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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
CR IU, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7153/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008689954000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008689954000 IVA-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008689954000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7118/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.7.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 20.894,42.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che relativamente a n. 5 delle suddette cartelle e a n. 2 dei suddetti avvisi di accertamento, che elencava, aveva già proposto ricorso avverso precedente intimazione, ricorso che era stato definito con sentenza di accoglimento. Pertanto, sosteneva, non poteva essere emessa nuova intimazione di pagamento per i suddetti titoli di riscossione, che erano stati annullati con la decisione indicata.
Eccepiva comunque la omessa notifica di tutti i titoli di riscossione indicati in ricorso, e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva preliminarmente che la sentenza di annullamento della precedente intimazione cui parte ricorrente fa riferimento era stata gravata da impugnazione, indicando il numero del relativo procedimento presso la Corte di secondo grado. Deduceva poi la regolare notificazione delle cartelle indicate, la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione, compresa una sentenza emessa da questa AG con la quale era stato rigettato, nel 2017, il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. TD7010600347/2012, anch'esso contemplato nell'intimazione di pagamento impugnata. Deduceva infine il mancato decorso dei termini di prescrizione per ciascuno dei debiti di cui ai titoli di riscossione indicati in ricorso.
All'udienza del 3.6.2025 la Corte emetteva ordinanza di integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle
Entrate di Reggio Calabria, onerando di ciò parte ricorrente.
Parte ricorrente ottemperava entro i termini concessi.
L' Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria non interveniva.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio: 1) cartella di pagamento recante 09420120025889709000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
2) cartella di pagamento recante n. 09420140009931574000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);;
3) cartella di pagamento recante n. 09420140023221779000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
4) cartella di pagamento recante n. 09420160007840252000, asseritamente notificata in data 25/05/2016,
(oltre 8 anni dalla data di notifica dell'atto oggi impugnato) ente creditore Agenzia Entrate, relativa a “IRPEF”, anno di riferimento 2012, per una somma di € 2.860,29,34;
5) cartella di pagamento recante n. 09420160017812377000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
6) cartella di pagamento recante n. 09420180014138843000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
7) avviso di accertamento recante n. TD7010600347/2012, PER IL QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
8) avviso di pagamento recante n. TD7IPPN001262017/2012, PER IL QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
9) avviso di pagamento recante n. TD7IPPD000622018, asseritamente notificato il 15/02/2012 (oltre 10 anni prima dell'impugnata intimazione odierna) relativo ad IVA 2007
Ciò premesso, deve evidenziarsi che la sentenza allegata da parte ricorrente, contrariamente a quanto da essa sostenuto, non risulta avere annullato i suddetti titoli di riscossione, ma solo l'intimazione di pagamento in relazione agli stessi, pertanto nessuna preclusione vi era alla prosecuzione dell'azione di recupero dei crediti portati dai suddetti titoli.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo (esclusa l'intimazione n. 09420229005445382000, oggetto della sentenza di annullamento sopra indicata) è l'intimazione di pagamento n. 09420209002248749000, regolarmente notificata per PEC in data 20.2.2020. Quest'ultimo provvedimento contempla tutte le cartelle di pagamento e tutti gli avvisi di accertamento indicati in ricorso. Esso non risulta essere stato impugnato.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte. Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, dalla data di notifica dell'intimazione sopra indicata (20.2.2020) a quella della notifica dell'odierno provvedimento (5.7.2024), anche in considerazione della proroga dei termini, di 542 giorni, verificatasi per effetto della sospensione disposta dall'art. 68 del DL n. 18/2020, emanato per far fronte all'emergenza da Covd-19. Vi è inoltre da considerare che ulteriore, successivo effetto interruttivo dei termini di prescrizione si è verificato a cagione della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229005445382000, effettuata in data 4.11.2022, effetto che non può ritenersi essere stato obliterato dall'avvenuto annullamento della suddetta intimazione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 780,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
CR IU, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7153/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008689954000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008689954000 IVA-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008689954000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7118/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 29.7.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 6 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di accertamento, ivi elencati, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 20.894,42.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che relativamente a n. 5 delle suddette cartelle e a n. 2 dei suddetti avvisi di accertamento, che elencava, aveva già proposto ricorso avverso precedente intimazione, ricorso che era stato definito con sentenza di accoglimento. Pertanto, sosteneva, non poteva essere emessa nuova intimazione di pagamento per i suddetti titoli di riscossione, che erano stati annullati con la decisione indicata.
Eccepiva comunque la omessa notifica di tutti i titoli di riscossione indicati in ricorso, e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva preliminarmente che la sentenza di annullamento della precedente intimazione cui parte ricorrente fa riferimento era stata gravata da impugnazione, indicando il numero del relativo procedimento presso la Corte di secondo grado. Deduceva poi la regolare notificazione delle cartelle indicate, la notificazione di plurimi, successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Allegava la relativa documentazione, compresa una sentenza emessa da questa AG con la quale era stato rigettato, nel 2017, il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. TD7010600347/2012, anch'esso contemplato nell'intimazione di pagamento impugnata. Deduceva infine il mancato decorso dei termini di prescrizione per ciascuno dei debiti di cui ai titoli di riscossione indicati in ricorso.
All'udienza del 3.6.2025 la Corte emetteva ordinanza di integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle
Entrate di Reggio Calabria, onerando di ciò parte ricorrente.
Parte ricorrente ottemperava entro i termini concessi.
L' Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria non interveniva.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che il ricorso è stato proposto in relazione ai seguenti titoli di riscossione, che si elencano di seguito per come indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio: 1) cartella di pagamento recante 09420120025889709000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
2) cartella di pagamento recante n. 09420140009931574000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);;
3) cartella di pagamento recante n. 09420140023221779000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
4) cartella di pagamento recante n. 09420160007840252000, asseritamente notificata in data 25/05/2016,
(oltre 8 anni dalla data di notifica dell'atto oggi impugnato) ente creditore Agenzia Entrate, relativa a “IRPEF”, anno di riferimento 2012, per una somma di € 2.860,29,34;
5) cartella di pagamento recante n. 09420160017812377000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
6) cartella di pagamento recante n. 09420180014138843000, PER LA QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
7) avviso di accertamento recante n. TD7010600347/2012, PER IL QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
8) avviso di pagamento recante n. TD7IPPN001262017/2012, PER IL QUALE ERA GIA' INTERVENUTA
SENTENZA DI ANNULLAMENTO (All.2);
9) avviso di pagamento recante n. TD7IPPD000622018, asseritamente notificato il 15/02/2012 (oltre 10 anni prima dell'impugnata intimazione odierna) relativo ad IVA 2007
Ciò premesso, deve evidenziarsi che la sentenza allegata da parte ricorrente, contrariamente a quanto da essa sostenuto, non risulta avere annullato i suddetti titoli di riscossione, ma solo l'intimazione di pagamento in relazione agli stessi, pertanto nessuna preclusione vi era alla prosecuzione dell'azione di recupero dei crediti portati dai suddetti titoli.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle indicate e a quella di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo (esclusa l'intimazione n. 09420229005445382000, oggetto della sentenza di annullamento sopra indicata) è l'intimazione di pagamento n. 09420209002248749000, regolarmente notificata per PEC in data 20.2.2020. Quest'ultimo provvedimento contempla tutte le cartelle di pagamento e tutti gli avvisi di accertamento indicati in ricorso. Esso non risulta essere stato impugnato.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte. Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, dalla data di notifica dell'intimazione sopra indicata (20.2.2020) a quella della notifica dell'odierno provvedimento (5.7.2024), anche in considerazione della proroga dei termini, di 542 giorni, verificatasi per effetto della sospensione disposta dall'art. 68 del DL n. 18/2020, emanato per far fronte all'emergenza da Covd-19. Vi è inoltre da considerare che ulteriore, successivo effetto interruttivo dei termini di prescrizione si è verificato a cagione della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229005445382000, effettuata in data 4.11.2022, effetto che non può ritenersi essere stato obliterato dall'avvenuto annullamento della suddetta intimazione.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 780,00, oltre oneri di legge, se dovuti.