte dalla parte appellante, riconoscere in ogni caso il danno patito dal Sig. per l'illecita distrazione delle somme di cui ai rapporti cointestati e a firma CP_1 congiunta oggetto di causa, con conseguente condanna della , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni, giuste conclusioni rassegnate nella memoria conclusiva di primo grado e che qui di seguito si trascrivono (con limitazione, per l'espressa rinuncia di cui al paragrafo 6 della narrativa, alla pro-quota dei 178.000 euro confluiti in Parte_4 invece che 192.740,85) o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia:
Ogni diversa istanza disattesa, --nel merito, ritenere la - in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore – responsabile dell'illecita distrazione e sparizione del denaro presso la stessa depositato in ragione dei rapporti contrattuali dedotti (a firma congiunta), ergo ex art. 1218 c.c. e/o 2043
c.c. e/o 2049 c.c., oltre che in forza e in ragione del Codice del Consumatore, avuto particolare riguardo all'inadempimento /non corretto adempimento contrattuale suo o del proprio promotore finanziario;
--conseguentemente condannare per gli stessi titoli e ragioni - in persona del Parte_2 legale rappresentante pro-tempore - a corrispondere a parte attrice la quota di sua spettanza dei fondi illecitamente sottratti, pari ad € 64.246,95, ovvero un terzo del capitale totale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal momento dell'illecita appropriazione/ distrazione al saldo effettivo, ove dovuti, nonché risarcimento danni morali nella misura di almeno € 15.000,00 in ordine alle fattispecie in esame e ad evidente valenza anche penale, o comunque le diverse maggiori o minori somme che il G.I. riterrà di
Giustizia; --il tutto oltre condanna di ad ulteriore somma, equitativamente Parte_2 determinabile dal G.I. e in favore dell'attore, ex art. 96 c.p.c. e 1226 c.c., in forza della gravissima e spregiudicata condotta tenuta nella fase stragiudiziale e giudiziale;
--in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge;
--in via meramente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle superiori istanze, tenuto conto del danno subito dall'attore e della condotta giudiziale e stragiudiziale della convenuta, compensare le spese di lite;
pagina 5 di 15 --in via istruttoria, sebbene si ritenga che la causa possa essere già trattenuta in decisione in forza di quanto ampiamente dedotto in narrativa nonché per il mancato assolvimento da parte della Banca all'onere probatorio sulla stessa gravante, viste anche le istanze avversarie, per mero tuziorismo difensivo la scrivente difesa richiama e ripropone tutte le istanze probatorie, dirette e contrarie, in tal senso formulate con le proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. da aversi qui per richiamate e trascritte, ribadendosi in primis il disconoscimento da parte dell'appellato della sottoscrizione ad egli apparentemente riferibile di cui all'ordine del 04-12-2007 e della corrispondenza del medesimo documento a qualsivoglia originale;
del pari si insiste per la reiezione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni meglio esplicate nella propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c., in quanto generiche, concernenti fatti da provarsi documentalmente e soprattutto inammissibili, atteso che le due testi indicate ( e hanno Testimone_1 Parte_3 entrambe un concreto interesse in causa e sono tutt'altro che attendibili: la prima è stata addirittura parte in causa poiché citata come terzo e poi estromessa in forza di sentenza parziale oggetto di separato appello;
--in ogni caso con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi legali di ambo i gradi del giudizio, rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. nella misura di legge ove dovuti, rimettendosi al Giudicante ogni valutazione in ordine all'opportunità di condanna della anche ex art. 96 c.p.c., ad una somma Pt_2 equitativamente determinata in favore dell'appellato, in ragione della condotta tenuta e per quanto attiene alla mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria e per aver sottaciuto la RADIAZIONE del proprio dipendente e Promotore Finanziario sia in primo grado che oggi, con il proprio appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio per ottenere il Controparte_1 Parte_2
risarcimento del danno subìto in conseguenza dell'illecita condotta contrattuale dell'Istituto, consistita nel consentire ai contitolari di fondi, cointestati con l'attore, la liquidazione - e la conseguente appropriazione dell'intero ricavo - per complessivi € 192.740,84 (in forza di due operazioni avvenute nel dicembre 2007), nonostante la previsione di firma congiunta per ogni operazione.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e chiamando Pt_2
comunque in causa il promotore finanziario, e la contestataria dei Controparte_2
rapporti patrimoniali con , ovvero la signora (madre), Controparte_1 Controparte_3
per essere da questi manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice.
Dopo la sentenza parziale di improcedibilità della domanda proposta dalla banca convenuta nei confronti dei terzi chiamati per mancato espletamento della mediazione obbligatoria nel pagina 6 di 15 termine assegnato dal Giudice di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e decisa con la sentenza oggi impugnata che accoglieva parzialmente la domanda e condannava al pagamento, in favore di , del Parte_2 Controparte_1
complessivo importo di €89.500,00 oltre interessi legali successivi dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, oltre ai 4/5 delle spese di lite.
3. A fondamento della decisione il giudice di prime cure, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. sollevata dalla banca, osservando che il diritto al risarcimento aveva genesi contrattuale, quindi soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale sancito dall'art. 2946 cc, che l'asserito danno risaliva al dicembre 2007, e che in atti vi era uno scritto del legale dell'attore pervenuto via pec in data 26 febbraio 2014 alla banca, cui andava riconnessa efficacia interruttiva della prescrizione, atto poi seguito da tempestiva citazione.
4. Nel merito, il Tribunale osservava che l'attore agiva in quanto cliente della banca in forza di contratto di gestione patrimoniale cointestato con altri, allegando che la banca, disattendendo la previsione contrattuale della firma congiunta di tutti gli intestatari per qualsiasi operazione, aveva dato esecuzione a disposizioni senza il proprio consenso, che avevano determinato una fuoriuscita dalla gestione di € 178.000, prima, e di € 14.740,84, poi, dei quali chiedeva il risarcimento del danno in misura proporzionale alla propria quota di cointestazione pari ad 1/3.
5. Il Giudice di prime cure evidenziava che trattandosi di azione contrattuale di danni derivati dall'altrui inadempimento, secondo consolidata giurisprudenza la banca, a fronte dell'altrui circostanziata allegazione di inadempimento, era onerata della prova dell'esatto adempimento, e quindi tenuta a dimostrare di aver eseguito le operazioni contestate con il consenso di tutti i cointestatari, e in mancanza di tale prova, la banca andava considerata inadempiente, e quindi tenuta al ristoro del danno conseguente, restando alla banca la possibilità di provare che la fuoriuscita del denaro dalla suddetta gestione, pur non debitamente autorizzata, aveva comportato il pari incremento di altre posizioni patrimoniali riferibili all'attore, e che quindi nessun danno si era in concreto verificato.
6. Con riferimento alla seconda operazione, che aveva determinato la fuoriuscita di € pagina 7 di 15 14.740,84, il giudice di primo grado osservava trattarsi delle “rimanenti somme…utilizzate per
l'acquisto di quote di un Fondo Rendifit, il quale era già stato precedentemente aperto dai medesimi cointestatari della gestione patrimoniale, ossia la sig.ra la sig.ra e il Controparte_3 Parte_3
sig. ”, come originariamente allegato dalla convenuta e non contestato Controparte_1
dall'attore, che aveva invece contestato la paternità della sottoscrizione che gli veniva attribuita nel documento in data 4 dicembre 2007, e quindi la legittimità dell'esecuzione della relativa disposizione, perché non ordinata da tutti i cointestatari, senza però specificamente negare che detto minore importo fosse confluito in uno strumento finanziario di cui era parimenti contitolare per un terzo.
Conseguentemente il Tribunale rigettava la relativa domanda poiché, anche ad ammettere l'altrui inadempimento, all'attore non era derivato alcun danno.
7. Con riferimento all'altra ben più consistente operazione, il Tribunale osservava che in atti vi era una disposizione in data 3.12.2007 con cui la contitolare aveva Controparte_3
chiesto la liquidazione della gestione comune per € 178.000, e che risultava documentata la fuoriuscita da tale gestione della somma, in detta consistenza, in data 19.12.2007; la banca, però, assumeva di non aver dato corso a tale ordine – proprio perché proveniente dalla sola contitolare - ma a quello successivo del 4.12.2007, concernente la Controparte_3
liquidazione totale della gestione e (apparentemente) sottoscritto da tutti i contitolari.
8. In relazione a detto documento, l'attore aveva disconosciuto l'autografia della firma a sé riferita, e la banca aveva richiesto la verificazione, ma secondo il giudice di prime cure l'istruttoria in proposito risultava superflua, evidenziando che nel documento in parola era specificamente richiesto il bonifico del controvalore della liquidazione verso il c/c inerente al fondo “Euromobiliare SGR Rendifit”, altro strumento finanziario parimenti cointestato ai disponenti, ma che non era questa l'operazione che la banca assumeva di aver eseguito in relazione all'importo di € 178.000,00, avendo la stessa allegato: “Successivamente alla liquidazione totale del portafoglio sopra citata, e utilizzando le somme rinvenute dall'estinzione medesima, è stata sottoscritta dalla sola sig.ra una Polizza Credemvita per l'importo di Euro Controparte_3
178.000,00. Le rimanenti somme sono state utilizzate per l'acquisto di quote di un Fondo Rendifit, il quale era già stato precedentemente aperto dai medesimi cointestatari della gestione patrimoniale, ossia la pagina 8 di 15 sig.ra la sig.ra e il sig. ”. Controparte_3 Parte_3 Controparte_1
9. Osservava il giudicante che la banca, quindi, fin dall'inizio aveva ammesso di aver dato corso alla liquidazione dell'importo di € 178.000,00 secondo modalità non previste nella disposizione congiunta del 4 dicembre attribuita ai tre contitolari, e quindi senza che in tale documento fosse rinvenibile una autorizzazione in tal senso proveniente dall'odierno attore, dovendosi ritenere l'allegazione non più modificabile una volta scadute le preclusioni assertive, non potendosi quindi tener conto della memoria conclusiva della banca, ove veniva diversamente allegato che, a seguito della richiesta di riscatto integrale del 4.12.2007, le somme fino a tale data contenute nella gestione patrimoniale erano confluite nel fondo
Rendifit intestato, tra gli altri, al medesimo sig. . CP_1
Da ciò conseguiva l'irrilevanza dell'indagine sulla paternità dello scritto, perché la fuoriuscita dalla gestione comune dell'importo di € 178.000,00 in data 19.12.2007 costituiva, in ogni caso, operazione della banca non legittimata dal suddetto documento, vero o falso che fosse.
10. Quanto alla prova per testi, con la quale la banca chiedeva di provare che anche l'impiego dell'importo di € 178.000,00 in una polizza Credemvita intestata alla sola sig.ra era avvenuto per richiesta di tutti i cointestatari, il giudice di prime cure Controparte_3
rilevava che la prova non poteva ammettersi per difetto di specificazione delle diverse circostanze e modalità in cui la banca avrebbe ricevuto l'autorizzazione dell'attore a procedere nel senso indicato.
11. In definitiva, il giudice di prime cure riteneva accertato che:
a) la disposizione del 3 dicembre 2007 proveniente dalla sola recava Controparte_3
l'importo esatto da liquidare (€.178.000) e precise modalità di liquidazione, ovvero l'accredito su conto corrente intestato a n°835……154. La polizza Parte_5
assicurativa di risultava sottoscritta dalla predetta in pari data, per tale Parte_5
importo, e prevedeva il pagamento in unica soluzione con accredito proprio su tale conto;
b) l'importo di €.178.000 contabilmente risultava quale prelievo del quarto trimestre 2007, non parte della liquidazione di chiusura;
tanto che il conto di gestione, determinato il saldo attivo al 31/12/2007, era rimasto formalmente operativo fino al 31 marzo 2008, epoca in pagina 9 di 15 cui era stato liquidato;
c) la polizza, dunque, non era stata sottoscritta dalla “successivamente alla liquidazione CP_3
totale del portafoglio sopra citata, e utilizzando le somme rinvenute dall'estinzione medesima”, come asserito dalla banca, ma in data anteriore, utilizzando somme prelevate dalla gestione comune prima della liquidazione di chiusura.
Conseguentemente, l'operazione eseguita dalla banca costituiva suo inadempimento contrattuale, cui era conseguito in capo all'attore un danno patrimoniale, pari ad un terzo di tale importo, e trattandosi di obbligazione da fatto illecito (nella specie, contrattuale),
l'importo suddetto andava attualizzato e maggiorato del danno da ritardo, che poteva farsi coincidere con gli interessi maturati al tasso legale via via rivalutato dal momento in cui il danno si era prodotto - ovvero dal 19.12.2007 – per un importo complessivamente pari
(con arrotondamento) ad € 89.500,00.
12. Il Tribunale, infine, riteneva infondato il concorso colposo del danneggiato, che la banca invocava “in ragione dell'assoluta noncuranza con cui il sig. ha gestito il proprio patrimonio, CP_1
nonché del fatto che nulla abbia fatto per limitare le perdite, ritenendo molto più comodo disinteressarsi del tutto del proprio investimento”, osservando che il danno patrimoniale si era verificato nella sua interezza all'atto dell'indebita liquidazione, senza alcun contributo causale del danneggiato;
stabiliva inoltre che alcun danno non patrimoniale fosse risarcibile all'attore, sia perché la condotta imputabile alla banca, che non si era appropriata del denaro, non era ascrivibile ad ipotesi di reato, trattandosi di illecito rilevante solo sul piano civilistico;
sia perché in mancanza di reato, il danno non patrimoniale non è risarcibile, ove il diritto leso, come nella specie, attenga al patrimonio e non alla persona.
13. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza e Pt_1
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 10 di 15 14. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia – errata valutazione in merito alla sospensione del giudizio - per i seguenti ordini di motivi:
a) il Tribunale di Modena non avrebbe fornito alcuna valida argomentazione per il rigetto della richiesta della di sospendere il giudizio di primo grado in attesa della pronuncia Pt_2
della Corte d'Appello di Bologna in relazione all'impugnazione della sentenza parziale pronunciata nei confronti della e dei terzi chiamati in manleva. Pt_2
A tale riguardo si deduce che la motivazione addotta dal giudice di primo grado, secondo cui la richiesta della “non può essere accolta;
essendo già in astratto impredicabile il caso in cui la Pt_2
decisione della controversia principale dipenda dalla decisione della correlata causa di garanzia propria od impropria”, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in quanto incompleta, inadeguata e insufficiente, e tale da non consentire in alcun modo alla difesa dell'appellante di comprendere quale sia stato il ragionamento logico-giuridico per il quale il
Giudice ha inteso rigettare la domanda formulata dalla Pt_2
b) la sospensione del giudizio sarebbe stata comunque necessaria anche a fronte del contenuto della sentenza che ha riconosciuto la sussistenza di un danno che, come argomentato fin dal primo grado di giudizio, sarebbe stato causato dal solo sig. e CP_2
in relazione a somme di cui ha beneficiato la sola sig.ra ossia i due soggetti nei cui CP_3
confronti la aveva formulato domanda di manleva e regresso, e che sono parti Pt_2
appellate nel separato giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
15. Il motivo è infondato.
La sentenza del Tribunale non è incorsa nel lamentato difetto di motivazione avendo invece il giudice di prime cure sufficientemente e correttamente spiegato, come risulta dall'inciso riportato dallo stesso appellante, i motivi del rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio di primo grado, non essendo neppure astrattamente predicabile un rapporto di dipendenza della causa principale di risarcimento del danno contrattuale dalla causa di garanzia oggetto della domanda di manleva proposta dalla banca convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
Solo per completezza espositiva si osserva che nessuna rilevanza, a tale riguardo, può essere conferita al fatto che con sentenza n. 2198 pubblicata in data 7 novembre 2023 questa
Corte pagina 11 di 15 d'Appello ha accolto l'appello della dichiarando la procedibilità della domanda Pt_2
formulata dalla banca nel primo grado di giudizio, avendo peraltro la Corte nella stessa decisone rilevato che le domande di merito dovevano intendersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. in quanto non espressamente riproposte dalla banca.
16. Con il secondo motivo si lamenta che le argomentazioni del Giudice di prime cure, che hanno condotto lo stesso a ritenere non legittimata l'operazione di liquidazione della gestione patrimoniale, non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti, risultando anzi contrarie alla stessa documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio che sconfesserebbe quanto affermato dal Giudice di prime cure.
Deduce l'appellante, riproponendo le argomentazioni contenute negli scritti difensivi di primo grado, che in atti sono presenti due diversi ordini di riscatto della gestione patrimoniale:
- un primo ordine datato 3.12.2007 è stato sottoscritto dalla sola sig.ra e detto CP_3
ordine non sarebbe mai stato eseguito in quanto non presentava le firme di tutti i cointestatari della gestione patrimoniale;
- un secondo ordine datato 4.12.2007, regolarmente sottoscritto da tutti i cointestatari della gestione patrimoniale, del quale il ha disconosciuto la propria sottoscrizione e CP_1
rispetto al quale la ha ritualmente formulato nel giudizio di primo grado apposita Pt_2
istanza di verificazione dichiarando di volersi avvalere del documento.
17. Deduce l'appellante che la ha regolarmente dato seguito alla sola seconda Pt_2
richiesta di riscatto, con la quale tutti i Clienti cointestatari hanno richiesto il prelievo totale e la conseguente estinzione del rapporto di gestione patrimoniale con contestuale richiesta che le somme confluissero nel Fondo Rendifit sottoscritto da tutti i cointestatari.
All'esito della liquidazione della gestione patrimoniale tutte le somme sarebbero confluite nel diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, e tale CP_4
affermazione troverebbe piena conferma nelle difese svolte dalla nel primo grado di Pt_2
giudizio. La infatti aveva affermato che la sottoscrizione della polizza ad Pt_2 Parte_6
opera della sig.ra ra avvenuta, testualmente, “successivamente alla liquidazione totale del CP_3
portafoglio” ossia in un momento in cui tutte le somme della gestione patrimoniale erano pagina 12 di 15 confluite nel Fondo Rendifit in forza della disposizione sottoscritta in data 4.12.2007.
18. Il motivo è infondato.
Dall'esame della documentazione in atti risulta acclarata l'infondatezza della versione fornita dalla difesa dell'appellante e riproposta in questa fase del giudizio, in quanto la Banca ha, evidentemente, eseguito la prima disposizione del 3.12.2007 proveniente dalla sola che indicava l'importo da liquidare di € 178.000,00 e precise modalità di Controparte_3
liquidazione mediante l'accredito su conto corrente intestato a n°83, e la Parte_5
polizza assicurativa di risulta sottoscritta dalla stessa in Parte_5 Controparte_3
pari data, per tale importo, e prevedeva il pagamento in unica soluzione con accredito proprio su tale conto.
Deve pertanto confermarsi la decisione del giudice di primo grado che ha correttamente rilevato che la polizza, dunque, non era stata sottoscritta dalla “successivamente alla CP_3
liquidazione totale del portafoglio sopra citata, e utilizzando le somme rinvenute dall'estinzione medesima”, come sostenuto dall'odierna appellante, ma in data anteriore, utilizzando somme prelevate dalla gestione comune prima della liquidazione di chiusura.
E' pertanto evidente che la successiva disposizione del 4.12.2007 con la quale, apparentemente, anche il disponeva la liquidazione della gestione comune Controparte_1
è comunque operazione irrilevante ai fini della decisione, essendosi l'inadempimento della banca cristallizzatosi nell'aver dato esecuzione alla prima disposizione del 3.12.2007 violando la clausola che prevedeva la firma congiunta per ogni operazione relativa alla gestione comune del patrimonio affidato all'intermediario finanziario.
19. Con il terzo motivo si chiede in ogni caso la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Modena ha escluso il concorso di colpa dell'attore, deducendo che l'odierno appellato avrebbe ben potuto attivarsi e tenere un determinato comportamento in relazione alle somme investite e in relazione alle quali ha lamentato i relativi danni nel giudizio di primo grado – comportamenti come analisi dell'andamento della gestione patrimoniale, verifica degli estratti conto, verifica del saldo di chiusura, ecc. – che il Tribunale di Modena non ha in alcun modo considerato (anche in questo caso ai limiti dell'omessa motivazione) ai fini della sentenza impugnata. pagina 13 di 15 20. Anche questo motivo è infondato, dovendosi confermare quanto già condivisibilmente osservato dal Tribunale sul punto, ovvero che “…il danno patrimoniale si è verificato nella sua interezza all'atto dell'indebita liquidazione, senza alcun contributo causale del danneggiato.”, non assumendo pertanto alcuna rilevanza in termini di concorso di colpa il comportamento successivo dell'appellato, asseritamente inadempiente ai suoi doveri di controllo della gestione patrimoniale.
21. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Non può essere invece accolta la domanda dell'appellato di condannare la ex art. 96 Pt_2
c.p.c. ad una somma equitativamente determinata in ragione della condotta tenuta, sia per quanto attiene alla mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, sia per aver sottaciuto la radiazione del proprio dipendente e Promotore Finanziario, non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c. in quanto l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle Parte_1
spese di lite del grado in favore di liquidate in Euro 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta. pagina 14 di 15 Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 24.06.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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