Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 262
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per precedente annullamento

    La Corte ha ritenuto che la sentenza precedente avesse annullato solo l'intimazione di pagamento e non i titoli di riscossione sottostanti, pertanto non vi era preclusione al recupero dei crediti.

  • Rigettato
    Omessa notifica dei titoli di riscossione e conseguente prescrizione

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la notifica di precedenti atti interruttivi della prescrizione, l'ultimo dei quali, non impugnato, ha reso i crediti irretrattabili. La prescrizione non è maturata anche a causa della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19 e di successive intimazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 262
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 262
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo