Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 414
Articolo 2
Versione
3 maggio 1968
Art. 3.
All'onere annuo di lire 50 milioni, per tre anni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' per l'anno finanziario 1968 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 maggio 1968