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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. RI VO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2012/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Fodale ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Libertà n. 40 attore
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Ponzio, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Trapani, nel Corso Italia n. 78 convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere una pronuncia che accerti la nullità dell'atto di cessione onerosa stipulato da quest'ultima e da in data 10.2.2015, ai rogiti del Notaio rep. n. 65.484 CP_2 Persona_1 registrato a Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 e trascritto in data 21.03.2022 ai nn. 4565 e 3755.
L'attore ha dedotto che la convenuta e la defunta hanno stipulato il detto contratto CP_2 prevedendo che, a fronte del trasferimento, in favore della della piena proprietà di un'unità CP_1 immobiliare “sita in Favignana, identificata nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 43, particella 111 sub.7, categ. A/7, cl.3^, vani 7,5, RC. Euro 813,42, Strada Comunale Costiera di Mezzogiorno snc, piano T. e un ente comune censito al catasto fabbricati al foglio 43 part. 111 sub 2”, quest'ultima si è impegnata a provvedere alla piena cura e assistenza della CP_2
Il , evidenziando che i rapporti tra la de cuius e tutti i parenti (non solo la erano idilliaci Pt_1 CP_1
e che il detto atto dispositivo sarebbe stato compiuto celandolo a questi ultimi, ha rappresentato che la ha vissuto in solitudine nell'immobile di Favignana oggetto del trasferimento, salvi i periodi estivi, CP_2 nei quali si trasferiva il figlio con la prole. Per_2
1 L'attore ha, inoltre, rappresentato che – nonostante fosse stato reso edotto che non si sarebbe proceduto alla successione della e che l'immobile ove quest'ultima ha abitato fino alla dipartita era stato CP_2 ceduto alla – lo zio e la sua famiglia continuavano ad abitare l'immobile sul quale si CP_1 Per_2 controverte dacché, a mezzo del proprio procuratore, il ha contattato gli altri legittimari, Pt_1 manifestando la volontà di intraprendere un'azione legale per far rientrare l'immobile nel patrimonio della de cuius. Tuttavia, gli altri legittimari hanno rappresentato di essere a conoscenza dell'atto e di ritenerlo legittimo.
In punto di diritto, parte attrice ha dedotto la nullità della cessione onerosa per mancanza dei presupposti di legge e della causa. In particolare, l'attore ha dedotto l'oggettiva sproporzione tra le prestazioni e la conseguente mancanza di alea nel detto negozio, mutuandola dal fatto che la aveva 76 anni, e CP_2
l'aspettativa di vita in Italia, per le donne, è di 80 anni, a fronte della cessione di una villa di ingente valore commerciale che, in tesi di parte attrice, non sarebbe pari a 90.000,00 euro come dedotto nell'atto rogato in notar bensì di almeno 5 volte superiore. Per_1
Il ha, poi, evidenziato che, seppur non si dovesse ritenere l'atto summenzionato nullo, si Pt_1 tratterebbe di una donazione dissimulata, pura e semplice o onerosa, rappresentando pure che il termine per l'esercizio dell'azione di simulazione è imprescrittibile.
Parte attrice ha, comunque, rappresentato che la convenuta avrebbe omesso di prestare assistenza alla mutuando tale convincimento dalla circostanza che la poco più che ventenne CP_2 CP_1 all'epoca dell'accordo, era impegnata nell'attività lavorativa, ha organizzato il proprio matrimonio, il viaggio di nozze, il trasferimento in una nuova casa, etc…, tutte attività – in tesi dell'attore – incompatibili con l'assistenza ad un'anziana.
L'attore ha, sul punto, evidenziato che, anche a voler concedere che la convenuta abbia prestato un minimo di assistenza alla di certo il corrispettivo di una villa a Favignana risulterebbe CP_2 sproporzionato.
La supposizione, sul punto, paventata dall'attore è che la a seguito del decesso del di lui padre, CP_2 in ragione dei cattivi rapporti con la di lui madre, ha preferito evitare che la nuora, in qualche modo, potesse accampare diritti sul proprio patrimonio (in quanto, all'epoca del decesso del padre del , Pt_1
l'attore era minorenne e, quindi, sotto tutela materna).
Pertanto, parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “In primis - Accertare e dichiarare che l'atto di cessione onerosa stipulato il 10.02.2015 ai rogiti del Notaio rep. n. 65.484 registrato a Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 Persona_1
e trascritto in data 21.03.2022 ai nn. 4565 e 3755 per i motivi meglio in fatto ed in diritto spiegati è nullo ed in quanto tale non produce effetti tra le parti con conseguente dichiarazione di nullità e reintegra dell'immobile nel patrimonio della de cuius;
In subordine alla superiore domanda - Accertare e dichiarare che l'atto di cessione onerosa del 10.02.2015 ai rogiti del Notaio rep. n. 65.484 registrato a Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 e trascritto in data 21.03.2022 Persona_1 ai nn. 4565 e 3755 è nullo ma produce gli effetti di un atto di donazione pura e semplice che dissimulava;
In ulteriore
2 subordine alla superiore domanda - Accertare e dichiarare che l'atto di cessione onerosa del 10.02.2015 ai rogiti del Notaio rep. n. 65.484 registrato a Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 e trascritto in data 21.03.2022 ai nn. 4565 Persona_1
e 3755 è un atto nullo ma produce gli effetti di un atto di donazione modale ed in tal caso con l'ausilio di un CTU si chiede di determinare il valore dell'immobile oggetto di donazione e il valore di eventuali prestazioni assistenziali della sig.ra che dovessero emergere dai mezzi istruttori in base agli orari e giorni di attività svolta;
In ultimo subordine CP_1
Accertare e dichiarare che l'atto di cessione onerosa del 10.02.2015 ai rogiti del Notaio rep. n. 65.484 Persona_1 registrato a Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 e trascritto in data 21.03.2022 ai nn. 4565 e 3755 è un atto nullo e/o annullabile e/o revocabile per mancanza dei requisiti di legge, di causa e di scopo e per ogni altro vizio o diversa causale che in virtù di quanto detto da questa difesa e nel corso del presente giudizio dovesse emergere all'esito dei mezzi istruttori. - In ogni caso e con qualunque statuizione disporre la conseguente rettifica della trascrizione nei pubblici registri immobiliari con esonero da ogni responsabilità del conservatore e con spese da porre a carico della parte soccombente”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, ha contestato le asserzioni poste a Controparte_1 fondamento della domanda attorea, evidenziando come il contratto sottoscritto con la defunta CP_2 sarebbe valido ed efficacie, in quanto dettaglia minuziosamente il sinallagma.
Quanto all'assolvimento degli oneri imposti negozialmente, la convenuta ha evidenziato che l'immobile in questione si trova al di fuori del centro abitato, e che i 3 coeredi e figli della de cuius erano impossibilitati a recarsi quotidianamente dalla madre. In tesi della questi ultimi, a differenza di quanto dedotto CP_1 dall'attore, erano a conoscenza della cessione onerosa effettuata dalla ed avrebbero anche CP_2 verificato che la convenuta ha rispettato l'impegno assunto, dacché non hanno intentato alcuna causa per far valere i loro presunti diritti sull'immobile.
Quanto al proprio impegno nell'assistenza alla la convenuta ha, inoltre, evidenziato di aver CP_2 vissuto e lavorato a Favignana tutto l'anno e che, nelle rare occasioni in cui non riusciva, personalmente,
a prestare assistenza alla defunta si sarebbe fatta sostituire, come contrattualmente previsto, CP_2 specificando di provvedere a tutti i bisogni quotidiani della e di provvedere, anche CP_2 economicamente, al sostentamento della stessa.
Di contro, la convenuta ha dedotto che l'attore, a seguito della morte del padre, non si sarebbe più interessato della nonna e della famiglia (come testimonierebbero alcune inesattezze cronologiche e fattuali nell'atto di citazione, riportate in comparsa di costituzione e risposta), e non avrebbe neanche preso parte al funerale, motivo per il quale non era a conoscenza dell'atto di cessione onerosa su cui si dibatte.
Quanto al valore dell'immobile, la convenuta ha dedotto che lo stesso abbisognerebbe di apposita manutenzione, non essendo mai stato ristrutturato, non dovendosi tener conto esclusivamente della posizione in cui è ubicato.
In ordine all'alea negoziale, la ha evidenziato che l'aspettativa di vita delle donne sarebbe di 85 CP_1 anni, e che la (all'epoca della stipula settantaseienne), ha sempre vissuto a Favignana, lontana da CP_2
3 fattori di stress tipici dei centri urbani, tanto è vero che è deceduta 7 anni dopo la sottoscrizione del contratto.
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito, si chiede il rigetto della domanda attorea per i motivi esposti in narrativa, con ordine al SInor Direttore dell'Ufficio Provinciale Territorio Servizio Pubblicità Immobiliari di Trapani di procedere alla cancellazione della trascrizione della citazione eseguita in data 22.11.2022 ai nn
23527/1967 , esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità dipendente dalla suddetta formalità”.
La causa, a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, è stata istruita documentalmente, tramite prove testimoniali e interrogatorio formale della convenuta, nonché a mezzo c.t.u. e, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc. Le parti, in seguito al mutamento della persona fisica del Giudicante e alla rimessione sul ruolo della causa, hanno esplicitamente rinunciato alla nuova concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va correttamente inquadrata la natura giuridica del negozio sottoscritto dalla e dalla CP_2 CP_1
Orbene, mette conto evidenziare che il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale è quel peculiare contratto in cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, ed è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante
(si veda, da ultimo, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del 22/11/2023).
A sua volta, il contratto di mantenimento o “vitalizio alimentare” differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario).
E ancora, è proprio il menzionato elemento dell'aleatorietà a costituire il tratto distintivo tra il contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale) e la donazione: il requisito essenziale della aleatorietà deve valutarsi al momento della conclusione del contratto di mantenimento, caratterizzato dall'obiettiva incertezza iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali
4 del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (così Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7479 del 25/03/2013).
Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da
"modus" (cfr. Cass. n. 15904/2016).
È, dunque, l'alea l'elemento che segna la linea di demarcazione tra gli istituti in commento.
Sul punto, si osserva che, in tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della "equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un'uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario;
ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (cfr. Cass. n. 8116/2024).
Orbene, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, è pacifico che, in data
10.2.2015, ai rogiti del Notaio rep. n. 65.484 registrato a Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 e Persona_1 trascritto in data 21.03.2022 ai nn. 4565 e 3755, e hanno concluso un Controparte_1 CP_2 accordo (denominato “cessione a titolo oneroso”), in forza del quale la ha trasferito, alla CP_2
la proprietà dell'unità immobiliare sita in Favignana, identificata nel Catasto Fabbricati del CP_1 predetto Comune al foglio 43, particella 111 sub.7, categ. A/7, cl.3^, vani 7,5, RC. Euro 813,42, Strada
Comunale Costiera di Mezzogiorno snc, piano T. e un ente comune censito al catasto fabbricati al foglio
43 part. 111 sub 2, verso il corrispettivo dell'obbligo, per la convenuta, “anche per i suoi eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ed anche facendosi sostituire da persona previamente accettata dalla parte cedente, a provvedere alla completa assistenza e cura della persona della cedente signora , anche e soprattutto per le necessità della CP_2 vecchiaia e di eventuale malattia. Esemplificando e secondo le necessità della cedente, la cessionaria dovrà provvedere: all'assistenza personale della cedente, ivi compresi l'aiuto nell'espletamento dei bisogni fisiologici e la pulizia personale;
- a tutti i lavori domestici necessari per mantenere la casa in buone condizioni igieniche;
- al lavaggio e alla stiratura degli
5 indumenti e della biancheria personale;
- alla preparazione di due pasti giornalieri;
- alla somministrazione dei farmaci prescritti e delle cure necessarie alla persona;
- all'acquisto, con denaro messo a disposizione dalla cedente, di farmaci, generi alimentari, prodotti per la casa e di quant'altro venisse richiesto di volta in volta dalla stessa cedente, per necessità sue e della casa;
- alla conduzione della cedente nei luoghi da lei richiesti;
- all'adempimento da parte della cessionaria di qualsiasi attività di disbrigo affari in uffici pubblici e privati, quali, a mero titolo esemplificativo, uffici finanziari, uffici pubblici, uffici postali, banche, ecc. Le parti convengono che l'assistenza di cui sopra potrà essere prestata anche presso un domicilio diverso da quello della cedente, purchè da questa accettato. Le parti espressamente dichiarano di accettare l'alea connessa alla durata del rapporto ed alla conseguente possibilità di una sproporzione tra le prestazioni dipendente dall'incertezza della data dell'evento morte della cedente, al verificarsi del quale avrà termine l'obbligazione assunta dalla cessionaria” (cfr. atto rep. N. 65.484 e racc. n. 15453 prodotto da parte attrice).
Tenuto conto del tenore letterale del negozio e preso atto della analitica determinazione delle controprestazioni assistenziali effettuata in contratto, si è dinanzi a un contratto di “vitalizio alimentare” che, come in precedenza riportato, va tenuto distinto dal contratto di donazione.
L'istruzione probatoria – tanto le prove orali, quanto l'interrogatorio formale – consente di affermare che abbia adempiuto agli obblighi specificati nella pattuizione. CP_1
In particolare, all'udienza del 22.5.2024, la teste (cugina della convenuta), alla domanda Tes_1
“Vero è che la SI.ra si occupava totalmente della SI.ra , dormiva con lei , le cucinava , la Controparte_1 CP_2 lavava , stirava per lei , le lavava gli indumenti , teneva pulita la casa, la accompagnava in macchina , faceva la spesa per lei” ha risposto: “assolutamente si, io a volte mi trovavo insieme a lei quando faceva queste faccende, sia a casa che fuori casa. La nonna viveva per questa NI e altrettanto faceva . Di solito si occupava di tutto lei, non vedevo estranei CP_1
a casa”, specificando anche che la convenuta lavorava “…solo stagionalmente, solo in estate, penso da giugno ad ottobre, in inverno non lavorava. Lei comunque lavorava solo poche ore, credo facesse un part time. Al bar stavano principalmente i miei zii e i miei cugini più grandi, i fratelli di ”, ed affermando pure che “la nonna non usciva quasi mai da casa, CP_1
e quindi spesso per prendere un po' d'aria chiedeva alla NI di fare un giro dell'isola in macchina., Spesso anche io mi trovavo con loro. La nonna non aveva neanche la patente” (cfr. verbale di udienza in atti).
Affermazioni di analogo tenore sono state rese, alla medesima udienza, dalla teste (zia della Tes_2 convenuta), che ha confermato che la “…la portava in giro in macchina, la portava in banca, la accudiva CP_1 in maniera completa, sia nella cura della persona che della casa”, specificando che la “non aveva patologie” CP_2
e, soprattutto, che – quando la convenuta era impossibilitata a prestare assistenza, “era la figlia della signora
ovvero la madre di , ad occuparsi di lei in quanto abita in una casa adiacente” (cfr. verbale di udienza CP_2 CP_1 in atti).
Effettuata la sussunzione della fattispecie contrattuale nell'alveo del contratto atipico di mantenimento, ed acclarato che la convenuta ha adempiuto l'obbligazione assunta e dedotta in contratto, è a questo punto necessario valutare la sussistenza dell'alea negoziale, parametrando le prestazioni oggetto delle rispettive obbligazioni.
6 Debbono, dunque, prendersi in considerazione, da un lato, il valore dell'immobile e, dall'altro lato, la valutazione della prestazione effettuata dall' e lo stato di salute della al momento della CP_1 CP_2 stipula del negozio, effettuando un giudizio prognostico in ordine all'aspettativa di vita della contraente cedente.
I tre profili sono stati oggetto di tre apposite consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale, le cui conclusioni, in quanto congruamente motivate e rispondenti ai quesiti in sottoposti alla cognizione dei consulenti, devono appieno condividersi, seppur nei limiti di cui si dirà puntualmente.
Quanto alla stima del valore dell'immobile, aspetto sul quale le parti hanno rassegnato conclusioni del tutto distoniche, il c.t.u. nominato, ing. ha tenuto conto di alcuni fattori: “ubicazione dell'immobile; Per_3 caratteristiche intrinseche ed estrinseche;
peculiarità e stato di manutenzione, conversazione;
consistenza; regolarità urbanistica;
andamento del mercato appetibilità del bene nel mercato e del rapporto domanda/offerta; adeguamenti e correzioni della stima in base alle conoscenze proprie del c.t.u., per determinare il più probabile valore di mercato da attribuire agli immobili oggetto della stima” (cfr. pag. 10 ctu).
Il prezzo medio, in base ai calcoli effettuati dal consulente, è stato quantificato in euro 350.000,00.
Nondimeno, l'immobile è gravato da alcuni abusi edilizi, stanti le difformità tra l'originario progetto (in base al quale è stato rilasciato il permesso di costruire) e l'effettiva costruzione. Segnatamente, “il vano scala esterno a nord ovest non previsto in progetto, potrebbe essere oggetto di demolizione, per non praticabilità della regolarizzazione amministrativa. Si è previsto il costo di demolizione dello stesso mediante apposito computo metrico, (All.
5.4), dal quale risulta un importo per lavori €2752,28, a questo importo vanno aggiunte €223.85 per la rimozione dei gradini in marmo, per totale di €2976,13. Alle quali vanno aggiunte spese tecniche per piano di demolizione, pratiche autorizzative per circa €1500, per un importo complessivo di circa €4500. Sanatoria di difformità interne ed esterne: comporta spese tecniche per pratiche edilizia in SCIA al Comune, Autorizzazione Paesaggistica, Genio Civile e catastali stimate in circa €10.000,00, alle quali vanno aggiunte sanzioni e spese amministrative valutate in circa €5000,00, per complessive €15.000,00. Spese complessive da detrarre: €19.500,00. Il valore commerciale stimato al netto delle spese ammonta a €350.000-19500= 330500 arrotondato a €330.000 (trecentotrentamila)” (cfr. pag. 11 ctu).
Assegnato il valore all'immobile, seppur in via precauzionale ed espungendo i costi per la regolarizzazione urbanistica, è necessario quantificare monetariamente l'attività di assistenza prestata dalla CP_1
Siffatta operazione non può prescindere da una preventiva analisi dello stato di salute psico-fisica della
CP_2
In relazione a tale profilo, l'ausiliario del Giudice, Dott. , ha affermato che: “Sulla base delle indagini Per_4 svolte, dai dati anamnestici e clinici raccolti, mi è possibile assolvere il mandato affidatomi e rispondere su base motivata al quesito postomi dall'Ill.mo SI. Giudice. La SI.a era affetta da Ipertensione arteriosa in trattamento CP_2 farmacologico, e trovandosi nella fascia d'età 75-79, aveva una aspettativa di vita di 88 anni…alla data della stipula del contratto in data 11/03/2015” (cfr. pag. 5 c.t.u. Dott. ). Per_4
7 Il CTU ha preso le mosse dalle stime relative alla vita media, nel 2015, effettuate dall'ISTAT che, per individui di sesso femminile, era pari a 84,7 anni, così discostandosi da quanto sostenuto da ambedue le parti (cfr. pag. 3 ctu Dott. ). Il consulente ha chiaramente affermato che: “la SI.a Per_4 CP_2 non era affetta da gravi patologie, era affetta solo da Ipertensione Arteriosa ben compensata farmacologicamente.
L'ipertensione arteriosa rappresenta uno dei principali fattori di rischio per insorgenza di infarto, insieme a fumo, diabete e aterosclerosi, pertanto è opportuno diagnosticarla precocemente ed iniziare terapia farmacologica per ridurre il rischio. Tali circostanze (ipertensione arteriosa ben compensata farmacologicamente) quindi, sono indice di discrete condizioni di salute della SI.a che non ha determinato la riduzione dell'aspettativa di vita secondo la durata della vita media in Italia CP_2
(cfr. pag. 4 ctu Dott. ). Per_4
In ragione di tale accertamento peritale, la Dott.ssa ha così argomentato le proprie Persona_5 conclusioni: “la relazione di consulenza medico legale del CTU dott. , descrive una situazione di salute Persona_6 psicofisica, della parte cedente, non grave, che fa intendere una condizione di autosufficienza della stessa. Gli stessi obblighi
a carico della vitaliziata hanno lo scopo di assistere la sig.ra nella cura di sé, della propria vita di relazione e nelle CP_2 comuni faccende domestiche. Considerato quindi tale contesto, si ritiene plausibilmente che se la cedente non avesse inteso di concludere l'accordo con la cessionaria, rivolgendosi a quanto reperibile sul mercato del lavoro, avrebbe con molta probabilità proceduto a farsi affiancare da un “Assistente a persone autosufficienti ”, così come disciplinato dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) per il Lavoro Domestico;
tale figura in particolare riguarda il livello “ C ” la cui declaratoria inquadra il lavoratore che “svolge mansioni di collaboratore familiare, che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati operano con totale autonomia e responsabilità”.
Poiché, inoltre, tra gli obblighi della cessionaria, vi era anche l'obbligo di “curare, assistere e servire la parte cedente per tutto il tempo della sua vita durante il giorno e non è indicata la notte, si può affermare che tale prestazione sarebbe stata resa da un assistente non convivente della sig.ra Inoltre dai documenti di causa, si evince che la signora aveva CP_2 CP_1 un'occupazione stagionale partime, e che nel 2018 ha contratto matrimonio. Per tali motivi si ritiene di poter comparare le prestazioni assistenziali della sig.ra con quelle di un lavoratore inquadrato nel livello “C ” non convivente, così CP_1 come previsto dal citato CCNL ” (cfr. pag. 2 ctu Dott.ssa . Persona_5
Parametrando l'aspettativa di vita ad 88 anni, la Dott.ssa ha effettuato due calcoli: uno in Persona_5 base all'effettivo “scambio di prestazione posto in essere a partire dalla data di accordo, 10/02/2015, fino alla data di morte della cedente, 14/02/2022”; un altro che tiene conto “una aspettativa di vita standard fino ad 88 anni a partire dalla data di accordo (14/02/2015 – 07/03/2027” (cfr. pag. 2 ctu Dott.ssa . Persona_5
Muovendosi all'interno delle linee ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione da assumere è quello dell'aspettativa di vita della vitaliziata, non già l'effettiva durata della vita poiché, venendo in gioco un inevitabile ragionamento ipotetico postumo, alla data di stipula del negozio non era preventivabile quando sarebbe effettivamente avvenuta la dipartita della cedente.
8 Pertanto, tenuto conto delle prospettazioni della CTU e alla luce delle aspettative di vita della Persona_5
il valore della prestazione assistenziale resa dalla va quantificato in € 164.471,55 al CP_2 CP_1 lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Pertanto, tra le due prestazioni (quella della e quella della , vi è una differenza, in CP_2 CP_1 termini monetari, di € 187.548,43 (330.000,00 € - 164.471,55 €).
Deve, a questo punto, rappresentarsi che i suesposti calcoli sono stati effettuati sulla base di valutazioni dei CTU estremamente prudenziali e, nel caso concreto, favorevoli alle tesi di parte convenuta: anzitutto, la determinazione del valore dell'immobile è stata effettuata in base ai dati estrapolati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. È noto che i valori OMI, pur correttamente individuati ed applicati dal CTU in relazione alla localizzazione ed estensione del bene, restituiscono un valore più basso rispetto al valore medio di vendita commerciale di un immobile in una determinata zona. Conseguentemente, il valore indicato dal CTU è fisiologicamente inferiore al valore commerciale dell'immobile sito in Favignana e oggetto del contratto di cessione in favore della CP_1
Ugualmente, il calcolo afferente al controvalore monetario delle prestazioni assistenziali cui si è obbligata in contratto la appare sovrastimato tenuto conto delle condizioni di salute della cedente: è CP_1 indiscusso che – tenuto conto dell'età anagrafica – godesse di ottima salute e che CP_2
l'ipertensione arteriosa cui soffriva era monitorata farmacologicamente. Tale condizione ha, difatti, condotto il ctu dott. a individuare una aspettativa di vita (al 2015) superiore rispetto al dato Per_4 statistico ISTAT e attestata in 88 anni.
Dall'altra parte, tuttavia, la dott.sa ha effettuato i propri calcoli richiamando tout court il Persona_5 contratto collettivo nazionale di lavoro per il lavoro domestico, parametrandosi al livello “C”: non è stata fatta, pertanto, alcuna personalizzazione degli importi che abbia tenuto in debito conto tanto l'autosufficienza della quanto il minore impegno assistenzialistico della peraltro CP_2 CP_1 attestato dal fatto che la stessa ha contratto matrimonio nel 2018, svolgeva attività lavorativa – seppur part time – e risiedeva in un diverso immobile. In altri termini, se le ottime condizioni di salute di CP_2 hanno determinato un incremento delle aspettative di vita rispetto alla restante popolazione femminile italiana, le stesse non possono che circoscrivere la “dispendiosità” nella esecuzione della prestazione assistenziale in capo alla CP_1
Effettuate tali precisazioni, le quali in ogni caso non smentiscono la bontà complessiva dell'operato dei tre ctu e non inficiano la logicità e coerenza dei rispettivi elaborati, deve a questo punto osservarsi che, in tema di rendita vitalizia realizzata mediante il trasferimento di un bene immobile in favore dell'obbligato, l'aleatorietà del contratto – che sussiste a fronte di un'effettiva incertezza sui vantaggi ed i sacrifici derivanti reciprocamente alle parti dalle prestazioni – va verificata tenuto conto del valore dell'immobile trasferito al vitaliziante rispetto alla prestazione da erogare al vitaliziato per la probabile
9 durata della vita dello stesso, e resta esclusa ove ricorra un'obiettiva sproporzione tra valore e prestazione
(cfr. Cass. n. 4825/2016).
La Suprema Corte ha, sul punto, dettagliato che bisogna valutare se, anche considerando il protrarsi della vita della vitalizianda oltre quella media, sarebbe stato possibile determinare preventivamente i vantaggi derivanti dal contratto ovvero verificare se, al momento della conclusione del contratto, il rischio per il vitaliziante ed il vitaliziato fosse identico: il che sarebbe stato da escludere ove la prestazione posta a carico del primo non fosse stata tale da potere intaccare il valore rappresentato dal cespite trasferito.
In sostanza, deve essere valutata l'eventuale sproporzione – obiettivamente valutabile al momento della stipulazione del contratto – fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell'immobile) rispetto all'importo della prestazione corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato (cfr. Cass. n. 4825/2016).
Nel caso di specie, la sproporzione tra le due prestazioni (economicamente valutabile in € 187.548,43) è talmente significativa da tradursi in un evidente vantaggio per la convenuta e porta, quindi, ad escludere l'aleatorietà del contratto, consistente nella obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni.
Tale condizione fortemente sperequativa sussisterebbe anche nel caso di accoglimento della proposta sub
C avanzata dalla CTU sorvolando la pur puntuale contestazione attorea in ordine al vulnus Persona_5 derivante dal mancato (o ritardato) contraddittorio sul punto, la consulente ha ipotizzato un peggioramento delle condizioni di salute della negli ultimi anni di vita. Ebbene, anche a voler CP_2 accettare un – del tutto indimostrato e sconfessato – repentino deterioramento dello stato di salute della cedente, le prestazioni a carico della vitaliziante sono state quantificate in € 187.548,43 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali).
Anche in questo caso, la sproporzione tra le due prestazioni sarebbe pari a € 142.451,57: il divario è talmente ampio da impedire, in ogni caso, il riconoscimento di una sufficiente alea nella pattuizione in esame.
In ragione di ciò, deve essere dichiarata la nullità del contratto di cessione onerosa stipulato da
[...]
e in data 10.2.2015, ai rogiti del Notaio rep. n. 65.484 registrato a CP_1 CP_2 Persona_1
Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 e trascritto in data 21.03.2022 ai nn. 4565 e 3755.
Quanto alla reintegra dell'immobile nel patrimonio della de cuius ai fini della composizione della massa ereditaria, tale domanda deve essere fatta valere dall'attore in apposito giudizio, e dovrà quindi essere oggetto di altro giudizio.
L'accoglimento della domanda principale comporta l'assorbimento delle altre domande spiegate dall'attore.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: in accoglimento della domanda proposta da , dichiara la nullità del contratto di cessione Parte_1 onerosa stipulato da e in data 10.2.2015, ai rogiti del Notaio Controparte_1 CP_2 [...] rep. n. 65.484 registrato a Trapani il 11.03.2015 al n. 1211 e trascritto in data 21.03.2022 ai nn. Per_1
4565 e 3755; pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 7.052, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato;
ogni altra domanda assorbita.
Trapani, 12.12.2025.
Il Giudice
RI VO
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