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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 31/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 539/2024 V.G., vertente
TRA
n. in Germania il 20.1.1978, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Rachelina Martelli C.F._1
E
, n. a Lanciano il 29.9.1971, CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rachelina Martelli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 23.10.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 30.1.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
23.10.2024, del seguente preciso tenore:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 Affidare la casa coniugale, con tutto l'arredo, sita in Castel Frentano alla Via
Alcide De Gasperi n. 4 , alla moglie che né l'esclusiva proprietaria , anche se recentemente ristrutturata con l'apporto economico del marito il quale , al fine di stare vicino ai figli anche da un punto di vista logistico , andrà a vivere presso un'abitazione che dista meno di un chilometro dalla dimora coniugale;
Al fine di garantire ai minori di conservare un rapporto costante ed affettivo con entrambi i genitori affidare i figli ad entrambi i genitori con la collocazione alternata e paritaria dei figli presso ciascun genitore, in quanto essa oltre a garantire ai minori una pari frequentazione dei genitori (al netto degli impegni lavorativi di questi ultimi) anche nei momenti importanti della sera, della cena, del pernottamento e della mattina, prima dell'ingresso scolastici , risulta pienamente conforme al rispetto del principio di bi genitorialità e può essere garantito, sul piano logistico ed organizzativo, dalla piena idoneità delle rispettive abitazioni dei genitori all'accoglimento “stabile” della prole, anche in considerazione del fatto che il padre andrà a vivere a circa 500 metri di distanza dalla dimora coniugale;
In concreto, i coniugi chiedono che venga disposta che la collocazione alternata e paritaria dei minori si articoli come segue: nella 1° settimana del mese presso la madre, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
nella 2° settimana presso il padre dalla uscita di scuola del lunedì sino al mercoledì mattina al rientro a scuola;
presso la madre, dal mercoledì all'uscita di scuola sino a venerdì mattina al rientro a scuola;
presso il padre, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
nella 3° settimana presso la madre, dalla uscita di scuola del lunedì sino al mercoledì mattina al rientro a scuola;
presso il padre, dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina al rientro a scuola;
presso la madre, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
nella 4° settimana presso il padre dalla uscita di scuola del lunedì sino al mercoledì mattina al rientro a scuola;
presso la madre, dal mercoledì all'uscita di scuola sino a venerdì mattina al rientro a scuola;
presso il padre, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
e così via.
pagina 2 di 4 In estate e con decorso dalla chiusura sino alla riapertura della scuola: nella 1° settimana presso la madre, dal venerdì alle ore 10.30 al lunedì mattina alle ore
10.30; nella 2° settimana presso il padre, dal lunedì mattina alle ore 10.30 sino al mercoledì mattina alle ore 10.30; presso la madre, dal mercoledì mattina alle ore 10.30 sino a venerdì mattina alle ore 10.30; presso il padre, dal venerdì mattina alle ore 10.30 al lunedì mattina alle ore 10.30; nella 3° settimana presso la madre, dal lunedì mattina alle 10.30 sino al mercoledì mattina alle ore 10.30; presso il padre, dal mercoledì mattina alle ore 10.30 sino al venerdì mattina alle ore 10.30; presso la madre, dal venerdì mattina alle ore 10.30 al lunedì mattina alle ore 10.30; nella 4° settimana presso il padre, dal lunedì mattina alle ore 10.30 sino al mercoledì mattina alle ore 10.30; presso la madre, dal mercoledì mattina alle ore 10.30 sino al venerdì mattina alle ore
10.30; presso il padre, dal venerdì mattina alle ore 10.30 sino al lunedì mattina alle ore 10.30; e così via.
Nel periodo luglio agosto, i minori potranno stare 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, nei periodi da concordare entro il 30 giugno, in relazione al rispettivo periodo di ferie lavorative estive.
Ogni genitore dovrà consentire - durante l'intero anno e nelle giornate in cui sarà collocatario dei minori - una telefonata (o videochiamata) al giorno tra questi ultimi e l'altro genitore.
Le festività natalizie verranno trascorse ad anni alterni dai minori presso ciascun genitore, dalle ore 12.00 del 24 dicembre alle ore 12.00 del 30 dicembre (1° periodo), ovvero dalle ore 12.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del
6 gennaio (2° periodo): per il 2024, il 1° periodo verrà trascorso con la madre.
Le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni dai minori presso ciascun genitore, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica (1° periodo), ovvero dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00 del Lunedì dell'angelo (2° periodo); per il 2025, il ° periodo verrà trascorso con il padre.
ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli, nei periodi nei quali costoro sono collocati presso di loro, mentre il padre si accolla per intero tutte le spese straordinarie necessarie per i minori , ( scolastiche ,
pagina 3 di 4 sanitarie e per sport e/o hobby) in considerazione della diversa posizione reddituale dei coniugi;
Disporre che gli assegni familiari o l'assegno unico per i minori o qualsiasi altro emulomento erogato dallo Stato a titolo di sussidio per i figli saranno percepiti in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
Dato atto delle attuali condizioni economiche dei coniugi gli stessi rinunciano a qualsiasi assegno alimentare e /o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando reciprocamente di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel Frentano (Anno 2004 n.
8 - Parte II Serie A Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 31.1.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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