Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3409/2024 R.G. V.G. promosso da
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Pilar Maria Dolores Castiglia che rapp. e dif. per procura in atti.
E
, nato in [...] il [...], elettivamente dom. CP_1
presso lo studio dell'avv. Carmela Lucia Zappalà che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza dinnanzi al Giudice relatore-delegato, Cons. dott.
Cannata Baratta, in data 17/12/2024 le parti chiedono l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o
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Tanto premesso, l'accordo delle parti procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
a) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Motta S. Anastasia (CT), in Via
Imera n. 10; b) il Sig. ha facoltà, salvo differente CP_2
accordo fra le parti, di vedere e tenere con sé il figlio liberamente, concordando preventivamente con la Sig.ra i tempi ed i modi dell'esercizio del diritto di vista e di Pt_1
visita, in base alle esigenze del bambino ed a quelle dei genitori, e in ogni caso, il signor potrà tenere con sé il CP_2
figlio due pomeriggi a settimana e, precisamente, nei giorni di martedì, e giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00; in modo alternato, due week1end al mese dal sabato alle ore 16:00 fino alla domenica alle ore 16,00; per sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie che comprendono, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, seguendo il principio di alternanza con la madre ed alternativamente il sabato e la domenica di Pasqua, oppure il lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo al giorno di
Pasquetta, seguendo sempre il principio dell'alternanza con la madre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo
2 estivo (luglio – agosto), sempre secondo le esigenze delle figlie e tenuto conto del lavoro dei genitori. Tali previsioni relative ai periodi natalizi, pasquali ed estivi varranno anche per la madre con la sospensione della calendarizzazione ordinaria nei casi in cui la stessa condurrà il figlio con sé al di fuori del paese dia residenza. Tale periodo deve essere comunicato da ciascun genitore entro il mese di giungo di ogni anno.
c) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
d) il Sig. ha l'obbligo di corrispondere in favore della CP_2
Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, la somma Pt_1
mensile di €410,00 quale contributo al mantenimento del minore, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Linee guida in vigore presso il
Tribunale di Catania;
e) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio documento;
f) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
g) spese di lite interamente compensate tra le parti.
3 Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque,
configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ex art. 91 cpc.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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