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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. Giuseppe Lupo Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1550/2021 R.G.
PROMOSSA DA
Curatela del fallimento della società di fatto tra la la e Parte_1 CP_1 Pt_2
(Fall. n.143-1/2015; codice fiscale nonché dei soci illimitatamente
[...] CodiceFiscale_1 responsabili (P.IVA ), la (P.IVA Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2
e , in persona del suo curatore pro-tempore Avv. Daniela Pischedda ( Parte_2 C.F._2
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Generale Antonino Cantore, n.5, presso lo studio
[...] dell'Avv. Giuseppe Di Liberto;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...], l'[...] cod. fisc. Controparte_2 CodiceFiscale_3 deceduta il 25 ottobre 2021, impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta;
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2428/2021 del 27 maggio 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda con cui la Curatela del fallimento della società di fatto tra
[...]
e (in avanti anche , aveva chiesto che si Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_3 dichiarasse l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., del contratto di compravendita del 3 ottobre 2016, in virtù del quale la convenuta aveva acquistato dalla fallita al prezzo di euro 8.000,00, la CP_1 proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Giovanni Pacini n. 15, nel NCEU al foglio 126, particella 74 sub 1 e 364.
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello la , con atto di citazione Parte_3 notificato il 10 ottobre 2021.
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, l'appellata rimase contumace.
4. In esito al decesso dell'appellata il giudizio è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi che rimasero pure contumaci.
5. All' udienza del 13 giugno 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati per le difese conclusive.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 30 giugno 2025, sottoscritta dal difensore dell'appellante, munito di procura speciale, previa autorizzazione del giudice delegato.
E' noto che, stante la contumacia degli appellati, non è necessaria la loro accettazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. A mente dell'art. 2668 comma due c.c. deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte appellante, nella contumacia di , Controparte_2
dichiara estinto il processo;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo la cancellazione della formalità trascritta nei RR.II. in data 27.02.2020 ai nn.9463/6130, relativa alla trascrizione della domanda di revocatoria oggetto di questo giudizio;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 8 settembre 2025
Il consigliere estensore
Alfonso Pinto
Il Presidente
Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. Giuseppe Lupo Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1550/2021 R.G.
PROMOSSA DA
Curatela del fallimento della società di fatto tra la la e Parte_1 CP_1 Pt_2
(Fall. n.143-1/2015; codice fiscale nonché dei soci illimitatamente
[...] CodiceFiscale_1 responsabili (P.IVA ), la (P.IVA Parte_1 P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2
e , in persona del suo curatore pro-tempore Avv. Daniela Pischedda ( Parte_2 C.F._2
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Generale Antonino Cantore, n.5, presso lo studio
[...] dell'Avv. Giuseppe Di Liberto;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...], l'[...] cod. fisc. Controparte_2 CodiceFiscale_3 deceduta il 25 ottobre 2021, impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta;
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2428/2021 del 27 maggio 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda con cui la Curatela del fallimento della società di fatto tra
[...]
e (in avanti anche , aveva chiesto che si Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_3 dichiarasse l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., del contratto di compravendita del 3 ottobre 2016, in virtù del quale la convenuta aveva acquistato dalla fallita al prezzo di euro 8.000,00, la CP_1 proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Giovanni Pacini n. 15, nel NCEU al foglio 126, particella 74 sub 1 e 364.
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello la , con atto di citazione Parte_3 notificato il 10 ottobre 2021.
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, l'appellata rimase contumace.
4. In esito al decesso dell'appellata il giudizio è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi che rimasero pure contumaci.
5. All' udienza del 13 giugno 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati per le difese conclusive.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 30 giugno 2025, sottoscritta dal difensore dell'appellante, munito di procura speciale, previa autorizzazione del giudice delegato.
E' noto che, stante la contumacia degli appellati, non è necessaria la loro accettazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. A mente dell'art. 2668 comma due c.c. deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte appellante, nella contumacia di , Controparte_2
dichiara estinto il processo;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo la cancellazione della formalità trascritta nei RR.II. in data 27.02.2020 ai nn.9463/6130, relativa alla trascrizione della domanda di revocatoria oggetto di questo giudizio;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 8 settembre 2025
Il consigliere estensore
Alfonso Pinto
Il Presidente
Giuseppe Lupo