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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 418 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promosso da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Francesco Caria, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello,
appellante CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Michele Loy e Diego Loy, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
appellata
E CONTRO
(C.F.: , elettivamente CP_2 C.F._3
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maurizio Scarparo, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellato
OGGETTO: adempimento fideiussione.
All'udienza del 25-10-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei motivi in premessa, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
2361/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari;
2) in subordine, in riforma della sentenza impugnata, annullare in tutto o in parte la condanna al pagamento delle spese di lite in capo al Pt_1
3) in ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte CP_1
1) in via principale, rigettare l'avverso appello e per l'effetto ogni contraria domanda, perché infondato in fatto e in diritto, così
confermando integralmente la sentenza impugnata;
2) in via subordinata, nel merito e nella denegata e non creduta ipotesi di revoca o riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che nulla è
dovuto dal sig. all'appellante, se del caso CP_1
accertando e dichiarando la nullità dell'atto costitutivo della Green
Blue Center s.n.c. e, per conseguenza, di tutti gli atti derivati e successivi dallo stesso dipendenti nonché specificamente del contratto di fideiussione per cui è causa;
3) in via di ulteriore subordine, accertare che il sig. è Parte_2
socio illimitatamente responsabile della Controparte_3
e, per l'effetto, limitare il suo diritto di
[...]
regresso nei confronti degli altri soci della Green Blue Center s.n.c.
alla rispettiva quota;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori come per legge. Nell'interesse di : voglia la Corte CP_2
1) rigettare integralmente l'avversa impugnazione e respingere tutte le domande in essa contenute e per l'effetto confermare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale civile di Cagliari n.
2267/2022 nei procedimenti riuniti n. 1565/2018 e n. 1688/2018,
depositata in data 3-10-2022;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2267/2022 il Tribunale di Cagliari accoglieva l'opposizione proposta con distinti atti di citazione da e avverso CP_1 CP_2
il decreto ingiuntivo n. 2361/2017, emesso dal medesimo tribunale per l'importo di euro 120.000,00, oltre interessi e spese, su istanza di Parte_1
a titolo di regresso del pari importo da questi versato a in qualità di CP_4
fideiussore dei debiti della di cui Controparte_3
rispondevano illimitatamente i soci e , CP_3 CP_1 CP_2
revocando il decreto opposto e condannando l'opposto alla rifusione delle spese processuali in favore degli opponenti.
allegava che: CP_1
- la società Green Blue Center era stata costituita per volontà di Parte_3
allo scopo di ottenere illecitamente un finanziamento da parte della Regione Sardegna per mezzo della (poi Intesa Sanpaolo), CP_4
incaricata dell'istruttoria;
- posto che, ai fini di ottenere il finanziamento, erano necessari alcuni presupposti (tra cui l'età inferiore ai 35 anni e lo stato di disoccupazione)
non detenuti da questi aveva convinto l'esponente e Parte_3
(poi sostituita da ) ad assumere la qualità Controparte_5 CP_2
formale di soci per conto di altri verso la promessa di un'attività
retribuita;
- accortasi della fragilità finanziaria della società, la banca aveva richiesto la concessione di garanzie, rilasciate dai soci occulti;
- nelle more era intervenuta la sentenza n. 453/2006 del GUP di Cagliari
e la successiva sentenza n. 461/2011 della Corte d'Appello, che avevano accertato l'operazione fraudolenta posta in essere da e Pt_3 Parte_1
ediante la costituzione, quali soci occulti, della
[...] [...]
allo scopo di fruire di pubbliche erogazioni così Controparte_3
commettendo il reato di truffa aggravata.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva venisse dichiarata la nullità dell'atto di costituzione della società e di tutti gli atti conseguenti, quali il rilascio di fideiussione, o comunque la confusione tra la posizione di socio (di fatto) del ricorrente e quella di fideiussore, tale da escludere egli potesse esercitare il diritto di regresso. In via subordinata, eccepiva che il ricorrente aveva azionato l'intero debito e non la porzione corrispondente alla quota di spettanza del socio ingiunto nonché la mancanza di prova di aver effettuato il pagamento che intendeva recuperare.
L'opposto, costituendosi, contestava la rilevanza degli accertamenti contenuti nelle sentenze penali e sosteneva, in ogni caso, di aver svolto un ruolo marginale
CP_ nella fattispecie ivi riconosciuta, mentre il era ben consapevole di non possedere i requisiti per ottenere i finanziamenti regionali ed aveva collaborato con per realizzare lo scopo illecito. In via subordinata, formulava Parte_3
domanda ex art. 2041 c.c.
Con separata citazione proponeva opposizione anche , affermando CP_2
di non aver mai esercitato le facoltà connesse alla propria qualità di socio della
Green Blu Center, gestita in via esclusiva da talché egli aveva CP_3
esercitato recesso fin dall'11-05-2004.
Anche in questo procedimento si costituiva per eccepire la Parte_1
nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva, l'improcedibilità delle domande e l'inefficacia del recesso comunicato ma mai coltivato.
Riuniti i due procedimenti, il tribunale adito respingeva in primo luogo
CP_ l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'opposizione del , il quale,
nella sua veste di opponente, poteva limitarsi a contestare le ragioni di credito azionate dall'opposto, attore sostanziale.
Nel merito, il primo giudice - richiamato il concetto di società di fatto, neppure disciplinato nel testo codicistico - menzionava il principio cardine della responsabilità patrimoniale dei soci di una società in nome collettivo, previsto dall'art. 2291 c.c., secondo il quale il socio è chiamato a rispondere dei debiti sociali nei confronti dei terzi e non verso gli altri soci.
In ogni caso, secondo il giudicante, il socio di fatto non poteva giovarsi della disciplina posta a tutela dei terzi creditori, cui non era parificato proprio in ragione dello svolgimento in concreto da parte sua dell'attività sociale, ben sapendo che gli apparenti soci in realtà non avevano alcun potere gestionale.
Del resto, proseguiva il tribunale, la veste di socio di fatto in capo al Parte_1
e la figura di socio apparente in capo agli ingiunti erano stati oggetto di
[...]
accertamento e pronuncia nella sentenza penale che aveva riconosciuto il reato
CP_ CP_ di truffa aggravata ed attribuito al e al il ruolo di meri esecutori del disegno architettato dai soci occulti.
Di contro, l'allegazione del ricorrente per ingiunzione era limitata alla veste formale assunta nella società da e non valeva, secondo il tribunale, Parte_4
a fondare la pretesa di regresso a fronte della riconosciuta attività dal medesimo svolta quale socio di fatto.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo (i) la Parte_1
manifesta illogicità e infondatezza delle ragioni poste a base della sentenza impugnata, per avere il giudicante respinto la domanda di regresso sulla scorta di generiche valutazioni delle pronunce del giudice penale non meglio argomentate circa la posizione degli opponenti, i quali avevano invece rivestito un ruolo attivo nella società, nonché sul ruolo di socio occulto, invece non desumibile dalle sentenze penali richiamate dal primo giudice;
(ii) l'errata determinazione delle spese processuali, liquidate in misura abnorme includendo la fase istruttoria, non tenutasi.
Si sono costituiti con separate comparse e - il primo CP_1 CP_2
eccependo anche l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. -, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Invero, l'atto introduttivo, seppure ai limiti di una chiara esposizione delle argomentazioni formulate, consente di individuare le modifiche richieste dall'appellante con riferimento alle parti della sentenza impugnata e alle ragioni delle doglianze assunte (cfr. Cass. S.U., n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o redazionali di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; n. 13535/18; n. 27199/17), tant'è che gli appellati si sono difesi compiutamente in ordine ai profili dedotti.
Nel merito l'appello è infondato.
Premessi brevi cenni alla figura del socio occulto ovvero del soggetto che persegua lo scopo di lucro della società pur non essendo formalmente investito della qualità di socio, il tribunale affermava che il non poteva agire in Pt_1
CP_ CP_ regresso nei confronti del e del , dei quali ben conosceva la qualità di soci meramente apparenti essendo egli, di contro, partecipe personalmente dell'esercizio sociale dell'impresa, come emergeva inequivocabilmente dagli accertamenti svolti in sede penale.
L'appellante non ha censurato l'argomentazione svolta in diritto da parte del primo giudice – ovvero che il socio di fatto non possa pretendere di agire nei rapporti interni contro i soci soltanto apparenti, che avevano svolto attività
puramente esecutive del disegno portato avanti dal dominus dell'operazione commerciale – contestando invece che fosse ricavabile dalle sentenze penali versate in causa la prova del suo ruolo di socio occulto e viceversa della
CP_ CP_ posizione di testa di paglia in capo al e al .
Giova ricordare che, seppure il nostro ordinamento non disciplini la società di fatto, la giurisprudenza si è consolidata nel senso di riconoscere rilevanza esterna all'attività societaria esercitata in modo occulto, cioè da soggetti che,
pur concorrendo ad un risultato unitario, agiscono non già in nome di una compagine sociale ma in nome proprio (cfr. Cass. Civ. n. 14365/21). Di contro, la rilevanza esterna della posizione del socio apparente è finalizzata solo alla tutela dei terzi che vi abbiamo fatto affidamento (v. Cass. Civ. n.
4529/08; n. 23211/2012).
Nei rapporti tra socio occulto e socio apparente, invece, deve tenersi conto della reciproca consapevolezza dei ruoli effettivamente esercitati cosicché non ha regresso nei confronti del socio apparente il socio occulto che abbia prestato fideiussione per i debiti sociali, in realtà garantendo se stesso dalle conseguenze della responsabilità illimitata prevista dall'art. 2291 c.c.
Ciò posto, la partecipazione di al fine di lucro perseguito dalla Parte_1
società Green Blue Center è perfettamente ricostruita nella sentenza n.
453/2006 del Gip di Cagliari così come la veste di prestanome assunta da e . CP_1 CP_2
Per quanto qui di interesse, l'imputazione mossa (anche) a Parte_1
e li vedeva coinvolti nel reato di truffa aggravata, CP_1 CP_2
per aver ottenuto un finanziamento regionale, destinato all'incentivo dell'occupazione giovanile, mediante la costituzione della Green Blu Center
s.n.c.
Il giudice penale aveva ricostruito il ruolo svolto da ciascuno dei tre,
concludendo: e , invece, soci della Green Blu ma di CP_1 CP_2
fatto solo prestanome, erano all'oscuro dei conti e della gestione del denaro … i
CP_ CP_ soci ( e ) non possedevano neppure formalmente il requisito dello stato
di disoccupazione nei momenti fondamentali richiesti dalla legge n. 28 … sono stati posti in essere dei comportamenti artificiosi e fraudolenti diretti a far
risultare invece il possesso apparente dello stato di disoccupazione … i soci
apparenti non erano i veri destinatari del finanziamento ma sono stati utilizzati
unicamente per il possesso formale dei requisiti soggettivi necessari per ottenere
il finanziamento di quasi due milioni di euro … La prestazione della garanzia
fideiussoria da parte (anche) di u determinante per l'erogazione Parte_1
del finanziamento. L'imputato era certamente consapevole dell'inesistenza dei
requisiti personali e professionali dei soci palesi della Green Blu, tutti legati da
stretti rapporti di parentela e, soprattutto, della riferibilità dell'intera operazione
commerciale a e familiari … C'è un elemento oggettivo che dimostra Parte_3
la sua diretta partecipazione ed il personale interesse economico al buon esito
dell'intervento edilizio: durante una perquisizione domiciliare … fu rinvenuta una
procura speciale. Con questo atto aveva nominato CP_3 Parte_1
procuratore speciale autorizzandolo a cedere anche a se stesso la quota del 10%
del capitale sociale della Green Blu Center. La firma è autenticata dal notaio
il 30 novembre 2000, in una data significativamente coincidente con la Per_1
prestazione della garanzia fideiussoria. Tuttavia, non si può ritenere che quella
procura sia stata rilasciata per assicurare a na tutela finanziaria Parte_1
dal rischio connesso alla fideiussione prestata. L'evidente sproporzione tra il
contenuto economico dei due contratti non può sfuggire né deve essere
sottovalutato: a fronte di una garanzia che, se il progetto non si fosse realizzato
o ci fossero state perdite, avrebbe comportato per un impegno Parte_1
economico di circa 230 milioni di lire, gli avrebbe rilasciato una CP_3 procura speciale mentre era in corso la realizzazione di un'operazione economica
del valore di miliardi … Si ritiene perciò che quell'atto dissimulasse una
partecipazione di agli utili sociali … nel caso di c'era il preciso Parte_1
interesse ad evitare la sua partecipazione societaria alla Green Blu per non
correre rischi ed in particolare che il finanziamento regionale, dopo l'iter
travagliato della concessione, potesse incontrare nuovi ostacoli per la presenza
di un socio imprenditore con un patrimonio anche immobiliare consistente che
mal si conciliava con l'esigenza di favorire lo sviluppo dei giovani … Parte_1
a realizzato la condotta con la assoluta consapevolezza di agire nel duplice
[...]
ruolo di socio occulto della concessionaria e della ditta appaltatrice».
CP_ La sentenza della Corte d'Appello confermava che « … i soci , e CP_3
CP_
altro non erano che dei prestanome, avendo tutti operato nella piena
consapevolezza dell'esistenza di altri “soci” occulti, interessati alla buona riuscita
CP_ dell'affare, cioè del contributo a fondo perduto erogato dalla Regione … Il ,
infatti, pur avendo assunto un ruolo attivo nella predisposizione degli atti
indirizzati al Comune, quale socio di maggioranza della Green Blu Center, diede
le dimissioni dalla società in epoca anteriore all'integrale versamento del
finanziamento pubblico regionale e non vi è prova che abbia conseguito in quel
CP_ periodo un ingiusto profitto. L'estraneità del è risultata essere ancora più
evidente, avendo l'imputato ricoperto la semplice qualifica di socio per un breve
periodo, senza alcun ruolo di responsabilità, come è stato dimostrato
dall'assenza di significativi e compromettenti contatti telefonici con Parte_3
CP_ (argomento peraltro comune al )». L'accertamento fattuale compiuto dal giudice penale era ritenuto dal tribunale
CP_ pienamente probante dei ruoli rispettivamente svolti dal dal e dal Pt_1
CP_
nell'ambito della società Green Blue Center, in quanto risultavano ricostruite e analizzate le singole condotte nel loro succedere e nell'intreccio delle finalità perseguite.
Il primo giudice procedeva a rivalutare, in particolare, gli atti, meramente
CP_ CP_ esecutivi, compiuti da e quali prestanome e quindi quali soci apparenti, “senza apporto di contributi da parte loro alla costituzione del
patrimonio sociale e senza assunzione di determinazioni relative all'attuazione
dell'oggetto sociale” (pag. 17 sentenza impugnata).
Sul punto la censura mossa dall'odierno appellante è inadeguata a superare la motivazione adottata dal tribunale, essendosi il primo limitato a sostenere che dall'accertamento (definitivamente) svolto in sede penale non era emerso il proprio ruolo di socio di fatto né quello apparente di . Parte_4
Di contro, questa Corte condivide senz'altro l'apprezzamento dei fatti esposti nelle sentenze penali, come rivisto e interpretato dal tribunale;
condivide altresì
le conseguenze che, sul piano della responsabilità patrimoniale, il primo giudice traeva nel senso di negare al socio occulto di rivalersi su soggetti in realtà
estranei alla compagine societaria in senso tecnico – per non avervi concretamente partecipato – trattandosi in realtà di garanzia prestata nel proprio esclusivo interesse. CP_ I profili riproposti dall'appellato circa la nullità dell'atto costitutivo della società rimangono assorbiti dalla statuizione di cui sopra, dirimente per la decisione del giudizio.
E' infondato anche il secondo motivo.
Per giurisprudenza consolidata, la fase istruttoria in primo grado è sempre esistente in quanto rientrante nella trattazione (cfr. Cass. Civ. n. 8561/23).
Inoltre, la contestazione di abnormità non è sorretta da alcuna censura in ordine allo scaglione utilizzato o alla incidenza dei parametri assunti a base di calcolo.
L'appello deve dunque essere rigettato, condannando l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali, liquidati al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
2267/22 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 9.991,00
per compensi ciascuno, oltre quanto dovuto per legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
Così deciso in Cagliari il 23-01-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu