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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12426/2024, introdotta da
(LAMEZIA TERME (CZ), 02/08/1990) e Parte_1
(ROMA, 28/04/1992), entrambi con il patrocinio Parte_2 dell'avv. ANGELICA CATALDI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/02/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi, autosufficienti dal punto di vista economico, provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nulla pretendere dall'altro coniuge per tale titolo;
3) Non vi sono beni mobili o immobili di proprietà comune, né conti correnti bancari o postali cointestati, e quindi non vi sarà luogo a divisioni di alcun genere.
4) Il minore resta affidato alla responsabilità di entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, SI.ra , che proseguirà a risiedere e dimorare Pt_1 presso l'abitazione attuale, fermo restando che le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore nonché delle effettive disponibilità economico-reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori;
5) Il padre vedrà e frequenterà il figlio tutte le volte che vorrà, compatibilmente Persona_1 con le sue esigenze lavorative - caratterizzate perlopiù da turni variabili -, e con quelle di vita, scolastiche ed extrascolastiche di e comunque, salvo diverso accordo, il padre Persona_1 starà con il bambino: tre (3) giorni durante la settimana dall'uscita dall'asilo alle ore 16.30 e sino all'ora di cena, dopo la quale verrà riaccompagnato a casa della madre.
6) Il minore starà con il padre a fine settimane alterne dalle ore 18:00 del sabato sino alle ore 08:00 del lunedì mattina, provvedendo ad accompagnare il figlio all'asilo;
7) Qualora per motivi lavorativi e/o familiari, il padre non potesse espletare il proprio diritto di visita, previa comunicazione alla SI.ra , le medesime ore nei medesimi giorni saranno Pt_1 fruiti dai nonni paterni.
8) Nel periodo delle festività (Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta) il minore trascorrerà le stesse, con il criterio dell'alternanza di anno in anno, con ciascuno dei genitori dal 24.12 al 27.12
o dal 30.12. al 02.01, dal giovedì al sabato Santo o nei giorni di Pasqua e Pasquetta.
9) Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre due settimane (anche non consecutive) nel mese di luglio o nel mese di agosto. Nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori, eventuali trasferte per viaggi e/o vacanze fuori sede dovranno essere preventivamente comunicate e concordate, indicando anche il luogo di permanenza di in tale lasso di tempo. Il periodo di fruizione delle vacanze estive dovrà essere Persona_1 concordato e comunicato entro il mese di maggio di ogni anno.
10) Sono salvi gli ulteriori e diversi accordi che, anche in deroga al calendario così indicato, i genitori dovranno prendere congiuntamente, con un preavviso di almeno 24 ore prima, ciò sia nel rispetto degli impegni personali e lavorativi dei rispettivi genitori che specificatamente nell'esclusivo interesse del figlio minore al quale sarà garantito un ordinato regime di vita.
11) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante il Persona_1 versamento alla madre della somma mensile di € 300,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese con bonifico intestato alla SI.ra . Detto importo sarà Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
12) Con riferimento alle spese non prevedibili (quali a titolo esemplificativo ma non tassativo ed esaustivo le spese ludiche, scolastiche e mediche), le parti, pattuiscono che, previa concorde e 3
preventiva decisione di spesa congiunta, esse stesse saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50% cadauno, con obbligo di rimborso entro e non oltre il mese successivo a quello della richiesta da parte del genitore anticipatario.
13) La SI.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico pari ad Euro 199,40 per i figli a Pt_1 carico nella misura del 100%.
14) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del documento di identità ovvero del passaporto valido per l'espatrio del figlio minore . Persona_1
15) Le parti, in forza di quanto precede, dichiarano di aver regolato i propri rispettivi rapporti e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e le spese dell'assistenza legale si intenderanno compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei legali al vincolo di solidarietà previsto dalla L. P. F..”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Z), 02/08/1990) e ROMA, Parte_3 Parte_2
28/04/1992), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 23/02/2021,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00009, Parte I, Serie 29, Anno 2021, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12426/2024, introdotta da
(LAMEZIA TERME (CZ), 02/08/1990) e Parte_1
(ROMA, 28/04/1992), entrambi con il patrocinio Parte_2 dell'avv. ANGELICA CATALDI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/02/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi, autosufficienti dal punto di vista economico, provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nulla pretendere dall'altro coniuge per tale titolo;
3) Non vi sono beni mobili o immobili di proprietà comune, né conti correnti bancari o postali cointestati, e quindi non vi sarà luogo a divisioni di alcun genere.
4) Il minore resta affidato alla responsabilità di entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, SI.ra , che proseguirà a risiedere e dimorare Pt_1 presso l'abitazione attuale, fermo restando che le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore nonché delle effettive disponibilità economico-reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori;
5) Il padre vedrà e frequenterà il figlio tutte le volte che vorrà, compatibilmente Persona_1 con le sue esigenze lavorative - caratterizzate perlopiù da turni variabili -, e con quelle di vita, scolastiche ed extrascolastiche di e comunque, salvo diverso accordo, il padre Persona_1 starà con il bambino: tre (3) giorni durante la settimana dall'uscita dall'asilo alle ore 16.30 e sino all'ora di cena, dopo la quale verrà riaccompagnato a casa della madre.
6) Il minore starà con il padre a fine settimane alterne dalle ore 18:00 del sabato sino alle ore 08:00 del lunedì mattina, provvedendo ad accompagnare il figlio all'asilo;
7) Qualora per motivi lavorativi e/o familiari, il padre non potesse espletare il proprio diritto di visita, previa comunicazione alla SI.ra , le medesime ore nei medesimi giorni saranno Pt_1 fruiti dai nonni paterni.
8) Nel periodo delle festività (Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta) il minore trascorrerà le stesse, con il criterio dell'alternanza di anno in anno, con ciascuno dei genitori dal 24.12 al 27.12
o dal 30.12. al 02.01, dal giovedì al sabato Santo o nei giorni di Pasqua e Pasquetta.
9) Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre due settimane (anche non consecutive) nel mese di luglio o nel mese di agosto. Nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori, eventuali trasferte per viaggi e/o vacanze fuori sede dovranno essere preventivamente comunicate e concordate, indicando anche il luogo di permanenza di in tale lasso di tempo. Il periodo di fruizione delle vacanze estive dovrà essere Persona_1 concordato e comunicato entro il mese di maggio di ogni anno.
10) Sono salvi gli ulteriori e diversi accordi che, anche in deroga al calendario così indicato, i genitori dovranno prendere congiuntamente, con un preavviso di almeno 24 ore prima, ciò sia nel rispetto degli impegni personali e lavorativi dei rispettivi genitori che specificatamente nell'esclusivo interesse del figlio minore al quale sarà garantito un ordinato regime di vita.
11) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante il Persona_1 versamento alla madre della somma mensile di € 300,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese con bonifico intestato alla SI.ra . Detto importo sarà Pt_1 rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
12) Con riferimento alle spese non prevedibili (quali a titolo esemplificativo ma non tassativo ed esaustivo le spese ludiche, scolastiche e mediche), le parti, pattuiscono che, previa concorde e 3
preventiva decisione di spesa congiunta, esse stesse saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50% cadauno, con obbligo di rimborso entro e non oltre il mese successivo a quello della richiesta da parte del genitore anticipatario.
13) La SI.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico pari ad Euro 199,40 per i figli a Pt_1 carico nella misura del 100%.
14) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e/o rinnovo del documento di identità ovvero del passaporto valido per l'espatrio del figlio minore . Persona_1
15) Le parti, in forza di quanto precede, dichiarano di aver regolato i propri rispettivi rapporti e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e le spese dell'assistenza legale si intenderanno compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei legali al vincolo di solidarietà previsto dalla L. P. F..”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Z), 02/08/1990) e ROMA, Parte_3 Parte_2
28/04/1992), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 23/02/2021,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00009, Parte I, Serie 29, Anno 2021, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR NZ