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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott.ssa SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott.ssa ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6200/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dall'avv. VAIRUS ALESSANDRA che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 17/01/2009.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 44, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05.03.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 218 del 19/07/2024, pubblicata in data 22/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2 pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori (i quali si impegnano altresì a continuare Per_2 Per_1
a collaborare nel progetto educativo dei figli minori, improntando i loro rapporti ai principi del reciproco rispetto e lealtà), con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo gli accordi che verranno di volta in volta presi tra il padre e la madre (tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e degli impegni lavorativi del padre) e, in difetto di accordo, almeno due week end alternati al mese e un pomeriggio infra-settimanale (con o senza pernottamento); nelle vacanze estive, alme-no tre settimane, di cui due anche consecutive. Durante le vacanze natalizie, invece, i minori trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, alternando annualmente il periodo 24-30 dicembre, con il periodo 31 dicembre-6 gennaio. Secondo il principio dell'alternanza trascorreranno nonchè agli altri ponti e festività da calendario.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Domodossola n°32, unitamente ai beni mobili ivi esistenti (tranne gli effetti personali del Sig. ed altri eventuali beni mobili che vorrà Pt_2
individuare e ritirare nei termini che saranno concordati tra le parti) alla Sig.ra Il Sig. Pt_1 Pt_2
si allontanerà dalla casa coniugale in via definitiva per 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione o al maggior termine che vorrà essere deciso d'accordo tra le parti.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante la Parte_2
corresponsione alla madre di un assegno mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 a figlio) da versare alla madre entro il giorno 30 di ciascun mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a tutte le spese scolastiche, parascolastiche, ricreative e ludiche, nonché le spese mediche non mutuabili, nella misura della metà ciascuno, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Protocollo d'Intesa del
15.3.2016 del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli minori, ad oggi pari a Euro 157,20, rimarrà nella disponibilità del padre. Ugualmente i figli minori rimarranno a carico del padre, ai fini delle detrazioni fiscali.
DÀ ATTO che la Sig.ra entro 60 giorni dal deposito della separazione acquisterà dal Sig. Parte_1
: Parte_2
- la quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in corrente in Torino, Via
Domodossola n°32, composto da alloggio al terzo piano (quarto fuori terra) e due vani ad uso cantina al piano cantinato;
locali censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: Foglio 1173,
Numero 466, Sub. 13, Zona Cens.
2. Categoria A/3, Classe 3, Vani 6, Rendita Euro 945,12;
pagina 3 di 4 - la quota del 50% del locale ad uso autorimessa privata sito al pia-no terzo interrato dell'immobile in
Torino, facente parte del complesso condominiale ad uso autorimesse private, realizzato, ai sensi dell'art. 9 della legge 24.03.1989 n°122 e s.m.i., nel sotto-suolo dell'area posta in Piazza Giampietro Chironi
n°6/S, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, come segue: Foglio Numero 1090; Sub. 152;
Zona Cens. 2, Categoria C/6, Classe 3, Rendita Euro 129,06 e costituente pertinenza dell'immobile destinato ad abitazione non di lusso, come descritto al punto che precede.
DA' ATTO che le parti pattuiscono il prezzo di vendita nella somma complessiva di euro 26.000,00
(ventiseimila/00), oltre alle spese notarili che saranno interamente poste a carico dell'acquirente. Il rogito notarile di compravendita sarà esente da ogni imposta, in applicazione del regime di cui all'art. 19 della
Legge 17/1987.
DÀ ATTO che con l'adempimento delle sopraestese condizioni – e salvo mutamenti sopravvenuti nella situazione economico patrimoniale dell'una o dell'altra parte - i coniugi dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere a titolo di mantenimento né per qualsivoglia al-tra pretesa, ragione o titolo l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproca autorizzazione, ove necessario, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti, anche per l'espatrio dei figli minori con ciascuno dei genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott.ssa SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott.ssa ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6200/2024
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dall'avv. VAIRUS ALESSANDRA che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 17/01/2009.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 44, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05.03.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 218 del 19/07/2024, pubblicata in data 22/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2 pagina 2 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori (i quali si impegnano altresì a continuare Per_2 Per_1
a collaborare nel progetto educativo dei figli minori, improntando i loro rapporti ai principi del reciproco rispetto e lealtà), con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
DISPONE che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo gli accordi che verranno di volta in volta presi tra il padre e la madre (tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e degli impegni lavorativi del padre) e, in difetto di accordo, almeno due week end alternati al mese e un pomeriggio infra-settimanale (con o senza pernottamento); nelle vacanze estive, alme-no tre settimane, di cui due anche consecutive. Durante le vacanze natalizie, invece, i minori trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, alternando annualmente il periodo 24-30 dicembre, con il periodo 31 dicembre-6 gennaio. Secondo il principio dell'alternanza trascorreranno nonchè agli altri ponti e festività da calendario.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Domodossola n°32, unitamente ai beni mobili ivi esistenti (tranne gli effetti personali del Sig. ed altri eventuali beni mobili che vorrà Pt_2
individuare e ritirare nei termini che saranno concordati tra le parti) alla Sig.ra Il Sig. Pt_1 Pt_2
si allontanerà dalla casa coniugale in via definitiva per 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione o al maggior termine che vorrà essere deciso d'accordo tra le parti.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori mediante la Parte_2
corresponsione alla madre di un assegno mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 a figlio) da versare alla madre entro il giorno 30 di ciascun mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a tutte le spese scolastiche, parascolastiche, ricreative e ludiche, nonché le spese mediche non mutuabili, nella misura della metà ciascuno, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Protocollo d'Intesa del
15.3.2016 del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli minori, ad oggi pari a Euro 157,20, rimarrà nella disponibilità del padre. Ugualmente i figli minori rimarranno a carico del padre, ai fini delle detrazioni fiscali.
DÀ ATTO che la Sig.ra entro 60 giorni dal deposito della separazione acquisterà dal Sig. Parte_1
: Parte_2
- la quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione coniugale sito in corrente in Torino, Via
Domodossola n°32, composto da alloggio al terzo piano (quarto fuori terra) e due vani ad uso cantina al piano cantinato;
locali censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: Foglio 1173,
Numero 466, Sub. 13, Zona Cens.
2. Categoria A/3, Classe 3, Vani 6, Rendita Euro 945,12;
pagina 3 di 4 - la quota del 50% del locale ad uso autorimessa privata sito al pia-no terzo interrato dell'immobile in
Torino, facente parte del complesso condominiale ad uso autorimesse private, realizzato, ai sensi dell'art. 9 della legge 24.03.1989 n°122 e s.m.i., nel sotto-suolo dell'area posta in Piazza Giampietro Chironi
n°6/S, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, come segue: Foglio Numero 1090; Sub. 152;
Zona Cens. 2, Categoria C/6, Classe 3, Rendita Euro 129,06 e costituente pertinenza dell'immobile destinato ad abitazione non di lusso, come descritto al punto che precede.
DA' ATTO che le parti pattuiscono il prezzo di vendita nella somma complessiva di euro 26.000,00
(ventiseimila/00), oltre alle spese notarili che saranno interamente poste a carico dell'acquirente. Il rogito notarile di compravendita sarà esente da ogni imposta, in applicazione del regime di cui all'art. 19 della
Legge 17/1987.
DÀ ATTO che con l'adempimento delle sopraestese condizioni – e salvo mutamenti sopravvenuti nella situazione economico patrimoniale dell'una o dell'altra parte - i coniugi dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a che pretendere a titolo di mantenimento né per qualsivoglia al-tra pretesa, ragione o titolo l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproca autorizzazione, ove necessario, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti, anche per l'espatrio dei figli minori con ciascuno dei genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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