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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2022 promossa da:
, (CF. ) residente in Parte_1 C.F._1
3/A e liato in IN
n. 39 presso lo studio dell'Avv. Francesca Perotto (C.F.
che lo rappresenta amente e C.F._2
Avv. Sara Minutolo (C.F. ) entrambe C.F._3 del Foro di IN, come da delega allegata alla busta contenente l' atto di citazione ed inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma c.p.c.
ATTORE OPPONENTE contro
in breve Controparte_1 Controparte_1
Cangra
[...]
e n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Vero ta P.IVA_1
il n. 9962, P. IVA del Gruppo IVA n. Controparte_1
in persona del procuratore Dot le P.IVA_2 CP_2 rappresentante in giudizio, in vir ti mediante atto del 22.12.2020, del Notaio Dott. di Tregnago (VR), Persona_1 rappresentata e difesa, congiunta te, dall'Avv. Lorenzo Conti del Foro di Milano (C.F. dall'Avv. Michele C.F._4
Lombardo del Foro di Milano (C.F nonché dall'Avv. C.F._5
1 Gabriella Cacciatore (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso lo Studio di quest'ultima in IN, Via Arsenale n. 42, giusta procura speciale allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito, in via principale:
1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo, invalido o inefficace e/o comunque privo di fondamento il decreto ingiuntivo n. 8662/2021 del 29.11.2021 - R.G. n. 22429/2021, opposto nel presente giudizio, per i motivi esposti in narrativa.
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da
[...]
(ora Controparte_3 Controparte_4 nei confronti del Sig. per le causali di cui al Parte_1 ricorso monitorio, per le motivazioni esposte in narrativa, e conseguentemente respingersi ogni domanda di controparte dichiarando che il sig. nulla deve alla Pt_1 Parte_1 [...] per i motivi esposti. Controparte_5
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta da nei confronti Controparte_1 dell'esponente, o di accertamento di una qualche responsabilità del Sig.
, ridurre significativamente l'importo preteso Parte_1 da parte opposta, tenendo conto: del determinante concorso di colpa di nella Controparte_1 causazione degli eventi dannosi, stante le acclarate falle del proprio sistema informatico e la tardività dei controlli;
della mancata produzione da parte di del contratto di mandato CP_1 agenziale, con le conseguenti ricadute in punto di onere della prova;
dell'esclusione di qualsiasi addebito per il periodo antecedente la confluenza dell'agenzia in (anno 2018), stante Controparte_6
l'avvenuta definizione dei pregressi rapporti con apposito conto di fine gestione;
2 di ogni altra circostanza emersa in corso di causa idonea a limitare l'eventuale quantum debeatur, graduando le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti, obbligati in solido, in misura dell'apporto causale delle rispettive condotte e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, in ogni caso, limitare la condanna dell'opponente nella minore somma accertata in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa deduzione e istanza, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare:
In via principale nel merito:
- respingere l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi formulate, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 8662/2021 e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento a favore di Parte_1 della somma ingiunta con il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto per l'importo di Euro 668.166,07, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 5.440,00 per compensi e in Euro 870.00 per esposti, oltre a i.v.a. e c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15% e alle successive occorrende;
In subordine nel merito:
- condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 2043 c.c., Parte_1 al pagamento a favore di della somma di Controparte_1
Euro 668.166,07, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo o in quella diversa somma accertata in corso di causa o comunque dovuta anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al maggior danno;
In ulteriore subordine nel merito:
- condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1 al pagamento a favore di della somma di Controparte_1
Euro 668.166,07, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo o di quella diversa somma accertata in corso di causa o comunque dovuta ed al maggior danno.
3 In ogni caso:
- accertare e dichiarare ex art. 96 c.p.c. la temerarietà dell'azione intentata dal Sig. , per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto Pt_1 condannare lo stesso al risarcimento del danno provocato alla convenuta con l'instaurazione della presente azione temeraria.
In via istruttoria:
- si insiste occorrendo per l'ammissione delle istanze istruttorie con memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c
Con vittoria di onorari e spese ex lege, oltre IVA e CPA e spese di registrazione della sentenza”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso al provvedimento monitorio n. 8662/2021 emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di IN in data 26.11.2021, con il quale è stato ingiunto allo stesso, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società nonché Controparte_6 in solido con la il pagamento in favore della Controparte_6 ricorrente della somma di € Controparte_1
668.166,07, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 5.440,00, per compensi, e in € 870,00 per esposti, oltre iva e cpa e spese forfettarie nella misura del 15% e successive occorrende. L'opponente proponeva, altresì, in via preliminare, istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sia per il grave pregiudizio che l'esecuzione avrebbe cagionato, sia in virtù di una valutazione prima facie sulla fondatezza dell'opposizione. L'ingiunzione traeva origine da presunte “gravi condotte contrastanti con gli obblighi contrattualmente previsti dal mandato agenziale”, emerse a seguito di una verifica interna (c.d. “Audit”) condotta dalla mandatoria nel novembre 2020, che, ad avviso della MP, CP_1 configurerebbero una responsabilità dell'agente Sig. ex art. 2043 Pt_1
c.c. e una sua “responsabilità personale”. Parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso contestando i documenti n 2,4,6,7 e 8 ed eccepiva che gli stessi non possano intendersi quale riconoscimento di debito. Affermava, poi, che i documenti prodotti dalla MP assicurativa opposta non fossero inidonei a fornire prova della sussistenza e della quantificazione del credito dedotto trattandosi di documenti formati unilateralmente da personale dipendente della MP, del tutto
4 incompleti, di dubbia autenticità e provenienza (cfr pag. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione). Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 aprile 2022 si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_1 integralmente in fatto e in diritto quanto dedotto dal sig. rilevando Pt_1
l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione avversaria, chiedendo di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e, in via principale, il rigetto dell'opposizione avversaria, nonché, in ogni caso, accertare e dichiarare ex art 96 c.p.c. la temerarietà dell'azione promossa dall'opponente e, per l'effetto, di condannare lo stesso al risarcimento del danno provocato con l'instaurazione della presente lite temeraria. Con ordinanza del 25.03.2023 il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 16 febbraio 2023, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini ex art 183 comma 6 c.p.c., rinviava - quindi
- all'udienza del 5.10.2023 disponendo che quest'ultima venisse sostituita, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. In data 28.03.2023 i difensori di parte opponente avv.ti Francesca Perotto e Sara Minutolo depositavano dichiarazione di rinuncia al mandato. Con ordinanza del 1.12.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni. Dette note venivano depositate solo dalla convenuta
[...]
Controparte_1
L'udienza veniva rinviata per lo svolgimento in presenza e, in tale occasione, si costituiva nuovamente per l'opponente l'Avv. Francesca Perotto. Nel corso della predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Ricostruzione della vicenda oggetto di causa Occorre premettere, stante la generica eccezione di parte opponente in ordine alla mancata produzione in atti del contratto di agenzia, che l'esistenza del mandato agenziale tra il sig. e l'opposta Pt_1 [...]
, risulta dalla sussistenza di innumerevoli elementi versati in Controparte_1 atti. E' lo stesso opponente a far espresso riferimento al rapporto agenziale sorto sin dall'11.12.2007 allorquando conferiva un mandato alla CP_1
per attività di intermediazione assicurativa Parte_2 dell'Agenzia di IV IN n. 1272 e un altro mandato conferito per l'intermediazione nell'agenzia di Canavese e Valle d'Aosta n.1134 (cfr.
5 pag. 3 dell'atto di citazione). allega, altresì, nei propri atti che detti Pt_1 rapporti venivano interrotti consensualmente con risoluzione del 7 febbraio 2018 e confluenza del portafoglio delle predette agenzie nella
[...]
(cfr. doc. 2,3 e 4 parte opponente). CP_6
Risulta poi circostanza dedotta dall'opposta e non contestata che dal 2 agosto 2018 stipulava un contratto di agenzia con la società CP_1
alla quale veniva affidata la gestione dell'Agenzia Controparte_6
Cattolica di Leinì IN (cod. 1234). La sussistenza del mandato agenziale si presume, altresì, dalla copiosa documentazione intestata alla compagnia assicurativa timbrata e firmata dal sig. , in qualità di “agente generale” della “ Pt_1 Controparte_1
”.
[...]
Si veda, a tal proposito, la relazione di Audit datata il 30.11.2020 da cui sono emerse le contestate irregolarità (cfr. ex multis pag. 13, 15,16 e 23 doc. 2 ), la revoca del contratto di agenzia Controparte_1 indirizzata alla di cui è legale Controparte_6 Pt_1 rappresentante e Presidente del consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 1 e 5 doc e i numerosi verbali di riconsegna Controparte_1 sottoscritti dal (cfr. docc. 6,7,8 e 9 . Pt_1 Controparte_1
Ebbene, ciò che risulta prodotto in atti è:
- il verbale di Audit relativo al periodo 30.11.2020 – 09.12.2020 redatto dall'auditor , in cui si dà atto che alla presenza Persona_2 del sig. è stata effettuata una Parte_1 verifica amministrativa, contabile e finanziaria presso l'agenzia di Leinì identificata dal codice 51234 (cfr. doc. 2
[...]
; Controparte_1
- che dall'Audit, sulla base dei controlli effettuati, sarebbero emerse delle irregolarità “in tema di gestione dei rimborsi di polizza”; In particolare è stato rilevato che: “nel periodo intercorso tra il 31/10/2017 e il 10/11/2020 l'Agente ha indebitamente registrato a proprio favore sul foglio cassa n. 125 rimborsi per un importo complessivo di € 263.587,93 (….). Tali rimborsi sono afferenti a polizze il cui premio non è mai stato registrato a faglio cassa, pertanto si tratta di contratti privi di effetto. I relativi rimborsi oltretutto non compaiono nella documentazione bancaria (…)” e che “tali condotte illecite, appena scoperte dalla MP, sono riconducibili non solo alla condotta dell'Agenzia Leini 51234 ed al relativo legale rappresentante e responsabile assicurativo dell'attività di distribuzione assicurativa Sig. Parte_1
dal 31/10/2017 al 10/11/2020, ma altresi alle precedenti
[...] gestioni dell' Agenzia IV IN 51272, mandato conferito alla
dove il Sig. Parte_2 Parte_1
6 ricopriva il ruolo di Socio Amministratore e Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa, e dell'agenzia di Canavese e Valle d'Aosta 51134, mandato conferito al Sig. Parte_1
(…) (cfr. pag. 9 doc. 2 .
[...] Controparte_1
- La diffida, conseguente al predetto Audit, datata 10.12.2020 tramite cui la MP assicurativa contestava a
[...]
“una condotta gravemente in contrasto con Controparte_6 gli obblighi contrattualmente previsti dal mandato agenziale” e chiedeva spiegazioni in ordine agli illeciti contestati (cfr. doc. 3
) Controparte_1
- Il verbale del consiglio di Amministrazione della Società Verde Sicuro IN s.r.l., datato 11.12.2020, ove l'odierno attore Pt_1
“si dichiara responsabile degli addebiti contestati dalla
[...]
MP (…) escludendo quelli dovuti a malfunzionamenti della piattaforma informatica (…)” (cfr. doc. 4
[...]
) Controparte_1
- Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia emesso, in data 15.12.2020, dalla direzione commerciale di
[...] ove quest'ultima evidenziato che all'esito della Controparte_1 relazione Audit sono state contestate “condotte gravemente illecite riconducibili non solo alla condotta dell'Agenzia CP_7 ed al relativo legale Rappresentante e Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa sig. dal Parte_1
31.10.2017 al 10.11.2020, ma altresì (…) alle precedenti gestioni dell'agenzia di IV IN 1272 (…) e dell'agenzia di Canavese e Valle d'Aosta 1134 (…) (cfr. doc. 5
[...]
); Controparte_1
- I verbali relativi alle operazioni di riconsegna occorse a far data dal 16.12.2020 al 07.01.2021, tutti sottoscritti dal (cfr. doc. Pt_1
6,7,8 e 9 ) ove sono state riportate le Controparte_1 voci di credito di Controparte_1
- La documentazione prodotta alla guardia di finanza in data 07.12.2021 afferente alle polizze generate dalla Società Verde sicuro IN s.r.l. in relazione a contratti mai emessi (cfr. doc. 25, 26, 27, – , CP_8 CP_9 Controparte_1
- L'elenco dei fogli cassa da cui risulterebbero le irregolarità contestate (29.1-29.4) e il file riepilogativo delle 125 posizioni rispetto a cui risultano erogati rimborsi senza che fossero stati pagati i premi da parte dei clienti (cfr. doc. 30-31).
- Le trascrizioni relative al procedimento penale n. 22385/24 R.G. – 19260/23 R.G.N.R., udienza 08.05.2025 ove è stato posto in essere l'esame del testimone e del consulente del PM Persona_2
(cfr. doc. 9 parte opponente). Persona_3
7
2. Le ammissioni di riguardo alle condotte Parte_1 illecite poste in essere
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti e di cui sopra si è dato conto è possibile evincere l'ammissione da parte di Parte_1
delle condotte illecite contestategli.
[...]
Nel verbale del consiglio di Amministrazione della Società Verde Sicuro IN s.r.l., datato 11.12.2020, successivo alle verifiche amministrativo- contabili operate dalla società opposta, si dà atto che: “In merito alle contestazioni mosse al delegato assicurativo , lo stesso Parte_1 delegato, che qui interviene in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società, si dichiara responsabile degli addebiti contestati dalla MP nel verbale ispettivo sopra richiamato, escludendo quelli dovuti a malfunzionamenti della piattaforma informatica, e che provvederà a fornire adeguate spiegazioni alla MP, rifondendo alla stessa e alla società tutti gli eventuali danni a ciò connessi, manlevando e tenendo indenni i consiglieri di amministrazione e e il delegato assicurativo Parte_3 CP_10
da ogni conseguenza pregiudizievole per quanto riguarda Parte_3 eventuali errori e comportamenti dolosi da lui dipendenti(…)” (cfr. doc. 4
). Controparte_1
Ebbene tale verbale rappresenta inequivocabilmente tanto una ricognizione del debito quanto una promessa di pagamento nei confronti della società oltre che una dichiarazione di Controparte_1 manleva nei confronti degli altri consiglieri di amministrazione Parte_3
e CP_10
L'art 1988 cc. disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito focalizzando l'attenzione sull'effetto derogatorio del principio generale che regola la distribuzione dell'onere probatorio. Entrambe, infatti, sollevano il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt 2727 e 2697, anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (cass. n. 21098/2013; Cass. n. 4019/2006). Si deve, poi, considerare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una
8 specifica intenzione ricognitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002 e più recentemente Cassazione civile sez. II, 12/04/2018, n.9097). La Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito che, nell'ipotesi in cui la promessa di pagamento coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito, come nel caso in esame, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732, l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass. II, n. 9880/2018, Cass. 5 ottobre 2017 n.23246).
La portata confessoria della dichiarazione del sig. , contenuta nel Pt_1 summenzionato verbale, poteva quindi essere impugnata nei soli limiti della revoca di cui all'art. 2732 c.c., impugnazione che non risulta proposta dall'opponente e che conduce a ritenere confermato il credito azionato in via monitoria
3. Le richieste restitutorie avanzate da Controparte_1
La società ha, quindi, richiesto in sede Controparte_1 monitoria la restituzione delle somme indebitamente trattenute dal proprio agente sig. e a riprova della debenza di tali importi ha prodotto Pt_1 copiosa documentazione (cfr. doc. cfr. doc. 6,7,8, 9 e 10
[...]
Controparte_1
Le ingenti voci di credito di , analiticamente riepilogate nei CP_1 documenti prodotti, non sono mai state contestate specificamente dal Sig.
, neppure a seguito del recesso per giusta causa esercitato dalla Pt_1
MP, ed anzi risulta che egli abbia partecipato attivamente alle operazioni di riconsegna firmando i relativi verbali prodotti in atti (cfr. doc. 6,7,8 e 9 ). Controparte_1
La quantificazione offerta dall'opposta trova Controparte_1 conferma nel documento 11 consistente nel “verbale di chiusura e riconsegna dell'agenzia di Leinì IN cod. 1234/gest.
2. Con effetto 16.12.2020). Le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla genuinità della documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa appaiono generiche e del tutto prive di fondamento. In particolare, l'opponente non ha fornito alcuna specifica e circostanziata contestazione nel merito dei conteggi prodotti, limitandosi a censure generiche e non supportate da elementi probatori concreti. Inoltre, rileva che l'opponente ha sottoscritto gli stessi prospetti prodotti dall'Assicurazione, confermandone in tal modo la validità e autenticità. Alla luce di ciò, le eccezioni sollevate non possono, quindi, essere accolte.
9 A pag. 4 del predetto documento 11 è possibile avere contezza del “saldo provvisorio delle competenze dovute”. Le voci restitutorie possono essere sussunte sotto tre macrogruppi consistenti in mancate rimesse dei premi pagati, rimborsi relativi a polizze mai emesse e somme a titolo di conguaglio rivalsa per rate scadute e non pagate ex CP_11
A titolo di mancate rimesse dei premi pagati agli assicurati risulta la debenza di complessivi € 206.610,80 di cui:
- € 146.862,84 per mancate rimesse in data 17.12.2020 foglio cassa 795 (cfr. foglio cassa 795, di cui al doc. 7 allegato 2 e tabella a pag. 4 doc. 11 Controparte_1
- € 629,03 per mancate rimesse in data 17.12.2020 foglio cassa 796 (cfr. foglio cassa 796, di cui al doc. 8 allegato 2 e tabella a pag. 4 doc. 11 Controparte_1
- € 65.710,19 per premi accreditati sui conti agenziali post recesso e non trasmessi alla MP (cfr. all. 2 doc. 11
[...]
da cui dover detrarre € 6.591,26 per premi Controparte_1 accreditati sui conti agenziali post recesso e non trasmessi alla MP (cfr. all. 3 doc. 11 . Controparte_1
A riprova della esattezza della quantificazione operata con riferimento alle suddette mancate rimesse milita anche la circostanza che il sig. ha Pt_1 consegnato alla MP copia dell'ordine di un bonifico di € 147.491,87 (quale somma di € 146.862,84, di € 629,03 e di € 0,50 di commissione) con data valuta 31.12.2020 (cfr. doc. 8 all.4
[...] ma anche pag. 4 doc. 11 , Controparte_1 Controparte_1 bonifico – tuttavia – che non risulta essere mai stato effettivamente accreditato sul conto della MP.
Alla predetta voce restitutoria deve essere aggiunta quella relativa all' l'erogazione di polizze in realtà mai emesse per l'importo inizialmente individuato in € 263.587,93, poi rimodulato in € 241.055, 85 (cfr. pag. 4 doc. 11 . Controparte_1
Tale irregolarità è stata per la prima volta riscontrata in sede di Audit dall'auditor il quale aveva rilevato “che nel periodo intercorso Persona_2 tra il 31/10/2017 e il 10/11/2020 l'Agente” aveva “indebitamente registrato a proprio favore sul foglio cassa n. 125 rimborsi per un importo complessivo di € 263.587,93 come si evince dall'allegato n. 13”. Evidenziava, in particolare, che “tali rimborsi sono afferenti a polizze il cui premio non è mal stato registrato a faglio cassa, pertanto si tratta di contratti privi di effetto
“e che “i relativi rimborsi oltretutto non compaiono nella documentazione bancaria a mano dell'ispettore” (cfr. pag. 9 doc. 2 Controparte_1
.
[...]
10 L'estratto delle 125 posizioni, relative alla gestione da parte del sig. Pt_1 dell'Agenzia di Leinì IN (cod. 1234), rispetto a cui risultano i rimborsi senza la registrazioni dei premi si evince anche dalla lettura del documento 30 prodotto dalla Assicurazione opposta. Risulta altresì dal documento 31 prodotto da a modalità attraverso cui il sig. Controparte_1 Pt_1 dichiarava di aver effettuato il rimborso in favore dei clienti per il tramite di
“bonifico su cc di agenzia”. Ebbene il summenzionato meccanismo è stato oggetto dell'esame dei testimoni nel procedimento penale ancora in corso n. 22385/24 R.G. – 19260/23 R.G.N.R. Il testimone ha chiarito che nella normalità dei casi (cfr. pag. Persona_2
6 -7 delle trascrizioni in atti): “(…) generata una polizza (…) questa può essere perfezionata o meno (…) per una serie di motivi potrebbe non essere perfezionato un contratto (…) se non viene perfezionato un contratto in genere, questo rimane appeso, diciamo per un tot di giorni in base al tipo di contratto e poi viene annullato per default, cioè viene annullato in automatico questo contratto (…) a seconda del tipo di contratto (…) perché non tutti i contratti hanno lo stesso termine di annullamento (….) diciamo da 7 a 30 giorni”. A questo punto ha spiegato da dove originava il meccanismo Per_2 sfruttato dal sig. per generare indebitamente i rimborsi (cfr. pag. 7 Pt_1 trascrizioni): “Un contratto può essere annullato anche per altri motivi, perché sapete che c'è la clausola di ripensamento (…) in caso di recesso per ripensamento del cliente, viene restituito integralmente al cliente il premio pagato. Il nostro sistema informatico aveva una caratteristica che se un contratto emesso fosse stato annullato non da noi dopo 7 o 30 giorni, come abbiamo detto prima, ma dall'agente nella stessa giornata in cui era stato emesso, sul foglio cassa, che è il documento contabile, non compariva nulla, del premio (…) non compariva l'importo del premio però compariva l'importo da restituire al cliente (….) il nostro sistema informatico emetteva esclusivamente un appendice di rimborso al cliente del premio di polizza. Abbiamo notato che sul foglio cassa (…) non compariva l'importo da restituire originale della polizza. Aveva solo la restituzione al cliente (…) per cui visto che anche la restituzione al cliente è di competenza dell'agente, veniva accreditato all'agente l'importo relativo alla restituzione da effettuare al cliente. Però l'agente viceversa non aveva versato il pari importo alla compagnia”.
ha aggiunto (cfr. pag. 8 delle trascrizioni): “ (…) non è una Persona_2 cosa normale. Mentre l'annullamento di una polizza come quella che dicevamo prima” dove “l'annullamento automatico fa parte della routine normale di un agente, perché magari l'agente ha emesso il contratto e poi il cliente lo voleva diverso, per cui il contratto viene annullato, viene rifatto. Questo qui fa parte della normale routine dell'agenzia. Un recesso
11 per ripensamento è diverso, viene gestito di volta in volta (…) il nostro sistema gestiva correttamente il rimborso del cliente (…) però non segnava il debito dell'agente” ed ancora (cfr. pag. 19): “annullandola, sul documento contabile non mi appare più la registrazione del titolo di polizza, ma solo la registrazione del rimborso da effettuare al cliente”. Il testimone ha escluso trattarsi di un malfunzionamento, come Per_2 dedotto dall'attore, riferendosi piuttosto ad una “falla” del sistema informatico per “mancanza di un blocco” poiché “non era stato prevista la possibilità di farlo, cioè non era stato previsto che qualcuno si approfittasse di fare un'operazione come questa” (cfr. pag. 18 trascrizioni). Con tale riferimento ha anche dichiarato che (cfr. pag. 14 trascrizioni) “è stato poi inserito un blocco informatico per fare in modo che dovessero per forza rivolgersi alla direzione per fare operazioni come queste, mentre prima non era inserito nessun blocco informatico”. Dall'esame del testimone è emersa anche conferma della mancata Per_2 contestazione da parte del sig. del verbale di Audit (cfr. pag. 22 Pt_1 trascrizioni): “in generale quando firmano un verbale (…) è un'accettazione (…) in questo caso non mi è stata fatta nessuna contestazione, non mi è stata fatta nessuna richiesta di presa per conoscenza, è stato firmato tranquillamente e basta”.
In maniera del tutto coerente si è espresso il consulente del Pubblico Ministero (cfr. pag 31 e ss delle trascrizioni) “il numero della Persona_3 distrazione nasce da un meccanismo che è plausibile, è chiaro che io non ho fatto una verifica informatica su quello che è la ragione, o come posso dire, il buco della serratura da cui il signor è riuscito in qualche modo Pt_1
a entrare, ma tutte le verifiche fatte dal verificatore, dal responsabile della
, hanno una loro logica contabile. Tutto nasce probabilmente dal CP_1 fatto che da un lato c'era una mancata quadratura delle polizze emesse e dall'altro c'era la possibilità da parte dell'agente di incassare delle polizze in contanti”. E ancora (cfr. pag. 32 trascrizioni): “il meccanismo (…) era legato al fatto che laddove probabilmente c'erano le condizioni veniva emessa una polizza in modalità bozza (…) quindi maturava tecnicamente le provvigioni, ma poi veniva immediatamente stornata. Peccato che, ed è qui il buco informatico, l'emissione della polizza o l'emissione della polizza in bozza (…) e il successivo storno non erano riconciliati”, cfr pag. 35: “(...) funzionava perché vi erano pagamenti dei premi delle polizze in contanti e perché vi era il meccanismo della compensazione dei versamenti dell'agenzia (…) cosi facendo, i contanti venivano prelevati dal cassetto dell'agenzia direttamente dal signor che appunto faceva figurare Pt_1 delle polizze emesse e poi stornate”.
12 Oltre all'importo pari ad € 241.055, 85 - riferito alle condotte sopra descritte e tenute dal sig. con riferimento all'Agenzia di Leinì - la Pt_1 [...] chiede anche la restituzione di ulteriori somme Controparte_5 relative a precedenti gestioni, somme cui si fa riferimento tanto nel summenzionato audit (cfr. pag. 9 doc. 2 ), quanto nel verbale di riconsegna sub doc. 11 Controparte_1
La debenza di tali importi appare dunque comprovata per tabulas:
- Euro 115.227,73 relativi a n. 40 rimborsi premi illecitamente trattenuti durante la gestione dell' Parte_4
(cod. 1134), nel periodo dal 4 ottobre 2017 al 31
[...] gennaio 2018 (doc. 2, all. 7 e 15 ; Controparte_1
- - Euro 21.309,04 relativi a n. 4 rimborsi premi illecitamente trattenuti durante la gestione dell'Agenzia IV IN (cod. 1272), nel periodo dal 17 novembre 2017 al 20 novembre 2017 (doc. 2, all. 8 e 16 ; Controparte_1
- - Euro 22.532,08 relativi a n. 7 rimborsi premi illecitamente trattenuti durante la gestione dell'Agenzia IN XX TT (cod. 1234), successivamente fusa – unitamente all'Agenzia IV IN (cod. 1272) e Parte_4 cod. 1134) – nella nuova Agenzia Leinì IN, nel periodo dal
[...]
31 ottobre 2017 al 19 gennaio 2018 (doc. 2, all. 5 e 13
[...]
. Controparte_1
Unitamente alle predette voci restitutorie relative alle mancate rimesse e ai rimborsi indebitamente percepiti dal sig. , deve essere Pt_1 riconosciuto all'agenzia anche l'importo pari ad € 61.430,57, a titolo di conguaglio rivalsa per rate scadute e non pagate ex ed. 2003 in CP_11 relazione al portafoglio danni. Si evidenzia, a tal proposito, che il sig. ha sottoscritto il verbale delle Pt_1 operazioni di consegna da cui emerge anche la debenza di tale importo, importo che – analogamente a quelli relativi alle altre voci restitutorie - non è mai stato oggetto di specifica contestazione (cfr. doc. 8 pag. 4
[...]
e doc. 11 pag. 5 . Controparte_1 Controparte_1
4. La conferma del credito portato da decreto ingiuntivo
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è doveroso confermare l'obbligo di restituzione da parte di alla Parte_1 [...] dell'importo pari ad € 668.166,07 comprensivo di € Controparte_1
206.610,80 a titolo di mancate rimesse dei premi, € 400.124,70 per rimborsi illecitamente trattenuti ed € 61.430, 57 a titolo di rate scadute e non pagate ex CP_11
5. La decisione sulle spese del giudizio
13 Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c. L'opponente va pertanto condannato a rimborsare Controparte_1 le spese per l'attività difensiva svolta nell'importo che - facendo
[...] riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del disputatum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale - viene liquidato come in dispositivo. Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna alle spese dell'opponente ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc. In tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, opponendosi al provvedimento monitorio sulla base di circostanze già riconosciute o accertate in altri procedimenti come inveritiere Alla luce delle risultanze documentali richiamate in motivazione può ritenersi che l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata in effetti proposta dal con consapevolezza della sua pretestuosità, condizione Pt_1 oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, n.12455) L'ipotesi prevista dalla norma sopra richiamata prevede che la condanna ai sensi del co. 3 possa intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio non richiede che il danno debba essere provato potendo la condanna a titolo di lite temeraria essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, n. 17902) Nel caso in esame si ritiene che la condanna a tale titolo possa essere quantificata pari a quello delle spese di lite liquidate e quindi nell'importo ulteriori Euro 29.193,00
P.Q.M
il Tribunale di IN in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8662/2021 R.G. 22429/2021 emesso dal Tribunale di IN in data 29 novembre 2021;
14 ▪ condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 le spese di lite, per importo che – facendo riferimento ai criteri sopra richiamati - liquida in Euro € 29.193,00 per compenso professionale (di cui Euro 4.607,00 per la fase di studio, Euro 3.039,00 per la fase introduttiva, Euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed Euro 8.013,00), oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma terzo cpc della ulteriore somma di Euro 29.193,00
Così deciso in IN, il 31.7.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Addetta all'Ufficio per il Processo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2022 promossa da:
, (CF. ) residente in Parte_1 C.F._1
3/A e liato in IN
n. 39 presso lo studio dell'Avv. Francesca Perotto (C.F.
che lo rappresenta amente e C.F._2
Avv. Sara Minutolo (C.F. ) entrambe C.F._3 del Foro di IN, come da delega allegata alla busta contenente l' atto di citazione ed inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma c.p.c.
ATTORE OPPONENTE contro
in breve Controparte_1 Controparte_1
Cangra
[...]
e n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Vero ta P.IVA_1
il n. 9962, P. IVA del Gruppo IVA n. Controparte_1
in persona del procuratore Dot le P.IVA_2 CP_2 rappresentante in giudizio, in vir ti mediante atto del 22.12.2020, del Notaio Dott. di Tregnago (VR), Persona_1 rappresentata e difesa, congiunta te, dall'Avv. Lorenzo Conti del Foro di Milano (C.F. dall'Avv. Michele C.F._4
Lombardo del Foro di Milano (C.F nonché dall'Avv. C.F._5
1 Gabriella Cacciatore (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso lo Studio di quest'ultima in IN, Via Arsenale n. 42, giusta procura speciale allegata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito, in via principale:
1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo, invalido o inefficace e/o comunque privo di fondamento il decreto ingiuntivo n. 8662/2021 del 29.11.2021 - R.G. n. 22429/2021, opposto nel presente giudizio, per i motivi esposti in narrativa.
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da
[...]
(ora Controparte_3 Controparte_4 nei confronti del Sig. per le causali di cui al Parte_1 ricorso monitorio, per le motivazioni esposte in narrativa, e conseguentemente respingersi ogni domanda di controparte dichiarando che il sig. nulla deve alla Pt_1 Parte_1 [...] per i motivi esposti. Controparte_5
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta da nei confronti Controparte_1 dell'esponente, o di accertamento di una qualche responsabilità del Sig.
, ridurre significativamente l'importo preteso Parte_1 da parte opposta, tenendo conto: del determinante concorso di colpa di nella Controparte_1 causazione degli eventi dannosi, stante le acclarate falle del proprio sistema informatico e la tardività dei controlli;
della mancata produzione da parte di del contratto di mandato CP_1 agenziale, con le conseguenti ricadute in punto di onere della prova;
dell'esclusione di qualsiasi addebito per il periodo antecedente la confluenza dell'agenzia in (anno 2018), stante Controparte_6
l'avvenuta definizione dei pregressi rapporti con apposito conto di fine gestione;
2 di ogni altra circostanza emersa in corso di causa idonea a limitare l'eventuale quantum debeatur, graduando le rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti, obbligati in solido, in misura dell'apporto causale delle rispettive condotte e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, in ogni caso, limitare la condanna dell'opponente nella minore somma accertata in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa deduzione e istanza, previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare:
In via principale nel merito:
- respingere l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi formulate, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 8662/2021 e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento a favore di Parte_1 della somma ingiunta con il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto per l'importo di Euro 668.166,07, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 5.440,00 per compensi e in Euro 870.00 per esposti, oltre a i.v.a. e c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15% e alle successive occorrende;
In subordine nel merito:
- condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 2043 c.c., Parte_1 al pagamento a favore di della somma di Controparte_1
Euro 668.166,07, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo o in quella diversa somma accertata in corso di causa o comunque dovuta anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed al maggior danno;
In ulteriore subordine nel merito:
- condannare il Sig. , ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1 al pagamento a favore di della somma di Controparte_1
Euro 668.166,07, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo o di quella diversa somma accertata in corso di causa o comunque dovuta ed al maggior danno.
3 In ogni caso:
- accertare e dichiarare ex art. 96 c.p.c. la temerarietà dell'azione intentata dal Sig. , per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto Pt_1 condannare lo stesso al risarcimento del danno provocato alla convenuta con l'instaurazione della presente azione temeraria.
In via istruttoria:
- si insiste occorrendo per l'ammissione delle istanze istruttorie con memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c
Con vittoria di onorari e spese ex lege, oltre IVA e CPA e spese di registrazione della sentenza”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso al provvedimento monitorio n. 8662/2021 emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di IN in data 26.11.2021, con il quale è stato ingiunto allo stesso, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società nonché Controparte_6 in solido con la il pagamento in favore della Controparte_6 ricorrente della somma di € Controparte_1
668.166,07, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 5.440,00, per compensi, e in € 870,00 per esposti, oltre iva e cpa e spese forfettarie nella misura del 15% e successive occorrende. L'opponente proponeva, altresì, in via preliminare, istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sia per il grave pregiudizio che l'esecuzione avrebbe cagionato, sia in virtù di una valutazione prima facie sulla fondatezza dell'opposizione. L'ingiunzione traeva origine da presunte “gravi condotte contrastanti con gli obblighi contrattualmente previsti dal mandato agenziale”, emerse a seguito di una verifica interna (c.d. “Audit”) condotta dalla mandatoria nel novembre 2020, che, ad avviso della MP, CP_1 configurerebbero una responsabilità dell'agente Sig. ex art. 2043 Pt_1
c.c. e una sua “responsabilità personale”. Parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso contestando i documenti n 2,4,6,7 e 8 ed eccepiva che gli stessi non possano intendersi quale riconoscimento di debito. Affermava, poi, che i documenti prodotti dalla MP assicurativa opposta non fossero inidonei a fornire prova della sussistenza e della quantificazione del credito dedotto trattandosi di documenti formati unilateralmente da personale dipendente della MP, del tutto
4 incompleti, di dubbia autenticità e provenienza (cfr pag. 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione). Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 aprile 2022 si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_1 integralmente in fatto e in diritto quanto dedotto dal sig. rilevando Pt_1
l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione avversaria, chiedendo di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e, in via principale, il rigetto dell'opposizione avversaria, nonché, in ogni caso, accertare e dichiarare ex art 96 c.p.c. la temerarietà dell'azione promossa dall'opponente e, per l'effetto, di condannare lo stesso al risarcimento del danno provocato con l'instaurazione della presente lite temeraria. Con ordinanza del 25.03.2023 il giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 16 febbraio 2023, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini ex art 183 comma 6 c.p.c., rinviava - quindi
- all'udienza del 5.10.2023 disponendo che quest'ultima venisse sostituita, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. In data 28.03.2023 i difensori di parte opponente avv.ti Francesca Perotto e Sara Minutolo depositavano dichiarazione di rinuncia al mandato. Con ordinanza del 1.12.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni. Dette note venivano depositate solo dalla convenuta
[...]
Controparte_1
L'udienza veniva rinviata per lo svolgimento in presenza e, in tale occasione, si costituiva nuovamente per l'opponente l'Avv. Francesca Perotto. Nel corso della predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Ricostruzione della vicenda oggetto di causa Occorre premettere, stante la generica eccezione di parte opponente in ordine alla mancata produzione in atti del contratto di agenzia, che l'esistenza del mandato agenziale tra il sig. e l'opposta Pt_1 [...]
, risulta dalla sussistenza di innumerevoli elementi versati in Controparte_1 atti. E' lo stesso opponente a far espresso riferimento al rapporto agenziale sorto sin dall'11.12.2007 allorquando conferiva un mandato alla CP_1
per attività di intermediazione assicurativa Parte_2 dell'Agenzia di IV IN n. 1272 e un altro mandato conferito per l'intermediazione nell'agenzia di Canavese e Valle d'Aosta n.1134 (cfr.
5 pag. 3 dell'atto di citazione). allega, altresì, nei propri atti che detti Pt_1 rapporti venivano interrotti consensualmente con risoluzione del 7 febbraio 2018 e confluenza del portafoglio delle predette agenzie nella
[...]
(cfr. doc. 2,3 e 4 parte opponente). CP_6
Risulta poi circostanza dedotta dall'opposta e non contestata che dal 2 agosto 2018 stipulava un contratto di agenzia con la società CP_1
alla quale veniva affidata la gestione dell'Agenzia Controparte_6
Cattolica di Leinì IN (cod. 1234). La sussistenza del mandato agenziale si presume, altresì, dalla copiosa documentazione intestata alla compagnia assicurativa timbrata e firmata dal sig. , in qualità di “agente generale” della “ Pt_1 Controparte_1
”.
[...]
Si veda, a tal proposito, la relazione di Audit datata il 30.11.2020 da cui sono emerse le contestate irregolarità (cfr. ex multis pag. 13, 15,16 e 23 doc. 2 ), la revoca del contratto di agenzia Controparte_1 indirizzata alla di cui è legale Controparte_6 Pt_1 rappresentante e Presidente del consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 1 e 5 doc e i numerosi verbali di riconsegna Controparte_1 sottoscritti dal (cfr. docc. 6,7,8 e 9 . Pt_1 Controparte_1
Ebbene, ciò che risulta prodotto in atti è:
- il verbale di Audit relativo al periodo 30.11.2020 – 09.12.2020 redatto dall'auditor , in cui si dà atto che alla presenza Persona_2 del sig. è stata effettuata una Parte_1 verifica amministrativa, contabile e finanziaria presso l'agenzia di Leinì identificata dal codice 51234 (cfr. doc. 2
[...]
; Controparte_1
- che dall'Audit, sulla base dei controlli effettuati, sarebbero emerse delle irregolarità “in tema di gestione dei rimborsi di polizza”; In particolare è stato rilevato che: “nel periodo intercorso tra il 31/10/2017 e il 10/11/2020 l'Agente ha indebitamente registrato a proprio favore sul foglio cassa n. 125 rimborsi per un importo complessivo di € 263.587,93 (….). Tali rimborsi sono afferenti a polizze il cui premio non è mai stato registrato a faglio cassa, pertanto si tratta di contratti privi di effetto. I relativi rimborsi oltretutto non compaiono nella documentazione bancaria (…)” e che “tali condotte illecite, appena scoperte dalla MP, sono riconducibili non solo alla condotta dell'Agenzia Leini 51234 ed al relativo legale rappresentante e responsabile assicurativo dell'attività di distribuzione assicurativa Sig. Parte_1
dal 31/10/2017 al 10/11/2020, ma altresi alle precedenti
[...] gestioni dell' Agenzia IV IN 51272, mandato conferito alla
dove il Sig. Parte_2 Parte_1
6 ricopriva il ruolo di Socio Amministratore e Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa, e dell'agenzia di Canavese e Valle d'Aosta 51134, mandato conferito al Sig. Parte_1
(…) (cfr. pag. 9 doc. 2 .
[...] Controparte_1
- La diffida, conseguente al predetto Audit, datata 10.12.2020 tramite cui la MP assicurativa contestava a
[...]
“una condotta gravemente in contrasto con Controparte_6 gli obblighi contrattualmente previsti dal mandato agenziale” e chiedeva spiegazioni in ordine agli illeciti contestati (cfr. doc. 3
) Controparte_1
- Il verbale del consiglio di Amministrazione della Società Verde Sicuro IN s.r.l., datato 11.12.2020, ove l'odierno attore Pt_1
“si dichiara responsabile degli addebiti contestati dalla
[...]
MP (…) escludendo quelli dovuti a malfunzionamenti della piattaforma informatica (…)” (cfr. doc. 4
[...]
) Controparte_1
- Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia emesso, in data 15.12.2020, dalla direzione commerciale di
[...] ove quest'ultima evidenziato che all'esito della Controparte_1 relazione Audit sono state contestate “condotte gravemente illecite riconducibili non solo alla condotta dell'Agenzia CP_7 ed al relativo legale Rappresentante e Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa sig. dal Parte_1
31.10.2017 al 10.11.2020, ma altresì (…) alle precedenti gestioni dell'agenzia di IV IN 1272 (…) e dell'agenzia di Canavese e Valle d'Aosta 1134 (…) (cfr. doc. 5
[...]
); Controparte_1
- I verbali relativi alle operazioni di riconsegna occorse a far data dal 16.12.2020 al 07.01.2021, tutti sottoscritti dal (cfr. doc. Pt_1
6,7,8 e 9 ) ove sono state riportate le Controparte_1 voci di credito di Controparte_1
- La documentazione prodotta alla guardia di finanza in data 07.12.2021 afferente alle polizze generate dalla Società Verde sicuro IN s.r.l. in relazione a contratti mai emessi (cfr. doc. 25, 26, 27, – , CP_8 CP_9 Controparte_1
- L'elenco dei fogli cassa da cui risulterebbero le irregolarità contestate (29.1-29.4) e il file riepilogativo delle 125 posizioni rispetto a cui risultano erogati rimborsi senza che fossero stati pagati i premi da parte dei clienti (cfr. doc. 30-31).
- Le trascrizioni relative al procedimento penale n. 22385/24 R.G. – 19260/23 R.G.N.R., udienza 08.05.2025 ove è stato posto in essere l'esame del testimone e del consulente del PM Persona_2
(cfr. doc. 9 parte opponente). Persona_3
7
2. Le ammissioni di riguardo alle condotte Parte_1 illecite poste in essere
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti e di cui sopra si è dato conto è possibile evincere l'ammissione da parte di Parte_1
delle condotte illecite contestategli.
[...]
Nel verbale del consiglio di Amministrazione della Società Verde Sicuro IN s.r.l., datato 11.12.2020, successivo alle verifiche amministrativo- contabili operate dalla società opposta, si dà atto che: “In merito alle contestazioni mosse al delegato assicurativo , lo stesso Parte_1 delegato, che qui interviene in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società, si dichiara responsabile degli addebiti contestati dalla MP nel verbale ispettivo sopra richiamato, escludendo quelli dovuti a malfunzionamenti della piattaforma informatica, e che provvederà a fornire adeguate spiegazioni alla MP, rifondendo alla stessa e alla società tutti gli eventuali danni a ciò connessi, manlevando e tenendo indenni i consiglieri di amministrazione e e il delegato assicurativo Parte_3 CP_10
da ogni conseguenza pregiudizievole per quanto riguarda Parte_3 eventuali errori e comportamenti dolosi da lui dipendenti(…)” (cfr. doc. 4
). Controparte_1
Ebbene tale verbale rappresenta inequivocabilmente tanto una ricognizione del debito quanto una promessa di pagamento nei confronti della società oltre che una dichiarazione di Controparte_1 manleva nei confronti degli altri consiglieri di amministrazione Parte_3
e CP_10
L'art 1988 cc. disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito focalizzando l'attenzione sull'effetto derogatorio del principio generale che regola la distribuzione dell'onere probatorio. Entrambe, infatti, sollevano il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt 2727 e 2697, anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto (cass. n. 21098/2013; Cass. n. 4019/2006). Si deve, poi, considerare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una
8 specifica intenzione ricognitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002 e più recentemente Cassazione civile sez. II, 12/04/2018, n.9097). La Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito che, nell'ipotesi in cui la promessa di pagamento coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito, come nel caso in esame, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732, l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass. II, n. 9880/2018, Cass. 5 ottobre 2017 n.23246).
La portata confessoria della dichiarazione del sig. , contenuta nel Pt_1 summenzionato verbale, poteva quindi essere impugnata nei soli limiti della revoca di cui all'art. 2732 c.c., impugnazione che non risulta proposta dall'opponente e che conduce a ritenere confermato il credito azionato in via monitoria
3. Le richieste restitutorie avanzate da Controparte_1
La società ha, quindi, richiesto in sede Controparte_1 monitoria la restituzione delle somme indebitamente trattenute dal proprio agente sig. e a riprova della debenza di tali importi ha prodotto Pt_1 copiosa documentazione (cfr. doc. cfr. doc. 6,7,8, 9 e 10
[...]
Controparte_1
Le ingenti voci di credito di , analiticamente riepilogate nei CP_1 documenti prodotti, non sono mai state contestate specificamente dal Sig.
, neppure a seguito del recesso per giusta causa esercitato dalla Pt_1
MP, ed anzi risulta che egli abbia partecipato attivamente alle operazioni di riconsegna firmando i relativi verbali prodotti in atti (cfr. doc. 6,7,8 e 9 ). Controparte_1
La quantificazione offerta dall'opposta trova Controparte_1 conferma nel documento 11 consistente nel “verbale di chiusura e riconsegna dell'agenzia di Leinì IN cod. 1234/gest.
2. Con effetto 16.12.2020). Le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla genuinità della documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa appaiono generiche e del tutto prive di fondamento. In particolare, l'opponente non ha fornito alcuna specifica e circostanziata contestazione nel merito dei conteggi prodotti, limitandosi a censure generiche e non supportate da elementi probatori concreti. Inoltre, rileva che l'opponente ha sottoscritto gli stessi prospetti prodotti dall'Assicurazione, confermandone in tal modo la validità e autenticità. Alla luce di ciò, le eccezioni sollevate non possono, quindi, essere accolte.
9 A pag. 4 del predetto documento 11 è possibile avere contezza del “saldo provvisorio delle competenze dovute”. Le voci restitutorie possono essere sussunte sotto tre macrogruppi consistenti in mancate rimesse dei premi pagati, rimborsi relativi a polizze mai emesse e somme a titolo di conguaglio rivalsa per rate scadute e non pagate ex CP_11
A titolo di mancate rimesse dei premi pagati agli assicurati risulta la debenza di complessivi € 206.610,80 di cui:
- € 146.862,84 per mancate rimesse in data 17.12.2020 foglio cassa 795 (cfr. foglio cassa 795, di cui al doc. 7 allegato 2 e tabella a pag. 4 doc. 11 Controparte_1
- € 629,03 per mancate rimesse in data 17.12.2020 foglio cassa 796 (cfr. foglio cassa 796, di cui al doc. 8 allegato 2 e tabella a pag. 4 doc. 11 Controparte_1
- € 65.710,19 per premi accreditati sui conti agenziali post recesso e non trasmessi alla MP (cfr. all. 2 doc. 11
[...]
da cui dover detrarre € 6.591,26 per premi Controparte_1 accreditati sui conti agenziali post recesso e non trasmessi alla MP (cfr. all. 3 doc. 11 . Controparte_1
A riprova della esattezza della quantificazione operata con riferimento alle suddette mancate rimesse milita anche la circostanza che il sig. ha Pt_1 consegnato alla MP copia dell'ordine di un bonifico di € 147.491,87 (quale somma di € 146.862,84, di € 629,03 e di € 0,50 di commissione) con data valuta 31.12.2020 (cfr. doc. 8 all.4
[...] ma anche pag. 4 doc. 11 , Controparte_1 Controparte_1 bonifico – tuttavia – che non risulta essere mai stato effettivamente accreditato sul conto della MP.
Alla predetta voce restitutoria deve essere aggiunta quella relativa all' l'erogazione di polizze in realtà mai emesse per l'importo inizialmente individuato in € 263.587,93, poi rimodulato in € 241.055, 85 (cfr. pag. 4 doc. 11 . Controparte_1
Tale irregolarità è stata per la prima volta riscontrata in sede di Audit dall'auditor il quale aveva rilevato “che nel periodo intercorso Persona_2 tra il 31/10/2017 e il 10/11/2020 l'Agente” aveva “indebitamente registrato a proprio favore sul foglio cassa n. 125 rimborsi per un importo complessivo di € 263.587,93 come si evince dall'allegato n. 13”. Evidenziava, in particolare, che “tali rimborsi sono afferenti a polizze il cui premio non è mal stato registrato a faglio cassa, pertanto si tratta di contratti privi di effetto
“e che “i relativi rimborsi oltretutto non compaiono nella documentazione bancaria a mano dell'ispettore” (cfr. pag. 9 doc. 2 Controparte_1
.
[...]
10 L'estratto delle 125 posizioni, relative alla gestione da parte del sig. Pt_1 dell'Agenzia di Leinì IN (cod. 1234), rispetto a cui risultano i rimborsi senza la registrazioni dei premi si evince anche dalla lettura del documento 30 prodotto dalla Assicurazione opposta. Risulta altresì dal documento 31 prodotto da a modalità attraverso cui il sig. Controparte_1 Pt_1 dichiarava di aver effettuato il rimborso in favore dei clienti per il tramite di
“bonifico su cc di agenzia”. Ebbene il summenzionato meccanismo è stato oggetto dell'esame dei testimoni nel procedimento penale ancora in corso n. 22385/24 R.G. – 19260/23 R.G.N.R. Il testimone ha chiarito che nella normalità dei casi (cfr. pag. Persona_2
6 -7 delle trascrizioni in atti): “(…) generata una polizza (…) questa può essere perfezionata o meno (…) per una serie di motivi potrebbe non essere perfezionato un contratto (…) se non viene perfezionato un contratto in genere, questo rimane appeso, diciamo per un tot di giorni in base al tipo di contratto e poi viene annullato per default, cioè viene annullato in automatico questo contratto (…) a seconda del tipo di contratto (…) perché non tutti i contratti hanno lo stesso termine di annullamento (….) diciamo da 7 a 30 giorni”. A questo punto ha spiegato da dove originava il meccanismo Per_2 sfruttato dal sig. per generare indebitamente i rimborsi (cfr. pag. 7 Pt_1 trascrizioni): “Un contratto può essere annullato anche per altri motivi, perché sapete che c'è la clausola di ripensamento (…) in caso di recesso per ripensamento del cliente, viene restituito integralmente al cliente il premio pagato. Il nostro sistema informatico aveva una caratteristica che se un contratto emesso fosse stato annullato non da noi dopo 7 o 30 giorni, come abbiamo detto prima, ma dall'agente nella stessa giornata in cui era stato emesso, sul foglio cassa, che è il documento contabile, non compariva nulla, del premio (…) non compariva l'importo del premio però compariva l'importo da restituire al cliente (….) il nostro sistema informatico emetteva esclusivamente un appendice di rimborso al cliente del premio di polizza. Abbiamo notato che sul foglio cassa (…) non compariva l'importo da restituire originale della polizza. Aveva solo la restituzione al cliente (…) per cui visto che anche la restituzione al cliente è di competenza dell'agente, veniva accreditato all'agente l'importo relativo alla restituzione da effettuare al cliente. Però l'agente viceversa non aveva versato il pari importo alla compagnia”.
ha aggiunto (cfr. pag. 8 delle trascrizioni): “ (…) non è una Persona_2 cosa normale. Mentre l'annullamento di una polizza come quella che dicevamo prima” dove “l'annullamento automatico fa parte della routine normale di un agente, perché magari l'agente ha emesso il contratto e poi il cliente lo voleva diverso, per cui il contratto viene annullato, viene rifatto. Questo qui fa parte della normale routine dell'agenzia. Un recesso
11 per ripensamento è diverso, viene gestito di volta in volta (…) il nostro sistema gestiva correttamente il rimborso del cliente (…) però non segnava il debito dell'agente” ed ancora (cfr. pag. 19): “annullandola, sul documento contabile non mi appare più la registrazione del titolo di polizza, ma solo la registrazione del rimborso da effettuare al cliente”. Il testimone ha escluso trattarsi di un malfunzionamento, come Per_2 dedotto dall'attore, riferendosi piuttosto ad una “falla” del sistema informatico per “mancanza di un blocco” poiché “non era stato prevista la possibilità di farlo, cioè non era stato previsto che qualcuno si approfittasse di fare un'operazione come questa” (cfr. pag. 18 trascrizioni). Con tale riferimento ha anche dichiarato che (cfr. pag. 14 trascrizioni) “è stato poi inserito un blocco informatico per fare in modo che dovessero per forza rivolgersi alla direzione per fare operazioni come queste, mentre prima non era inserito nessun blocco informatico”. Dall'esame del testimone è emersa anche conferma della mancata Per_2 contestazione da parte del sig. del verbale di Audit (cfr. pag. 22 Pt_1 trascrizioni): “in generale quando firmano un verbale (…) è un'accettazione (…) in questo caso non mi è stata fatta nessuna contestazione, non mi è stata fatta nessuna richiesta di presa per conoscenza, è stato firmato tranquillamente e basta”.
In maniera del tutto coerente si è espresso il consulente del Pubblico Ministero (cfr. pag 31 e ss delle trascrizioni) “il numero della Persona_3 distrazione nasce da un meccanismo che è plausibile, è chiaro che io non ho fatto una verifica informatica su quello che è la ragione, o come posso dire, il buco della serratura da cui il signor è riuscito in qualche modo Pt_1
a entrare, ma tutte le verifiche fatte dal verificatore, dal responsabile della
, hanno una loro logica contabile. Tutto nasce probabilmente dal CP_1 fatto che da un lato c'era una mancata quadratura delle polizze emesse e dall'altro c'era la possibilità da parte dell'agente di incassare delle polizze in contanti”. E ancora (cfr. pag. 32 trascrizioni): “il meccanismo (…) era legato al fatto che laddove probabilmente c'erano le condizioni veniva emessa una polizza in modalità bozza (…) quindi maturava tecnicamente le provvigioni, ma poi veniva immediatamente stornata. Peccato che, ed è qui il buco informatico, l'emissione della polizza o l'emissione della polizza in bozza (…) e il successivo storno non erano riconciliati”, cfr pag. 35: “(...) funzionava perché vi erano pagamenti dei premi delle polizze in contanti e perché vi era il meccanismo della compensazione dei versamenti dell'agenzia (…) cosi facendo, i contanti venivano prelevati dal cassetto dell'agenzia direttamente dal signor che appunto faceva figurare Pt_1 delle polizze emesse e poi stornate”.
12 Oltre all'importo pari ad € 241.055, 85 - riferito alle condotte sopra descritte e tenute dal sig. con riferimento all'Agenzia di Leinì - la Pt_1 [...] chiede anche la restituzione di ulteriori somme Controparte_5 relative a precedenti gestioni, somme cui si fa riferimento tanto nel summenzionato audit (cfr. pag. 9 doc. 2 ), quanto nel verbale di riconsegna sub doc. 11 Controparte_1
La debenza di tali importi appare dunque comprovata per tabulas:
- Euro 115.227,73 relativi a n. 40 rimborsi premi illecitamente trattenuti durante la gestione dell' Parte_4
(cod. 1134), nel periodo dal 4 ottobre 2017 al 31
[...] gennaio 2018 (doc. 2, all. 7 e 15 ; Controparte_1
- - Euro 21.309,04 relativi a n. 4 rimborsi premi illecitamente trattenuti durante la gestione dell'Agenzia IV IN (cod. 1272), nel periodo dal 17 novembre 2017 al 20 novembre 2017 (doc. 2, all. 8 e 16 ; Controparte_1
- - Euro 22.532,08 relativi a n. 7 rimborsi premi illecitamente trattenuti durante la gestione dell'Agenzia IN XX TT (cod. 1234), successivamente fusa – unitamente all'Agenzia IV IN (cod. 1272) e Parte_4 cod. 1134) – nella nuova Agenzia Leinì IN, nel periodo dal
[...]
31 ottobre 2017 al 19 gennaio 2018 (doc. 2, all. 5 e 13
[...]
. Controparte_1
Unitamente alle predette voci restitutorie relative alle mancate rimesse e ai rimborsi indebitamente percepiti dal sig. , deve essere Pt_1 riconosciuto all'agenzia anche l'importo pari ad € 61.430,57, a titolo di conguaglio rivalsa per rate scadute e non pagate ex ed. 2003 in CP_11 relazione al portafoglio danni. Si evidenzia, a tal proposito, che il sig. ha sottoscritto il verbale delle Pt_1 operazioni di consegna da cui emerge anche la debenza di tale importo, importo che – analogamente a quelli relativi alle altre voci restitutorie - non è mai stato oggetto di specifica contestazione (cfr. doc. 8 pag. 4
[...]
e doc. 11 pag. 5 . Controparte_1 Controparte_1
4. La conferma del credito portato da decreto ingiuntivo
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è doveroso confermare l'obbligo di restituzione da parte di alla Parte_1 [...] dell'importo pari ad € 668.166,07 comprensivo di € Controparte_1
206.610,80 a titolo di mancate rimesse dei premi, € 400.124,70 per rimborsi illecitamente trattenuti ed € 61.430, 57 a titolo di rate scadute e non pagate ex CP_11
5. La decisione sulle spese del giudizio
13 Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c. L'opponente va pertanto condannato a rimborsare Controparte_1 le spese per l'attività difensiva svolta nell'importo che - facendo
[...] riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del disputatum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale - viene liquidato come in dispositivo. Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna alle spese dell'opponente ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc. In tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, opponendosi al provvedimento monitorio sulla base di circostanze già riconosciute o accertate in altri procedimenti come inveritiere Alla luce delle risultanze documentali richiamate in motivazione può ritenersi che l'opposizione al decreto ingiuntivo sia stata in effetti proposta dal con consapevolezza della sua pretestuosità, condizione Pt_1 oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, n.12455) L'ipotesi prevista dalla norma sopra richiamata prevede che la condanna ai sensi del co. 3 possa intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio non richiede che il danno debba essere provato potendo la condanna a titolo di lite temeraria essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Cassazione civile sez. III, 04/07/2019, n. 17902) Nel caso in esame si ritiene che la condanna a tale titolo possa essere quantificata pari a quello delle spese di lite liquidate e quindi nell'importo ulteriori Euro 29.193,00
P.Q.M
il Tribunale di IN in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8662/2021 R.G. 22429/2021 emesso dal Tribunale di IN in data 29 novembre 2021;
14 ▪ condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 le spese di lite, per importo che – facendo riferimento ai criteri sopra richiamati - liquida in Euro € 29.193,00 per compenso professionale (di cui Euro 4.607,00 per la fase di studio, Euro 3.039,00 per la fase introduttiva, Euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed Euro 8.013,00), oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento per responsabilità aggravata ex art. 96 comma terzo cpc della ulteriore somma di Euro 29.193,00
Così deciso in IN, il 31.7.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Addetta all'Ufficio per il Processo
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