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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2937/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2937 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1
opponente, con gli avv.ti Daniele Bresciani e Francesco Bresciani
e rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2
(già
[...] CP_3
opposta, con l'avv. Marco Verdi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.11.2024 e, perciò, per entrambe come da rispettivi fogli depositati in data 11.6.2021.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 129 ord., in data 9.1.2019 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a
(da ora, solo di pagare, in favore della ricorrente Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(da ora, la somma di € 186.560,00=, oltre interessi e spese, quale importo
[...] CP_1
pagina 1 di 8 Contr dell'anticipazione concessa da (da ora, alla cliente Controparte_4
(da ora, ) a fronte della cessione (in forza del “contratto di anticipazioni
contro
Controparte_6 CP_6 cessioni di credito (distinto nell'ambito della contabilità della con il n. 71723213/55) stipulato CP_4 in data 15.07.2013”) del maggior credito di complessivi € 233.200,00= vantato da quest'ultima nei Contr confronti di in forza di contratto di “fornitura”; credito poi ceduto da in favore di . Pt_1 CP_1
Avverso tale decreto, notificato in data 16.1.2019, ha proposto tempestiva opposizione con atto Pt_1
di citazione notificato in data 25.2.2019, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca. ha articolato, in sostanza, quattro motivi di opposizione, lamentando: i) la Pt_1
“ILLEGITTIMAZIONE TT SI , non essendo il credito per cui è CP_7 CP_3
Contr causa incluso fra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco concluso da con ii) la CP_1
“ILLEGITTIMITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO DA A Controparte_6 [...]
in ragione della clausola di incedibilità del credito pattuita da essa opponente Controparte_4 con;
iii) la “ammissione del credito al passivo fallimentare [che] comporta che la presente CP_6 azione risulta illegittima”; iv) in ogni caso, la insussistenza del credito azionato in via monitoria.
La società opponente ha quindi concluso perché il tribunale volesse “revocare e dichiarare privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.129/2019 – n.84/2019 R.G., emesso il 09.01.2019 […] per carenza di legittimazione attiva ad agire in capo alla ricorrente […] e perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto”.
Si è costituita in giudizio nella ricordata qualità di (ulteriore) cessionaria del credito originato dal CP_1 rapporto di “fornitura” intercorso fra e l'opposta, confermata la propria CP_6 Pt_1
“legittimazione attiva” e la titolarità del credito azionato in via monitoria, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ed ha quindi concluso, in via principale, per la conferma del decreto opposto;
in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma di giustizia, oltre interessi, con rifusione delle spese di lite.
Accolta con ordinanza in data 28.9.2019 l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione di documenti e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa in fatto.
pagina 2 di 8 Come anticipato sub 1., il credito azionato da in via monitoria trae origine da un contratto di CP_1
fornitura di impianti fotovoltaici concluso fra e (poi fallita e rimasta estranea al Pt_1 CP_6
presente giudizio).
Il complessivo credito contrattuale, pari a € 583.000,00=, è stato – in parte – pacificamente pagato da a (si tratta della porzione di credito portata dalle fatture nn. 101, 102 e 201 dell'anno Pt_1 CP_6
2013) e non rileva ai fini del presente giudizio.
Il credito residuo, pari a complessivi € 233.200,00= risulta originariamente portato dalle fatture nn. 133
e 206 del 2013, dell'importo di € 116.600,00= ciascuna, fatture successivamente stornate e nuovamente emesse da con i numeri 71 e 72 del 2014 (aventi medesimo importo e causale); si tratta del CP_6
Contr credito ceduto da a a fronte dell'anticipazione della minor somma di € 185.560,00= in CP_6
forza di “contratto di anticipazioni contro cessioni di credito (distinto nell'ambito della contabilità della Banca con il n. 71723213/55) stipulato in data 15.07.2013”, poi azionato in via monitoria da Contr (quale cessionaria di . CP_1
Contr ha comunicato la (prima) cessione a con comunicazione inoltrata in data 30.4.2014, Pt_1
ricevuta in data 7.5.2014 da quest'ultima, che ha prontamente contestato la validità della cessione.
Nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, detto credito è stato successivamente oggetto – in Contr tesi – di una seconda cessione da a di cui è stata data pubblicità ex art. 58 T.U.B. in CP_1
Gazzetta Ufficiale.
3. . Controparte_8 CP_3
Col primo motivo di opposizione, lamenta la “ILLEGITTIMAZIONE TT Pt_1 [...]
(da intendersi quale difetto di legittimazione attiva della odierna opposta). Controparte_9
Va preliminarmente rilevato che, come noto, “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela,
pagina 3 di 8 al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. […]” (fra le altre, Cass. 13756/2006, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, come accennato, ha chiaramente allegato – dapprima nel ricorso monitorio e CP_1
poi nella comparsa di costituzione nel presente giudizio – d'essere cessionaria, e perciò titolare, del credito azionato in via monitoria.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
L'eccezione va tuttavia esaminata nei termini – comunque emersi alla stregua dei motivi di opposizione formulati da – della questione (di merito) dell'accertamento della effettiva titolarità del credito. Pt_1
L'eccezione, così riqualificata deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
4. Titolarità del credito azionato da – Diritto. CP_1
Per giurisprudenza ormai costante, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così, fra le altre, Cass. 17944/2023, da cui è tratta la massima).
Ulteriori pronunce della corte di legittimità hanno poi chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (da ultimo, Cass. 5190/2025, da cui è tratta la massima;
in argomento si veda anche la precedente Cass. 4277/2023, secondo cui “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
pagina 4 di 8 ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nello stesso senso l'ulteriore – recente – pronuncia della corte di legittimità n. 2511/2025, che ha ribadito che “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto”.
Sulla scorta di tali principi, va quindi ribadito che, in caso di specifica contestazione sollevata dal debitore ceduto, incombe sul (preteso) cessionario l'onere di provare, fra l'altro, l'effettivo acquisto del credito in forza di un contratto di cessione valido ed efficace;
e ciò in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c., a norma del quale incombe sul soggetto che agisce in giudizio l'onere di provare tutti i fatti posti a fondamento della pretesa.
5. Titolarità del credito azionato da – In fatto CP_1
Emerge dal tenore degli atti di causa che:
Contr a) ha proposto il ricorso monitorio, in qualità di cessionaria di per ottenere il pagamento di CP_1 un credito ceduto a quest'ultima da nell'ambito di un “contratto di anticipazioni
contro
CP_6 cessioni di credito (distinto nell'ambito della contabilità della con il n. 71723213/55) stipulato CP_4 in data 15.07.2013”;
b) ha proposto opposizione, rilevando che (pag. n. 3 dell'atto di citazione in opposizione) “come Pt_1
indicato nel ricorso monitorio, il contratto di anticipazioni contro cessione di credito stipulato il
15.07.2013 tra la e la era contraddistinto con il Controparte_6 Controparte_4 numero 71723213/55. Questa era anche l'unica indicazione a disposizione della odierna attrice opponente ricavabile dalle comunicazioni ricevute dalla banca.
Orbene, inserendo il numero di contratto nell'apposita sezione del sito internet sopra citato il risultato
è che “il credito relativo alla posizione indicata NON è stato oggetto di cessione””
pagina 5 di 8 c) ha replicato a tale contestazione con la comparsa di risposta, evidenziando che (pag. n. 7 della CP_1 comparsa di risposta) “a differenza di quanto erroneamente sostenuto dall'opponente, inserendo il numero di “Fidi e Garanzie – FG” relativo alla posizione della (cedente), individuato Controparte_6 nell'ambito della contabilità della al numero di FG 4744141, risulta che “il credito relativo CP_4
alla posizione numero 4744141 di è stato oggetto di cessione” (come Controparte_4 da schermata prodotta quale doc. n. 5 dell'opposta);
d) è seguita la
contro
-replica di che, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n.1, c.p.c., ha Pt_1 rilevato che “il citato numero FG 4744141 è indicato nella sola contabilità della e non vi è CP_4
traccia di esso in alcuno nei documenti o nelle lettere che aveva inviato Controparte_4 alla , evidenziando altresì che “tanto è vero che parte avversa non Parte_1
richiama o produce alcun documento che possa dimostrare in qualche modo la conoscenza della attrice opponente di detto numero”;
e) non ha replicato in alcun modo a tale osservazione, né ha formulato alcuna istanza istruttoria, CP_1
non avendo depositato le successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
In tale contesto, rileva il tribunale che i chiarimenti forniti da di cui al punto c) risultano in CP_1 astratto condivisibili, atteso che l'esame della schermata prodotta (doc. n. 5 citato) conferma che l'indagine relativa ai crediti oggetto di cessione va condotta utilizzando il numero di rapporto con riferimento ai soli crediti ceduti da “MPS CS”, mentre per i crediti ceduti “Banca MPS” e “MPS L&F” deve essere utilizzato il numero del “Servizio Fidi e Garanzie (FG)”. Contr Resta tuttavia ignoto se il numero invocato da (ossia il numero “Fidi e Garanzie – FG” 4744141) Contr sia quello che individua il rapporto intrattenuto da con (o forse i crediti derivanti da CP_6
detto rapporto e oggetto di cessione); circostanza legittimamente ignorata da e che non appare in Pt_1
alcun modo ricavabile né dalla schermata in esame, né da altri documenti comunque prodotti da CP_1
Ne deriva il totale difetto di valore probatorio della schermata prodotta al doc. n. 5.
5.1. La prova dell'effettiva inclusione dei crediti derivanti dal rapporto di anticipazione intercorso fra Contr e fra quelli poi oggetto della ulteriore cessione “in blocco” pacificamente intervenuta tra CP_6
Contr e non appare poi ricavabile dalle risultanze dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi CP_1 dell'art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale.
pagina 6 di 8 L'avviso menziona difatti un mero “insieme di crediti” (che è cosa diversa da “tutti i crediti”) “che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative”
(e perciò, per definizione, inidonee alla sicura individuazione dei crediti); ne deriva il tenore troppo generico della descrizione contenuta nell'avviso, che non consente di stabilire, col necessario grado di certezza, se il credito per cui è causa rientri o meno nella cessione di crediti “in blocco” intervenuta tra Contr e CP_1
6. Conclusioni.
Ribadito pertanto che sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito idonea prova della CP_1
Contr propria qualità di cessionaria del credito sorto in capo a l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 129 ord., in data 9.1.2019 va accolta, restando a carico dell'odierna opposta le spese relative alla fase monitoria.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Nulla quanto alla restituzione degli importi eventualmente versati a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, in difetto di espressa domanda di parte.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
(già , mandataria di Controparte_2 CP_3
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio di CP_1 Pt_1
opposizione, che si liquidano in € 406,50= per spese ed € 13.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti gli importi indicati in nota spese, complessivamente inferiori ai valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo di questo Parte_1 tribunale n. 129 ord., in data 9.1.2019 e, per l'effetto, revoca detto decreto;
condanna l'opposta
[...]
(quale mandataria di al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
della somma di € 406,50= per spese ed € 13.500,00= per compensi, oltre Parte_1
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Brescia il 5.6.2025.
pagina 7 di 8 Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2937 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1
opponente, con gli avv.ti Daniele Bresciani e Francesco Bresciani
e rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2
(già
[...] CP_3
opposta, con l'avv. Marco Verdi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.11.2024 e, perciò, per entrambe come da rispettivi fogli depositati in data 11.6.2021.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 129 ord., in data 9.1.2019 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a
(da ora, solo di pagare, in favore della ricorrente Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(da ora, la somma di € 186.560,00=, oltre interessi e spese, quale importo
[...] CP_1
pagina 1 di 8 Contr dell'anticipazione concessa da (da ora, alla cliente Controparte_4
(da ora, ) a fronte della cessione (in forza del “contratto di anticipazioni
contro
Controparte_6 CP_6 cessioni di credito (distinto nell'ambito della contabilità della con il n. 71723213/55) stipulato CP_4 in data 15.07.2013”) del maggior credito di complessivi € 233.200,00= vantato da quest'ultima nei Contr confronti di in forza di contratto di “fornitura”; credito poi ceduto da in favore di . Pt_1 CP_1
Avverso tale decreto, notificato in data 16.1.2019, ha proposto tempestiva opposizione con atto Pt_1
di citazione notificato in data 25.2.2019, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca. ha articolato, in sostanza, quattro motivi di opposizione, lamentando: i) la Pt_1
“ILLEGITTIMAZIONE TT SI , non essendo il credito per cui è CP_7 CP_3
Contr causa incluso fra quelli oggetto del contratto di cessione in blocco concluso da con ii) la CP_1
“ILLEGITTIMITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO DA A Controparte_6 [...]
in ragione della clausola di incedibilità del credito pattuita da essa opponente Controparte_4 con;
iii) la “ammissione del credito al passivo fallimentare [che] comporta che la presente CP_6 azione risulta illegittima”; iv) in ogni caso, la insussistenza del credito azionato in via monitoria.
La società opponente ha quindi concluso perché il tribunale volesse “revocare e dichiarare privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n.129/2019 – n.84/2019 R.G., emesso il 09.01.2019 […] per carenza di legittimazione attiva ad agire in capo alla ricorrente […] e perché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto”.
Si è costituita in giudizio nella ricordata qualità di (ulteriore) cessionaria del credito originato dal CP_1 rapporto di “fornitura” intercorso fra e l'opposta, confermata la propria CP_6 Pt_1
“legittimazione attiva” e la titolarità del credito azionato in via monitoria, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione ed ha quindi concluso, in via principale, per la conferma del decreto opposto;
in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o della diversa somma di giustizia, oltre interessi, con rifusione delle spese di lite.
Accolta con ordinanza in data 28.9.2019 l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione di documenti e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa in fatto.
pagina 2 di 8 Come anticipato sub 1., il credito azionato da in via monitoria trae origine da un contratto di CP_1
fornitura di impianti fotovoltaici concluso fra e (poi fallita e rimasta estranea al Pt_1 CP_6
presente giudizio).
Il complessivo credito contrattuale, pari a € 583.000,00=, è stato – in parte – pacificamente pagato da a (si tratta della porzione di credito portata dalle fatture nn. 101, 102 e 201 dell'anno Pt_1 CP_6
2013) e non rileva ai fini del presente giudizio.
Il credito residuo, pari a complessivi € 233.200,00= risulta originariamente portato dalle fatture nn. 133
e 206 del 2013, dell'importo di € 116.600,00= ciascuna, fatture successivamente stornate e nuovamente emesse da con i numeri 71 e 72 del 2014 (aventi medesimo importo e causale); si tratta del CP_6
Contr credito ceduto da a a fronte dell'anticipazione della minor somma di € 185.560,00= in CP_6
forza di “contratto di anticipazioni contro cessioni di credito (distinto nell'ambito della contabilità della Banca con il n. 71723213/55) stipulato in data 15.07.2013”, poi azionato in via monitoria da Contr (quale cessionaria di . CP_1
Contr ha comunicato la (prima) cessione a con comunicazione inoltrata in data 30.4.2014, Pt_1
ricevuta in data 7.5.2014 da quest'ultima, che ha prontamente contestato la validità della cessione.
Nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, detto credito è stato successivamente oggetto – in Contr tesi – di una seconda cessione da a di cui è stata data pubblicità ex art. 58 T.U.B. in CP_1
Gazzetta Ufficiale.
3. . Controparte_8 CP_3
Col primo motivo di opposizione, lamenta la “ILLEGITTIMAZIONE TT Pt_1 [...]
(da intendersi quale difetto di legittimazione attiva della odierna opposta). Controparte_9
Va preliminarmente rilevato che, come noto, “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela,
pagina 3 di 8 al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. […]” (fra le altre, Cass. 13756/2006, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, come accennato, ha chiaramente allegato – dapprima nel ricorso monitorio e CP_1
poi nella comparsa di costituzione nel presente giudizio – d'essere cessionaria, e perciò titolare, del credito azionato in via monitoria.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
L'eccezione va tuttavia esaminata nei termini – comunque emersi alla stregua dei motivi di opposizione formulati da – della questione (di merito) dell'accertamento della effettiva titolarità del credito. Pt_1
L'eccezione, così riqualificata deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
4. Titolarità del credito azionato da – Diritto. CP_1
Per giurisprudenza ormai costante, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così, fra le altre, Cass. 17944/2023, da cui è tratta la massima).
Ulteriori pronunce della corte di legittimità hanno poi chiarito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (da ultimo, Cass. 5190/2025, da cui è tratta la massima;
in argomento si veda anche la precedente Cass. 4277/2023, secondo cui “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
pagina 4 di 8 ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nello stesso senso l'ulteriore – recente – pronuncia della corte di legittimità n. 2511/2025, che ha ribadito che “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto”.
Sulla scorta di tali principi, va quindi ribadito che, in caso di specifica contestazione sollevata dal debitore ceduto, incombe sul (preteso) cessionario l'onere di provare, fra l'altro, l'effettivo acquisto del credito in forza di un contratto di cessione valido ed efficace;
e ciò in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 2697 c.c., a norma del quale incombe sul soggetto che agisce in giudizio l'onere di provare tutti i fatti posti a fondamento della pretesa.
5. Titolarità del credito azionato da – In fatto CP_1
Emerge dal tenore degli atti di causa che:
Contr a) ha proposto il ricorso monitorio, in qualità di cessionaria di per ottenere il pagamento di CP_1 un credito ceduto a quest'ultima da nell'ambito di un “contratto di anticipazioni
contro
CP_6 cessioni di credito (distinto nell'ambito della contabilità della con il n. 71723213/55) stipulato CP_4 in data 15.07.2013”;
b) ha proposto opposizione, rilevando che (pag. n. 3 dell'atto di citazione in opposizione) “come Pt_1
indicato nel ricorso monitorio, il contratto di anticipazioni contro cessione di credito stipulato il
15.07.2013 tra la e la era contraddistinto con il Controparte_6 Controparte_4 numero 71723213/55. Questa era anche l'unica indicazione a disposizione della odierna attrice opponente ricavabile dalle comunicazioni ricevute dalla banca.
Orbene, inserendo il numero di contratto nell'apposita sezione del sito internet sopra citato il risultato
è che “il credito relativo alla posizione indicata NON è stato oggetto di cessione””
pagina 5 di 8 c) ha replicato a tale contestazione con la comparsa di risposta, evidenziando che (pag. n. 7 della CP_1 comparsa di risposta) “a differenza di quanto erroneamente sostenuto dall'opponente, inserendo il numero di “Fidi e Garanzie – FG” relativo alla posizione della (cedente), individuato Controparte_6 nell'ambito della contabilità della al numero di FG 4744141, risulta che “il credito relativo CP_4
alla posizione numero 4744141 di è stato oggetto di cessione” (come Controparte_4 da schermata prodotta quale doc. n. 5 dell'opposta);
d) è seguita la
contro
-replica di che, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n.1, c.p.c., ha Pt_1 rilevato che “il citato numero FG 4744141 è indicato nella sola contabilità della e non vi è CP_4
traccia di esso in alcuno nei documenti o nelle lettere che aveva inviato Controparte_4 alla , evidenziando altresì che “tanto è vero che parte avversa non Parte_1
richiama o produce alcun documento che possa dimostrare in qualche modo la conoscenza della attrice opponente di detto numero”;
e) non ha replicato in alcun modo a tale osservazione, né ha formulato alcuna istanza istruttoria, CP_1
non avendo depositato le successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
In tale contesto, rileva il tribunale che i chiarimenti forniti da di cui al punto c) risultano in CP_1 astratto condivisibili, atteso che l'esame della schermata prodotta (doc. n. 5 citato) conferma che l'indagine relativa ai crediti oggetto di cessione va condotta utilizzando il numero di rapporto con riferimento ai soli crediti ceduti da “MPS CS”, mentre per i crediti ceduti “Banca MPS” e “MPS L&F” deve essere utilizzato il numero del “Servizio Fidi e Garanzie (FG)”. Contr Resta tuttavia ignoto se il numero invocato da (ossia il numero “Fidi e Garanzie – FG” 4744141) Contr sia quello che individua il rapporto intrattenuto da con (o forse i crediti derivanti da CP_6
detto rapporto e oggetto di cessione); circostanza legittimamente ignorata da e che non appare in Pt_1
alcun modo ricavabile né dalla schermata in esame, né da altri documenti comunque prodotti da CP_1
Ne deriva il totale difetto di valore probatorio della schermata prodotta al doc. n. 5.
5.1. La prova dell'effettiva inclusione dei crediti derivanti dal rapporto di anticipazione intercorso fra Contr e fra quelli poi oggetto della ulteriore cessione “in blocco” pacificamente intervenuta tra CP_6
Contr e non appare poi ricavabile dalle risultanze dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi CP_1 dell'art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale.
pagina 6 di 8 L'avviso menziona difatti un mero “insieme di crediti” (che è cosa diversa da “tutti i crediti”) “che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative”
(e perciò, per definizione, inidonee alla sicura individuazione dei crediti); ne deriva il tenore troppo generico della descrizione contenuta nell'avviso, che non consente di stabilire, col necessario grado di certezza, se il credito per cui è causa rientri o meno nella cessione di crediti “in blocco” intervenuta tra Contr e CP_1
6. Conclusioni.
Ribadito pertanto che sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito idonea prova della CP_1
Contr propria qualità di cessionaria del credito sorto in capo a l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 129 ord., in data 9.1.2019 va accolta, restando a carico dell'odierna opposta le spese relative alla fase monitoria.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Nulla quanto alla restituzione degli importi eventualmente versati a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, in difetto di espressa domanda di parte.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
(già , mandataria di Controparte_2 CP_3
va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio di CP_1 Pt_1
opposizione, che si liquidano in € 406,50= per spese ed € 13.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti gli importi indicati in nota spese, complessivamente inferiori ai valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo di questo Parte_1 tribunale n. 129 ord., in data 9.1.2019 e, per l'effetto, revoca detto decreto;
condanna l'opposta
[...]
(quale mandataria di al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
della somma di € 406,50= per spese ed € 13.500,00= per compensi, oltre Parte_1
15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Brescia il 5.6.2025.
pagina 7 di 8 Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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