Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei giudici: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente ad oggetto domanda di separazione personale tra coniugi, iscritta al n. 1221/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui all'art. 473 bis.28 C.P.C. del 15 aprile 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Salvo (RC) il 06.09.1976, rappresenta e difesa dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava
(indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
16.3.1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Serena Callipari
(indirizzo PEC: ; Email_2
resistente
e di
Avv. nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2
(C.F.: , nato a [...] il [...], e Persona_1 CodiceFiscale_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_3 CodiceFiscale_4
Pagina 1 di 11
giusta nomina ex art. 78, comma 2, C.P.C. con ordinanza emessa nel presente procedimento dal Tribunale di Locri il 13.03.2024, costituita personalmente in giudizio ex art. 86 C.P.C. anche nella qualità di difensore del minore (indirizzo PEC:
; Email_3
terzo interventore con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da memorie di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte in atti il 08.03.2025 (parte ricorrente) ed l'11.02.2025 (parte resistente e
Curatore Speciale intervenuto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti ed i provvedimenti del Giudice designato
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in Palizzi, in data 12 giugno
2004 ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Palizzi, anno 2004, parte II Serie A, n.
1. Dall'unione coniugale sono nati due figli, , nato a [...] il [...], nel frattempo divenuto Persona_1
maggiorenne, e nata a [...] il [...], ancora minorenne. CP_3
Con ricorso depositato l'11/12/2023, la ricorrente Parte_1
chiedeva al Tribunale adìto la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
di
“ordinare al sig. di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre Controparte_1 giorni dieci a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà”;
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa ricorrente;
la previsione di un contributo per il mantenimento dei figli allora entrambi minorenni a carico del padre nella complessiva misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché dell'assegno di mantenimento a beneficio della stessa ricorrente nella misura di € 100,00.
In particolare, nel ricorso viene evidenziato che il Tribunale per i Minorenni di
Reggio Calabria, con l'allegata sentenza n.74/2023 del 21.11.2023, aveva disposto il co-affidamento – per la durata di anni due – dei figli minori e Persona_1 alla madre ed all'Ufficio dei Servizi CP_3 Parte_1
Sociali territorialmente competente per la necessaria attività di vigilanza e sostegno psicologico, disponendo altresì l'inserimento degli stessi minori in un Centro Diurno
Pagina 2 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
al fine di favorire la loro attività di apprendimento scolastico e migliorare la loro autonomia nei rapporti familiari e sociali nonché di fornire agli stessi un adeguato supporto psicologico in tal senso nonché la predisposizione ed attuazione di un percorso di recupero delle capacità genitoriali di . Controparte_1
A quest'ultimo proposito, nella suddetta sentenza si rileva che è stata accertata un'indubbia condizione di pregiudizio per i minori dovuta, oltre al persistente rapporto di coppia conflittuale tra i genitori, soprattutto dalla circostanza per cui i figli “non siano riusciti ad instaurare con il padre (chiuso in se ed indifferente verso le vicende dei congiunti) un rapporto valido (normativamente ed affettivamente) nonché sereno e costruttivo, essendo sorta da tempo una quasi totale incomunicabilità, anche su semplici circostanze della convivenza e delle loro esigenze di vita”, quale situazione che “può certamente addebitarsi ad un esercizio non consono della responsabilità genitoriale da parte del , da ritenersi, PE
tuttavia, non del tutto volontario, in quanto in parte certamente condizionato dalle sue problematiche psicologiche che, a dire della prole e della moglie, lo affliggono da tempo e rispetto alle quali il genitore si è però posto in maniera quantomeno superficiale”.
Con comparsa del 09.02.2024, si costituiva il resistente, , il Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione giudiziale tra i coniugi, nonché chiedeva l'affido condiviso dei figli minore, di “stabilire che i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno in funzione della volontà dei figli, tenuto conto dell'età degli stessi, delle loro esigenze e del loro diritto a mantenere rapporti significativi con il padre”, il rigetto del contributo per il mantenimento della controparte nonché il rigetto della “richiesta di mantenimento dei figli ovvero, in subordine, porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di complessivi €
200,00 per entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% solo se concordate e documentate”.
Alla prima udienza del 13.03.2024 dianzi al Giudice designato, la ricorrente ha dichiarato quanto segue, rinunciando così alla domanda relativa al proprio mantenimento nonché ridimensionando l'ulteriore pretesa relativa al mantenimento dei figli: “Lavoro come commessa part-time e percepisco € 700,00 al mese. Chiedo che il sig. lasci l'immobile al più presto, subito dopo il provvedimento del PE
Giudice. Vista la situazione di disoccupazione del , accetto allo stato che PE
Pagina 3 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
egli contribuisca nella misura di € 150,00 per ogni figlio oltre al 50% di spese straordinarie, rinunciando allo stato ad un assegno di mantenimento per me. Vista
l'età dei miei figli e la probabilità che mio marito si traferisca fuori chiedo che vengano incontri liberi padre-figli”. A sua volta, il ricorrente ha dichiarato quanto segue: “Non lavoro. Prima ero programmatore informatico. Mando ogni giorno il curriculum. Non percepisco allo stato nessuna indennità. Non ho allo stato nessun introito. Mi trasferirò probabilmente nella casa di mio padre, a Potenza. Chiedo di poter vedere i miei figli secondo incontri liberi, non predisponendo un rigido calendario. I miei figli ora stanno cercando di perdonarmi, va un poco meglio nel rapporto con loro, ma ancora non bene. Sono d'accordo in ordine alla corresponsione della somma di € 150,00 per ogni figlio, oltre spese straordinarie al
50%”.
Dunque, con ordinanza emessa all'esito dell'esame delle parti e constatata l'impossibilità di addivenire ad un accordo di conciliazione tra le stesse, il Giudice designato disponeva, in via provvisoria, in ordine all'autorizzazione a vivere separatamente, all'opportunità di “confermare il co-affidamento – nel termine già stabilito dal Tribunale dei Minorenni con la sentenza n. 74/2023– dei figli minori
e alla madre ed Persona_1 CP_3 Parte_1 all'Ufficio di Servizio Sociale territorialmente competente per la necessaria attività di vigilanza e sostegno psicologico”, con la conseguente conferma della nomina del
Curatore Speciale dei minori, invitandola a costituirsi nel presente giudizio, nonché alla collocazione dei minori presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare, “pur mantenendo l'inserimento dei minori in un Centro Diurno al fine di favorire la loro attività di apprendimento scolastico e migliorare la loro autonomia nei rapporti familiari e sociali nonché di fornire agli stessi un adeguato supporto psicologico”. Infine, nella stessa ordinanza è stato ritenuto “inopportuno disporre, stante l'età dei minori e considerato il probabile trasferimento in altra Regione del
, un rigido calendario di incontri padre-figli”, nonché venivano invitati “i PE
servizi sociali già incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria a relazionare sul monitoraggio del nucleo familiare e sui percorsi eventualmente intrapresi dalle parti”.
Con successiva comparsa del 23.05.2024, si costituiva l'Avv. , Controparte_2
quale Curatore Speciale dei figli minori, la quale ha chiesto di “Mantenere il co-
Pagina 4 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
affido dei minori alla madre ed al SST, come da sentenza n. 74/2023 resa dal
Tribunale per i minorenni di R.C. per il termine di due anni;
Disporre che il S.S.T. competente rediga un calendario di incontri “in spazio neutro” a cadenza settimanale tra i minori ed il padre, a mezzo chiamate o video chiamate, tenuto conto degli impegni scolastici della minore”.
Stante il tenore di tale comparsa, con ordinanza del 19.06.2024, il Giudice designato invitava “i Servizi Sociali già incaricati del supporto della minore CP_3 di valutare l'opportunità di predisporre un calendario di incontri padre-figlia (anche telefonici o in videochiamata) inizialmente in spazio neutro, modulando tempi e modalità che tengano conto, in ogni caso, del prioritario benessere psico-fisico della ragazza, al fine di consentire il recupero della sua stabilità emotiva e la possibile ripresa degli incontri con il padre”.
La causa relativa alla domanda di separazione giudiziale tra coniugi è stata istruita a mezzo prove documentali rispettivamente prodotte dalle parti, nonché con le relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali pervenute in atti nel corso del giudizio, mentre le stesse parti non hanno formulato alcuna istanza di prova orale.
2. La domanda di separazione.
2.1. La domanda di separazione avanzata da entrambe le parti è ovviamente fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, hanno cessato la
Pagina 5 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
coabitazione e non solo dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione del rapporto di coniugio non sarebbe tollerabile né auspicata dalle parti che hanno raggiunto un sostanziale assetto di equilibrio sulla base delle statuizioni di cui all'ordinanza del 13.03.2024.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
Dalla manifestata volontà concorde di separarsi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non è tollerabile, essendosi tra i coniugi verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
3. Assegnazione della casa coniugale e collocazione della figlia minorenne.
Vanno confermate le disposizioni di cui all'ordinanza del 13.03.2024 in ordine alla assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, nonché al collocamento della figlia ancora minorenne presso la madre. Peraltro, sul punto le parti hanno CP_3
formulato conclusioni conformi con la conseguente sussistenza di un sostanziale accordo sul punto, che non risulta in contrasto con l'interesse della minore.
In ogni caso, va in questa sede ribadito quanto evidenziato nell'ordinanza del
Giudice designato, per cui l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge deriva direttamente dal provvedimento che dispone l'assegnazione della casa familiare, che costituisce titolo esecutivo, senza la necessità – secondo la
Pagina 6 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
giurisprudenza – che l'ordine di rilascio venga esplicitamente pronunciato (cfr. Cass.,
31.1.2012, n. 1367, che ha enunciato il principio in esame con riguardo all'opposizione, esperita dal coniuge già assegnatario della casa familiare, al precetto notificato dall'altro coniuge per il rilascio dell'immobile).
4. Affidamento della figlia minorenne e mantenimento di entrambi i figli.
4.1. Mentre nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio PE
, essendo nel frattempo divenuto maggiorenne, con riferimento
[...] all'affidamento della figlia minorenne all'esito del giudizio non CP_3
sussistono i presupposti per la conferma dell'ordinanza del Giudice designato sul punto, bensì va applicato il criterio preferenziale stabilito dall'art. 337 ter C.C., che attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori le responsabilità connesse alla educazione, istruzione e cura della persona dei figli minorenni (per come richiesto in sede di memorie conclusionali dal resistente e dal Curatore Speciale mentre la ricorrente “si rimette all'On.le Giudice cui è devoluta la valutazione per il preminente interesse della stessa”), in quanto all'esito della prosecuzione dell'attività demandata ai Servizi Sociali (cfr. relazioni pervenute in atti il
05.11.2024, il 03.02.2025 ed il 02.04.2025) non sono emerse ragioni per derogarvi.
Invero, dalle anzidette relazioni è emerso che, oltre ai rapporti telefonici programmati dai Servizi Sociali a ciò delegati, la minore ed il padre hanno CP_3
intrattenuto ulteriori contatti telefonici positivi ed improntati a reciproca fiducia, anche in conseguenza della mediazione di In particolare, Parte_1
durante l'incontro protetto del 13 gennaio 2025, svolto in modalità audio, CP_1
e la figlia hanno comunicato di essersi messi in contatto
[...] CP_3
durante le vacanze natalizie a causa di un problema tecnico legato al funzionamento del computer per la risoluzione di un compito scolastico, in quanto il padre possiede competenze informatiche derivanti dal suo precedente impiego, nonché in data
20/01/2025 la madre di ha dichiarato al personale dei Servizi Sociali che “la CP_3
comunicazione telefonica avvenuta nel periodo natalizio è stata proposta dalla signora stessa in quanto la minore si trovava in difficoltà e l'unico che poteva aiutare la figlia era il sig. , per via delle sue competenze informatiche”. PE
Inoltre, nell'ultima relazione di aggiornamento pervenuta in atti il 02.04.2025 trova ulteriore conferma il netto miglioramento dei rapporti tra il padre e la figlia nei seguenti termini: “Durante l'incontro protetto del 27 gennaio potrebbe essere stato
Pagina 7 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
un momento significativo, con la ragazza che si è mostrata più serena e tranquilla.
Questo cambiamento nel suo comportamento potrebbe indicare una maggiore apertura emotiva nei confronti del padre, che sta cercando di stabilire un rapporto più sano e di fiducia con lei. Il fatto che il padre le chieda come stiano andando le cose e se stia studiando può essere visto come un tentativo di mostrarsi presente e attento, cercando di recuperare il tempo perso o semplicemente di interessarsi al suo benessere. Durante il primo incontro del mese di Febbraio, il 10 febbraio, si è CP_3 mostrata tranquilla, e la conversazione è sembrata serena. È emerso l'interesse del padre, il quale ha chiesto alla figlia se continuava a frequentare , una sua Per_2
compagna di scuola. Inoltre, durante lo stesso incontro, il padre di ha CP_3
interloquito con l'assistente sociale, facendo riferimento a quanto comunicato al tribunale: nel periodo natalizio, infatti, il padre e la figlia si erano sentiti telefonicamente per discutere un compito scolastico. La conversazione telefonica ha avuto una durata di 15 minuti. Il 24 febbraio 2025, la minore si è presentata presso gli uffici comunali per l'incontro. Durante questo incontro telefonico, il padre si è mostrato nuovamente interessato alla vita scolastica della figlia, chiedendo informazioni sulla sua pagella. Ha anche espresso apprezzamento per i buoni risultati di congratulandosi per la media del sette. Durante gli incontri CP_3
successivi, è apparsa più tranquilla, è consapevole delle difficoltà che il CP_3
padre presenta e che, alcune espressioni verbali o commenti sono dettati, verosimilmente, dalle sue condizioni di salute. Durante le telefonate, durante CP_3
gli incontri in spazio neutro, ha iniziato a mostrare un interesse sempre maggiore per la vita quotidiana del padre, facendo più domande sulle sue abitudini e condizioni di vita. A tal proposito, il Sig. , ha informato alle scriventi che è PE
stato nominato dal giudice tutelare di Potenza un medico che deve valutare la nomina di un amministratore di sostegno.”.
Dunque, la figlia minore delle parti continuerà a coabitare con la madre mentre la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
In particolare, le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, CP_3 all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo.
Per quanto riguarda, a sua volta, il regime degli incontri tra il padre con CP_3 reputa il Collegio di mantenere l'assetto degli incontri disposto in sede di provvedimento del Giudice designato, stante l'assoluta necessità, per il benessere
Pagina 8 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
della stessa minore, di procedere comunque, gradualmente, al pieno recupero del rapporto affettivo relazionale con il genitore non collocatario, con la conseguente opportunità di disporre la continuazione della presa in carico della minore CP_3 all'Ufficio dei Servizi Sociali territorialmente competente per lo svolgimento
[...]
di un ulteriore e più specifico periodo di osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulla stessa minore, nonché sul suo ambiente familiare, al fine di verificare le sue attuali condizioni di vita e psicologiche, i suoi rapporti con entrambi i genitori, soprattutto con il padre non convivente, le effettive cause della già verificata situazione di disagio nei confronti del padre, nonché al fine di continuare la predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia (telefonici od in videochiamata, od in presenza qualora sia consentito dalla minore) inizialmente in spazio neutro, modulando tempi e modalità che tengano conto, in ogni caso, del prioritario benessere psico-fisico della ragazza, al fine di consentire il recupero della sua stabilità emotiva e nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche, oltre che di vita e di cura della minore.
4.2. Va ancora confermato il provvedimento del Giudice designato in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere, a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore di entrambi i figli, fissato in € 150,00 per ciascuno.
In linea generale, ai sensi dell'art. 337 ter C.C., il giudice che pronuncia la separazione, fissa, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
Il figlio minorenne ha diritto ad un mantenimento tale da garantirgli un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione del principio di proporzionalità tra i genitori (cfr. 337 ter C.C.).
Più nello specifico, va rilevato che “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno”
(Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore.
Pagina 9 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis C.C. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025), in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
A sua volta, nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario , si deve considerare il suo stato di disoccupazione Controparte_1
dovuto alle problematiche psicologiche di cui è affetto da tempo, mentre la ricorrente, pur se ultimamente non è stato confermato alla stessa il contratto di lavoro part-time (come desumibile dalla relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del
02.04.2025), non è comunque gravata da spese per l'abitazione essendo questa di sua esclusiva proprietà, come evidenziato in ricorso. Dunque, risulta congruo fissate il contributo mensile per il mantenimento di entrambi i figli, essendo Persona_1
appena maggiorenne senza risultare aver conseguito alcuna indipendenza economica,
a carico di nella misura di € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore dei figli.
5. Le spese del giudizio.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, ricorrono giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, limitatamente alla domanda di separazione personale tra coniugi:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a Controparte_1
Palermo, il 16.3.1970;
2) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori CP_3
con domiciliazione prevalente presso la madre;
3) dispone l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente;
Pagina 10 di 11 n. 1221/2023 R.G. Tribunale di Locri.
4) dispone la continuazione della presa in carico della minore CP_3 dall'Ufficio dei Servizi Sociali territorialmente competente per lo svolgimento di un ulteriore e più specifico periodo di osservazione, a mezzo di personale specializzato, sulla stessa minore, nonché sul suo ambiente familiare, al fine di verificare le sue attuali condizioni di vita e psicologiche, i suoi rapporti con entrambi i genitori, soprattutto con il padre non convivente, le effettive cause della già verificata situazione di disagio nei confronti del padre, nonché al fine di continuare la predisposizione di un calendario di incontri padre-figlia (telefonici od in videochiamata, od in presenza qualora sia consentito dalla minore) inizialmente in spazio neutro, modulando tempi e modalità che tengano conto, in ogni caso, del prioritario benessere psico-fisico della ragazza, al fine di consentire il recupero della sua stabilità emotiva e nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche, oltre che di vita e di cura della minore;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1
entrambi i figli prole mediante la corresponsione entro i primi cinque giorni del mese della somma complessiva mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno dei figli) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie in favore della figlia;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Palizzi al fine di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio (anno 2004, parte II Serie A, n.
1);
8) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all' nonché per la trasmissione di copia della presente Controparte_4
sentenza al Giudice Tutelare del Tribunale di Locri per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 C.C., a cui l'anzidetto Ufficio dei Servizi Sociali inoltrerà le relazioni di aggiornamento sulla presa in carico della minore.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente estensore (dott. Andrea Amadei)
Pagina 11 di 11