Articolo 14 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 agosto 1975
Art. 14.
La Cassa corrisponde a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche "Cicerone", un aggio non superiore all'1,50 per cento.
Al personale addetto ai servizi ispettivi e di verifica delle cancellerie e segreterie giudiziarie puo' essere corrisposto un compenso non superiore allo 0,50 per cento dei proventi netti della vendita delle marche "Cicerone".
L'aggio ed il compenso previsti nei commi precedenti sono erogati a titolo di indennita' per il rischio della gestione e per le maggiori spese incontrate e lavoro svolto.
La misura dell'aggio e del compenso, entro i limiti sopra specificati, e' fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, che determina altresi' le modalita' di erogazione degli stessi.
Entrata in vigore il 14 agosto 1975