Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3565/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/8/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
NAVARI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capezzano Pianore (LU), via dei Carpentieri n. 10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FABIANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma (RM), via Ruggero Fauro n. 18, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«1. CASA CONIUGALE: La casa coniugale sita in Fraz. Monsagrati, PE, Loc. Maracci n. 38/B, di proprietà dei genitori della Sig.ra rimarrà nella disponibilità di quest'ultima che Pt_1 continuerà ad abitarvi assieme alla figlia Si fa presente che dal mese di gennaio 2024 il Sig. Per_1 si è, di fatto, trasferito – di comune accordo con la Sig.ra - in altro immobile di sua Pt_2 Pt_1 proprietà sito in Lammari (Capannori) Via de Coselli n. 16. 2. SITUAZIONE PERSONALE CONIUGI I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e indipendenti, senza pretendere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro. La Sig.ra lavora come segretaria presso la ditta Cars Srl in Pt_1
1
- La sig.ra non è proprietaria di alcun bene immobile. E' proprietaria delle Parte_1 autovetture Fiat Punto tg. EV155BM, e Kia Rio tg. FJ605JI (DOC N.5). Quest'ultima autovettura è stata acquistata nell'anno 2021 tramite finanziamento acceso dalla Sig.ra presso la società Pt_1
Agos Ducato Spa (DOC. N.6) con rata fissa mensile di € 333 che viene addebitata sul conto corrente bancario n° 000191 Banca BPM, Agenzia di Monsagrati, cointestato con il Sig. Parte_2
Si precisa che tale conto corrente, seppur cointestato, viene utilizzato unicamente dalla Sig.ra Pt_1
e vi confluisce solo il suo stipendio mensile, pertanto il Sig. si obbliga a non effettuare alcun Pt_2 prelievo e/o pagamento dal predetto conto corrente finchè rimarrà cointestato. Il finanziamento presso Agos Ducato Spa scadrà il 01.02.2029 e sino alla sua estinzione i coniugi si obbligano a corrispondere quanto dovuto nella misura del 50%. Si evidenzia che l'autovettura Kia Rio seppur intestata alla Sig.ra
è nel possesso del Sig. che la utilizza da anni in via esclusiva e si obbliga a pagarne il Pt_1 Pt_2 bollo, l'assicurazione ed eventuali sanzioni amministrative finchè non verrà effettuato il passaggio di proprietà allo stesso.
- Il sig. è proprietario dell'immobile sito in Comune di Capannori, Via Dei Coselli n. 16, Foglio Pt_2
53 – mappale 1794 sub 18 (DOC. N. 7) acquistato in data 16 gennaio 2024 a rogito del Notaio
in Lucca repertorio n. 115444, raccolta n. 32218. Persona_2
3. CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ORDINARIO FIGLIE: Quale contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni e si evidenzia che Per_3 Per_1
è divenuta economicamente indipendente pertanto il sig. si impegna a corrispondere Per_3 Pt_2 mensilmente la somma di euro 200,00= (duecento/00=) a titolo di mantenimento per la figlia Per_1
Il pagamento del contributo ordinario di mantenimento avverrà nelle seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso il Banco BPM intestato alla sig.ra e noto al sig. da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma sarà Parte_1 Pt_2 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
4. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie, preventivamente concordate e fiscalmente documentate, saranno corrisposte nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle elencate nel Protocollo adottato da codesto Tribunale in data 7.10.2020 ed in particolare: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); - tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
- spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche,
2 psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - ripetizioni;
- stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); - spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; - scuole e università private;
- baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi); - cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.”. Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori nella quota della metà.
5. Il Sig. si obbliga altresì a corrispondere mensilmente alla Sig.ra sul conto corrente Pt_2 Pt_1 alla stessa intestato presso Banco BPM ed a lui noto, la somma di € 166,50 mensile quale 50% della rata relativa al finanziamento acceso presso la finanziaria Agos Ducato Spa, sopra richiamato, fino alla sua estinzione prevista per il 01.02.2029.
6. SPESE LEGALI: le spese legali sono interamente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in PE (LU) il 20/6/1999, dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata Per_1 Per_3 il 10/6/2004), maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 451/2024 pubblicata il 12/11/2024, passata in giudicato in data 13/5/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – dell'11/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
3 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 in PE (LU) in data 20/6/1999, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PE (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, dell'Anno 1999; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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