Sentenza 13 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B 004 4 9 / 0 1 BU TTON TI 13 GEN. 2001 uip ledען די 3000" Bis lep REPUBBLICA ITALIANA op s ILSOLE 24 ORE In nome del popolo italiano IN T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.16436/98 -Cron. 823 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. -Ud. 10.10.2000 " Raffaele Foglia Florindo Minichiello -Oggetto: Stefano M. IS " Lavoro ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da DI SA AN, elett.te dom.ta in Roma alla via Cavour n. 221 presso l'avv. Fabio Fabbrini che unitamente all'avv. Leopol- do Spedaliere del Foro di Napoli rappresenta e difende inва virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Antonio Todaro e Vincenzo Cerioni, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE 4063 Rilasciata copia legale Rilasciata copia legale al Sig. PEDALERE INPS al Sig. per diritti L. per diritti L. il22:2 of ilIL CANCELLIERE 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 17 pres- con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. so l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre An- 1697796 nunziata n° 1591 in data 2/4 dicembre 1997 (R.G. 1471/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis per delega dell'avv. Vincenzo Cerioni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo La lavoratrice in epigrafe indicata ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1591/97, dolendosi che abbia dichiarato "la nullità del ri- corso introduttivo, del procedimento e della sentenza di primo grado" a causa della mancanza di idonea procura spe- ciale, essendo stata questa rilasciata al difensore su fo- glio spillato a detto atto introduttivo, con il quale aveva chiesto, nei confronti dell'INPS, il pagamento delle inden- nità di malattia e di maternità, avendo essa lavorato per un periodo non inferiore a 51 giornate presso le specificate aziende agricole. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Le censure della ricorrente sono articolate in unico motivo riassumibile nei termini che seguono. 83, comma 3,Violazione e falsa applicazione dell'art. c.p.c. e della legge n. 141 del 1997 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che la pronuncia di nullità del ricorso introdut- tivo, dell'intero giudizio e della sentenza di primo grado, è erronea alla stregua dello ius superveniens costituito dalla legge 27 maggio 1997 n. 141, che, con norma (art. 1) applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ha modificato l'art. 83 c.p.c., di- sponendo che "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto ma- terialmente all'atto cui si riferisce". Si aggiunge che la pronuncia del Tribunale è comunque erro- nea e fondata su non condivisibile interpretazione restrit- tiva dell'art. 83 (vecchio testo) c.p.c., in quanto la pro- cura alle liti avrebbe dovuto considerarsi parte integrante del ricorso, per la presenza di apposita fascetta rossa di congiunzione intestata allo studio legale, come tale idonea a formare un documento unico e completo. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. alla stregua della norma suddetta (applicabile al Invero - presente giudizio) e secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 2642 e la procura rilasciata (come, nella 2646 del 10 marzo 1998 Wybie specie, per il ricorso introduttivo del giudizio) su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto è idonea, al pari di quella rilasciata in calce o a margine, "a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rap- presentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede", restan- do irrilevante l'eventuale presenza, nello stesso atto, di spazi vuoti utilizzabili (per apporvi almeno parte del testo della procura) e non utilizzati. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente M w. Ravagnam Вито Battiniell д е IL COLLABORATORE DI CANCELLER Depositata in Cancelleria oggi, 13 GEN. 2001 ABORATORE DI CANCELLERIA CAS ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533