Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2149/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GULOTTA VINCENZO
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patro- Controparte_1 P.IVA_1
cinio dell'Avv. SANCI SALVATORE
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/01/2025 le parti concludevano come nelle note deposi-
tate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1.7.2019 il Tribunale di Sciacca rigettava la domanda
Corte di Appello di Palermo
ponendo a suo carico quelle della c.t.u.
Avverso detta sentenza proponevano appello la . Pt_1
La resisteva al gravame. Controparte_1
All'udienza del 16.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa ve- niva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio la espo- Parte_1 CP_2
nendo che in data 17.12.2015, viaggiando quale terza trasportata sulla vet-
tura di proprietà e condotta da assicurata con Controparte_3 [...]
aveva riportato lesioni a seguito dell'urto causato dalla velocità CP_4
eccessiva contro un veicolo parcheggiato, e chiedeva il risarcimento del danno subito.
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che il c.t.u. aveva accertato che le lesioni derivate dal sinistro non erano compatibili con l'uso corretto della cintura di sicurezza.
In via preliminare va rilevato che non risulta essere stata citata in primo grado la conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava l'appellante,
che è litisconsorte necessaria, con conseguente nullità della sentenza appel-
lata.
Ed invero, l'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vetto- re del trasportato all'art. 144 cod. ass. comporta, come previsto dal terzo comma, che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione deve essere chiamato quale litisconsorte necessario anche il responsabile del danno, da identificare con il proprietario del veicolo, al fine di rendere op-
- 2 - Corte di Appello di Palermo ponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore.
Con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissio-
ne, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di pri-
mo grado (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022).
Ne consegue che nel caso di specie, poiché l'attrice ha citato solo la
[...]
e non pure , proprietaria della vettura sulla CP_5 Controparte_3
quale era trasportata la , va dichiarata la nullità della sentenza del Pt_1
Tribunale di Sciacca del 2.12.2016 e la causa va rinviata al giudice di pri-
me cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Le spese dei due gradi vanno poste a carico della , in quanto soc- Pt_1
combente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (v.
Cass. sez. 3 ordinanza n. 32933 del 17.12.2024) e si liquidano come in di-
spositivo (scaglione da € 52.000 ad € 260.000, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Sciacca del 1.7.2029 appellata da nei con- Parte_1
fronti di Controparte_1
Rimanda le parti dinanzi al giudice di primo grado disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ed as- Controparte_3
segnando per la riassunzione termine di gg. 60 dalla notificazione della sentenza.
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_4
- 3 - Corte di Appello di Palermo spese del giudizio che si liquidano in € 7.052,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, per il primo grado, ed in € 4.997,00, oltre spese gene-
rali, cpa e iva come per legge, per questo grado, e delle spese della ctu espletata in primo grado.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 10.4.2025
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Corte di Appello di Palermo