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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 29556 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 29556 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti da parte appellante e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Pineta Parte_1 C.F._1
Sacchetti n. 201 presso lo studio dell'avv. Gianluca Fontanella che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione in riassunzione.
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ggetto: opposizione avverso verbale di accertamento in materia di sanzioni per circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello in riassunzione, a seguito dell'annullamento operato dalla corte di cassazione con ordinanza n.17613/2024 della sentenza del tribunale di Roma n.
4948/2019, regolarmente notificato alle parti appellate, ha riassunto il Parte_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giudizio di appello proposto innanzi al tribunale di Roma avverso la sentenza del giudice di pace di Roma che aveva respinto la opposizione.
In particolare la sentenza del Tribunale di Roma aveva accolto la opposizione in relazione ai crediti ventati in relazione al condannando lo stesso al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese dei due gradi di giudizio quantificandoli in euro 85 per spese ed euro 180 per gli onorari delle fasi del giudizio di primo grado ed in euro 185 per spese ed euro 22° per onorari delle fasi di giudizio in relazione al giudizio di appello, oltre accessori per entrambi i gradi.
Avverso detta sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il limitatamente al Pt_1
capo relativo alle spese, e la cassazione ha accolto il ricorso indicando il principio che le spese di giudizio non possono essere liquidate in misura minore del 50% della media dell spese stesse ai sensi del dm 55/2014 e successive modificazioni.
Ha introdotto il presente giudizio chiedendo il ricalcolo delle spese di giudizio sulla base del principio affermato dalla corte di cassazione nell'operare il rinvio.
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato riassunto solo per la revisione del capo relativo alle spese, essendo stato accolto il ricorso da parte della corte di cassazione.
Osserva il giudicante che il valore di presente giudizio è fissato in euro 1.335,4l pari la valore della cartella di pagamento annullata relativa al in primo grado, e Controparte_1
su tale importo devono essere calcolate le spese di giudizio per il primo grado, mentre per il giudizio di appello avendo il giudice di pace compensato le spese ed essendo stato
RGAC 29556 ANNO 2024 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
proposto il giudizio in relazione a quel solo capo di giudizio deve essere considerato come valore l'importo delle spese di giudizio spettanti in primo grado e non liquidate.
In relazione al giudizio di primo grado doveva essere corrisposta la somma di euro 125
quali spese, euro 900 a titolo di onorari delle fasi di giudizio in relazione alla attività svolta,
oltre accessori di legge.
All'esito del giudizio di appello che ha accolto a domanda proposta avverso la compensazione delle spese doveva essere liquidato, essendo l'importo complessivamente da riconoscere superiore ai 1.100 euro doveva essere utilizzato l'importo di euro 174 a titolo di spese, euro 1.800 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, considerata la attività in concreto svolta, oltre accessori.
Per quanto riguarda il giudizio di cassazione deve essere riconosciuto l'importo di euro 196
a titolo di spese, euro 1.500 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello in relazione alle spese, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma
4849/2019
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
cassazione, spese che liquida, in euro 1.696,, di cui euro 1.500 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 196 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 16%, spese distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello, spese che liquida, in euro 1.974, di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle
RGAC 29556 ANNO 2024 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
spese nella misura del 16%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello annullato, spese che liquida, in euro 1.974, di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 16%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, detratto quanto eventualmente già percepito a tale titolo;
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di primo Controparte_1 Parte_1
grado, spese che liquida, in euro 1.025, di cui euro 900 quali onorari delle fasi di giudizio,
euro 125 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 16%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, detratto quanto eventualmente già percepito a tale titolo.
Così deciso in Roma, il giorno 19 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 29556 ANNO 2024 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 29556 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti da parte appellante e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Pineta Parte_1 C.F._1
Sacchetti n. 201 presso lo studio dell'avv. Gianluca Fontanella che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione in riassunzione.
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ggetto: opposizione avverso verbale di accertamento in materia di sanzioni per circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello in riassunzione, a seguito dell'annullamento operato dalla corte di cassazione con ordinanza n.17613/2024 della sentenza del tribunale di Roma n.
4948/2019, regolarmente notificato alle parti appellate, ha riassunto il Parte_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giudizio di appello proposto innanzi al tribunale di Roma avverso la sentenza del giudice di pace di Roma che aveva respinto la opposizione.
In particolare la sentenza del Tribunale di Roma aveva accolto la opposizione in relazione ai crediti ventati in relazione al condannando lo stesso al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese dei due gradi di giudizio quantificandoli in euro 85 per spese ed euro 180 per gli onorari delle fasi del giudizio di primo grado ed in euro 185 per spese ed euro 22° per onorari delle fasi di giudizio in relazione al giudizio di appello, oltre accessori per entrambi i gradi.
Avverso detta sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il limitatamente al Pt_1
capo relativo alle spese, e la cassazione ha accolto il ricorso indicando il principio che le spese di giudizio non possono essere liquidate in misura minore del 50% della media dell spese stesse ai sensi del dm 55/2014 e successive modificazioni.
Ha introdotto il presente giudizio chiedendo il ricalcolo delle spese di giudizio sulla base del principio affermato dalla corte di cassazione nell'operare il rinvio.
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è stato riassunto solo per la revisione del capo relativo alle spese, essendo stato accolto il ricorso da parte della corte di cassazione.
Osserva il giudicante che il valore di presente giudizio è fissato in euro 1.335,4l pari la valore della cartella di pagamento annullata relativa al in primo grado, e Controparte_1
su tale importo devono essere calcolate le spese di giudizio per il primo grado, mentre per il giudizio di appello avendo il giudice di pace compensato le spese ed essendo stato
RGAC 29556 ANNO 2024 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
proposto il giudizio in relazione a quel solo capo di giudizio deve essere considerato come valore l'importo delle spese di giudizio spettanti in primo grado e non liquidate.
In relazione al giudizio di primo grado doveva essere corrisposta la somma di euro 125
quali spese, euro 900 a titolo di onorari delle fasi di giudizio in relazione alla attività svolta,
oltre accessori di legge.
All'esito del giudizio di appello che ha accolto a domanda proposta avverso la compensazione delle spese doveva essere liquidato, essendo l'importo complessivamente da riconoscere superiore ai 1.100 euro doveva essere utilizzato l'importo di euro 174 a titolo di spese, euro 1.800 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, considerata la attività in concreto svolta, oltre accessori.
Per quanto riguarda il giudizio di cassazione deve essere riconosciuto l'importo di euro 196
a titolo di spese, euro 1.500 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello in relazione alle spese, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma
4849/2019
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
cassazione, spese che liquida, in euro 1.696,, di cui euro 1.500 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 196 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 16%, spese distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello, spese che liquida, in euro 1.974, di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle
RGAC 29556 ANNO 2024 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
spese nella misura del 16%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello annullato, spese che liquida, in euro 1.974, di cui euro 1.800 quali onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 16%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, detratto quanto eventualmente già percepito a tale titolo;
* condanna Il a rimborsare a le spese del giudizio di primo Controparte_1 Parte_1
grado, spese che liquida, in euro 1.025, di cui euro 900 quali onorari delle fasi di giudizio,
euro 125 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 16%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, detratto quanto eventualmente già percepito a tale titolo.
Così deciso in Roma, il giorno 19 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 29556 ANNO 2024 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale