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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4904/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_2
, presso il cui studio in Bisceglie, alla Piazza Vittorio
[...]
Emanuele II n. 54, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 24.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u. e per genericità delle contestazioni sollevate;
ha eccepito la carenza di interesse ad agire;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
1. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, in via preliminare e assorbente il ricorso va respinto.
2 Infatti, in data 31.03.2025 il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta da quest'ultima, con la quale, quindi, ha manifestato interesse a non coltivare il giudizio.
Poiché la rinuncia non risulta accettata dall' , occorre comunque CP_2 pronunciarsi sul merito della domanda non essendo possibile dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che richiede che la rinuncia sia accettata dalla controparte processuale.
Risulta documentato che la ricorrente non si è presentata alla visita disposta dal c.t.u. per due volte, manifestando un sostanziale disinteresse rispetto all'espletamento dell'accertamento peritale, confermato dal deposito di rinuncia agli atti del deposito.
Deve ritenersi, alla luce di ciò, che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, che grava su di essa ai sensi dell'art. 2697 c.c., in ordine alla sussistenza del requisito sanitario per ottenere le prestazioni richieste, in assenza del quale la domanda dev'essere senz'altro rigettata.
In questi termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 29906/2011, secondo cui “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità,
l'ingiustificata mancata presentazione dell'assicurato alla visita medica fissata per
l'espletamento della consulenza tecnica disposta d'ufficio per l'accertamento delle condizioni di salute può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'assicurato alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato”.
In termini analoghi anche la successiva e più recente ordinanza n. 2361/2019 della Corte di Cassazione secondo cui “In materia di controversie previdenziali, grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello - anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al
3 ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova” (cfr. in termini analoghi anche Cass., sent. n. 19577/2013).
Per completezza motivazionale va anche osservato che durante la fase di ATP il
CTU nominato aveva escluso che la ricorrente possedesse il requisito sanitario per ottenere le prestazioni richieste.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere rigettata.
Spese processuali
Nulla va disposto per la spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione per l'esonero dal relativo pagamento ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Nulla va disposto per le spese di c.t.u., stante il mancato espletamento della consulenza d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4904/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 9.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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