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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6848/2018 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/09/1955, elett. dom. in CATANIA, CORSO ITALIA N. 244, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PANEPINTO GIUSEPPE;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett. dom. in CATANIA, PIAZZA IOLANDA N. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PIRRELLO GRAZIA TIZIANA;
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11.04.2018, proponeva appello Parte_1
avverso la sent. n. 41/2018 – depositata in data 09.01.2018, nel procedimento n.
11895/2016 R.G. – con la quale il Giudice di Pace di Catania confermava integralmente il D.I. n. 1551/2016 dell'11.05.2016.
L'odierno appellante deduceva di aver conferito alla l'incarico Controparte_2
di organizzare una cena di gala presso un ristorante della città di Mosca, al fine di promuovere e valorizzare anche all'estero i vini della propria azienda agrituristica “Tenute Gigliotto”. Il compenso per tale attività veniva pattuito in complessivi €
3.800,00, al netto di ogni onere e spesa fiscale, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura. In data 11.05.2016, su richiesta della il Giudice di Controparte_1
Pace di Catania emetteva D.I. n. 1551/2016, ingiungendo al il pagamento, in Pt_1 favore della società della somma di € 4.636,00 per le prestazioni Controparte_1
espletate, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2016, – in proprio e quale titolare Parte_1
dell'omonima impresa agricola “Agriturismo Gigliotto” – proponeva opposizione avverso il predetto D.I. n. 1551/16. Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace;
nel merito, rappresentava di aver già effettuato pagamenti in favore della società opposta per complessivi € 26.854,39 e che, pertanto, la stessa non vantava alcun credito nei suoi confronti, avendo incassato, senza titolo, la maggior somma di € 6.326,25, ricevuta in acconto per le attività che avrebbe dovuto svolgere in base all'incarico conferitole. Evidenziava, inoltre, che l'attività indicata nella fattura oggetto del D.I. opposto concerneva una prestazione che non era stata correttamente eseguita e che il pagamento della prestazione era stato già effettuato direttamente dall'opponente. Pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme pagate anche a titolo di acconto, nonché la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 1.900,00 per l'inesatta esecuzione della prestazione pattuita, che aveva determinato la perdita del finanziamento erogato da AGEA.
Il Giudice di Pace di Catania, con sent. n. 41/2018, rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente e, conseguentemente, rigettava le domande e le eccezioni da lui proposte, confermando integralmente il D.I. opposto e condannando il al rimborso delle spese processuali in favore di Pt_1 Controparte_1
Con l'appello avanzato, lamentava l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, avendo questi ritenuto che non avesse fornito in giudizio la prova dell'adempimento delle obbligazioni di cui al D.I. opposto e, specularmente, dell'inadempimento da parte della società con riguardo alle richieste Controparte_1
avanzate con la domanda riconvenzionale.
pag. 2/10 Eccepiva, altresì, l'errata applicazione del principio dell'onere della prova da parte del
Giudice di prime cure e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., asserendo di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione dei bonifici bancari attestanti il pagamento delle spese per la cena di gala tenutasi presso il “ Parte_2
” (somme corrispondenti a quelle di cui alla fattura n. 66/13), nonché mediante
[...]
la produzione della ricevuta rilasciata da e riguardante l'attività Persona_1
dalla stessa espletata. Deduceva che sarebbe spettato al creditore procedente l'onere di provare che tale pagamento fosse riferito ad altro rapporto obbligatorio intercorso tra le parti o, viceversa, di aver direttamente corrisposto le somme oggetto della prestazione al ristoratore.
Pertanto, domandava: «Nel merito dell'opposizione: Previa revoca del D.I. opposto, ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte, per le motivazioni indicate nell'atto di citazione e nelle difese svolte o con qualsivoglia motivazione.- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta ritenere e dichiarare che la società opposta ha ricevuto pagamenti superiori agli importi delle fatture dalla stessa emesse per l'attività svolta nella misura complessiva di €. 10.962,25, dalla stessa detenuti senza titolo, ed inoltre che l'opponente inconseguenza dell'inesatta esecuzione della prestazione ha ricevuto un danno patrimoniale di €. 1.900,00, pari al contributo previsto nella misura del 50% dell'investimento, per la promozione dei prodotti agricoli italiani all'estero, che non le è stato rimborsato dall'AGEA.- Conseguentemente condannare l'opposta alla restituzione e/o al pagamento in favore dell'opponente della complessiva somma di
€. 5.000,00, così allo stato limitando la domanda riconvenzionale, al solo fine di contenerla entro i limiti della competenza per valore dell'adito Giudice di Pace e con espressa riserva di proporre autonoma e diversa domanda per la restituzione della maggiore somma ed il risarcimento dei relativi danni.- Condannare l'opposta nelle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio».
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell'appello per Controparte_1
infondatezza e pretestuosità, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Deduceva la corretta ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Pace, nonché di aver espletato regolarmente l'incarico ricevuto dal Pt_1
pag. 3/10 , difatti, di aver organizzato una cena di gala a Mosca per promuovere i vini CP_3
dell'azienda agrituristica “Tenute Gigliotto”, presso il ristorante “Cafè Chekhov
Mosca”, con un costo di € 3.000,00, come dimostrato dalla fattura del ristorante. Ed ancora, contestava gli errori e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dedotti dalla controparte, deducendo che l'errore nella data stampata sul menù non fosse ad essa imputabile, essendo la stampa di competenza del ristorante. Osservava, altresì, di aver tempestivamente inviato la relazione finale l'11.12.2013 e la fattura il 19.02.2014.
Pertanto, deduceva l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali ed il diritto al pagamento di € 3.800,00, non avendo il fornito prove a sostegno delle proprie Pt_1
eccezioni e difese. Precisava che i pagamenti effettuati dal non fossero correlati Pt_1 alla cena di gala, bensì ad altre attività (€ 142,81 per cena di prova, € 2.048,01 per consumazioni extra richieste dagli ospiti ed € 1.200,00 per attività svolte presso lo stand di alla fiera da ); infine, deduceva che il pagamento della Pt_1 Persona_1 somma di € 800,00 fosse non documentato e non correlato alla cena di gala. Pertanto, asseriva che la documentazione prodotta dall'odierno appellante non Controparte_1
costituiva prova alcuna del pagamento, da parte del di somme superiori a quelle Pt_1
contrattualmente pattuite. Infine, deduceva l'infondatezza della Controparte_1 domanda di risarcimento del danno pari ad € 1.900,00 per la mancata concessione di contributi AGEA, poiché la mancanza della fattura quietanzata (requisito necessario per l'accesso ai contributi) dipendeva dal mancato saldo della fattura di € 3.800,00 da parte del Sicchè, chiedeva di: rigettare l'appello spiegato da con atto Pt_1 Parte_1 notificato telematicamente in data 11.04.2018, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 41/18 emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 04.01.2018, dep. Il 09.01.2018 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 11895/16 R.G.; condannare al risarcimento dei danni in Parte_1 favore di da valutarsi in via equitativa, e ciò ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1 per la temerarietà dell'appello spiegato. Con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente e con la espletata attività istruttoria, veniva assegnata a questo G.I. in data 22.11.2023, e, con provvedimento del 17.09.2024, ex art.
pag. 4/10 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con un unico motivo, l'appellante lamentava l'errata applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché l'errata ricostruzione del fatto da parte del Giudice di Pace.
Nella specie, occorre tenere conto che, com'è noto, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. (ai sensi del quale «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento») si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, e non anche quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto non necessitante di prova, in quanto non contestato, o comunque provato un fatto (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n. 8884). E' appena il caso di rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo (Cass. Civ.,
n.17371/2003). Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento (Cass. Civ., n.3587/2021), mentre, qualora eccepisca l'avvenuto pagamento sarà l'opponente a doverne fornire la prova.
Nella specie, il Giudice di prime cure ha fatto buon uso dei principi normativi e giurisprudenziali sopra enucleati. Invero, nell'ambito del procedimento monitorio n.
1551/2016, al fine di ottenere il D.I., (poi oggetto di opposizione nel procedimento n.
11895/2016 R.G. del Giudice di Pace di Catania) gravava sulla ricorrente CP_1
pag. 5/10 S.r.l. l'onere di provare il proprio credito nei confronti del e su quest'ultimo Pt_1
l'onere di fornire eventuale prova contraria.
Passando all'esame della documentazione prodotta, risulta agli atti copia del conferimento dell'incarico del 18.11.2013, nei confronti della Controparte_1
regolarmente sottoscritto, con il quale il conferiva alla Pt_1 Controparte_1
l'incarico di organizzare un Gala Dinner in occasione del di Pt_2 Parte_3
Mosca (22/24 novembre 2013). In particolare, l'incarico ricomprendeva la disponibilità di una risorsa umana che assicurasse la continuità tecnica e organizzativa e la gestione del progetto e dei servizi a Mosca, l'organizzazione di Gala Dinner/Wine tasting denominato “La Sicilia e il Vino di qualità” in coincidenza della Fiera MOSCOW
WINE FAIR di Mosca presso un ristorante prestigioso con la partecipazione di operatori del settore (Importatori, Distributori, Ristoranti, Giornalisti di settore,
Testimonial, ecc.) e giornalisti del Paese d'interesse, al fine di consentire la promozione e valorizzazione delle caratteristiche dei vini dell'azienda “Tenute Gigliotto” con l'abbinamento di specialità culinarie siciliane.
Il documento specificava, poi, che tra i servizi riferiti alle attività di cui sopra erano compresi l'identificazione della location del ristorante, l'affitto delle sale e il relativo catering, gli allestimenti necessari, la selezione e l'identificazione dei partecipanti in numero minimo di 20, la stampa e l'invio degli inviti e del materiale promozionale dell'evento, il servizio di accoglienza ed eventuale interpretariato, il follow-up.
Precisava, infine, che fossero a carico dell'azienda Tenute Gigliotto le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale della incaricato delle attività in loco. CP_1
Infine, l'incarico prevedeva che la ditta dovesse relazionare a consuntivo dell'evento realizzato, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento sottoscritto tra l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura con sede in Roma) e l'azienda
“Tenute Gigliotto”, che qualsiasi prodotto e/o realizzazione grafica dell'attività in oggetto dovesse essere preventivamente approvato e vistato dal Ministero delle
Politiche Agricole e dall'AGEA e che le prestazioni affidate sarebbero dovute essere eseguito entro il 30.11.2013 e documentate adeguatamente ai fini della rendicontazione
(elenco degli invitati, lista dei partecipanti, copia degli inviti, reportage fotografico,
pag. 6/10 menù). Per tali prestazioni veniva stabilito un compenso complessivo di € 3.800,00, da intendersi al netto di ogni onere e spesa fiscale, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura.
Sulla base della documentazione in atti, risulta provato, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, che la abbia correttamente adempiuto all'incarico CP_1
conferitole.
È infatti provato dalla documentazione in atti (in particolare, dalla relazione dell'evento, dal menù del ristorante, dalla brochure, dalla documentazione fotografica e dalle fatture allegate), che la cena di gala sia stata organizzata dalla e che abbia Controparte_1 effettivamente avuto luogo in data 23.11.2013 presso il ristorante “Kafe Chekhov” di
Mosca; risulta, altresì, provato che la abbia svolto le attività complementari CP_1
nei termini pattuiti ed è incontestato che abbia dato la disponibilità di una risorsa umana che assicurasse la continuità tecnica e organizzativa e la gestione del progetto e dei servizi a Mosca. Al riguardo, va, peraltro, specificato che il conferimento dell'incarico del 18.11.2013 non specificava che il compenso per l'attività prestata da tale risorsa umana fosse a carico dell'appellata. Infine, risulta altresì che abbia CP_1
tempestivamente inviato la relazione finale l'11.12.2013 e la fattura il 19.02.2014.
Quanto al dedotto errore circa la data stampata sul menù, va rilevato che – essendo il menù stato effettivamente predisposto, come richiesto nel conferimento di incarico, e non essendo stati dedotti altri errori al riguardo – non può tale errore considerarsi un grave inadempimento nella complessiva valutazione degli interessi contrattuali delle parti, essendosi la cena di gala realmente svolta nella data contrattualmente indicata e non avendo il suddetto errore arrecato un effettivo pregiudizio all'odierno appellante, nemmeno provato.
Con riguardo alle spese sostenute, la ha prodotto in giudizio copia della CP_1 fattura n. 66 del 30.12.2013, recante come descrizione “SALDO I Organizzazione Gala
Dinner/Wine tasting del 23/11/2013 per per MOSCOW Parte_4
WINE FAIR 2013 (Mosca 22/24 nov. 2013) come da incarico del 18/11/2013 - Prog.
OCM VINI - contr. n. 31875 Pos Sicilia 10 2013/2014.” e copia della fattura del pag. 7/10 30.12.2013, recante come descrizione “ grafica e realizzazione Parte_5
del materiale promo-pubblicitario e del sito web dedicato per l'azienda
[...]
come da incarico del 19/11/2013 - Progetto OCM VINI - Parte_4
Contratto n. 31875 Pos Sicilia 10 2013/2014”, entrambe aventi come destinatario
. Parte_4
Tuttavia, non risulta che il abbia fornito prova alcuna di aver pagato Pt_1
personalmente le spese, essendo tenuto al pagamento diretto – sulla base del documento di conferimento dell'incarico del 18.11.2013 – delle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale della incaricato delle attività in loco. CP_1
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nulla dimostrano i pagamenti eseguiti con carta di credito in data 20.11.2013 e 24.11.2013 degli importi di € 142,81 e di € 2.048,01, atteso che, non potendosi evincere la loro causale, non provano l'avvenuto pagamento circa le prestazioni di cui al decreto ingiuntivo, attestando esclusivamente il luogo in cui sono stati effettuati ( ”), non Pt_2 Parte_2
potendosi escludere che tali somme siano imputabili ad altre spese sostenute dall'appellante non afferenti tali prestazioni. Va inoltre rilevato che alcuni degli assegni prodotti in copia dall'odierno appellante sono di data antecedente al conferimento dell'incarico del 18.11.2013 e, pertanto, non possono in alcun modo considerarsi legati alla cena di gala, che si è svolta solo in data 23.11.2013.
Peraltro, come rilevato da parte appellata, non vi è prova che la somma di € 800,00 sia stata dal direttamente pagata in contanti in favore del ristorante, non essendo Pt_1
tale pagamento documentato e non essendovi prova alcuna della sua correlazione alla cena di gala.
Va altresì osservato che il ristorante ” ha emesso una fattura Parte_2
avente ad oggetto “Cena Gala Dinner del 23 novembre 2013 in occasione MOSCOW
WINE FAIR 2013 (Prog. OCM VINI - contr. n. 31875 Pos Sicilia 10 2013/2014” nei confronti di e che, in ogni caso, l'importo di € 800,00 non corrisponde con CP_1 quello indicato nella fattura emessa dal ristorante nei confronti di pari ad € CP_1
3.000,00.
pag. 8/10 Parimenti, nulla prova la prodotta ricevuta di prestazione occasionale rilasciata da atteso che il conferimento dell'incarico del 18.11.2013 Persona_1
prevedeva soltanto la disponibilità di una risorsa umana che assicurasse la continuità tecnica e organizzativa e la gestione del progetto e dei servizi a Mosca, senza però specificare se il pagamento della suddetta risorsa fosse di competenza dell'appellata.
Ed ancora, si osserva che le lettere della BNL del 27.10.2016 e del 09.01.2017, nonché i vari assegni e bonifici prodotti, non appaiono sufficienti al fine di provare la maggior somma pagata dal rispetto alla fattura emessa non essendo riferibili al credito Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo opposto. D'altro canto, l'istruttoria espletata non ha confutato gli elementi probatori emersi, in particolare, la teste nulla Testimone_1
ha riferito in ordine ai pagamenti effettuati, ma ha confermato che avvenne il ricevimento presso il locale indicato.
Si rileva, infine, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno pari ad €
1.900,00 per la mancata concessione di contributi AGEA, poiché il requisito necessario per accedere ai suddetti contributi era la presentazione di una fattura quietanzata e, nel caso di specie, non risulta provato che il abbia effettuato i pagamenti di cui in Pt_1
fattura.
Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata appare esente da censure e va, pertanto, confermata, mentre l'appello va rigettato.
Non sussistono i presupposti al fine di accogliere la domanda di condanna ex art.96
c.p.c., non emergendo condotte processualmente abusive.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, nonché ai sensi dell'art.4 comma 8 del D.M. 55/2014, secondo cui il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, e vanno liquidate nella misura di € 3.402,66 per pag. 9/10 compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, rigetta l'appello avanzato da – con atto di citazione notificato in data 11.04.2018 – Parte_1
e conferma l'impugnata sentenza n. 41/2018, depositata in data 09.01.2018, del Giudice di Pace di Catania;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate nella complessiva somma di € 3.402,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 26.03.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6848/2018 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/09/1955, elett. dom. in CATANIA, CORSO ITALIA N. 244, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PANEPINTO GIUSEPPE;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett. dom. in CATANIA, PIAZZA IOLANDA N. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. PIRRELLO GRAZIA TIZIANA;
PARTE APPELLATA
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11.04.2018, proponeva appello Parte_1
avverso la sent. n. 41/2018 – depositata in data 09.01.2018, nel procedimento n.
11895/2016 R.G. – con la quale il Giudice di Pace di Catania confermava integralmente il D.I. n. 1551/2016 dell'11.05.2016.
L'odierno appellante deduceva di aver conferito alla l'incarico Controparte_2
di organizzare una cena di gala presso un ristorante della città di Mosca, al fine di promuovere e valorizzare anche all'estero i vini della propria azienda agrituristica “Tenute Gigliotto”. Il compenso per tale attività veniva pattuito in complessivi €
3.800,00, al netto di ogni onere e spesa fiscale, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura. In data 11.05.2016, su richiesta della il Giudice di Controparte_1
Pace di Catania emetteva D.I. n. 1551/2016, ingiungendo al il pagamento, in Pt_1 favore della società della somma di € 4.636,00 per le prestazioni Controparte_1
espletate, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2016, – in proprio e quale titolare Parte_1
dell'omonima impresa agricola “Agriturismo Gigliotto” – proponeva opposizione avverso il predetto D.I. n. 1551/16. Preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace;
nel merito, rappresentava di aver già effettuato pagamenti in favore della società opposta per complessivi € 26.854,39 e che, pertanto, la stessa non vantava alcun credito nei suoi confronti, avendo incassato, senza titolo, la maggior somma di € 6.326,25, ricevuta in acconto per le attività che avrebbe dovuto svolgere in base all'incarico conferitole. Evidenziava, inoltre, che l'attività indicata nella fattura oggetto del D.I. opposto concerneva una prestazione che non era stata correttamente eseguita e che il pagamento della prestazione era stato già effettuato direttamente dall'opponente. Pertanto, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme pagate anche a titolo di acconto, nonché la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 1.900,00 per l'inesatta esecuzione della prestazione pattuita, che aveva determinato la perdita del finanziamento erogato da AGEA.
Il Giudice di Pace di Catania, con sent. n. 41/2018, rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente e, conseguentemente, rigettava le domande e le eccezioni da lui proposte, confermando integralmente il D.I. opposto e condannando il al rimborso delle spese processuali in favore di Pt_1 Controparte_1
Con l'appello avanzato, lamentava l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, avendo questi ritenuto che non avesse fornito in giudizio la prova dell'adempimento delle obbligazioni di cui al D.I. opposto e, specularmente, dell'inadempimento da parte della società con riguardo alle richieste Controparte_1
avanzate con la domanda riconvenzionale.
pag. 2/10 Eccepiva, altresì, l'errata applicazione del principio dell'onere della prova da parte del
Giudice di prime cure e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., asserendo di aver assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione dei bonifici bancari attestanti il pagamento delle spese per la cena di gala tenutasi presso il “ Parte_2
” (somme corrispondenti a quelle di cui alla fattura n. 66/13), nonché mediante
[...]
la produzione della ricevuta rilasciata da e riguardante l'attività Persona_1
dalla stessa espletata. Deduceva che sarebbe spettato al creditore procedente l'onere di provare che tale pagamento fosse riferito ad altro rapporto obbligatorio intercorso tra le parti o, viceversa, di aver direttamente corrisposto le somme oggetto della prestazione al ristoratore.
Pertanto, domandava: «Nel merito dell'opposizione: Previa revoca del D.I. opposto, ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte, per le motivazioni indicate nell'atto di citazione e nelle difese svolte o con qualsivoglia motivazione.- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta ritenere e dichiarare che la società opposta ha ricevuto pagamenti superiori agli importi delle fatture dalla stessa emesse per l'attività svolta nella misura complessiva di €. 10.962,25, dalla stessa detenuti senza titolo, ed inoltre che l'opponente inconseguenza dell'inesatta esecuzione della prestazione ha ricevuto un danno patrimoniale di €. 1.900,00, pari al contributo previsto nella misura del 50% dell'investimento, per la promozione dei prodotti agricoli italiani all'estero, che non le è stato rimborsato dall'AGEA.- Conseguentemente condannare l'opposta alla restituzione e/o al pagamento in favore dell'opponente della complessiva somma di
€. 5.000,00, così allo stato limitando la domanda riconvenzionale, al solo fine di contenerla entro i limiti della competenza per valore dell'adito Giudice di Pace e con espressa riserva di proporre autonoma e diversa domanda per la restituzione della maggiore somma ed il risarcimento dei relativi danni.- Condannare l'opposta nelle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio».
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell'appello per Controparte_1
infondatezza e pretestuosità, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Deduceva la corretta ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Pace, nonché di aver espletato regolarmente l'incarico ricevuto dal Pt_1
pag. 3/10 , difatti, di aver organizzato una cena di gala a Mosca per promuovere i vini CP_3
dell'azienda agrituristica “Tenute Gigliotto”, presso il ristorante “Cafè Chekhov
Mosca”, con un costo di € 3.000,00, come dimostrato dalla fattura del ristorante. Ed ancora, contestava gli errori e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dedotti dalla controparte, deducendo che l'errore nella data stampata sul menù non fosse ad essa imputabile, essendo la stampa di competenza del ristorante. Osservava, altresì, di aver tempestivamente inviato la relazione finale l'11.12.2013 e la fattura il 19.02.2014.
Pertanto, deduceva l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali ed il diritto al pagamento di € 3.800,00, non avendo il fornito prove a sostegno delle proprie Pt_1
eccezioni e difese. Precisava che i pagamenti effettuati dal non fossero correlati Pt_1 alla cena di gala, bensì ad altre attività (€ 142,81 per cena di prova, € 2.048,01 per consumazioni extra richieste dagli ospiti ed € 1.200,00 per attività svolte presso lo stand di alla fiera da ); infine, deduceva che il pagamento della Pt_1 Persona_1 somma di € 800,00 fosse non documentato e non correlato alla cena di gala. Pertanto, asseriva che la documentazione prodotta dall'odierno appellante non Controparte_1
costituiva prova alcuna del pagamento, da parte del di somme superiori a quelle Pt_1
contrattualmente pattuite. Infine, deduceva l'infondatezza della Controparte_1 domanda di risarcimento del danno pari ad € 1.900,00 per la mancata concessione di contributi AGEA, poiché la mancanza della fattura quietanzata (requisito necessario per l'accesso ai contributi) dipendeva dal mancato saldo della fattura di € 3.800,00 da parte del Sicchè, chiedeva di: rigettare l'appello spiegato da con atto Pt_1 Parte_1 notificato telematicamente in data 11.04.2018, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 41/18 emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 04.01.2018, dep. Il 09.01.2018 nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 11895/16 R.G.; condannare al risarcimento dei danni in Parte_1 favore di da valutarsi in via equitativa, e ciò ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1 per la temerarietà dell'appello spiegato. Con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente e con la espletata attività istruttoria, veniva assegnata a questo G.I. in data 22.11.2023, e, con provvedimento del 17.09.2024, ex art.
pag. 4/10 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con un unico motivo, l'appellante lamentava l'errata applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché l'errata ricostruzione del fatto da parte del Giudice di Pace.
Nella specie, occorre tenere conto che, com'è noto, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. (ai sensi del quale «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento») si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, e non anche quando, a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto non necessitante di prova, in quanto non contestato, o comunque provato un fatto (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n. 8884). E' appena il caso di rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo (Cass. Civ.,
n.17371/2003). Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento (Cass. Civ., n.3587/2021), mentre, qualora eccepisca l'avvenuto pagamento sarà l'opponente a doverne fornire la prova.
Nella specie, il Giudice di prime cure ha fatto buon uso dei principi normativi e giurisprudenziali sopra enucleati. Invero, nell'ambito del procedimento monitorio n.
1551/2016, al fine di ottenere il D.I., (poi oggetto di opposizione nel procedimento n.
11895/2016 R.G. del Giudice di Pace di Catania) gravava sulla ricorrente CP_1
pag. 5/10 S.r.l. l'onere di provare il proprio credito nei confronti del e su quest'ultimo Pt_1
l'onere di fornire eventuale prova contraria.
Passando all'esame della documentazione prodotta, risulta agli atti copia del conferimento dell'incarico del 18.11.2013, nei confronti della Controparte_1
regolarmente sottoscritto, con il quale il conferiva alla Pt_1 Controparte_1
l'incarico di organizzare un Gala Dinner in occasione del di Pt_2 Parte_3
Mosca (22/24 novembre 2013). In particolare, l'incarico ricomprendeva la disponibilità di una risorsa umana che assicurasse la continuità tecnica e organizzativa e la gestione del progetto e dei servizi a Mosca, l'organizzazione di Gala Dinner/Wine tasting denominato “La Sicilia e il Vino di qualità” in coincidenza della Fiera MOSCOW
WINE FAIR di Mosca presso un ristorante prestigioso con la partecipazione di operatori del settore (Importatori, Distributori, Ristoranti, Giornalisti di settore,
Testimonial, ecc.) e giornalisti del Paese d'interesse, al fine di consentire la promozione e valorizzazione delle caratteristiche dei vini dell'azienda “Tenute Gigliotto” con l'abbinamento di specialità culinarie siciliane.
Il documento specificava, poi, che tra i servizi riferiti alle attività di cui sopra erano compresi l'identificazione della location del ristorante, l'affitto delle sale e il relativo catering, gli allestimenti necessari, la selezione e l'identificazione dei partecipanti in numero minimo di 20, la stampa e l'invio degli inviti e del materiale promozionale dell'evento, il servizio di accoglienza ed eventuale interpretariato, il follow-up.
Precisava, infine, che fossero a carico dell'azienda Tenute Gigliotto le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale della incaricato delle attività in loco. CP_1
Infine, l'incarico prevedeva che la ditta dovesse relazionare a consuntivo dell'evento realizzato, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento sottoscritto tra l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura con sede in Roma) e l'azienda
“Tenute Gigliotto”, che qualsiasi prodotto e/o realizzazione grafica dell'attività in oggetto dovesse essere preventivamente approvato e vistato dal Ministero delle
Politiche Agricole e dall'AGEA e che le prestazioni affidate sarebbero dovute essere eseguito entro il 30.11.2013 e documentate adeguatamente ai fini della rendicontazione
(elenco degli invitati, lista dei partecipanti, copia degli inviti, reportage fotografico,
pag. 6/10 menù). Per tali prestazioni veniva stabilito un compenso complessivo di € 3.800,00, da intendersi al netto di ogni onere e spesa fiscale, da liquidare dietro presentazione di regolare fattura.
Sulla base della documentazione in atti, risulta provato, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, che la abbia correttamente adempiuto all'incarico CP_1
conferitole.
È infatti provato dalla documentazione in atti (in particolare, dalla relazione dell'evento, dal menù del ristorante, dalla brochure, dalla documentazione fotografica e dalle fatture allegate), che la cena di gala sia stata organizzata dalla e che abbia Controparte_1 effettivamente avuto luogo in data 23.11.2013 presso il ristorante “Kafe Chekhov” di
Mosca; risulta, altresì, provato che la abbia svolto le attività complementari CP_1
nei termini pattuiti ed è incontestato che abbia dato la disponibilità di una risorsa umana che assicurasse la continuità tecnica e organizzativa e la gestione del progetto e dei servizi a Mosca. Al riguardo, va, peraltro, specificato che il conferimento dell'incarico del 18.11.2013 non specificava che il compenso per l'attività prestata da tale risorsa umana fosse a carico dell'appellata. Infine, risulta altresì che abbia CP_1
tempestivamente inviato la relazione finale l'11.12.2013 e la fattura il 19.02.2014.
Quanto al dedotto errore circa la data stampata sul menù, va rilevato che – essendo il menù stato effettivamente predisposto, come richiesto nel conferimento di incarico, e non essendo stati dedotti altri errori al riguardo – non può tale errore considerarsi un grave inadempimento nella complessiva valutazione degli interessi contrattuali delle parti, essendosi la cena di gala realmente svolta nella data contrattualmente indicata e non avendo il suddetto errore arrecato un effettivo pregiudizio all'odierno appellante, nemmeno provato.
Con riguardo alle spese sostenute, la ha prodotto in giudizio copia della CP_1 fattura n. 66 del 30.12.2013, recante come descrizione “SALDO I Organizzazione Gala
Dinner/Wine tasting del 23/11/2013 per per MOSCOW Parte_4
WINE FAIR 2013 (Mosca 22/24 nov. 2013) come da incarico del 18/11/2013 - Prog.
OCM VINI - contr. n. 31875 Pos Sicilia 10 2013/2014.” e copia della fattura del pag. 7/10 30.12.2013, recante come descrizione “ grafica e realizzazione Parte_5
del materiale promo-pubblicitario e del sito web dedicato per l'azienda
[...]
come da incarico del 19/11/2013 - Progetto OCM VINI - Parte_4
Contratto n. 31875 Pos Sicilia 10 2013/2014”, entrambe aventi come destinatario
. Parte_4
Tuttavia, non risulta che il abbia fornito prova alcuna di aver pagato Pt_1
personalmente le spese, essendo tenuto al pagamento diretto – sulla base del documento di conferimento dell'incarico del 18.11.2013 – delle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale della incaricato delle attività in loco. CP_1
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nulla dimostrano i pagamenti eseguiti con carta di credito in data 20.11.2013 e 24.11.2013 degli importi di € 142,81 e di € 2.048,01, atteso che, non potendosi evincere la loro causale, non provano l'avvenuto pagamento circa le prestazioni di cui al decreto ingiuntivo, attestando esclusivamente il luogo in cui sono stati effettuati ( ”), non Pt_2 Parte_2
potendosi escludere che tali somme siano imputabili ad altre spese sostenute dall'appellante non afferenti tali prestazioni. Va inoltre rilevato che alcuni degli assegni prodotti in copia dall'odierno appellante sono di data antecedente al conferimento dell'incarico del 18.11.2013 e, pertanto, non possono in alcun modo considerarsi legati alla cena di gala, che si è svolta solo in data 23.11.2013.
Peraltro, come rilevato da parte appellata, non vi è prova che la somma di € 800,00 sia stata dal direttamente pagata in contanti in favore del ristorante, non essendo Pt_1
tale pagamento documentato e non essendovi prova alcuna della sua correlazione alla cena di gala.
Va altresì osservato che il ristorante ” ha emesso una fattura Parte_2
avente ad oggetto “Cena Gala Dinner del 23 novembre 2013 in occasione MOSCOW
WINE FAIR 2013 (Prog. OCM VINI - contr. n. 31875 Pos Sicilia 10 2013/2014” nei confronti di e che, in ogni caso, l'importo di € 800,00 non corrisponde con CP_1 quello indicato nella fattura emessa dal ristorante nei confronti di pari ad € CP_1
3.000,00.
pag. 8/10 Parimenti, nulla prova la prodotta ricevuta di prestazione occasionale rilasciata da atteso che il conferimento dell'incarico del 18.11.2013 Persona_1
prevedeva soltanto la disponibilità di una risorsa umana che assicurasse la continuità tecnica e organizzativa e la gestione del progetto e dei servizi a Mosca, senza però specificare se il pagamento della suddetta risorsa fosse di competenza dell'appellata.
Ed ancora, si osserva che le lettere della BNL del 27.10.2016 e del 09.01.2017, nonché i vari assegni e bonifici prodotti, non appaiono sufficienti al fine di provare la maggior somma pagata dal rispetto alla fattura emessa non essendo riferibili al credito Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo opposto. D'altro canto, l'istruttoria espletata non ha confutato gli elementi probatori emersi, in particolare, la teste nulla Testimone_1
ha riferito in ordine ai pagamenti effettuati, ma ha confermato che avvenne il ricevimento presso il locale indicato.
Si rileva, infine, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno pari ad €
1.900,00 per la mancata concessione di contributi AGEA, poiché il requisito necessario per accedere ai suddetti contributi era la presentazione di una fattura quietanzata e, nel caso di specie, non risulta provato che il abbia effettuato i pagamenti di cui in Pt_1
fattura.
Alla luce di queste considerazioni, la sentenza impugnata appare esente da censure e va, pertanto, confermata, mentre l'appello va rigettato.
Non sussistono i presupposti al fine di accogliere la domanda di condanna ex art.96
c.p.c., non emergendo condotte processualmente abusive.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, nonché ai sensi dell'art.4 comma 8 del D.M. 55/2014, secondo cui il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate, e vanno liquidate nella misura di € 3.402,66 per pag. 9/10 compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
L'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, stabilisce che quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo. Per effetto del rigetto dell'appello proposto, questo Giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo dovuto a mente della disposizione sopra richiamata. L'obbligo di detto pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, rigetta l'appello avanzato da – con atto di citazione notificato in data 11.04.2018 – Parte_1
e conferma l'impugnata sentenza n. 41/2018, depositata in data 09.01.2018, del Giudice di Pace di Catania;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate nella complessiva somma di € 3.402,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto che l'appellante è obbligato a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 26.03.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
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