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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1303 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti ACCOLLA GIUSEPPE e CAPPELLO PIER LUIGI, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), e, per esso, quale mandataria speciale, CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTEROSSO Controparte_2 P.IVA_3
TITO, giusta procura in atti;
- parte opposta -
e nei confronti di
(C.F. ), e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
ALEMANI GIACOMO, giusta procura in atti.
- terzo intervenuto -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 1° comma c.p.c.) in materia di diritto bancario.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 19.2.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto con il quale le era stato intimato di pagare la somma complessiva di
€ 395.725,49, notificatole in data 8.3.2023 ad iniziativa del e per esso Controparte_1
- in virtù dei contratti di mutuo del 27/01/2009 n. 124355 Controparte_2
e 29/01/2016 n. 35775 - contestando:
- la nullità del precetto per non avere alla base alcun il titolo esecutivo, citando invece un contratto di finanziamento condizionato non integrante la prova di un credito certo liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- la debenza delle somme richieste, potendo - in ogni caso - essere compensate con il credito dallo stesso vantato per effetto della nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 13/09/2010 a rogito notaio rep.127765, per violazione della legge 108/96 e in Per_1
ogni caso per violazione dell'art. 117 tub e 1346 c.c., nonché del credito ulteriore per la ripetizione delle somme indebitamente dalla banca percepite in adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di conto corrente a valere sul rapporto n. 3297, per effetto dell'illegittima variazione dei tassi.
L'opponente ha chiesto, quindi, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ed in via istruttoria di disporre la CTU contabile.
Si è costituita la contestando le richieste di controparte per i) non aver Parte_1
quest'ultima contestato il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29/1/2016 e il credito derivante dallo stesso;
ii) esservi prova dell'erogazione della somma di cui al mutuo ipotecario del 27/1/2009; iii) essere infondata l'eccezione di superamento del tasso soglia e indeterminatezza del tasso per il contratto di mutuo ipotecario del 13/9/2010 rep.127765 non azionato;
iv) non essere documentata la debenza della somma di € 28.000,00 a titolo differenziale IRS.
Con atto di intervento del 10.10.2024, si è costituita la non Controparte_4
in proprio ma in nome e per conto di in qualità di creditore cessionario Controparte_3
ex art. 111 c.p.c. relativamente alle linee di credito di cui si tratta, riportandosi integralmente alle difese svolte dalla cedente.
Con ordinanza del 14.12.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato ed è stata dichiarata l'inammissibilità delle prove articolate da
2 parte opponente e la causa è stata rinviata per l'odierna decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Ciò premesso, si rileva che la domanda è procedibile, giacché parte opposta ha ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di rapporti bancari, come risulta dal verbale negativo di mediazione del 27.4.2023 versato in atti.
Nel merito, l'opposizione al precetto in esame si appalesa del tutto infondata e va rigettata per i motivi appresso specificati.
Prendendo le mosse dal riparto dell'onere della prova, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione
è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria,
incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale e, conseguentemente, in merito al credito di cui al negozio di mutuo, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che l'esistenza dei rapporti posti a fondamento del precetto non solo non è stata contestata da parte opponente, ma risulta documentatamente provata alla luce della produzione in atti.
È invece contestata possibilità di azionare il contratto di mutuo ipotecario rogato dal Notar
il 27/01/2009 n. 1 2 4355 Rep., n. 29929 Racc. in quanto condizionato;
tale Persona_2
eccezione è tuttavia prima di fondamento.
Invero, la condizione posta (pag. 8) recita: “dette somme verranno rese disponibili alla Parte
mutuataria, al netto delle spese e degli oneri a carico della medesima secondo quanto contrattualmente
previsto, mediante accredito del corrispondente importo, pari a E. 800.000,00 (ottocentomila virgola
zero zero) sul c/c n. 177 intestato alla Società " presso l'Agenzia stipulante, solo dopo Parte_1
3 l'adempimento delle obbligazioni previste al comma precedente” (presentazione di regolare polizza di assicurazione incendio e scoppio, con copertura minima di E. 2.195.602,13
(duemilionicentonovantacinquemilaseicentodue virgola tredici) debitamente vincolata a favore della Banca;
prova della trascrizione dell'acquisto e prova che tale tra scrizione non è
preceduta da formalità pregiudizievoli).
Parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto l'accredito su conto corrente dell'intera somma (pag. 12) e l'opposta ha dato prova dell'erogazione della somma e dell'effettiva disponibilità in capo al mutuatario che ha utilizzato tale provvista per successivi bonifici e assegni (estratto conto al 31.3.2009 - all. 9/ c.c. 3297 04 pag. 54). Ebbene, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo
a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -
univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per
sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione
dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma
mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla
direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione civile sez. un., 06/03/2025, n.5968).
È quindi possibile muovere alla richiesta di compensazione del credito vantato dall'istituto di credito con le somme che quest'ultimo dovrebbe asseritamente ripetere in favore dell'opponente per l'illegittimità delle condizioni applicate in altri rapporti intercorsi tra i medesimi soggetti (mutuo ipotecario stipulato in data 13/09/2010 rep.127765 e contratto di conto corrente a valere sul rapporto n. 3297).
Tale eccezione non può essere accolta in mancanza della certezza del controcredito vantato che, contestato nell'an oltre che quantum, avrebbe dovuto essere oggetto di previo accertamento (con eventuale e separato giudizio).
Invero, la compensazione opera solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge: la liquidità del credito opposto in compensazione - che include il requisito della certezza - e la sua esigibilità (compensazione legale); oppure, solo se il credito opposto in compensazione è
certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta (compensazione
4 giudiziale). Si precisa che la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma l'applicabilità
della disciplina dettata dall'art 1243 c.c. anche alle ipotesi di opposizione all'esecuzione (Cass.
Civ Sez. I, Sentenza n. 6386/1980 e, più recentemente, n.11851/2006).
Muovendo alle spese di lite, per ciò che riguarda l'interveniente, questi ha dato prova dell'avvenuta cessione del credito mediante la produzione della Gazzetta Ufficiale, rientrando
Cont certamente quello in oggetto tra i mutui in sofferenza in capo al alla data del 30.4.2023.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass. civ.
n. 15884/2019). Richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
In ossequio alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito sia di legittimità, si ritiene che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazione (cfr. Cass. n° 4453/2018; Cass
n°13548/2017; si vedano anche Cass. n°20914/2010 e Cass. n°13954/2006, per cui essa
“sostituisce la notificazione” e Cass. n°5997/2006 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità), la quale, in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione, impone di ritenere sufficiente, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
5 Pertanto, avendo interesse ed avendo partecipato al giudizio, all'interveniente spetta la refusione delle spese di lite sostenute.
In applicazione del principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a parte opposta e all'interveniente cessionario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione “fino a 260.000,00”, tenuto conto dell'importo per il quale è stato contestato il precetto, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale per l'opposta e soltanto decisionale per l'interveniente), valori prossimi ai minimi in considerazione delle questioni in concreto trattate, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
rigetta l'opposizione;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte interveniente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Agrigento, in data 9 aprile 2025. il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1303 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti ACCOLLA GIUSEPPE e CAPPELLO PIER LUIGI, giusta procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), e, per esso, quale mandataria speciale, CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTEROSSO Controparte_2 P.IVA_3
TITO, giusta procura in atti;
- parte opposta -
e nei confronti di
(C.F. ), e per essa nella sua qualità mandataria Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
ALEMANI GIACOMO, giusta procura in atti.
- terzo intervenuto -
oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 1° comma c.p.c.) in materia di diritto bancario.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 19.2.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto con il quale le era stato intimato di pagare la somma complessiva di
€ 395.725,49, notificatole in data 8.3.2023 ad iniziativa del e per esso Controparte_1
- in virtù dei contratti di mutuo del 27/01/2009 n. 124355 Controparte_2
e 29/01/2016 n. 35775 - contestando:
- la nullità del precetto per non avere alla base alcun il titolo esecutivo, citando invece un contratto di finanziamento condizionato non integrante la prova di un credito certo liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- la debenza delle somme richieste, potendo - in ogni caso - essere compensate con il credito dallo stesso vantato per effetto della nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 13/09/2010 a rogito notaio rep.127765, per violazione della legge 108/96 e in Per_1
ogni caso per violazione dell'art. 117 tub e 1346 c.c., nonché del credito ulteriore per la ripetizione delle somme indebitamente dalla banca percepite in adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di conto corrente a valere sul rapporto n. 3297, per effetto dell'illegittima variazione dei tassi.
L'opponente ha chiesto, quindi, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ed in via istruttoria di disporre la CTU contabile.
Si è costituita la contestando le richieste di controparte per i) non aver Parte_1
quest'ultima contestato il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29/1/2016 e il credito derivante dallo stesso;
ii) esservi prova dell'erogazione della somma di cui al mutuo ipotecario del 27/1/2009; iii) essere infondata l'eccezione di superamento del tasso soglia e indeterminatezza del tasso per il contratto di mutuo ipotecario del 13/9/2010 rep.127765 non azionato;
iv) non essere documentata la debenza della somma di € 28.000,00 a titolo differenziale IRS.
Con atto di intervento del 10.10.2024, si è costituita la non Controparte_4
in proprio ma in nome e per conto di in qualità di creditore cessionario Controparte_3
ex art. 111 c.p.c. relativamente alle linee di credito di cui si tratta, riportandosi integralmente alle difese svolte dalla cedente.
Con ordinanza del 14.12.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato ed è stata dichiarata l'inammissibilità delle prove articolate da
2 parte opponente e la causa è stata rinviata per l'odierna decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Ciò premesso, si rileva che la domanda è procedibile, giacché parte opposta ha ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per le controversie in materia di rapporti bancari, come risulta dal verbale negativo di mediazione del 27.4.2023 versato in atti.
Nel merito, l'opposizione al precetto in esame si appalesa del tutto infondata e va rigettata per i motivi appresso specificati.
Prendendo le mosse dal riparto dell'onere della prova, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione
è tenuto a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria,
incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale e, conseguentemente, in merito al credito di cui al negozio di mutuo, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che l'esistenza dei rapporti posti a fondamento del precetto non solo non è stata contestata da parte opponente, ma risulta documentatamente provata alla luce della produzione in atti.
È invece contestata possibilità di azionare il contratto di mutuo ipotecario rogato dal Notar
il 27/01/2009 n. 1 2 4355 Rep., n. 29929 Racc. in quanto condizionato;
tale Persona_2
eccezione è tuttavia prima di fondamento.
Invero, la condizione posta (pag. 8) recita: “dette somme verranno rese disponibili alla Parte
mutuataria, al netto delle spese e degli oneri a carico della medesima secondo quanto contrattualmente
previsto, mediante accredito del corrispondente importo, pari a E. 800.000,00 (ottocentomila virgola
zero zero) sul c/c n. 177 intestato alla Società " presso l'Agenzia stipulante, solo dopo Parte_1
3 l'adempimento delle obbligazioni previste al comma precedente” (presentazione di regolare polizza di assicurazione incendio e scoppio, con copertura minima di E. 2.195.602,13
(duemilionicentonovantacinquemilaseicentodue virgola tredici) debitamente vincolata a favore della Banca;
prova della trascrizione dell'acquisto e prova che tale tra scrizione non è
preceduta da formalità pregiudizievoli).
Parte mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto l'accredito su conto corrente dell'intera somma (pag. 12) e l'opposta ha dato prova dell'erogazione della somma e dell'effettiva disponibilità in capo al mutuatario che ha utilizzato tale provvista per successivi bonifici e assegni (estratto conto al 31.3.2009 - all. 9/ c.c. 3297 04 pag. 54). Ebbene, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo
a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -
univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per
sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione
dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma
mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla
direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione civile sez. un., 06/03/2025, n.5968).
È quindi possibile muovere alla richiesta di compensazione del credito vantato dall'istituto di credito con le somme che quest'ultimo dovrebbe asseritamente ripetere in favore dell'opponente per l'illegittimità delle condizioni applicate in altri rapporti intercorsi tra i medesimi soggetti (mutuo ipotecario stipulato in data 13/09/2010 rep.127765 e contratto di conto corrente a valere sul rapporto n. 3297).
Tale eccezione non può essere accolta in mancanza della certezza del controcredito vantato che, contestato nell'an oltre che quantum, avrebbe dovuto essere oggetto di previo accertamento (con eventuale e separato giudizio).
Invero, la compensazione opera solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge: la liquidità del credito opposto in compensazione - che include il requisito della certezza - e la sua esigibilità (compensazione legale); oppure, solo se il credito opposto in compensazione è
certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta (compensazione
4 giudiziale). Si precisa che la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma l'applicabilità
della disciplina dettata dall'art 1243 c.c. anche alle ipotesi di opposizione all'esecuzione (Cass.
Civ Sez. I, Sentenza n. 6386/1980 e, più recentemente, n.11851/2006).
Muovendo alle spese di lite, per ciò che riguarda l'interveniente, questi ha dato prova dell'avvenuta cessione del credito mediante la produzione della Gazzetta Ufficiale, rientrando
Cont certamente quello in oggetto tra i mutui in sofferenza in capo al alla data del 30.4.2023.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti,
risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass. civ.
n. 15884/2019). Richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
In ossequio alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito sia di legittimità, si ritiene che la pubblicità della cessione prescritta dall'art. 58 T.U.B. abbia natura dichiarativa e non già costitutiva, con funzioni di notificazione (cfr. Cass. n° 4453/2018; Cass
n°13548/2017; si vedano anche Cass. n°20914/2010 e Cass. n°13954/2006, per cui essa
“sostituisce la notificazione” e Cass. n°5997/2006 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità), la quale, in uno alla finalità agevolativa delle operazioni di cessione, impone di ritenere sufficiente, nell'ambito delle cessioni nel settore bancario, la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
5 Pertanto, avendo interesse ed avendo partecipato al giudizio, all'interveniente spetta la refusione delle spese di lite sostenute.
In applicazione del principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a parte opposta e all'interveniente cessionario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione “fino a 260.000,00”, tenuto conto dell'importo per il quale è stato contestato il precetto, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale per l'opposta e soltanto decisionale per l'interveniente), valori prossimi ai minimi in considerazione delle questioni in concreto trattate, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando:
rigetta l'opposizione;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte interveniente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 oltre Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Agrigento, in data 9 aprile 2025. il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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