Articolo 11 della Legge 21 aprile 2023, n. 49
Articolo 10Articolo 12
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20 maggio 2023
Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.
Entrata in vigore il 20 maggio 2023
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