Articolo 8 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 7Articolo 8 bis
Versione
20 gennaio 1987
Art. 8. Decadenza e incompatibilita' 1. Per la nomina a presidente e a componente del Consiglio e' necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.
2. La qualita' di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1987
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