Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/05/2025, n. 10467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10467 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10467/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02236/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2024, proposto da
SE VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN ER in Roma, viale delle Milizie n. 1;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio collegiale di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/B1 “Diritto Commerciale”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e pubblicato sul sito istituzionale del MUR il 12.12.2023;
- dei giudizi individuali dei Commissari nella misura in cui hanno concorso al giudizio collegiale di non idoneità;
- per quanto di interesse, dei verbali della Commissione giudicatrice n° 17 del 30.10.2023, n° 24 del 27.11.2023 e n° 26 del 04.12.2023, pubblicati sul sito istituzionale del MUR il 12.12.2023;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque correlato, anche se di contenuto ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ricorre il dott. SE VE, Ricercatore RTD/A in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Teramo,, il quale espone di aver preso parte alla procedura di abilitazione Scientifica Nazionale - ASN della tornata 2021-2023, VI quadrimestre, per conseguire l’abilitazione universitaria di seconda fascia (professore associato) nel settore 12/B1 “Diritto Commerciale” con richiesta del 06.06.2023 n. 102852, allegando le pubblicazioni e i titoli prescritti dalla legge secondo le modalità telematiche previste.
Più precisamente, espone di aver allegato a corredo del proprio curriculum quasi 60 prodotti editoriali scientifici, tra cui tre monografie, l’ultima delle quali con una seconda edizione; indica di aver altresì prospettato una lunga attività didattica universitaria in corsi ufficiali e fondamentali (quindici anni), avendo anche ricoperto diversi ruoli editoriali nazionali tra qui quello di coordinatore editoriale di una rivista giuridica scientifica dell’ANVUR per lo stesso settore scientifico 12 (“I Battelli del Reno – rivista on line di diritto ed economia dell’impresa” ISSN 2282-2461).
All’esito della valutazione, iniziata nella riunione del 30.10.2023 (verbale n° 17), la Commissione rendeva definitivi i giudizi collegiali dei vari candidati, tra cui il ricorrente, con esiti pubblicati sul sito internet del MUR in data 12.12.2023.
Da tale esito risulta che il ricorrente aveva conseguito un giudizio di inidoneità all’abilitazione, reso a maggioranza di tre voti su due.
In specie, la Commissione ha riconosciuto il superamento ampio di tutti e tre i valori soglia degli indicatori di cui all’allegato A) al D.M. n. 589/2018 (impatto della produzione scientifica); ha ritenuto il candidato in possesso di almeno tre dei titoli tra quelli indicati dalla Commissione stessa ex art. 5, co. 1, lett. b) D.M. n. 120/2016, ossia relatore a convegni (titolo sub a), partecipazione ad un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale (titolo sub b), componente di comitati editoriali di riviste scientifiche (titolo sub e).
Invero, precisa il ricorrente, la Commissione non riteneva integrati il titolo di cui alla lett. f), (ossia “Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”) e quello di cui alla lett. g) (ovvero la “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca -fellowship- presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”) incadendo in un errore di fatto.
Ad ogni modo, l’idoneità gli veniva negata in ragione del solo giudizio sulle pubblicazioni.
Detto giudizio di inidoneità - nonché gli atti presupposti, ivi compresi i verbali della Commissione afferenti alla valutazione del ricorrente – vengono dunque impugnati per le seguenti ragioni di diritto.
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 D.M. 120/2016. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA
Dopo aver premesso brevi cenni sulla disciplina che regola l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I e II fascia (art. 16 della L. n. 240/2010 e D.M. 7 giugno 2016 n. 120) rileva come, nel caso di specie, al penultimo capoverso del giudizio collegiale di non idoneità attribuito dalla Commissione al dott. VE si dia atto che “ … i limiti riscontrabili nelle due monografie, per il loro carattere prevalentemente descrittivo, non consentono di attribuire un giudizio di piena maturità scientifica ai fini dell’abilitazione nazionale di seconda fascia ” e poi, al successivo ed ultimo capoverso, che “ … la Commissione, a maggioranza di tre componenti su cinque, non ritiene il candidato idoneo alle funzioni di professore di seconda fascia, non risultandone accertata, per quanto sopra esposto, la maturità scientifica ”. Argomenta quindi circa il rilievo che tale ritenuta insussistenza dei presupposti per riconoscere, nelle pubblicazioni del ricorrente, la piena maturità scientifica ai fini dell’abilitazione nazionale di II fascia ridonderebbe in macroscopica violazione dell’art. 3 del D.M. 120/2016, dovendo la Commissione accertare, per la II fascia, la maturità scientifica e non la piena maturità scientifica.
Sotto altro profilo, deduce la intrinseca contraddittorietà del giudizio collegiale (propria anche dei predetti giudizi individuali, quelli negativi di analogo tenore), visto che si esclude la maturità scientifica “per quanto sopra esposto”, ossia in ragione del superiore rilievo circa l’insussistenza della “piena maturità scientifica”, così non consentendosi di sapere se le pubblicazioni del ricorrente siano state ritenute prive del requisito (piena maturità scientifica) per ottenere l’abilitazione alla I fascia, il che non escluderebbe la sussistenza del diverso requisito (maturità scientifica) per ottenere l’abilitazione alla II fascia, ovvero se siano state ritenute prive di quest’ultimo requisito.
In definitiva, non sarebbe dato comprendere se ricorra o meno una effettiva valutazione di inidoneità del ricorrente all’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di II fascia.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/1990; VIOLAZIONE DELL’ART. 16 DELLA L. 240/2010; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 e 6 DEL D.M. 120/2016; VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 95/2016; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHÉ PER CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Secondo il ricorrente, sussisterebbe una totale genericità, indeterminatezza e irrazionalità delle poche censure mosse al candidato; gli unici giudizi negativi si appuntano alle pubblicazioni del candidato e sarebbero del tutto generici, indicando in modo avulso dal contesto e senza alcuna motivazione sempre tre indicazioni vaghe (oltre che errate) e cioè che gli scritti presentati sarebbero descrittivi, esegetici e/o privi di spunti di originalità; tale tipo di giudizio – afferma - viene sempre espresso dopo una disamina priva di critiche al lavoro scientifico e senza che ad esso segua una motivazione, seppur minima, della censura fatta.
Al riguardo osserva che nel giudizio collegiale risulta quanto segue:
-sul lavoro monografico più recente del ricorrente “Ordine pubblico e buon costume nel diritto della proprietà intellettuale” si afferma che “ dopo una prima parte di carattere storico, il secondo capitolo è dedicato alla ricostruzione della nozione di ordine pubblico quale limite all’autonomia privata nell’Unione europea e, in particolare, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che viene estesa al diritto dei marchi e dei brevetti per invenzione, individuando nella clausola generale una funzione di salvaguardia degli interessi appropriativi garantiti dalle facoltà esclusive. Nel capitolo successivo, dopo un esame degli accordi internazionali e della prassi dell’EUIPO, si passa ad una tipizzazione delle violazioni operata, con ampiezza di trattazione, nel diritto dei marchi e, più sinteticamente, con riferimento al diritto dei brevetti per invenzione; da tale indagine emerge una tendenza all’interpretazione restrittiva e al bilanciamento degli altri interessi rilevanti (libertà d’impresa, di manifestazione del pensiero e di espressione artistica). All’esito di tale percorso viene messa in luce l’incidenza che i concetti dell’ordine pubblico e del buon costume sono suscettibili di determinare nel diritto della proprietà intellettuale a presidio di un’applicazione equilibrata e puntuale delle privative e di una più efficace tutela degli interessi generali del sistema economico concorrenziale. Questo equilibrio tra la promozione di un sistema economico concorrenziale e l’attenzione a non limitare eccessivamente l’uso delle privative si ottiene attraverso un riferimento continuo ai diritti fondamentali, interpretati attraverso il filtro delle strutture giuridiche tipiche del gruppo di regole di settore della proprietà intellettuale e si pone come una disciplina generale della concorrenza definita “di scorta”. Si tratta di un lavoro completo e ben strutturato, che presenta tuttavia anche in questo caso un taglio prevalentemente esegetico non offrendo significativi spunti di originalità sul piano scientifico ”;
- sulla monografia più risalente “Le licenze free e open source” la Commissione sostiene che “ La ricerca pone in rilievo il primato delle regole particolari previste dal diritto d’autore sul diritto comune e i relativi limiti applicativi, riconsiderando in una prospettiva funzionale il rapporto fra le licenze esaminate e il sistema della proprietà intellettuale e pervenendo a una proposta di lettura espansiva del modello di licenza free e open source. Il lavoro è ben scritto ed adeguatamente documentato, ma risulta prevalentemente descrittivo ”;
- sullo scritto in lingua inglese “From technological information to data as technology” si afferma collegialmente che “ tra gli altri contributi sottoposti a valutazione si segnala il recente saggio “From technological information to data as technology” (n. 1 dell’elenco), ove un attento esame di uno dei fenomeni di maggiore rilevanza economica di questi ultimi anni e della sua evoluzione nell’intreccio dialettico tra formazione di oligopoli nel settore cruciale dei big data, reazioni degli ordinamenti e delle autorità antitrust e nascita dei movimenti free e open source. Il lavoro sottolinea la centralità della proprietà dei dati, per estendere la riflessione al concetto di “informazione” e alle conseguenze che questo bene immateriale comporta; viene quindi posto in risalto come i mondi digitali suggeriscano una linea di congiunzione ideale tra la tutela brevettuale (in particolare le rivendicazioni) per le informazioni a contenuto tecnologico, le licenze free e open source che danno accesso a dati tecnologici significativi (il codice sorgente: il cuore creativo di ogni software), e l’informazione grezza (cd. “Raw information”) – ossia l’informazione priva di concetti tecnologici – e il suo utilizzo computazionale (big data). ”;
- significativo è poi il giudizio collegiale sul saggio “The telephone cases. La ricerca di base e le tecniche di protezione dell’innovazione dalla seconda rivoluzione industriale ad oggi” in cui vi sono solo lodi al candidato e implicitamente si fa riferimento a doti scientifiche già raggiunte “la padronanza delle categorie del diritto delle invenzioni trova conferma nell’approfondito saggio “The telephone cases. La ricerca di base e le tecniche di protezione dell’innovazione dalla seconda rivoluzione industriale ad oggi” (n. 6 dell’elenco), che sviluppa un’analisi approfondita delle controversie brevettuali di fine Ottocento negli Stati Uniti sull’invenzione del telefono, e si sofferma quindi sui casi ME e L/ e sulla soluzione giurisprudenziale adottata, per segnalarne l’attualità nella lettura delle categorie del moderno diritto dei brevetti nella prospettiva di un’efficiente protezione e promozione dell’innovazione: sulla base di tale analisi casistica, viene puntualmente delineata l’evoluzione del diritto brevettuale, con un focus sul tema della protezione delle novità tecnologiche e dei rapporti esistenti tra ricerca di base e regole per la tutela delle innovazioni ”;
- identica valutazione di implicito riconoscimento dell’intero valore curriculare e scientifico del candidato si rivelerebbe indirettamente nel giudizio collegiale sul saggio “L’evoluzione dello scopo mutualistico: regola costituzionale ed economia globalizzata. L’esempio paradigmatico del credito cooperativo” dove si indica che detto contributo “ analizza gli effetti generati dalla segmentazione delle norme sul movimento cooperativo italiano che, mettendo in discussione i canoni comunemente accolti dell’istituto societario della cooperazione, si è inoltrata verso limiti estremi registrando derive ben note. Muovendo dalla vicenda, giustamente considerata paradigmatica del credito, cooperativo, si sottolinea la necessità che l’interpretazione delle nuove regole in materia sia in grado di evitare effetti funzionali dannosi, quali, da un lato, la fuoriuscita dei soggetti appartenenti alle fasce sociali interessate dai mondi della cooperazione e, dall’altro, il dover porre rimedio con meccanismi alternativi, visto che l’ordinamento è rimasto privo di strumenti economici ed associativi per continuare a rispondere a determinati interessi collettivi ”;
- anche nei giudizi individuali dei commissari, di quelli che hanno votato negativamente (ad esempio AC) si rinverrebbero le medesime criticità: ” Il terzo capitolo esamina il concetto di ordine pubblico a livello di disciplina eurounitaria, mentre il quarto capitolo -che precede un breve segmento finale di conclusioni- costituisce il fulcro dell’indagine, indagando il valore e la portata dell’ordine pubblico e del buon costume nel diritto della proprietà intellettuale come elementi in grado di portare equilibrio. Il lavoro, per quanto scritto con ordine, non riesce a fornire spunti di rilevante originalità ”; in questa ultima parte del giudizio questo commissario sostituisce per il ricorrente il criterio di analisi previsto dalla legge di << positivo livello della qualità e originalità dei risultati >> con quello più elevato di << rilevante originalità >> richiesto ai professori di I fascia per la piena maturità scientifica (il che conferma quanto eccepito col primo motivo di ricorso); per poi giungere alla contraddizione, ed implicita considerazione di valore molto positivo per il ricorrente, che emerge dal giudizio sul saggio “The telephone cases” in cui afferma che “ L’ampio saggio n. 6 del 2022, “The telephone cases. La ricerca di base e le tecniche di protezione dell’innovazione dalla seconda rivoluzione industriale ad oggi”, si occupa delle controversie brevettuali di fine Ottocento negli Stati Uniti sull’invenzione del telefono, nell’ottica di fornire un quadro dell’evoluzione del diritto brevettuale in tema di rapporti tra ricerca di base e protezione dell’innovazione. Si tratta di uno scritto interessante, degno di nota non solo per l’analisi storica ”.
Si tratterebbe di un criterio palesemente irrazionale poiché per un verso gli stessi commissari riconoscono apertamente che (i) il ricorrente è uno studioso serio; (ii) i lavori sono ben scritti; e che (iii) non vi sono rimproveri e/o disapprovazioni sul merito delle pubblicazioni o sulla loro collocazione editoriale e scientifica, e per altro verso, senza la minima ulteriore giustificazione o spiegazione, gli stessi lavori vengono liquidati come descrittivi e/o privi di spunti di originalità o, addirittura esegetici, utilizzando in modo sbalorditivo il termine “esegetico” in una accezione negativa.
In sostanza i commissari, in nessun passo del giudizio, non solo non avrebbero indicato in modo analitico e specifico le carenze negli scritti oggetto di valutazione, ma avrebbero finanche obliterato, sistematicamente e completamente, qualsiasi giustificazione, rifugiandosi in tre sostantivi che - oltre a rappresentare un metodo illegittimo di operare - nulla aggiungerebbero alla concreta intellegibilità della valutazione di diniego, poiché privo totalmente di qualsiasi indicazione di chiarimento.
In senso diametralmente contrario al giudizio negativo si porrebbero i seguenti dati:
-la monografia del ricorrente del 2007 dal titolo “Le licenze free e open source”, oltre ad essere inserita in una collana prestigiosa diretta da quattro riconosciuti maestri della materia (PA, LV, AR e UL), rappresenta l’unico lavoro sul tema da oltre vent’anni e viene anche indicata nella bibliografia delle opere generali di riferimento del diritto della proprietà intellettuale nel manuale più diffuso della materia ovvero in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO, SIRONI E SPADA, Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, 7° edizione, Giappichelli, 2023, a firma di ben otto riconosciuti maestri dello stesso settore scientifico disciplinare oggetto dell’abilitazione, ed è citata in quel manuale sin dalla sua quarta edizione e da circa 10 anni ;
-è sufficiente leggere l’elenco di quella bibliografia per constatare che l’enumerazione degli autori è molto breve e che il ricorrente è in compagnia di nomi molti illustri, noti a giuristi di qualsiasi estrazione;
-nessun altro candidato di seconda e prima fascia della tornata in questione, al pari del ricorrente, ha potuto vantare un simile riconoscimento, peraltro, così consolidato nel tempo;
-non appare comprensibile svalutare un tale lavoro senza giustificazione e non considerarlo qualitativamente adeguato, metodologicamente rigoroso ed innovativo, tanto più che quanto qui rappresentato non è una semplice indicazione bibliografica all’interno di una parte del testo, è un vero e proprio inserimento al termine della parte generale ed introduttiva tra le opere di riferimento.
Altro profilo illegittimo deriverebbe dal fatto che nel giudizio de quo il corretto metodo di stima dei candidati previsto dalla legge viene tradito sia attraverso un’attenta atomizzazione di tutte le componenti al fine di svalutarle e sia nel lasciare una scia di errori ed omissioni, che il ricorrente imputa con ogni probabilità ad una volontà preconcetta di diniego.
Ancora in punto di fatto sottolinea quanto segue:
-due membri della commissione (professori Abriani e Speranzin) hanno ritenuto di dover concedere l’abilitazione, dando preminenza alla serietà dell’operato del ricorrente, a parità sostanziale di concretezza del giudizio emesso, anche sulle pubblicazioni, di altri due (NÒ e AC), che hanno votato contro, il che lascerebbe emergere una disomogeneità sul metodo utilizzato;
-il diniego è stato stilato trincerandosi dietro quei vaghi giudizi prima contestati (sull’asserita assenza di originalità, che poi sembrerebbe essere presente e di esserlo in modo più che convincente) e i commissari contrari sembrerebbero impuntarsi su una valutazione aprioristica e negativa;
-in questo senso il giudizio genererebbe livelli crescenti di irrazionalità e di vera e propria incomprensibilità, dal quale affiorano anche contrasti interni in ordine alla reale applicazione del canone valutativo utilizzato dalla Commissione;
-viene omessa e svalutata la circostanza derivante dal fatto che il ricorrente è coordinatore editoriale (unico) di una rivista giuridica scientifica dell’ANVUR per il settore scientifico 12 (“I Battelli del Reno - rivista on line di diritto ed economia dell’impresa” ISSN 2282-2461) e nella quale sono passati al suo vaglio preliminare (negli ultimi dodici anni) decine e decine di contributi, anche di abilitati e non abilitati di questa e altre tornate e diverse scuole;
-i giudizi sarebbero contraddittori sulla continuità scientifica del ricorrente: il commissario RI dichiara un’insufficienza dal 2008 al 2017 (“una insufficiente continuità nella produzione scientifica sotto il profilo temporale per l’assenza di pubblicazioni ai fini degli indicatori negli anni 2008-2017 inclusi”) in contrasto con il curriculum pubblico che riferisce il contrario (nel periodo indicato è facile enumerare una monografia nel 2012 e oltre 16 contributi, saggi e commenti, si veda l’allegato 7, ovvero l’estratto della banca dati IRIS utilizzata dai commissari);
-il modo corretto e trasparente secondo cui il candidato mostra alla commissione i lavori più recenti per presentare il livello di maturità scientifica raggiunto viene letteralmente capovolto dal commissario NÒ (“la gran parte dei contributi sono concentrati in uno spazio temporale ristretto con la conseguenza che non hanno avuto lo sviluppo scientifico che meritavano”), il quale giunge finanche a determinare manchevolezze non chiarite, dal forte ed intenso tenore dell’attività di ricerca del ricorrente ;
-l’ampia e costante attività scientifica, didattica, pubblicistica e di ricerca in oltre vent’anni di lavoro del ricorrente è letteralmente omessa;
-nel giudizio non viene riconosciuto l’insegnamento presso scuole di dottorato quale parametro oggettivo ex art. 5, co. 1, lett. b) D.M. n. 120/2016, eppure, ad esempio, il ricorrente ha attestato una lezione alla Scuola Superiore IANUA dell’Università degli Studi di Genova e all’art. 3 del suo Statuto si legge che la stessa svolge attività a favore delle scuole di dottorato di quella Università;
-nel giudizio non viene riconosciuta l’attività di ricerca presso importanti istituti stranieri quale parametro oggettivo ex art. 5, co. 1, lett. b) D.M. n. 120/2016; eppure, ad esempio, il ricorrente attesta due brevi periodi di ricerca formalizzati nel 2008 e nel 2012 presso il Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum di Monaco di Baviera (Istituto che, di fatto, rappresenta la capitale mondiale dello studio della proprietà intellettuale, fondato dal 1952 e costituisce un centro di ricerca di qualificato valore internazionale).
Conclude affermando che il giudizio di diniego impugnato si rivela pertanto illegittimo in quanto formulato in violazione di legge, nonché dell’articolo 3 della L. n. 241 del 1990 e, più nello specifico, delle seguenti disposizioni:
art. 16, co. 3, lett. a) della L. n. 240/2010, secondo cui <<l’attribuzione dell’abilitazione>> avviene <<con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche>>;
art. 8, co. 6, del d.P.R. n. 95/2016, secondo cui <<La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato>>;
art. 3, co. 1, del D.M. n. 120/2016, secondo cui <<Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati>>.
In conclusione, chiede che il giudizio impugnato sia annullato, ordinando al Ministero resistente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1°, lett. e) del cod. proc. amm., che la posizione del ricorrente venga riesaminata ad opera di una diversa Commissione, nel termine che il TAR riterrà di determinare, così da procedersi ad una rivalutazione delle pubblicazioni del ricorrente e ad esprimere, per l’effetto, un nuovo giudizio conclusivo sull’idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/B1 “Diritto Commerciale”
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto, depositando atti di causa e tra questi una relazione del Segretariato Generale del MUR - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, nella quale si deduce quanto segue.
Afferma il Ministero che la lettura dei giudizi predisposti dai commissari consentirebbe di evincere chiaramente come la valutazione negativa sia dipesa da una produzione scientifica considerata scarsamente originale e innovativa, di qualità insufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione per la II fascia di docenza; alla luce del richiamato quadro normativo, ben avrebbe fatto la Commissione a denegare l’abilitazione al Dott. VE considerato che pubblicazioni essenzialmente ricognitive e descrittive, scarsamente originali e innovative, non sempre adeguatamente approfondite e concentrate in uno spazio temporale ristretto, di certo non posso dirsi tali da attestare l’avvenuto raggiungimento della maturità scientifica richiesta a chi ambisce ad accedere alla docenza universitaria. Detti aspetti negativi, sono stati evidenziati dalla totalità dei commissari, ivi compresi quelli che hanno formulato un giudizio di carattere positivo. Pertanto, non meriterebbe condivisione l’eccezione con la quale parte ricorrente sostiene la necessità di una motivazione rafforzata nelle ipotesi in cui l’esito del giudizio sia adottato a maggioranza di tre commissari su cinque considerato che ben evidenti e chiaramente espresse nella totalità dei giudizi appaiono le ragioni del diniego nonché l’iter logico deduttivo sotteso alla dichiarazione di inidoneità. L’Amministrazione contesta il ricorso nella parte in cui tenta, invano, di rappresentare un mero errore materiale commesso nella redazione di alcuni giudizi, come violazione dell’art. 3 del D.M. 120/2016. In particolare, il Dott. VE lamenta l’utilizzo, nel giudizio collegiale e nei giudizi espressi dai commissari NÒ e AC, dell’espressione ‘piena maturità scientifica’ e non ‘maturità scientifica’ come previsto per i candidati aspiranti alla seconda fascia di docenza universitaria. L’argomentazione sarebbe del tutto pretestuosa posto che, dalla lettura completa dei giudizi espressi, si evincerebbe chiaramente che il riferimento alla “piena” maturità scientifica ha costituito un semplice errore materiale che non ha inciso in alcun modo sulla valutazione del candidato. Non a caso, nelle conclusioni al giudizio del prof. AC si legge: “si ritiene di non riconoscere l’idoneità del candidato alle funzioni di professore di seconda fascia, in quanto, per le osservazioni sopra esposte, non ne risulta accertata la maturità scientifica «intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca». Il docente, pertanto, ha correttamente espresso la propria valutazione tenendo conto del parametro richiesto per l’abilitazione alla seconda fascia di docenza, vale a dire quello della “maturità scientifica”. Lo stesso può dirsi per il giudizio espresso dal prof. NÒ, nelle cui conclusioni parimenti si legge “Conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (art. 6 D.M. n. 120/2016). Sulla scorta della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed in base a quanto stabilito dall’art. 6 D.M. n. 120/2016, non si ritiene il candidato idoneo alle funzioni di professore di seconda fascia. Infatti, per quanto sopra esposto, non ne risulta accertata la maturità scientifica «intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca» [art. 3, co. 2, lett. b), D.M. n. 120/2016]”. Argomenta poi sulla infondatezza delle doglianze in punto di difetto di motivazione (la Commissione, superando la normativa di riferimento e la giurisprudenza stratificatasi in materia, ha passato in rassegna ogni singolo lavoro presentato dal candidato mettendone in evidenza tanto i punti di criticità quanto gli aspetti positivi); non meriterebbe condivisione l’eccezione con la quale parte ricorrente sostiene una presunta irrazionalità dei giudizi (i commissari, allo scopo di predisporre una completa e legittima motivazione, non hanno mancato di evidenziare gli elementi positivi riscontrati nel profilo scientifico del candidato consentendo a questo di comprende da dove ripartire prima di presentare una nuova domanda di abilitazione). Circa il profilo di doglianza - inerente il difetto di motivazione - secondo cui sarebbe insufficiente l’utilizzo del termine “descrittivo” da parte dei commissari, rileva il Ministero che tale termine è in perfetta antinomia con il termine ‘originale’, da ciò ne deriva il largo uso nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale per aggettivare quelle opere valutate, appunto, come scarsamente originali. Un lavoro meramente descrittivo o, come nel caso di specie, ricognitivo è un lavoro che si limita a descrivere o riepilogare quanto già conosciuto in ordine ad un tema tipico di uno specifico settore concorsuale, mentre l’opera è definita ‘originale’ quando apporta qualcosa di nuovo al dibattito scientifico di riferimento o quando ‘scopre’ o tratta argomenti mai affrontati in precedenza. Da ciò ne deriverebbe che un lavoro definito descrittivo o ricognitivo, in alcun caso può essere considerato anche originale o innovativo.
Totalmente superfluo appare il ricorso nella parte in cui il Dott. VE sostiene che nel giudizio non viene riconosciuta l’attività di insegnamento o di ricerca da questo svolta durante tutta la sua carriera scientifica, poichè, ai sensi del già citato art. 6, del D.M. 120/2016, la Commissione ha il dovere di attribuire l’abilitazione solo a coloro i quali dimostrino di essere in possesso di tutti e tre i requisiti da questo specificati, ovverosia, dimostrino il raggiungimento di almeno due dei tre valori soglia atti a valutare l’impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre fra i titoli scelti dalla Commissione nella prima riunione di insediamento e di essere autori di pubblicazioni definibili di qualità elevata. Nel caso che ci occupa, al candidato non è stata riconosciuta l’abilitazione in assenza del terzo requisito specificatamente afferente alla valutazione qualitativa dei lavori da questo selezionati ex art. 7, del D.M. 120/2016. Da ultimo, non coglierebbe nel segno tutto l’impianto argomentativo rappresentato in ricorso con il quale controparte lamenta una presunta contraddittorietà nei giudizi con particolare riferimento alla valutazione del parametro di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), ma più in generale in ordine a quanto globalmente valutato dai due commissari Abriani e Speranzin che hanno concluso la procedura dichiarando il candidato idoneo e i restanti membri della Commissione. Sul punto, la procedura Asn è strutturata in modo tale da consentire ad ogni commissario di esprimere la propria personale valutazione nel singolo giudizio individuale, senza essere influenzato da quanto rilevato e dedotto dai restanti membri della Commissione. In un sistema di tal guisa la divergenza di opinioni è cosa ben nota e, anzi, consentita al fine di rendere il più genuino possibile il giudizio finale.
Le parti hanno scambiato memorie.
Nell’udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Tenuto conto della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR ZI, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR ZI, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR ZI, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR ZI, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar ZI, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, l’odierno ricorso è affidato a censure che trovano la condivisione del Collegio.
Deve premettersi, in linea generale, che l'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. ZI, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).
A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “ La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita' della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalita', del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché' la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi “.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da elementi obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nella fattispecie odierna, è tale ultimo presupposto che l’analisi dei giudizi espressi e della motivazione conseguentemente resa a fondamento del diniego di abilitazione, secondo la quale il candidato non avrebbe raggiunto la maturità scientifica necessaria per la fascia cui aspirava, non consente di ritenere integrato.
Invero, come sinteticamente riportato nella premessa narrativa della presente decisione e come meglio argomentato da parte del ricorrente nei propri scritti difensivi, il giudizio negativo di cui viene contestato l’esito è scaturito da una motivazione che riprende sostanzialmente i contenuti di solo alcuni dei commissari, sia pure costituenti la maggioranza dei componenti l’organo, ma senza ulteriori specificazioni o indicazioni inerenti le divergenti valutazioni cui erano pervenuti gli altri componenti.
Ciò è tanto più significativo in quanto questi ultimi giudizi appaiono scaturiti da valutazioni puntuali sul piano dei contenuti dei contributi del candidato, mentre alcuni dei giudizi negativi appaiono più enunciativi che esplicativi delle ragioni di ritenuta non piena maturità scientifica (e dunque i cinque commissari hanno espresso i propri giudizi, sia favorevoli che contrari all’accertamento della piena maturità scientifica, allegando argomenti, a loro volta, sia di natura puntuale ed approfondita, che di natura sintetica ed assertiva).
Disattendendo le opposte conclusioni della difesa dell’Avvocatura sul punto, deve ritenersi che, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 120/2016 il giudizio collegiale non può esaurirsi nella mera somma delle maggioranze dei componenti della commissione, non essendo quest’ultima un organo “deliberante” (nel quale, com’è noto, è la maggioranza dei votanti a determinare, anche con le ragioni eventualmente espresse nelle forme tipiche dello statuto loro proprio, la motivazione del provvedimento); proprio in forza della richiamata natura valoriale dei giudizi di abilitazione, quando i presupposti giudizi individuali sono divergenti tra loro, è dunque necessaria una motivazione ulteriore (rafforzata) che consenta di rendere trasparente il motivo della prevalenza dei giudizi negativi.
Più precisamente, tenuto conto che il giudizio collegiale deve costituire la “sintesi” (e non la mera somma) dei giudizi espressi dai singoli commissari, quando questi ultimi non sono coerenti tra loro rispetto ai presupposti di abilitazione, non è sufficiente che il primo si limiti ad esprimere l’effetto di una mera adesione ad una o più tesi di maggioranza, ma è necessario che sia evincibile a suo fondamento anche una ragione “ critica ” di tale prevalenza, consistente in una o più argomentazioni di confutazione o di preferenza della conclusione negativa rispetto alla opinione divergente; motivazione rafforzata che si impone – ulteriormente - laddove tra gli opposti giudizi siano presenti diversi gradi di approfondimento (alcuni critico-analitici ed altri sintetici o meramente espositivi) e questi non siano (anche qualitativamente) tutti coerenti tra di loro.
Tenendo presenti queste condizioni preliminari, che sono attinenti alla relazione tra il giudizio collegiale e quello dei commissari quando questi ultimi non sono coerenti o concordi tra loro, si deve anche aggiungere che, alla semplice lettura della motivazione del diniego, quest’ultimo è certamente scaturito da presupposti assertivi, che non sono resi con la necessaria chiarezza e completezza logico-formale.
Più precisamente, la motivazione testuale risultante dagli atti depositati (sia pure alla luce delle difese articolate dell’Amministrazione), non consente di evincere per quale ragione si sia ritenuto che i contributi offerti fossero privi di originalità, rigore metodologico ed innovatività; anzi, l’esito di non abilitazione scaturisce da principi non ricondotti organicamente ad una critica esplicita di quei contenuti che si assumono inadeguati ed insufficienti (così che viene meno la dimensione pubblica di trasparenza del percorso motivazionale, non essendo dati i contenuti specialistici che si assumono insufficienti, ma essendo noto solamente quest’ultimo esito), così che la motivazione collegiale ed i singoli giudizi che essa si sforza di riassumere, non rendono comprensibile sulla base di quale presupposto di fatto sia stato formulato il giudizio di valore; sottolineandosi come le censure dedotte sono riferite a contestare non già quest’ultimo (ciò che avrebbe reso inammissibile l’azione), ma l’insufficienza del primo (o meglio, della esposizione del primo nel contesto del provvedimento impugnato).
A non diverso esito conduce – come accennato - la difesa dell’Amministrazione.
Non viene in rilievo tanto la necessità di approfondire la differenza semantica (e quindi valoriale) tra un lavoro definito descrittivo o ricognitivo in contrapposizione ad un lavoro da definirsi originale o innovativo, quanto piuttosto la circostanza che non sono chiari, nella dialettica tra le parti, i presupposti fattuali in forza dei quali i lavori del ricorrente apparterrebbero alla prima categoria /nozione e non piuttosto alla seconda (come lo stesso ricorrente argomenta in atti).
Correttamente, quindi, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego impugnato per l’esistenza di contraddizioni intrinseche alla motivazione, laddove l’esito negativo segue ad un pur evidente riconoscimento della serietà di studioso del candidato, della qualità degli scritti senza rimproveri o disapprovazioni sul merito delle pubblicazioni o sulla loro collocazione editoriale e scientifica; per l’assenza di un chiaro enunciato che consenta di comprendere perché i relativi lavori sarebbero “descrittivi e privi di spunti di originalità”
Deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a. (cfr. in termini, TAR ZI, IV quater, 10 gennaio 2025, nr. 476)
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla parte oggetto di censura, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame, da condursi nei termini e con le modalità di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO