Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2470/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 950/2021, resa il 25.04.2021, pubblicata l'11.05.2021 e non notificata, vertente
TRA
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25.04.1965 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Mignone (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) nata ad [...] il [...] ed ivi C.F._3
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv.
Palmina Pirozzi (C.F. ); C.F._4
Pagina 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.01.2015, Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, Pt_1
[...]
chiedendo: “In via principale I) Acclarare l'inadempimento di Parte_1
e, ai sensi dell'art.2058c.c e/o art.2931c.c., dichiarare lo stesso
[...]
tenuto al rispetto dei termini dell'accordo dell'11/11/2013 e dell'obbligo assunto e, per l'effetto, ordinare la demolizione del tratto di muro illegittimo con la ricostruzione in arretramento. In via subordinata II)
Acclarare l'inadempimento di e, ai sensi Parte_1
dell'art.1453c.c., dichiarare risolto l'accordo intercorso tra le parti e, per
l'effetto, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi con la restituzione all'attrice del terreno occupato e la ricostruzione del muro dov'era all'origine. In via ulteriormente subordinata III) Acclarare
l'inadempimento di e, previo accertamento dello stato di Parte_1
fatto preesistente, dichiarare annullabile l'accordo dell'11/11/13 anche ai sensi dell'art.1971c.c. e/o 1975 c.c. con tutte le conseguenze di legge. In ogni caso IV) condannare al risarcimento di tutti i danni, Parte_1
patrimoniali e morali, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U., comunque pari al costo occorrente per la demolizione e la ricostruzione del muro e per il patema d'animo sofferto dall'attrice per essere una persona anziana, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro. Condannare il
Pagina 2 convenuto al pagamento, in favore di , delle Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, oltre al Rimborso Forfettario, IVA e
Cassa come per legge”.
Nel dettaglio, l'attrice ha agito con la finalità di ottenere l'esatto adempimento – o in subordine la risoluzione con ripristino dello status quo ante - dell'accordo transattivo stipulato con il convenuto Parte_1
in data 11.11.2013, con il quale era stata pattuita la demolizione del muro di confine esistente tra le due proprietà e la ricostruzione dello stesso secondo le specifiche indicazioni e i progetti precisati all'interno dell'accordo.
A sostegno della propria domanda, infatti, la ha dedotto che CP_1
parte convenuta nel ricostruire il muro di contenimento non aveva rispettato le prescrizioni contenute nell'accordo transattivo, avendo arretrato eccessivamente il muro portandolo ad una distanza inferiore ai 4 metri dallo spigolo superiore e da quello inferiore dall'ex frantoio esistente.
Instaurato il contraddittorio, con la comparsa di risposta depositata il
15.04.2015, si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) respingere ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
con l'atto di citazione del 12/01/2015 perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, condizionatamente all'eventuale accoglimento della domanda attorea, principale come delle varie subordinate declinate dalla , accogliere la Controparte_1
spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, imporre il passaggio a favore del fondo di proprietà del convenuto, particella 590, cedente sulle confinanti particelle 610 e 838 di proprietà dell'attrice, per circa ml.20,00 nella indicata aliena proprietà, di cui ml.12,00 circa in danno della
Pagina 3 particella 610 e ml.8,00 sulla particella 838, per una misura presumibilmente pari a mq 8,00 circa, ovvero di dimensione idonea a rendere adatto e sufficiente ai bisogni del fabbricato del Parte_1
ivi eretto, l'accesso esistente, anche a seguito di C.T.U., determinando in ogni caso, l'indennità dovuta dal beneficiario della servitù coattiva, prevedibilmente, anche ai fini fiscali, pari ad €1.000,00;3) condannare in ogni caso al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
In particolare, il convenuto, pur sostenendo l'infondatezza della pretesa attorea, ha proposto una domanda riconvenzionale condizionata all'eventuale accoglimento della domanda principale, chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio nel fondo di proprietà della per circa ml. 20,00 nell'indicata proprietà, di cui ml. 12,00 in CP_1
danno della p.lla 610 e ml. 8,00 in danno della p.lla 838, per una misura presumibilmente pari a mq. 8,00 circa.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 21.03.2017 il Giudice istruttore disponeva l'espletamento di una CTU nominando a tal fine l'ing. Per_1
al quale veniva conferito l'incarico di “verificare se il muro di
[...]
contenimento oggi esistente tra le due proprietà sia stato o meno realizzato nel rispetto degli impegni assunti con la scrittura di transazione del
11.11.2013”.
Istruita la causa, con la sentenza precedentemente indicata, il Tribunale di
Benevento ha così provveduto: “
1. accerta, limitatamente a quanto in motivazione, l'inadempimento di rispetto alle Parte_1
obbligazioni discendenti dalla transazione in data 11 Novembre 2013,
Pagina 4 conclusa dallo stesso con Parte_1 Controparte_1
;
2. condanna a demolire il manufatto
[...] Parte_1
individuato come «Muro costruito» nell'Allegato n. 11 alla relazione di
c.t.u., ed costruire il manufatto individuato come «Muro secondo accordo transattivo» nel medesimo Allegato n. 11 alla relazione di c.t.u.; 3. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
4. rigetta la domanda riconvenzionale;
5. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti, onerando delle spese di c.t.u., con obbligo di costui di Parte_1
rifonderle a ove questa le abbia Controparte_1
anticipate, in tutto od in parte: altre spese ed i compensi interamente compensati”.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 31.05.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
censurando la decisione di prime cure e, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n°950/2021 emessa dal Tribunale di Benevento in data 25/04/2021 e pubblicata l'11/05/2021, rigettare anche la domanda proposta da
, oggetto dell'atto di citazione del Controparte_1
12/01/2015 notificato in data 20/01/2015, di cui ai capi sub 1 e 2 del dispositivo della impugnata decisione di primo grado;
2) solo in via subordinata e nel caso di non accoglimento dell'appello proposto avente ad oggetto la richiesta di rigetto della accolta domanda avanzata dalla
, si insta affinché, in riforma del capo sub 4 Controparte_1
del dispositivo della impugnata sentenza, l'adita Corte di Appello Voglia accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da in Parte_1
primo grado e, per l'effetto, imporre il passaggio a favore del fondo di cui
Pagina 5 al fol. 12, p.lla 590 di proprietà di esso , cedente sulle Parte_1
p.lle 610 e 838 di proprietà , per circa ml. Controparte_1
20,00, di cui ml. 12,00 circa sulla p.lla 610, e ml. 8,00 circa sulla p.lla 838, per una misura presumibilmente pari a mq. 8,00 circa, ovvero di dimensione idonea a rendere sufficiente alle necessità del fabbricato di proprietà l'accesso esistente anche a seguito di C.T.U., Pt_1
determinando, in ogni caso, l'indennità dovuta dal beneficiario della servitù coattiva, già prevedibilmente, anche ai fini fiscali, indicata essere pari ad Euro 1.000,00; 3) condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento delle competenze processuali del doppio grado di giudizio”.
Con la comparsa depositata il 15.10.2021, si è costituita in giudizio
[...]
, la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. nonché, nel merito, l'integrale infondatezza sia del gravame proposto sia della domanda riconvenzionale condizionata avanzata in primo grado e reiterata in sede di impugnazione. Conseguentemente, la convenuta in appello ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avvocato dichiaratosi anticipatario, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello, dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Pagina 6 1. Anzitutto, appare chiara l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c., con conseguente rigetto delle eccezioni sollevate dall'appellata . Controparte_1
1.a È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, ha indicato con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto delle domande che il giudice ha accolto.
Pagina 7 Ne deriva che l'atto difensivo proposto dall'appellante nel presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
1.b Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del
Pagina 8 non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
2. Deve, quindi, passarsi all'esame nel merito delle questioni proposte dall'appellante.
2.a Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, condividendo l'accertamento peritale effettuato dal CTU incaricato, ha accolto la domanda attorea accertando l'inadempimento contrattuale commesso da Secondo Parte_1
l'appellante il Consulente, per verificare la corretta esecuzione dei lavori, avrebbe tralasciato le specifiche indicazioni tecniche contenute nell'accordo transattivo e avrebbe assunto quale unico parametro di riferimento la linea di confine tra i due fondi stabilita nel contratto stipulato in data 20.09.1965 rep. 818 per notar , addivenendo quindi alla Per_2
conclusione errata che il muro sarebbe stato arretrato verso la proprietà
di 79 cm verso lo spigolo nord e di 63 cm verso lo spigolo Sud- CP_1
Est in luogo dei 35 cm pattuiti. L'errore di valutazione del CTU sarebbe ulteriormente palesato dal fatto che il riposizionamento del muro secondo le indicazioni peritali comporterebbe un eccessivo sacrificio per la proprietà del con una sede stradale ridotta a ml 2,05, Pt_1
contrariamente a quanto stabilito nell'accordo transattivo secondo cui la stessa avrebbe dovuto avere un'ampiezza di ml 2,35.
2.b Per le ragioni di seguito indicate, il motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
Anzitutto, è opportuno richiamare il contenuto dell'accordo transattivo concluso tra le parti in data 11 novembre 2013, contenente le indicazioni tecniche di riferimento per la ricostruzione del muro divisorio tra le proprietà – Tale accordo, per stessa ammissione delle CP_1 Pt_1
Pagina 9 parti, trova la sua ragione giustificativa nell'intenzione di conformare il muro di cinta già esistente ai confini determinati nel rogito notarile rep. n.
818 registrato il 2 ottobre 1985 al n. 5282 vol. 133 e trascritto il 7 ottobre
1965 vol. 1313, rogato dal notaio e stipulato in data 20 Persona_3
settembre 1965 tra il defunto e Persona_4 Parte_2
(dante causa di . Parte_1
L'atto del 1965, infatti, stabiliva che il confine tra le proprietà doveva essere individuato tracciando una linea retta passante per i due punti immaginari posti a mt. 4 dallo spigolo superiore (nord) e dallo spigolo inferiore (sud-est) del vecchio frantoio oleario presente sulle particelle nn.
610 e 838 di proprietà . Rispetto a tale linea di confine, il muro CP_1
divisorio già esistente – realizzato da prima Controparte_1
che il acquistasse la proprietà confinante – non risultava rispettoso Pt_1
dei confini in quanto posto ad una distanza media di circa mt. 4,35 dai due spigoli del vecchio frantoio, quindi oltre la suddetta linea di confine.
Per tali ragioni, le parti si erano accordate affinché Parte_1
provvedesse, a proprie spese, alla demolizione e ricostruzione del muro di confine, nonché al ripristino dello stato dei luoghi della proprietà della
. CP_1
Nel dettaglio, il avrebbe dovuto eseguire l'opera secondo le Pt_1
seguenti indicazioni tecniche: “4) la fondazione del muro dovrà insistere esclusivamente nella proprietà della;
Controparte_1
5) il pilastro esistente in prossimità della strada via Mazzoni Curti e a sostegno del cancello di ferro dovrà essere demolito insieme al muro esistente e ricostruito solidale con il predetto nuovo muro che si andrà a realizzare;
Pagina 10 6) il nuovo muro a farsi avrà quale direzione la traiettoria della linea di confine dettata dal predetto rogito notarile;
7) il muro a farsi sarà prolungato sino ad intersecare il lato sud della p.lla
625 e comunque il prolungamento del muro già esistente di proprietà di per il tratto ancora da realizzare;
Parte_1
8) lo spessore della parete verticale del muro, per la parte che fuoriesce dal terreno della predetta , dovrà essere pari a cm 20; CP_1
9) la ringhiera in ferro esistente sul muro sarà rimossa a cure e spese del
e successivamente rimontata sul nuovo muro a farsi;
Parte_1
10) il è autorizzato pertanto a presentare la relativa Parte_1
documentazione al Comune di Apollosa per l'esecuzione dell'opera ed ad effettuare i relativi lavori accollandosi tutte le spese nessuna esclusa, conformemente alle norme vigenti sollevando comunque la da CP_1
ogni responsabilità;
11) il muro a farsi sarà di proprietà della ”. CP_1 Controparte_1
Dalla documentazione progettuale allegata all'accordo transattivo, emerge altresì che il muro a farsi avrebbe dovuto essere eretto ad una distanza di mt. 4,00 (ovvero mt. 3,80 sottratto lo spessore del muro pari a cm. 20) dagli spigoli dell'edificio ex frantoio esistente sulla proprietà , CP_1
garantendo invece nella proprietà un passaggio di ampiezza pari a Pt_1
mt. 2,35.
Fatte queste precisazioni, confrontando le indicazioni tecniche contenute nell'accordo con i rilievi effettuati dal CTU incaricato in primo grado, emerge la correttezza delle valutazioni peritali e, quindi, della sentenza impugnata che le ha recepite.
Dalla planimetria elaborata dal CTU con cui è stato rilevato lo stato dei luoghi in seguito alla realizzazione del muro da parte del emerge Pt_1
Pagina 11 chiaramente che tutte le valutazioni sono state effettuate assumendo come parametro proprio le indicazioni tecniche contenute nell'accordo nonché i progetti ad esso allegati.
Nel dettaglio, prendendo come punto di riferimento l'edificio presente sulla proprietà , appare evidente che il muro ricostruito dal si CP_1 Pt_1
pone in una posizione più arretrata rispetto a quanto pattuito, essendo stata rilevata una distanza di mt. 3,56 dallo spigolo superiore (spigolo nord) e di mt. 3,72 da quello inferiore (spigolo sud-est), in violazione quindi della distanza pattuita di mt. 3,80 da ciascuno spigolo.
Secondo l'accertamento effettuato dal CTU, infatti: “il muro è stato ricostruito effettuando un maggiore spostamento nella proprietà
, rispetto a quella stabilita nell'accordo transattivo e nell'atto CP_1
notarile del 20 settembre 1965 Rep. n. 818, e precisamente:
- verso lo spigolo Sud-Est spostando il muro di 63 cm anziché 35 cm
(spostamento in eccesso pari a 28 cm);
- verso lo spigolo Nord spostando il muro di 79 cm anziché 35 cm
(spostamento in eccesso pari a 44 cm)” (pag. 12 dell'elaborato peritale).
Tra l'altro, l'errore nella ricostruzione del muro non è stato sostanzialmente contestato dallo stesso appellante il quale, pur indicando – erroneamente - delle cifre ridotte rispetto a quelle rilevate dal CTU in sede di esame dello stato dei luoghi, sostiene, per un verso, che il restringimento sarebbe frutto di un errore tollerabile, dall'altro, esso dovrebbe comunque ritenersi compensato in considerazione del fatto che l'ultima porzione di muro rientra di cm. 10 nel fondo di proprietà Pt_1
La difformità rilevata rispetto al progetto iniziale allegato all'accordo non può dirsi scusabile in ragione delle conseguenze che ha comportato.
Pagina 12 Anzitutto, il muro per come ricostruito contrasta chiaramente con le ragioni che hanno portato le parti in causa a concludere l'accordo transattivo, ovvero adeguarsi alla linea di confine stabilita nel rogito del 1965.
L'opera realizzata dal infatti, avrebbe dovuto seguire Pt_1
l'orientamento della suddetta linea di confine, rimanendo per tutta la sua lunghezza all'interno del fondo di proprietà della . Essa, invece, CP_1
parte da una posizione più arretrata all'interno del fondo della , CP_1
per poi intersecare la linea di confine ad una distanza di circa mt. 22,50 dal punto iniziale, proseguendo nella proprietà per una lunghezza di Pt_1
mt. 8,67. Rispetto al progetto allegato all'accordo, in sede di esecuzione sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche: “a) rotazione del primo tratto di muro, di lunghezza 22,50 metri, rispetto alla linea di confine, di circa 1 grado nella proprietà ; b) rotazione del tratto finale di CP_1
muro, di lunghezza 8,67 metri, sempre rispetto alla linea di confine, di circa 6 gradi nella propria proprietà”.
In sostanza, quindi, la ricostruzione del muro ha comportato: “1) un restringimento dell'accesso alla proprietà di circa 53 cm in più CP_1
rispetto all'accordo; 2) un restringimento del passaggio tra il muro e lo spigolo superiore del fabbricato di circa 44 cm in più rispetto CP_1
all'accordo; 3) un restringimento del passaggio tra il muro e lo spigolo inferiore del fabbricato di circa 28 cm in più rispetto CP_1
all'accordo”.
Anche con riferimento all'ulteriore profilo attinente alla distanza tra il muro di confine e l'edificio presente sul fondo di proprietà le Pt_1
difese dell'appellante non colgono nel segno e risultano sconfessate dall'accertamento peritale.
Pagina 13 L'accertamento effettuato smentisce chiaramente quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui il maggiore arretramento sarebbe stato effettuato per garantire il passaggio carrabile di mt. 2,35 sulla proprietà
Infatti, il maggiore arretramento del muro ha comportato Pt_1
l'inevitabile sacrificio di una porzione superiore di fondo per la CP_1
e il conseguenziale ampliamento dello spazio a disposizione del Pt_1
essendo stata rilevata dal CTU una distanza tra il muro e l'edificio presente sul fondo dell'appellante superiore ai pattuiti mt. 2,35, ovvero una distanza crescente che parte da un minimo di mt. 2,43 fino ad un massimo di mt.
3,20.
In ultimo, va ulteriormente evidenziato che il restringimento dell'accesso al fondo – di circa cm. 28 rispetto a quanto pattuito – ha CP_1
comportato l'impossibilità di provvedere alla installazione del cancello di accesso in ferro preesistente, la quale circostanza da un lato certifica il mancato rispetto delle indicazioni tecniche e l'arretramento eccessivo del muro, dall'altro integra di per sé un ulteriore profilo di inadempimento agli accordi intervenuti tra le parti e, precisamente, rispetto ai punti 5) e 9) della transazione.
Per i suddetti motivi, quindi, risulta chiaro l'inadempimento di Pt_1
rispetto agli impegni assunti con l'accordo transattivo del
[...]
13.11.2013. Di conseguenza, va rigettato l'appello con conferma della sentenza impugnata.
3. A questo punto, va analizzata la domanda riconvenzionale riproposta dall'appellante, condizionata all'accoglimento della domanda di
[...]
e al rigetto dell'appello. Controparte_1
3.a Oggetto della riconvenzionale è la costituzione di una servitù negli stessi luoghi interessati dai lavori di cui all'accordo transattivo al fine di
Pagina 14 ottenere un passaggio sul fondo contiguo di proprietà dell'attrice, la quale inciderebbe per circa ml. 20,00, di cui ml 12,00 circa in danno della particella 610 e ml 8,00 sulla particella 838, per una misura complessivamente pari a mq 8,00 circa.
La domanda non può trovare accoglimento.
3.b Sul punto, il Tribunale ha correttamente affermato che con l'accordo transattivo stipulato in data 13.11.2013, le parti hanno inteso contemperare le rispettive pretese individuando un nuovo assetto di interessi volto a risolvere le problematiche relative alla delimitazione dei rispettivi spazi nel rispetto della linea di confine stabilita nel rogito notarile del 1965.
Come già puntualizzato in precedenza, i proprietari dei fondi confinanti si erano accordati per l'abbattimento del muro divisorio e per la sua ricostruzione in una posizione “traslata” di circa 35 centimetri verso la proprietà della , garantendo sulla proprietà del un CP_1 Pt_1
passaggio minimo di mt. 2,35 (secondo quanto previsto nel progetto allegato all'accordo).
Secondo quanto emerge dai disegni di progetto allegati all'accordo transattivo – progetto predisposto da tecnici incaricati dallo stesso Pt_1
– se il muro fosse stato ricostruito nella posizione corretta avrebbe
[...]
dovuto garantire un passaggio carrabile sul fondo del pari a mt. Pt_1
2,35, smentendo l'assunto dell'appellante secondo cui il riposizionamento del muro comporterebbe un restringimento del passaggio tra il muro e l'edificio a mt. 2,05, impedendo la fruibilità veicolare.
Tale circostanza evidenzia, già sotto un primo profilo, l'infondatezza della domanda riconvenzionale la quale, basandosi su presupposti errati, non consentirebbe neppure di individuare in maniera esatta l'area sulla quale costituire l'eventuale servitù di passaggio richiesta.
Pagina 15 A fortiori, è opportuno evidenziare che l'indicazione, all'interno del progetto, della distanza tra il muro e l'edificio presente sul fondo Pt_1
dimostra come tale questione sia stata valutata dalle parti al momento del contemperamento dei rispettivi interessi. Laddove l'appellante avesse avuto la necessità di un passaggio di ampiezza maggiore, avrebbe dovuto manifestarlo durante le trattative in modo da addivenire ad una pattuizione differente, non potendo ritenersi ammissibile una domanda giudiziale volta a modificare surrettiziamente l'assetto di interessi stabilito con l'accordo transattivo.
Per tutte queste ragioni, quindi, anche la domanda riconvenzionale proposta deve ritenersi infondata.
4. In conclusione, quindi, sia l'appello principale che la domanda riconvenzionale condizionata sono infondati e non possono essere accolti.
Pertanto, va integralmente confermata la sentenza impugnata.
5. Va, infine, rigettata la richiesta, avanzata dall'appellata
[...]
, di condanna dell'appellante al pagamento di Controparte_1
un'ulteriore somma a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
Questo Collegio ritiene di dover aderire al principio di diritto affermato in più occasioni dalla S.C. di Cassazione, secondo cui “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta
Pagina 16 processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione”
(Cass. civ. ord. n. 38528/2021).
Nel caso di specie, non sussistono le condizioni per configurare, in capo all'appellante, una responsabilità per aver esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, né tantomeno una colpa grave “per aver insistito in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice” (Cass. civ. sent. n. 34693/2022).
6. Con riferimento alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante il rigetto integrale dell'appello, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di e Parte_1
liquidate in dispositivo applicando i valori medi da rapportarsi al valore della domanda (da € 5.201 ad € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
7. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - Parte_1
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e/o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Pagina 17 Benevento n. 950/2021, resa il 25.04.2021, pubblicata l'11.05.2021 e non notificata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali del grado di appello che si Controparte_1
liquidano in euro 3.966,00 a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge, disponendo l'attribuzione in favore dell'avv. Palmina Pirozzi dichiaratasi antistataria.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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