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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.175/2025 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galanti, Parte_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Carbonari e Controparte_1 dall'avv. Filippo Ruggeri;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 29.4.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“chiedono che sia dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese un assegno di mantenimento di euro 800,00;
pagina 1 di 3 l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
la parte ricorrente rinuncia in questa sede alla domanda di addebito della separazione, fermo restando il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale attualmente giunto in fase di fine delle indagini;
spese di causa compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale Controparte_1
ha contratto matrimonio a LT (ora Colli al Metauro) il 29.9.1990.
Si è costituito Controparte_1
In data 29.4.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi, nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e si sono Parte_1 Controparte_1
sposati a LT (ora Colli al Metauro) il 29.9.1990 (doc. n.1 della ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, entrambi ormai maggiorenni ed autosufficienti.
L'ultima residenza familiare è stata fissata a Colli al Metauro.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alle legge e all'ordine pubblico.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.175/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL pagina 2 di 3 P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a LT (ora Colli al Metauro) il Parte_1
29.9.1990;
2) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
“il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese un assegno di mantenimento di euro 800,00;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
la parte ricorrente rinuncia in questa sede alla domanda di addebito della separazione, fermo restando il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale attualmente giunto in fase di fine delle indagini;
spese di causa compensate.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 29 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Lorena Mussoni PRESIDENTE
Dott. Davide Storti GIUDICE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.175/2025 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galanti, Parte_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Carbonari e Controparte_1 dall'avv. Filippo Ruggeri;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 29.4.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“chiedono che sia dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di Controparte_1 Parte_1
ogni mese un assegno di mantenimento di euro 800,00;
pagina 1 di 3 l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
la parte ricorrente rinuncia in questa sede alla domanda di addebito della separazione, fermo restando il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale attualmente giunto in fase di fine delle indagini;
spese di causa compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale Controparte_1
ha contratto matrimonio a LT (ora Colli al Metauro) il 29.9.1990.
Si è costituito Controparte_1
In data 29.4.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi, nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e si sono Parte_1 Controparte_1
sposati a LT (ora Colli al Metauro) il 29.9.1990 (doc. n.1 della ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, entrambi ormai maggiorenni ed autosufficienti.
L'ultima residenza familiare è stata fissata a Colli al Metauro.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alle legge e all'ordine pubblico.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.175/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL pagina 2 di 3 P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio a LT (ora Colli al Metauro) il Parte_1
29.9.1990;
2) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
“il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese un assegno di mantenimento di euro 800,00;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
la parte ricorrente rinuncia in questa sede alla domanda di addebito della separazione, fermo restando il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale attualmente giunto in fase di fine delle indagini;
spese di causa compensate.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 29 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Lorena Mussoni atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3