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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa EN IC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°12452 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, Corso Ferrucci n. 105, presso lo studio dell'avv. IN IG, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
Controparte_1
(C.F. e P.IVA ) e
[...] P.IVA_1 CP_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Milano, via Jacopo C.F._2
dal Verme n. 12, presso lo studio dell'avv. Giuliano DeSimine, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti nonché
C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 1, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Papa, che la pagina 1 di 26 rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Andrea Santi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente ha convenuto Parte_1
in giudizio lo studio medico dentistico e Controparte_1
il dott. deducendo che lo stesso si era recato presso lo studio CP_1
dentistico convenuto nel 2010 per essere sottoposto a trattamento odontoiatrico di riabilitazione protesica delle arcate dentarie superiori e inferiori (pag. 1 della citazione); che all'esito della prima visita, il dott. consigliava CP_1
all'attore “la riabilitazione implantoprotesica di entrambe le arcate dentarie previa estrazione di tutti i denti anziché la terapia conservativa mantenitiva degli stessi, senza fornire adeguate spiegazioni circa i rischi di essa, le alterative possibili (in particolare la terapia conservativa, a motivo della quale l'Attore si era rivolto allo Studio) e senza informarlo che il mantenimento degli impianti – già a partire dal posizionamento iniziale – richiedeva un'accurata igiene dentale sia professionale che domiciliare ed imponeva la cessazione o comunque la drastica riduzione di fumo e alcol” (pag. 2 della citazione); che il trattamento impianto- protesico veniva iniziato “senza verificare lo stato di salute del (visibilmente Parte_2
affetto da gengivite infettiva) e senza eseguirne la necessaria bonifica microbiologica preventiva, pur avendo l'Esponente spiegato al Dottore che il motivo per cui si era deciso a recarsi dal dentista era proprio il dolore, il gonfiore e il sanguinamento gengivale” (pag. 2 della citazione); il periodo di trattamento durava oltre quattro anni, durante il quale l'attore “ha sofferto di continue infezioni (mucositi e perimplantiti) le quali, oltre al dolore continuo e alla continua necessità di antibiotici prescritti dal Dottore e anche dal Medico di base
…, hanno provocato una progressiva perdita di attacco parodontale (cioè di volume osseo) e parallela diminuzione di densità ossea, col risultato finale del fallimento implanto-protesico totale (caduta di quasi tutti gli impianti per mancata osteointegrazione e perdita di supporto osseo, e quindi anche delle protesi applicate ai pilastri implantari caduti, con esito clinico finale
pagina 2 di 26 di edentulia totale dell'arcata superiore e edentulia parziale dell'arcata inferiore, quest'ultima affetta da parodontia grave)” (pagg.
2-3 della citazione); che si erano verificati ulteriori errori, quali: “a) alloggiamento non creato di misura identica al diametro e alla lunghezza dell'impianto da posizionare … ; b) fresa adoperata ad un numero di giri > 80 / min, con conseguente necrosi ed osteolisi dell'osso alveolare adiacente all'impianto; c)
inclinazione > 20 ° degli impianti;
d) posizionamento di impianti … in aree posteriori senza adeguata quantità di osso;
e) numero di impianti posizionati in rapporto non ottimale col numero dei denti sostituiti: … f) mancato arricchimento osseo iniziale con osso naturale a sintetico e mancata rigenerazione ossea iniziale con membrane: … g) mancato rispetto del periodo necessario all'osteointegrazione (c.d. carico precoce: nella scarna cartella fornita dal convenuto non vi è traccia del tempo trascorso tra l'inserimento dell'impianto e la successiva esposizione chirurgica per l'inserimento della vite di guarigione …; h) uso di impianti non a norma …; i) carico masticatorio non corretto e fisiologico causato da uno schema occlusale scorretto della protesi con conseguente perdita di osteointegrazione anche nel caso in cui venga dimostrato dal convenuto che vi sia stata;
l) mancato rispetto delle distanze minime tra impianto
e impianto nei casi di impianti contigui …; m) mancata osteoplastica di livellamento e regolarizzazione delle creste alveolari;
n) terapia chirurgica … in ambiente probabilmente non sterile e/o con strumentario non disinfettato a regola d'arte e comunque senza rispettare le regole sull'antisepsi; o) mancata estrazione dei denti malati prima di posizionare impianti adiacenti ad essi, con conseguente estensione dei processi infettivi agli impianti;
p) mancato uso di DIME sia diagnostiche che chirurgiche, entrambe raccomandate dalle LL.GG. implantologiche, con conseguente presunzione semplice di imprecisione operatoria” (pagg. 5-6-7 della citazione); che a causa dei trattamenti praticati dal convenuto, l'attore aveva incardinato un procedimento ex art. 696bis c.p.c. (r.g. 7590/16), all'esito del quale il consulente nominato (dott. aveva accertato – nella contumacia del convenuto – che Per_1
sussisteva la colpa professionale del medico nei danni riportati dall'attore il quale,
a fronte della responsabilità contrattuale dello studio dentistico convenuto, aveva quindi diritto al risarcimento dei danni patiti anche a titolo di danno non patrimoniale nonché per violazione del consenso informato. pagina 3 di 26 Tanto premesso, ha concluso domandando la il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della non corretta esecuzione dell'intervento medico-dentistico a cui è stato sottoposto presso lo studio convenuto, il tutto previa risoluzione del contratto di prestazione d'opera per grave inadempimento imputabile ai convenuti.
***
Si sono costituiti i convenuti, in proprio nonché in qualità CP_1
di l.r.p.t. dello Controparte_1
deducendo, quanto agli aspetti tecnici della terapia delineata: di aver predisposto un piano di trattamento accettato dall'attore previa sottoscrizione del modulo di informazione e consenso “prestampato … assolutamente in linea con le linee guida coeve”; che “Non c'è prova che vi fosse una parodontite in corso al momento del posizionamento degli impianti, ma ancor meno, parte attrice non fornisce alcuna prova che, anche se vi fosse, non sia stata curata secondo le linee guida ed il protocollo operativo internazionale standardizzato della full mouth disinfection”; che “nel caso di specie deve … darsi conto anche delle abitudini di igiene orale del paziente ed ai vizi legati ad eventuale eccesso di fumo ed alcol che, come e provato scientificamente, sono la causa principale non solo di parondontiti ma di tutta una serie di patologie del cavo orale …”; che l'esecuzione “preventiva di una TC-DentaScan … non solo non e obbligatoria (soprattutto non lo era all'epoca) ma altresì e fortemente sconsigliata dai protocolli di medicina e odontoiatria, se non in casi di estrema necessità, per non sottoporre il paziente ad una dose di radiazioni”; “in ordine al contestato fallimento … in ragione della lunghezza e diametro dell'impianto si evidenzia che in odontoiatria e soprattutto in
“impiantologia” tali elementi non sono certo fattori di successo o insuccesso”; il trattamento terapeutico era stato correttamente eseguito, in conformità alle buone pratiche e alle metodologie chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;
le conseguenze lesive lamentate, comunque infondate e non provate, dovevano ascriversi in via esclusiva alle pregresse condizioni di salute dell'attore al mancato completamento e alla prematura interruzione delle cure ad opera dello stesso.
pagina 4 di 26 Hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo di differirsi la prima udienza di trattazione per convenire in giudizio la Controparte_2
al fine di essere manlevata e garantita in forza della polizza per R.C. e R.C.
[...]
Professionale n. 253029357190 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale di medico. In via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del al pagamento della somma Parte_1
residua dovuta a saldo delle cure mediche odontoiatriche ricevute, nella misura di
€6.000,00, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al reale soddisfo.
***
Differita la prima udienza di comparizione e notificato l'atto di chiamata in causa, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_2
l'inoperatività della polizza per effetto della clausola “claims made pura” contenuta nell'art. 17 cga. Ha contestato l'operatività della polizza anche per mancanza di consenso informato. Ha eccepito, in ogni caso, l'esistenza di limiti di indennizzo riguardo a tale tipologia di danno, la polizza prevedendo “un doppio limite di operatività, costituito dal massimale di € 600,00 e dallo scoperto del 10% col massimo di € 5.000,00 previsti dall'art. 16 alle lettere h) e i)”. Ha rilevato che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 e 18 delle condizioni generali di polizza “l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.”. Ha infine contestato il quantum richiesto dall'attore.
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Alla prima udienza il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi, ritenute le “circostanze di prova testimoniale addotte da parte attrice inammissibili in quanto valutative in parte documentali e ritenuta esaustiva la CTU già esperita in sede di ATP”, ritenuta altresì “l'ammissibilità e rilevanza dell'interrogatorio formale quale unico mezzo istruttorio volto ad assolvere all'onere della prova, incombente sulle parti convenute, di avere informato in modo adeguato il paziente pagina 5 di 26 …” (v. ordinanza del 24/11/2021), all'udienza del 07/04/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa veniva rimessa sul ruolo per consentire l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio: “si ritiene necessaria una consulenza tecnica d'ufficio per verificare da un lato l'affermato aggravarsi del danno e la affermata sussistenza di un nesso di causalità tra gli accertati errori nell'esecuzione degli impianti e l'evento verificatosi successivamente. Per verificare d'altro canto inoltre, in caso positivo, quale sia l'entità del danno biologico complessivo” (v. ordinanza del 09/11/2022). All'esito, il processo subiva una serie di rinvii, a seguito dell'assegnazione del fascicolo a nuovi giudici
(diverse persone fisiche).
Il presente giudizio è stato di seguito assegnato a questo giudice, dott.ssa
EN IC, in data 17/03/2025 e, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta al pari della richiesta risoluzione del contratto di prestazione d'opera, stipulato con i convenuti per grave inadempimento imputabile a questi ultimi.
Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” pagina 6 di 26 che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass.
12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014).
***
Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e i convenuti, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008).
In secondo luogo, risulta parzialmente provato, sulla base dell'esito della
CTU esperita ante causam, oltreché di quella esperita in corso di causa, condotte pagina 7 di 26 secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la terapia praticata da parte dei convenuti.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto ricostruire l'operato del sanitario nonostante la lacunosità della documentazione clinica e radiografica redatta dallo studio dentistico, mediante le TAC e la documentazione radiografica, ed elettromiografica, allegata dall'attore in quanto idonea a offrire una visione degli eventi.
Sulla base di tale documentazione e della documentazione medica redatta dalla convenuta, il C.T.U. hanno potuto riscontrare l'inadeguatezza del piano terapeutico predisposto dai convenuti (“mancata indicazione … delle terapie estrattive”,
“mancanza di idoneo trattamento parodontale”, “mancata esecuzione dei necessari accertamenti radiografici pre-cure” pag. 7 c.t.u. dott. , oltre all'erroneità dell'esecuzione Per_1
degli interventi (“errata esecuzione delle devitalizzazioni inferiori”, “errata esecuzione delle terapie impiantologiche” pagg.
7-8 c.t.u. dott. . Per_1
In particolare, poi, nel presente giudizio i consulenti hanno evidenziato che:
“Preso atto del fatto, già accertato, di non conforme esecuzione “sub lege artis” dei trattamenti implanto-protesici eseguiti dal convenuto, i CTU rilevano che dal momento dell'ATP nel 2016 ad oggi, 2023, si è verificato sicuro peggioramento delle condizioni cliniche del periziando nell'arcata inferiore in termini di ulteriore riassorbimento osseo e perdita/ulteriore ammaloramento di denti e di impianti, peggioramento certamente in nesso causale con l'operato del convenuto, a causa del mancato trattamento parodontale, malposizionamento implantare ed errate devitalizzazioni, peggioramento comunque già previsto, indicato e “considerato” in ATP dallo scrivente CTU dott. In altri termini, il Per_1
peggioramento che si è verificato oggi è la naturale inevitabile conseguenza ed evoluzione della situazione clinica già indicata in ATP e la stessa valutazione medico legale del danno in tutte le sue componenti (biologico permanente, biologico temporaneo, emergente) espressa dal CTU dott. già teneva conto di questo progressivo fallimento ed inevitabile Per_1 cedimento degli impianti e dei denti rimasti nell'arcata inferiore, con i conseguenti interventi di ripristino. … - le conseguenze di carattere permanente sono pagina 8 di 26 le medesime riportate a suo tempo in ATP (irrecuperabilità dei denti curati erroneamente e degli impianti malposizionati affetti da peri-implantite che avrebbero causato lenta e progressiva perdita di osso) e sono oggi confermate;
- i trattamenti implanto-protesici inferiori di ripristino oggi necessari, con le conseguenti spese emergenti, sono i medesimi già previsti in ATP, perché già tenevano conto della sicura irrecuperabilità di denti e impianti per “malpractice” e pertanto sono oggi confermati;
le conseguenze di carattere “temporaneo” indicate in ATP sono valide e confermate, perché già tenevano in considerazione sia le fasi di acuzie delle algie, degli ascessi e dei disagi masticatori, fonatori e relazionali a causa del fallimento e dell'errata esecuzione delle cure (“temporanea” di carattere “biologico”), sia le sedute necessarie per i trattamenti di ripristino ancora da eseguirsi (“temporanea” di carattere “tecnico”). In questo caso, dal momento dell'ATP nel 2016 ad oggi, vi è stato sicuro “prolungamento” della quota di “temporanea” relativa alle fasi di acuzie delle algie, degli ascessi
e dei disagi funzionali e relazionali, perché i nuovi trattamenti di ripristino inferiori, a distanza di 7 anni dall'ATP, non sono stati ancora intrapresi …” (cfr. pag.
9-10 della relazione tecnica;
b) il “danno biologico permanente quantificabile Parte_3
nell'ordine del 4-5% (quattro – cinque per cento), considerato che dal momento dell'ATP non sono stati eseguiti i nuovi trattamenti implanto-protesici inferiori.” (cfr. pag. 10 della relazione tecnica;
c) “I CTU, come già indicato in ATP, ravvisano invece Parte_3
l'esistenza di inabilità temporanea relativa, valutabile, a stralcio, in giorni 20 al 50%, giorni 40 al 25% e giorni 500 al 10%, in considerazione delle fasi di acuzie delle algie e degli ascessi che si sono certamente verificati nel periodo di cure inadeguate (in parte eseguite anche senza indicazione) presso la parte convenuta per circa 2 anni, nonché dei disagi masticatori, fonatori e nella vita di relazione durante e dopo i fallimenti implantologici superiori per altri 2 anni circa, fino al momento dell'intervento di ripristino dei nuovi curanti (dott.
. Per_2
Si è ravvisata, come già in ATP, quota di inabilità temporanea relativa, quantificabile in giorni 60 al 25% per le sedute odontoiatriche, già eseguite presso il nuovo curante (dott.
per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche superiori con innesti ossei e per le Per_2
sedute ancora da eseguirsi per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche inferiori con innesti pagina 9 di 26 ossei. I CTU rilevano oggi ulteriore quota di inabilità temporanea parziale di giorni 500 al
10% per le fasi di acuzie delle ulteriori algie e degli ascessi, nonché degli ulteriori disagi masticatori, fonatori e relazionali dal momento dell'ATP nel 2016 fino ad oggi (7 anni), considerato che non sono stati ancora eseguiti dal periziando per i suddetti motivi i nuovi trattamenti implanto-protesici inferiori e che l'arcata protesica realizzata dall'odierno convenuto da un paio d'anni non è stabilmente in sede, ma viene incorporata solo appoggiandola” (pagg.
11-12 c.t.u. . Parte_3
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi emergente la responsabilità professionale dei convenuti per esecuzione non a regola d'arte della terapia eseguita sull'attore, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
Ciò in quanto, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass., sez. un., 577/2008, che ha cassato la sentenza di merito che – in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico – aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite).
Ebbene, nel caso in esame, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all'opera prestata dal medico curante, subita nell'arco di tempo in cui l'attore è stato sottoposto alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta provare il contrario, ovvero che le cure dalla medesima effettuate sul paziente, per quanto pagina 10 di 26 inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova
(Cass. 18392/2017).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dai convenuti;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che i lavori di implantologia effettuati dal medico curante sono stati inutili, ma anche censurabili sotto il profilo della diligenza medica, nonché causativi di un aggravamento delle condizioni di salute della persona.
Nel caso di specie, poi. la responsabilità ex art. 2236 c.c. del dentista non potrà neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come ricavabile dalla stessa CTU espletata in corso di causa, laddove, comunque, incombeva sulla convenuta la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass. 8218/1990;
Cass. 3389/1988; Cass. 36/1979; Cass. 2439/1975).
Sussiste pertanto il diritto di parte attrice, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
***
Dalle considerazioni che precedono deriva, inoltre, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, atteso il grave inadempimento della convenuta.
Va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore pagina 11 di 26 convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. 826/2015).
Nella fattispecie, parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., provando il titolo, nonché allegando l'inadempimento dello studio dentistico;
quest'ultimo, invece, non ha offerto un'adeguata e specifica prova in ordine al proprio esatto adempimento e dunque alla mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. Difatti, gli errori riscontrati in sede di consulenza tecnica in ordine alla predisposizione del piano terapeutico e all'esecuzione degli interventi, ritenuti deficitari e non in linea con le linee guida della good practice odontoiatrica, integrano un fatto d'inadempimento talmente grave da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
***
Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dall'attore, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass.
703/2021).
Venendo quindi alle diverse voci di danno oggetto della domanda attorea, si osserva che, con riferimento al c.d. danno non patrimoniale, i CTU, utilizzando criteri e parametri di valutazione del tutto condivisibili, hanno riscontrato, sulla scorta della documentazione prodotta, un danno biologico permanente alla persona pari al 4-5% derivante dalla perdita ossea e dalla perdita di elementi dentari e un danno biologico derivante da inabilità temporanea parziale di in giorni 20 al 50%, giorni 40 al 25% e giorni 500 al 10%, “in considerazione delle fasi di acuzie delle algie e degli ascessi che si sono certamente verificati nel periodo di cure inadeguate (in pagina 12 di 26 parte eseguite anche senza indicazione) presso la parte convenuta per circa 2 anni, nonché dei disagi masticatori, fonatori e nella vita di relazione durante e dopo i fallimenti implantologici superiori per altri 2 anni circa, fino al momento dell'intervento di ripristino dei nuovi curanti
(dott. ”. I consulenti hanno inoltre accertato una “ulteriore quota di inabilità Per_2
temporanea parziale di giorni 500 al 10% per le fasi di acuzie delle ulteriori algie e degli ascessi, nonché degli ulteriori disagi masticatori, fonatori e relazionali dal momento dell'ATP nel 2016 fino ad oggi (7 anni), considerato che non sono stati ancora eseguiti dal periziando per
i suddetti motivi i nuovi trattamenti implanto-protesici inferiori e che l'arcata protesica realizzata dall'odierno convenuto da un paio d'anni non è stabilmente in sede, ma viene incorporata solo appoggiandola”.
Non si condivide, invece, l'indicazione di ulteriori 60 giorni al 25%, in quanto espressamente connessa alle “sedute odontoiatriche, già eseguite presso il nuovo curante (dott. per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche superiori con innesti Per_2
ossei e per le sedute ancora da eseguirsi per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche inferiori con innesti ossei”.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass. e conseguentemente appare liquidabile in favore della ricorrente, all'epoca dei fatti cinquantaduenne,
l'importo di €11.574,50, di cui € 4.832,90 per il danno biologico permanente ed
€6.741,60 per il danno da invalidità temporanea parziale.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate al febbraio 2010 (inizio della terapia impiantistica) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, pagina 13 di 26 in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito
(07/04/2018) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €11.574,50 alla data del fatto, si arriva ad un importo di
€8.801,90; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 31/08/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €13.701,33; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Quanto poi al danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in tal senso, Cass.
25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018, Cass. 7513/2018).
La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è stata allegata da parte attrice, né emersa in sede di consulenza tecnica.
Vale solo la pena precisare che la CTU non ha evidenziato la sussistenza di ripercussioni di natura psicologica, che, se adeguatamente allegate e documentate, sarebbero più propriamente state valutate sotto il profilo del danno biologico.
pagina 14 di 26 Non sussistono neanche i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno sopra liquidato a mente del predetto art. 139 comma 3 a mente del quale
“l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Come noto, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche”, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. 25164/2020; Cass.
28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018; Cass. 23469/2018; Cass.
27482/2018) dal momento che, sulla base delle allegazioni attoree, non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dalla ricorrente superiori all'id quod plerumque accidit.
***
L'attore assume la presunta violazione del consenso informato, in quanto “Il modulo di consenso in atti non è giuridicamente valido per incompletezza e genericità delle informazioni date, né sono state fornite all'Attore adeguate informazioni quantomeno verbali sulle alternative al trattamento implantoprotesico, proposto dal Dottore come l'unica terapia clinicamente possibile. E' viceversa ragionevole — sulla base dell'id quod plerumque accidit - ritenere che l'Attore non avrebbe prestato il consenso all'estrazione di tutti i suoi denti naturali se gli fosse stato spiegato che essi erano perfettamente recuperabili disinfettando e risanando il parodonto di sostegno e otturando tutte le carie. L'omesso consenso ha quindi determinato — sulla base della presunzione semplice ut supra un trattamento sanitario addirittura contro la presumibile volontà del paziente, e dovrebbe perciò assumere uno speciale peso risarcitorio ex
Cassazione civile, sez. III. n. 2369/18. Sempre in relazione al quantum risarcitorio correlato all'omesso consenso vengono in considerazione le conseguenze anche sul piano dell'integrità psichica dell'esponente, poiché il differenziale tra le aspettative dell'Attore riposte nella terapia pagina 15 di 26 implantoprotesica ed i risultati ottenuti (solo sofferenze psicofisiche ed edentulia quasi totale, oltre 20.000 euro buttati, tempo sprecato in sedute di trattamento inutili, assunzione continua e protratta per oltre quattro anni di tranquillanti, antidolorifici e antibiotici con relativi effetti collaterali) hanno in lui prodotto uno stato di ansia, depressione e stress cronici con corredo di insonnia e cefalea, culminato in ripetuti svenimenti, l'ultimo dei quali documentato dal verbale di pronto soccorso A.R.E.U. n. 1199460 del 19/05/16 (doc. 11). In sintesi, l'omesso consenso informato ha fornito un proprio autonomo contributo causale alla produzione del danno non patrimoniale morale (inteso Come sofferenza interiore: c.d. danno da violazione della libertà di autodeterminazione) e psichico (cioè come componente del danno biologico) sia per aver impedito all'Attore di disporre consapevolmente di sé stesso sia anche per l'enorme gap tra aspettative e risultati, tenendo anche presente la disperazione di un uomo che, avendo speso oltre
20.000 euro in cure inutili ritrovandosi sdentato, non aveva neanche più le possibilità economiche — con Io stipendio da autista dell'ATM di Milano per affrontare le cure necessarie
a riprendere a mangiare e parlare normalmente, tanto da dover chiedere l'anticipo del TFR.
Quanto alla liquidazione — ovviamente equitativa del danno in commento, la giurisprudenza Io rapporta generalmente al 20 % del danno biologico permanente causato dal trattamento sanitario senza consenso: nel nostro caso quindi esso dovrebbe essere valutato in €
27.731,60 con aumento personalizzato fino ad C 35.773,80 in relazione alla liquidazione ipotizzata del D.B. permanente (v. infra). In via subordinata si chiede di valutarlo in €
2.500,00 per ciascuno dei sei interventi senza consenso (per complessivi € 15.000,00) seguendo
l'iter liquidativo applicato dal Tribunale di Napoli, sez. lì civ., con sent. n. 8156 del
24/09/18 (doc. 12)”.
Sul punto la domanda risarcitoria avanzata dall'attore risulta infondata, in quanto – a prescindere dalla questione relativa al fatto se il modulo in atti, sottoscritto, sia idoneo o meno, è sufficiente rilevare che non risulta allegato (né tantomeno dimostrato) che, a causa del presunto deficit informativo, l'attore abbia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute;
in particolare, nell'attuale sistema della responsabilità civile, non è predicabile la pagina 16 di 26 configurabilità di danni “in re ipsa”; ed, infatti,: “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute e in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (cfr. Cass. 28993/2019).
Nel caso specifico, però, l'attore non ha provato o chiesto di provare alcunché in merito alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite.
***
Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che l'attore ha chiesto di essere risarcito delle spese mediche sostenute e da sostenere, pari a complessivi
€33.000.00, ossia i “costi già sostenuti e documentati dal periziando per eseguire i nuovi trattamenti riabilitativi implanto-protesici superiori con innesti ossei presso i successivi curanti
“ABMILANO Ovest” per circa 13.000 €, come da fatture;
- dai costi ancora da sostenersi dal periziando, già previsti in ATP per 15.000 € circa sulla base di quanto era stato speso per
l'arcata superiore, per eseguire i nuovi trattamenti riabilitativi implantoprotesici inferiori (nuova arcata protesica fissa, 3 nuovi impianti con innesti ossei nel settore inferiore sinistro e ritrattamento canalare del canino 43), costi che devono essere oggi ridefiniti in 20.000 € circa, sia perché valutati ai prezzi medi (e non ai prezzi similari a quelli del curante dott. in Per_2
quanto trattamenti non eseguiti), sia perché sono passati 7 anni dall'ATP ed è necessario un aggiornamento dei costi” (pag. 13 della c.t.u.).
Posto che, sotto tale profilo, le considerazioni dei consulenti non sono state minimamente confutate dalle parti, esse possono essere tenute per buone, con la conseguenza che le convenute sono tenute a rifondere all'attore la spesa necessaria per rimediare al suo inadempimento, come quantificata dai consulenti d'ufficio, pari ad €33.000,00.
pagina 17 di 26 L'importo indicato nella relazione deve ritenersi congruo, avuto riguardo alla natura degli interventi e ai prezzi medi del mercato odontoiatrico.
A tali somme doveva aggiungersi l'importo di €25.860,43 versato alle convenute quale corrispettivo delle prestazioni da loro eseguite, somma non contestata dalla convenuta.
Al riguardo va osservato che l'attore ha domandato, a fronte dell'allegato (e sussistente) inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto sicché deve darsi luogo agli effetti restitutori di cui all'art. 1453 c.c.
In conclusione, la convenuta è pertanto tenuto al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della complessiva somma di €58.860,43.
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
L'attore, inoltre, chiede che vengano riconosciute anche le spese legali, di c.t.u. e c.t.p. in sede di A.T.P.
Circa le spese legali stragiudiziali va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (Cass., sez. un.,
n.16990/2017). pagina 18 di 26 Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale
è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. n.39384/2021;
Cass. n.17685/2019; Cass. n.21975/2019; Cass. n.2644/2018; Cass.
n.21941/2017; Cass., sez. un., n.16990/2017).
Si deve, quindi, valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Trattasi, peraltro, di spese che non devono porsi in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del compenso per le opere appaltate. La
Suprema Corte ha precisato, infatti, che “… in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale …” (Cass., sez. un., 17357/2009; Cass.
4411/1979; Cass. 6214/1992; Cass., 14770/2007; Cass. 14443/2008); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Lo stesso vale ovviamente per le spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute dal pagina 19 di 26 ricorrente nella fase stragiudiziale. Invero, “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass. 4357/2003; Cass.
3897/1985), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incar
Tuttavia, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà. Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
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Va pertanto liquidato in favore della ricorrente la complessiva somma di
€13.701,33 a titolo di danno non patrimoniale per le suddette lesioni e la somma di €58.860,43 a titolo di danno patrimoniale, per un totale di €72.561,76 oltre interessi legali eventualmente maturati sino all'effettivo soddisfo.
***
Come già visto, il convenuto ha chiesto di riversare le conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda svolta da parte attrice sulla parte chiamata in causa (v. le conclusioni della comparsa di costituzione in giudizio).
In primo luogo la terza chiamata ha dedotto che l'efficacia della polizza stipulata dal dott. era venuta meno in data 30/09/2013, ossia alla CP_1
seconda scadenza annuale del contratto successiva all'insolvenza dell'assicurato;
pagina 20 di 26 che la prima richiesta risarcitoria è stata inviata ad da Controparte_2
in data 07/09/2016. CP_1
Premessi tali elementi, ha eccepito l'inoperatività della garanzia in forza del disposto dell'art. 17 delle condizioni contrattuali, ai sensi del quale “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento” (doc. 2 fasc. terza chiamata).
Ha, inoltre, evidenziato come nel caso in esame l'assicurato non avesse optato per la stipula di una garanzia con ultrattività illimitata (ai sensi dell'art. 17 bis) e come, ai sensi dell'art. 18, restassero espressamente escluse le richieste di risarcimento in assenza di consenso informato scritto rilasciato dal paziente al medico.
Tali assunti non sono stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuti, il quale sul punto ha semplicemente glissato, essendosi limitato ad insistere, in tutti gli scritti difensivi, nell'accoglimento della spiegata domanda di manleva.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si sia limitata a una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020), con la conseguenza che, più è specifica l'allegazione di parte attrice, tanto più circostanziata deve essere la contestazione del convenuto.
La polizza in questione, peraltro, era di durata annuale rinnovabile automaticamente per un altro anno (art. 9), sicché deve ritenersi plausibile – in assenza di ulteriori successivi rinnovi, non documentati – che il contratto di assicurazione sia venuto a scadenza alla fine del secondo rinnovo (il
30/09/2013).
Ciò posto, con riferimento alla clausola claims made, si osserva quanto segue. pagina 21 di 26 Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 914012016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo “assicurazione contro i danni” (artt. 1882 e 1904 e 1918 c.c.), si inquadra il sottotipo
“assicurazione della responsabilità civile”, caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta;
ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo, delineato dall'art. 1917 c.c., è improntato al sistema “loss occurrence” o “act committed” (e cioè della
“insorgenza del danno”), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917, comma 1, c.c., in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria;
siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'art. 1917, comma 1, c.c. menzionato dall'art
1932 c.c. tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicchè è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto
(art. 1322, comma 1, c.c.), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito;
nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola
“claims made” (e, cioè, “a richiesta fatta”), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. “sunset clause”); detta clausola “claims made”,
a sua volta, può essere “pura”, se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito oppure “impura” pagina 22 di 26 (o “mista”), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto
(con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente;
in genere due o tre anni dalla stipula del contratto).
Ciò precisato in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la vessatorietà, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioè, la clausola “claims made” mista o impura), non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (Cass., sez. un., 9140/2016).
In ordine, poi, alla meritevolezza, la Suprema Corte (Cass. 8817/2020) ha di recente ribadito che: “va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis” caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale) ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11 e D.L. n. 138 del
2011, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011. come novellato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 26), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico;
dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, di cui dell'art. 1917, comma 1, c.c. Da siffatta collocazione del modello “claims made” nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. (che presuppone l'atipicità), e la pagina 23 di 26 tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell'art.
1322, comma l, c.c.; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul concentro del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati;
a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio
(Cass. 2243712018)”.
Tanto premesso in via generale, osserva il Tribunale come, nel caso di specie, per scelta dell'assicurato, nella garanzia assicurativa non rientri la garanzia postuma di cui all'art. 17 bis che estende la validità delta copertura anche a richieste pervenute alla Compagnia successivamente alla scadenza del contratto.
Ebbene, l'assicurato, pur avendo la possibilità di optare per una garanzia postuma (a fronte, ovviamente, di un premio che sarebbe stato ben più elevato), ha scelto di non estendere la garanzia ai sinistri verificatesi durante il periodo di validità del contratto ma denunciati successivamente.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento dell'eccezione spiegata da
, rilevato che la richiesta di risarcimento è pervenuta alla Controparte_2
terza chiamata dopo la cessazione del rapporto assicurativo (cessazione intervenuta il 30/09/2013), si impone una pronuncia di rigetto delle domande formulate nei confronti di . Controparte_2
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione proposta dalla terza chiamata.
***
pagina 24 di 26 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese della lite principale, liquidate come in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
Nei rapporti tra il convenuto e , l'esistenza di non Controparte_2
univoci orientamenti giurisprudenziali sulle clausola claims made, offre giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite in relazione a tale domanda di manleva.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di Controparte_1
e del dott. in relazione al trattamento effettuato
[...] CP_1
sulla persona dell'attore e, per l'effetto, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1453 e 1455 cc. dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra le parti;
2) previo accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del trattamento non Parte_1
correttamente eseguito, condanna e il Controparte_1
dott. alla corresponsione in favore dell'attore della somma di CP_1
€13.701,33 a titolo di danno non patrimoniale, già attualizzata alla data odierna, oltre interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a pagina 25 di 26 quella dell'effettivo soddisfo, e la somma di €58.860,43 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1
di Controparte_2
4) condanna e il dott. Controparte_1 CP_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato
[...]
IN IG, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €11.268,00, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa;
5) compensa le spese di lite tra e CP_1 Controparte_2
[...]
6) pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico dei convenuti, in solido tra loro, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente.
Monza, 07/10/2025
Il Giudice
EN IC
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa EN IC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°12452 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, Corso Ferrucci n. 105, presso lo studio dell'avv. IN IG, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
Controparte_1
(C.F. e P.IVA ) e
[...] P.IVA_1 CP_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Milano, via Jacopo C.F._2
dal Verme n. 12, presso lo studio dell'avv. Giuliano DeSimine, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti nonché
C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 1, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Papa, che la pagina 1 di 26 rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Andrea Santi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente ha convenuto Parte_1
in giudizio lo studio medico dentistico e Controparte_1
il dott. deducendo che lo stesso si era recato presso lo studio CP_1
dentistico convenuto nel 2010 per essere sottoposto a trattamento odontoiatrico di riabilitazione protesica delle arcate dentarie superiori e inferiori (pag. 1 della citazione); che all'esito della prima visita, il dott. consigliava CP_1
all'attore “la riabilitazione implantoprotesica di entrambe le arcate dentarie previa estrazione di tutti i denti anziché la terapia conservativa mantenitiva degli stessi, senza fornire adeguate spiegazioni circa i rischi di essa, le alterative possibili (in particolare la terapia conservativa, a motivo della quale l'Attore si era rivolto allo Studio) e senza informarlo che il mantenimento degli impianti – già a partire dal posizionamento iniziale – richiedeva un'accurata igiene dentale sia professionale che domiciliare ed imponeva la cessazione o comunque la drastica riduzione di fumo e alcol” (pag. 2 della citazione); che il trattamento impianto- protesico veniva iniziato “senza verificare lo stato di salute del (visibilmente Parte_2
affetto da gengivite infettiva) e senza eseguirne la necessaria bonifica microbiologica preventiva, pur avendo l'Esponente spiegato al Dottore che il motivo per cui si era deciso a recarsi dal dentista era proprio il dolore, il gonfiore e il sanguinamento gengivale” (pag. 2 della citazione); il periodo di trattamento durava oltre quattro anni, durante il quale l'attore “ha sofferto di continue infezioni (mucositi e perimplantiti) le quali, oltre al dolore continuo e alla continua necessità di antibiotici prescritti dal Dottore e anche dal Medico di base
…, hanno provocato una progressiva perdita di attacco parodontale (cioè di volume osseo) e parallela diminuzione di densità ossea, col risultato finale del fallimento implanto-protesico totale (caduta di quasi tutti gli impianti per mancata osteointegrazione e perdita di supporto osseo, e quindi anche delle protesi applicate ai pilastri implantari caduti, con esito clinico finale
pagina 2 di 26 di edentulia totale dell'arcata superiore e edentulia parziale dell'arcata inferiore, quest'ultima affetta da parodontia grave)” (pagg.
2-3 della citazione); che si erano verificati ulteriori errori, quali: “a) alloggiamento non creato di misura identica al diametro e alla lunghezza dell'impianto da posizionare … ; b) fresa adoperata ad un numero di giri > 80 / min, con conseguente necrosi ed osteolisi dell'osso alveolare adiacente all'impianto; c)
inclinazione > 20 ° degli impianti;
d) posizionamento di impianti … in aree posteriori senza adeguata quantità di osso;
e) numero di impianti posizionati in rapporto non ottimale col numero dei denti sostituiti: … f) mancato arricchimento osseo iniziale con osso naturale a sintetico e mancata rigenerazione ossea iniziale con membrane: … g) mancato rispetto del periodo necessario all'osteointegrazione (c.d. carico precoce: nella scarna cartella fornita dal convenuto non vi è traccia del tempo trascorso tra l'inserimento dell'impianto e la successiva esposizione chirurgica per l'inserimento della vite di guarigione …; h) uso di impianti non a norma …; i) carico masticatorio non corretto e fisiologico causato da uno schema occlusale scorretto della protesi con conseguente perdita di osteointegrazione anche nel caso in cui venga dimostrato dal convenuto che vi sia stata;
l) mancato rispetto delle distanze minime tra impianto
e impianto nei casi di impianti contigui …; m) mancata osteoplastica di livellamento e regolarizzazione delle creste alveolari;
n) terapia chirurgica … in ambiente probabilmente non sterile e/o con strumentario non disinfettato a regola d'arte e comunque senza rispettare le regole sull'antisepsi; o) mancata estrazione dei denti malati prima di posizionare impianti adiacenti ad essi, con conseguente estensione dei processi infettivi agli impianti;
p) mancato uso di DIME sia diagnostiche che chirurgiche, entrambe raccomandate dalle LL.GG. implantologiche, con conseguente presunzione semplice di imprecisione operatoria” (pagg. 5-6-7 della citazione); che a causa dei trattamenti praticati dal convenuto, l'attore aveva incardinato un procedimento ex art. 696bis c.p.c. (r.g. 7590/16), all'esito del quale il consulente nominato (dott. aveva accertato – nella contumacia del convenuto – che Per_1
sussisteva la colpa professionale del medico nei danni riportati dall'attore il quale,
a fronte della responsabilità contrattuale dello studio dentistico convenuto, aveva quindi diritto al risarcimento dei danni patiti anche a titolo di danno non patrimoniale nonché per violazione del consenso informato. pagina 3 di 26 Tanto premesso, ha concluso domandando la il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della non corretta esecuzione dell'intervento medico-dentistico a cui è stato sottoposto presso lo studio convenuto, il tutto previa risoluzione del contratto di prestazione d'opera per grave inadempimento imputabile ai convenuti.
***
Si sono costituiti i convenuti, in proprio nonché in qualità CP_1
di l.r.p.t. dello Controparte_1
deducendo, quanto agli aspetti tecnici della terapia delineata: di aver predisposto un piano di trattamento accettato dall'attore previa sottoscrizione del modulo di informazione e consenso “prestampato … assolutamente in linea con le linee guida coeve”; che “Non c'è prova che vi fosse una parodontite in corso al momento del posizionamento degli impianti, ma ancor meno, parte attrice non fornisce alcuna prova che, anche se vi fosse, non sia stata curata secondo le linee guida ed il protocollo operativo internazionale standardizzato della full mouth disinfection”; che “nel caso di specie deve … darsi conto anche delle abitudini di igiene orale del paziente ed ai vizi legati ad eventuale eccesso di fumo ed alcol che, come e provato scientificamente, sono la causa principale non solo di parondontiti ma di tutta una serie di patologie del cavo orale …”; che l'esecuzione “preventiva di una TC-DentaScan … non solo non e obbligatoria (soprattutto non lo era all'epoca) ma altresì e fortemente sconsigliata dai protocolli di medicina e odontoiatria, se non in casi di estrema necessità, per non sottoporre il paziente ad una dose di radiazioni”; “in ordine al contestato fallimento … in ragione della lunghezza e diametro dell'impianto si evidenzia che in odontoiatria e soprattutto in
“impiantologia” tali elementi non sono certo fattori di successo o insuccesso”; il trattamento terapeutico era stato correttamente eseguito, in conformità alle buone pratiche e alle metodologie chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;
le conseguenze lesive lamentate, comunque infondate e non provate, dovevano ascriversi in via esclusiva alle pregresse condizioni di salute dell'attore al mancato completamento e alla prematura interruzione delle cure ad opera dello stesso.
pagina 4 di 26 Hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda e chiedendo di differirsi la prima udienza di trattazione per convenire in giudizio la Controparte_2
al fine di essere manlevata e garantita in forza della polizza per R.C. e R.C.
[...]
Professionale n. 253029357190 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale di medico. In via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna del al pagamento della somma Parte_1
residua dovuta a saldo delle cure mediche odontoiatriche ricevute, nella misura di
€6.000,00, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora sino al reale soddisfo.
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Differita la prima udienza di comparizione e notificato l'atto di chiamata in causa, si è costituita in giudizio eccependo Controparte_2
l'inoperatività della polizza per effetto della clausola “claims made pura” contenuta nell'art. 17 cga. Ha contestato l'operatività della polizza anche per mancanza di consenso informato. Ha eccepito, in ogni caso, l'esistenza di limiti di indennizzo riguardo a tale tipologia di danno, la polizza prevedendo “un doppio limite di operatività, costituito dal massimale di € 600,00 e dallo scoperto del 10% col massimo di € 5.000,00 previsti dall'art. 16 alle lettere h) e i)”. Ha rilevato che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 e 18 delle condizioni generali di polizza “l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.”. Ha infine contestato il quantum richiesto dall'attore.
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Alla prima udienza il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi, ritenute le “circostanze di prova testimoniale addotte da parte attrice inammissibili in quanto valutative in parte documentali e ritenuta esaustiva la CTU già esperita in sede di ATP”, ritenuta altresì “l'ammissibilità e rilevanza dell'interrogatorio formale quale unico mezzo istruttorio volto ad assolvere all'onere della prova, incombente sulle parti convenute, di avere informato in modo adeguato il paziente pagina 5 di 26 …” (v. ordinanza del 24/11/2021), all'udienza del 07/04/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa veniva rimessa sul ruolo per consentire l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio: “si ritiene necessaria una consulenza tecnica d'ufficio per verificare da un lato l'affermato aggravarsi del danno e la affermata sussistenza di un nesso di causalità tra gli accertati errori nell'esecuzione degli impianti e l'evento verificatosi successivamente. Per verificare d'altro canto inoltre, in caso positivo, quale sia l'entità del danno biologico complessivo” (v. ordinanza del 09/11/2022). All'esito, il processo subiva una serie di rinvii, a seguito dell'assegnazione del fascicolo a nuovi giudici
(diverse persone fisiche).
Il presente giudizio è stato di seguito assegnato a questo giudice, dott.ssa
EN IC, in data 17/03/2025 e, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta al pari della richiesta risoluzione del contratto di prestazione d'opera, stipulato con i convenuti per grave inadempimento imputabile a questi ultimi.
Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” pagina 6 di 26 che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass.
12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04).
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014).
***
Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e i convenuti, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008).
In secondo luogo, risulta parzialmente provato, sulla base dell'esito della
CTU esperita ante causam, oltreché di quella esperita in corso di causa, condotte pagina 7 di 26 secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la terapia praticata da parte dei convenuti.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno potuto ricostruire l'operato del sanitario nonostante la lacunosità della documentazione clinica e radiografica redatta dallo studio dentistico, mediante le TAC e la documentazione radiografica, ed elettromiografica, allegata dall'attore in quanto idonea a offrire una visione degli eventi.
Sulla base di tale documentazione e della documentazione medica redatta dalla convenuta, il C.T.U. hanno potuto riscontrare l'inadeguatezza del piano terapeutico predisposto dai convenuti (“mancata indicazione … delle terapie estrattive”,
“mancanza di idoneo trattamento parodontale”, “mancata esecuzione dei necessari accertamenti radiografici pre-cure” pag. 7 c.t.u. dott. , oltre all'erroneità dell'esecuzione Per_1
degli interventi (“errata esecuzione delle devitalizzazioni inferiori”, “errata esecuzione delle terapie impiantologiche” pagg.
7-8 c.t.u. dott. . Per_1
In particolare, poi, nel presente giudizio i consulenti hanno evidenziato che:
“Preso atto del fatto, già accertato, di non conforme esecuzione “sub lege artis” dei trattamenti implanto-protesici eseguiti dal convenuto, i CTU rilevano che dal momento dell'ATP nel 2016 ad oggi, 2023, si è verificato sicuro peggioramento delle condizioni cliniche del periziando nell'arcata inferiore in termini di ulteriore riassorbimento osseo e perdita/ulteriore ammaloramento di denti e di impianti, peggioramento certamente in nesso causale con l'operato del convenuto, a causa del mancato trattamento parodontale, malposizionamento implantare ed errate devitalizzazioni, peggioramento comunque già previsto, indicato e “considerato” in ATP dallo scrivente CTU dott. In altri termini, il Per_1
peggioramento che si è verificato oggi è la naturale inevitabile conseguenza ed evoluzione della situazione clinica già indicata in ATP e la stessa valutazione medico legale del danno in tutte le sue componenti (biologico permanente, biologico temporaneo, emergente) espressa dal CTU dott. già teneva conto di questo progressivo fallimento ed inevitabile Per_1 cedimento degli impianti e dei denti rimasti nell'arcata inferiore, con i conseguenti interventi di ripristino. … - le conseguenze di carattere permanente sono pagina 8 di 26 le medesime riportate a suo tempo in ATP (irrecuperabilità dei denti curati erroneamente e degli impianti malposizionati affetti da peri-implantite che avrebbero causato lenta e progressiva perdita di osso) e sono oggi confermate;
- i trattamenti implanto-protesici inferiori di ripristino oggi necessari, con le conseguenti spese emergenti, sono i medesimi già previsti in ATP, perché già tenevano conto della sicura irrecuperabilità di denti e impianti per “malpractice” e pertanto sono oggi confermati;
le conseguenze di carattere “temporaneo” indicate in ATP sono valide e confermate, perché già tenevano in considerazione sia le fasi di acuzie delle algie, degli ascessi e dei disagi masticatori, fonatori e relazionali a causa del fallimento e dell'errata esecuzione delle cure (“temporanea” di carattere “biologico”), sia le sedute necessarie per i trattamenti di ripristino ancora da eseguirsi (“temporanea” di carattere “tecnico”). In questo caso, dal momento dell'ATP nel 2016 ad oggi, vi è stato sicuro “prolungamento” della quota di “temporanea” relativa alle fasi di acuzie delle algie, degli ascessi
e dei disagi funzionali e relazionali, perché i nuovi trattamenti di ripristino inferiori, a distanza di 7 anni dall'ATP, non sono stati ancora intrapresi …” (cfr. pag.
9-10 della relazione tecnica;
b) il “danno biologico permanente quantificabile Parte_3
nell'ordine del 4-5% (quattro – cinque per cento), considerato che dal momento dell'ATP non sono stati eseguiti i nuovi trattamenti implanto-protesici inferiori.” (cfr. pag. 10 della relazione tecnica;
c) “I CTU, come già indicato in ATP, ravvisano invece Parte_3
l'esistenza di inabilità temporanea relativa, valutabile, a stralcio, in giorni 20 al 50%, giorni 40 al 25% e giorni 500 al 10%, in considerazione delle fasi di acuzie delle algie e degli ascessi che si sono certamente verificati nel periodo di cure inadeguate (in parte eseguite anche senza indicazione) presso la parte convenuta per circa 2 anni, nonché dei disagi masticatori, fonatori e nella vita di relazione durante e dopo i fallimenti implantologici superiori per altri 2 anni circa, fino al momento dell'intervento di ripristino dei nuovi curanti (dott.
. Per_2
Si è ravvisata, come già in ATP, quota di inabilità temporanea relativa, quantificabile in giorni 60 al 25% per le sedute odontoiatriche, già eseguite presso il nuovo curante (dott.
per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche superiori con innesti ossei e per le Per_2
sedute ancora da eseguirsi per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche inferiori con innesti pagina 9 di 26 ossei. I CTU rilevano oggi ulteriore quota di inabilità temporanea parziale di giorni 500 al
10% per le fasi di acuzie delle ulteriori algie e degli ascessi, nonché degli ulteriori disagi masticatori, fonatori e relazionali dal momento dell'ATP nel 2016 fino ad oggi (7 anni), considerato che non sono stati ancora eseguiti dal periziando per i suddetti motivi i nuovi trattamenti implanto-protesici inferiori e che l'arcata protesica realizzata dall'odierno convenuto da un paio d'anni non è stabilmente in sede, ma viene incorporata solo appoggiandola” (pagg.
11-12 c.t.u. . Parte_3
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi emergente la responsabilità professionale dei convenuti per esecuzione non a regola d'arte della terapia eseguita sull'attore, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
Ciò in quanto, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass., sez. un., 577/2008, che ha cassato la sentenza di merito che – in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico – aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite).
Ebbene, nel caso in esame, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all'opera prestata dal medico curante, subita nell'arco di tempo in cui l'attore è stato sottoposto alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta provare il contrario, ovvero che le cure dalla medesima effettuate sul paziente, per quanto pagina 10 di 26 inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova
(Cass. 18392/2017).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dai convenuti;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che i lavori di implantologia effettuati dal medico curante sono stati inutili, ma anche censurabili sotto il profilo della diligenza medica, nonché causativi di un aggravamento delle condizioni di salute della persona.
Nel caso di specie, poi. la responsabilità ex art. 2236 c.c. del dentista non potrà neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come ricavabile dalla stessa CTU espletata in corso di causa, laddove, comunque, incombeva sulla convenuta la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass. 8218/1990;
Cass. 3389/1988; Cass. 36/1979; Cass. 2439/1975).
Sussiste pertanto il diritto di parte attrice, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
***
Dalle considerazioni che precedono deriva, inoltre, l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, atteso il grave inadempimento della convenuta.
Va ricordato che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore pagina 11 di 26 convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. 826/2015).
Nella fattispecie, parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., provando il titolo, nonché allegando l'inadempimento dello studio dentistico;
quest'ultimo, invece, non ha offerto un'adeguata e specifica prova in ordine al proprio esatto adempimento e dunque alla mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. Difatti, gli errori riscontrati in sede di consulenza tecnica in ordine alla predisposizione del piano terapeutico e all'esecuzione degli interventi, ritenuti deficitari e non in linea con le linee guida della good practice odontoiatrica, integrano un fatto d'inadempimento talmente grave da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
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Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dall'attore, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass.
703/2021).
Venendo quindi alle diverse voci di danno oggetto della domanda attorea, si osserva che, con riferimento al c.d. danno non patrimoniale, i CTU, utilizzando criteri e parametri di valutazione del tutto condivisibili, hanno riscontrato, sulla scorta della documentazione prodotta, un danno biologico permanente alla persona pari al 4-5% derivante dalla perdita ossea e dalla perdita di elementi dentari e un danno biologico derivante da inabilità temporanea parziale di in giorni 20 al 50%, giorni 40 al 25% e giorni 500 al 10%, “in considerazione delle fasi di acuzie delle algie e degli ascessi che si sono certamente verificati nel periodo di cure inadeguate (in pagina 12 di 26 parte eseguite anche senza indicazione) presso la parte convenuta per circa 2 anni, nonché dei disagi masticatori, fonatori e nella vita di relazione durante e dopo i fallimenti implantologici superiori per altri 2 anni circa, fino al momento dell'intervento di ripristino dei nuovi curanti
(dott. ”. I consulenti hanno inoltre accertato una “ulteriore quota di inabilità Per_2
temporanea parziale di giorni 500 al 10% per le fasi di acuzie delle ulteriori algie e degli ascessi, nonché degli ulteriori disagi masticatori, fonatori e relazionali dal momento dell'ATP nel 2016 fino ad oggi (7 anni), considerato che non sono stati ancora eseguiti dal periziando per
i suddetti motivi i nuovi trattamenti implanto-protesici inferiori e che l'arcata protesica realizzata dall'odierno convenuto da un paio d'anni non è stabilmente in sede, ma viene incorporata solo appoggiandola”.
Non si condivide, invece, l'indicazione di ulteriori 60 giorni al 25%, in quanto espressamente connessa alle “sedute odontoiatriche, già eseguite presso il nuovo curante (dott. per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche superiori con innesti Per_2
ossei e per le sedute ancora da eseguirsi per il rifacimento delle terapie implanto-protesiche inferiori con innesti ossei”.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass. e conseguentemente appare liquidabile in favore della ricorrente, all'epoca dei fatti cinquantaduenne,
l'importo di €11.574,50, di cui € 4.832,90 per il danno biologico permanente ed
€6.741,60 per il danno da invalidità temporanea parziale.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate al febbraio 2010 (inizio della terapia impiantistica) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, pagina 13 di 26 in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito
(07/04/2018) fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €11.574,50 alla data del fatto, si arriva ad un importo di
€8.801,90; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 31/08/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €13.701,33; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
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Quanto poi al danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in tal senso, Cass.
25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018, Cass. 7513/2018).
La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è stata allegata da parte attrice, né emersa in sede di consulenza tecnica.
Vale solo la pena precisare che la CTU non ha evidenziato la sussistenza di ripercussioni di natura psicologica, che, se adeguatamente allegate e documentate, sarebbero più propriamente state valutate sotto il profilo del danno biologico.
pagina 14 di 26 Non sussistono neanche i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno sopra liquidato a mente del predetto art. 139 comma 3 a mente del quale
“l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Come noto, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche”, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. 25164/2020; Cass.
28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018; Cass. 23469/2018; Cass.
27482/2018) dal momento che, sulla base delle allegazioni attoree, non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dalla ricorrente superiori all'id quod plerumque accidit.
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L'attore assume la presunta violazione del consenso informato, in quanto “Il modulo di consenso in atti non è giuridicamente valido per incompletezza e genericità delle informazioni date, né sono state fornite all'Attore adeguate informazioni quantomeno verbali sulle alternative al trattamento implantoprotesico, proposto dal Dottore come l'unica terapia clinicamente possibile. E' viceversa ragionevole — sulla base dell'id quod plerumque accidit - ritenere che l'Attore non avrebbe prestato il consenso all'estrazione di tutti i suoi denti naturali se gli fosse stato spiegato che essi erano perfettamente recuperabili disinfettando e risanando il parodonto di sostegno e otturando tutte le carie. L'omesso consenso ha quindi determinato — sulla base della presunzione semplice ut supra un trattamento sanitario addirittura contro la presumibile volontà del paziente, e dovrebbe perciò assumere uno speciale peso risarcitorio ex
Cassazione civile, sez. III. n. 2369/18. Sempre in relazione al quantum risarcitorio correlato all'omesso consenso vengono in considerazione le conseguenze anche sul piano dell'integrità psichica dell'esponente, poiché il differenziale tra le aspettative dell'Attore riposte nella terapia pagina 15 di 26 implantoprotesica ed i risultati ottenuti (solo sofferenze psicofisiche ed edentulia quasi totale, oltre 20.000 euro buttati, tempo sprecato in sedute di trattamento inutili, assunzione continua e protratta per oltre quattro anni di tranquillanti, antidolorifici e antibiotici con relativi effetti collaterali) hanno in lui prodotto uno stato di ansia, depressione e stress cronici con corredo di insonnia e cefalea, culminato in ripetuti svenimenti, l'ultimo dei quali documentato dal verbale di pronto soccorso A.R.E.U. n. 1199460 del 19/05/16 (doc. 11). In sintesi, l'omesso consenso informato ha fornito un proprio autonomo contributo causale alla produzione del danno non patrimoniale morale (inteso Come sofferenza interiore: c.d. danno da violazione della libertà di autodeterminazione) e psichico (cioè come componente del danno biologico) sia per aver impedito all'Attore di disporre consapevolmente di sé stesso sia anche per l'enorme gap tra aspettative e risultati, tenendo anche presente la disperazione di un uomo che, avendo speso oltre
20.000 euro in cure inutili ritrovandosi sdentato, non aveva neanche più le possibilità economiche — con Io stipendio da autista dell'ATM di Milano per affrontare le cure necessarie
a riprendere a mangiare e parlare normalmente, tanto da dover chiedere l'anticipo del TFR.
Quanto alla liquidazione — ovviamente equitativa del danno in commento, la giurisprudenza Io rapporta generalmente al 20 % del danno biologico permanente causato dal trattamento sanitario senza consenso: nel nostro caso quindi esso dovrebbe essere valutato in €
27.731,60 con aumento personalizzato fino ad C 35.773,80 in relazione alla liquidazione ipotizzata del D.B. permanente (v. infra). In via subordinata si chiede di valutarlo in €
2.500,00 per ciascuno dei sei interventi senza consenso (per complessivi € 15.000,00) seguendo
l'iter liquidativo applicato dal Tribunale di Napoli, sez. lì civ., con sent. n. 8156 del
24/09/18 (doc. 12)”.
Sul punto la domanda risarcitoria avanzata dall'attore risulta infondata, in quanto – a prescindere dalla questione relativa al fatto se il modulo in atti, sottoscritto, sia idoneo o meno, è sufficiente rilevare che non risulta allegato (né tantomeno dimostrato) che, a causa del presunto deficit informativo, l'attore abbia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità) diverso dalla lesione del diritto alla salute;
in particolare, nell'attuale sistema della responsabilità civile, non è predicabile la pagina 16 di 26 configurabilità di danni “in re ipsa”; ed, infatti,: “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute e in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (cfr. Cass. 28993/2019).
Nel caso specifico, però, l'attore non ha provato o chiesto di provare alcunché in merito alle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite.
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Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che l'attore ha chiesto di essere risarcito delle spese mediche sostenute e da sostenere, pari a complessivi
€33.000.00, ossia i “costi già sostenuti e documentati dal periziando per eseguire i nuovi trattamenti riabilitativi implanto-protesici superiori con innesti ossei presso i successivi curanti
“ABMILANO Ovest” per circa 13.000 €, come da fatture;
- dai costi ancora da sostenersi dal periziando, già previsti in ATP per 15.000 € circa sulla base di quanto era stato speso per
l'arcata superiore, per eseguire i nuovi trattamenti riabilitativi implantoprotesici inferiori (nuova arcata protesica fissa, 3 nuovi impianti con innesti ossei nel settore inferiore sinistro e ritrattamento canalare del canino 43), costi che devono essere oggi ridefiniti in 20.000 € circa, sia perché valutati ai prezzi medi (e non ai prezzi similari a quelli del curante dott. in Per_2
quanto trattamenti non eseguiti), sia perché sono passati 7 anni dall'ATP ed è necessario un aggiornamento dei costi” (pag. 13 della c.t.u.).
Posto che, sotto tale profilo, le considerazioni dei consulenti non sono state minimamente confutate dalle parti, esse possono essere tenute per buone, con la conseguenza che le convenute sono tenute a rifondere all'attore la spesa necessaria per rimediare al suo inadempimento, come quantificata dai consulenti d'ufficio, pari ad €33.000,00.
pagina 17 di 26 L'importo indicato nella relazione deve ritenersi congruo, avuto riguardo alla natura degli interventi e ai prezzi medi del mercato odontoiatrico.
A tali somme doveva aggiungersi l'importo di €25.860,43 versato alle convenute quale corrispettivo delle prestazioni da loro eseguite, somma non contestata dalla convenuta.
Al riguardo va osservato che l'attore ha domandato, a fronte dell'allegato (e sussistente) inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto sicché deve darsi luogo agli effetti restitutori di cui all'art. 1453 c.c.
In conclusione, la convenuta è pertanto tenuto al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della complessiva somma di €58.860,43.
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
L'attore, inoltre, chiede che vengano riconosciute anche le spese legali, di c.t.u. e c.t.p. in sede di A.T.P.
Circa le spese legali stragiudiziali va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (Cass., sez. un.,
n.16990/2017). pagina 18 di 26 Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale
è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. n.39384/2021;
Cass. n.17685/2019; Cass. n.21975/2019; Cass. n.2644/2018; Cass.
n.21941/2017; Cass., sez. un., n.16990/2017).
Si deve, quindi, valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Trattasi, peraltro, di spese che non devono porsi in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del compenso per le opere appaltate. La
Suprema Corte ha precisato, infatti, che “… in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale …” (Cass., sez. un., 17357/2009; Cass.
4411/1979; Cass. 6214/1992; Cass., 14770/2007; Cass. 14443/2008); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Lo stesso vale ovviamente per le spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute dal pagina 19 di 26 ricorrente nella fase stragiudiziale. Invero, “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass. 4357/2003; Cass.
3897/1985), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incar
Tuttavia, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà. Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
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Va pertanto liquidato in favore della ricorrente la complessiva somma di
€13.701,33 a titolo di danno non patrimoniale per le suddette lesioni e la somma di €58.860,43 a titolo di danno patrimoniale, per un totale di €72.561,76 oltre interessi legali eventualmente maturati sino all'effettivo soddisfo.
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Come già visto, il convenuto ha chiesto di riversare le conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda svolta da parte attrice sulla parte chiamata in causa (v. le conclusioni della comparsa di costituzione in giudizio).
In primo luogo la terza chiamata ha dedotto che l'efficacia della polizza stipulata dal dott. era venuta meno in data 30/09/2013, ossia alla CP_1
seconda scadenza annuale del contratto successiva all'insolvenza dell'assicurato;
pagina 20 di 26 che la prima richiesta risarcitoria è stata inviata ad da Controparte_2
in data 07/09/2016. CP_1
Premessi tali elementi, ha eccepito l'inoperatività della garanzia in forza del disposto dell'art. 17 delle condizioni contrattuali, ai sensi del quale “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento” (doc. 2 fasc. terza chiamata).
Ha, inoltre, evidenziato come nel caso in esame l'assicurato non avesse optato per la stipula di una garanzia con ultrattività illimitata (ai sensi dell'art. 17 bis) e come, ai sensi dell'art. 18, restassero espressamente escluse le richieste di risarcimento in assenza di consenso informato scritto rilasciato dal paziente al medico.
Tali assunti non sono stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuti, il quale sul punto ha semplicemente glissato, essendosi limitato ad insistere, in tutti gli scritti difensivi, nell'accoglimento della spiegata domanda di manleva.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si sia limitata a una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020), con la conseguenza che, più è specifica l'allegazione di parte attrice, tanto più circostanziata deve essere la contestazione del convenuto.
La polizza in questione, peraltro, era di durata annuale rinnovabile automaticamente per un altro anno (art. 9), sicché deve ritenersi plausibile – in assenza di ulteriori successivi rinnovi, non documentati – che il contratto di assicurazione sia venuto a scadenza alla fine del secondo rinnovo (il
30/09/2013).
Ciò posto, con riferimento alla clausola claims made, si osserva quanto segue. pagina 21 di 26 Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 914012016 e 22437/2018), va innanzitutto premesso, in termini generali, che, nel corpo del tipo “assicurazione contro i danni” (artt. 1882 e 1904 e 1918 c.c.), si inquadra il sottotipo
“assicurazione della responsabilità civile”, caratterizzato dalla circostanza che il sinistro, delle cui conseguenze patrimoniali l'assicurato intende traslare il rischio sul garante, è collegato non solo alla condotta dell'assicurato danneggiante ma anche alla richiesta, avanzata dal danneggiato, di risarcimento per detta condotta;
ove, infatti, al comportamento lesivo non faccia seguito alcuna domanda di ristoro, non sorge ovviamente nessun diritto di indennizzo e, specularmente, nessun obbligo di manleva;
siffatto sottotipo, delineato dall'art. 1917 c.c., è improntato al sistema “loss occurrence” o “act committed” (e cioè della
“insorgenza del danno”), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917, comma 1, c.c., in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto, indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria;
siffatto modello codicistico, tuttavia, non essendo l'art. 1917, comma 1, c.c. menzionato dall'art
1932 c.c. tra le norme inderogabili, non è intangibile, sicchè è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto
(art. 1322, comma 1, c.c.), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito;
nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola
“claims made” (e, cioè, “a richiesta fatta”), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. “sunset clause”); detta clausola “claims made”,
a sua volta, può essere “pura”, se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito oppure “impura” pagina 22 di 26 (o “mista”), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto
(con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente;
in genere due o tre anni dalla stipula del contratto).
Ciò precisato in termini generali, va poi evidenziato, in particolare, che, per quanto concerne la vessatorietà, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (e, cioè, la clausola “claims made” mista o impura), non è vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (Cass., sez. un., 9140/2016).
In ordine, poi, alla meritevolezza, la Suprema Corte (Cass. 8817/2020) ha di recente ribadito che: “va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis” caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale) ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11 e D.L. n. 138 del
2011, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011. come novellato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 26), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico;
dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, di cui dell'art. 1917, comma 1, c.c. Da siffatta collocazione del modello “claims made” nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c. (che presuppone l'atipicità), e la pagina 23 di 26 tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della “causa concreta” del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell'art.
1322, comma l, c.c.; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul concentro del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati;
a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un “arbitrario squilibrio giuridico” tra rischio assicurato e premio
(Cass. 2243712018)”.
Tanto premesso in via generale, osserva il Tribunale come, nel caso di specie, per scelta dell'assicurato, nella garanzia assicurativa non rientri la garanzia postuma di cui all'art. 17 bis che estende la validità delta copertura anche a richieste pervenute alla Compagnia successivamente alla scadenza del contratto.
Ebbene, l'assicurato, pur avendo la possibilità di optare per una garanzia postuma (a fronte, ovviamente, di un premio che sarebbe stato ben più elevato), ha scelto di non estendere la garanzia ai sinistri verificatesi durante il periodo di validità del contratto ma denunciati successivamente.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento dell'eccezione spiegata da
, rilevato che la richiesta di risarcimento è pervenuta alla Controparte_2
terza chiamata dopo la cessazione del rapporto assicurativo (cessazione intervenuta il 30/09/2013), si impone una pronuncia di rigetto delle domande formulate nei confronti di . Controparte_2
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione proposta dalla terza chiamata.
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pagina 24 di 26 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Le spese della lite principale, liquidate come in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
Nei rapporti tra il convenuto e , l'esistenza di non Controparte_2
univoci orientamenti giurisprudenziali sulle clausola claims made, offre giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite in relazione a tale domanda di manleva.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di Controparte_1
e del dott. in relazione al trattamento effettuato
[...] CP_1
sulla persona dell'attore e, per l'effetto, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1453 e 1455 cc. dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra le parti;
2) previo accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del trattamento non Parte_1
correttamente eseguito, condanna e il Controparte_1
dott. alla corresponsione in favore dell'attore della somma di CP_1
€13.701,33 a titolo di danno non patrimoniale, già attualizzata alla data odierna, oltre interessi legali eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a pagina 25 di 26 quella dell'effettivo soddisfo, e la somma di €58.860,43 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1
di Controparte_2
4) condanna e il dott. Controparte_1 CP_1
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato
[...]
IN IG, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €11.268,00, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa;
5) compensa le spese di lite tra e CP_1 Controparte_2
[...]
6) pone le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico dei convenuti, in solido tra loro, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente.
Monza, 07/10/2025
Il Giudice
EN IC
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